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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1048/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1048/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLILLO Controparte_1 P.IVA_1
RT, elettivamente domiciliata in VIA PIETRO GIARDINI 474/M 41124
MODENA presso il difensore avv. PAOLILLO RT.
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAOLILLO RT, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO
GIARDINI 474/M 41124 MODENA presso il difensore avv. PAOLILLO RT.
RECLAMANTI contro pagina 1 di 5 IN PERSONA DEL Controparte_2
CURATORE DOTT. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_1
GA SE, elettivamente domiciliato in C/O AVV. GHINI VIA DON
OLINTO MARELLA 8 BOLOGNA presso il difensore avv. GA SE.
C.F. ). CP_4 Parte_2 P.IVA_2
C.F. ). Controparte_5 P.IVA_3
(C.F. ). Parte_3 P.IVA_4
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI MODENA.
RECLAMATI
CONCLUSIONI
I reclamanti e la reclamata Liquidazione Giudiziale di hanno concluso Controparte_1 come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 20/11/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE.
Con sentenza n. 80/2025, resa in data 8/5/2025-14/6/2025, il Tribunale di Modena, in accoglimento del ricorso proposto dalla locale Procura della Repubblica, previa revoca della procedura di concordato preventivo in precedenza ammessa, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società ritenendo sussistenti i Controparte_1 requisiti dimensionali e i presupposti, soggettivi e oggettivi, richiesti dagli artt. 2 e 49
CCII.
Con ricorso, ex art. 51 CCII, depositato in data 13/6/2025, la società Controparte_1 ed in proprio nonché in qualità di socio di maggioranza della Parte_1
pagina 2 di 5 società reclamante, hanno proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, chiedendo all'intestata Corte d'Appello, “in via preliminare, accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni oggettive e/o soggettive per poter revocare l'ammissione della società
“ alla procedura di concordato preventivo disposta dal Tribunale di Controparte_1
Modena in data 19 febbraio 2025, e ciò per le ragioni tutte esposte in narrativa;
accertare e dichiarare che, stante l'erroneità della revoca dell'ammissione di alla Controparte_1 procedura di concordato preventivo, il Tribunale di Modena non avrebbe potuto dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della stessa e, per l'effetto, riformare e revocare la sentenza nr. 80/2025 Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Modena in data 8 maggio 2025, pubblicata in data 14 maggio 2025 e iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena in data 15 maggio
2025; revocare la liquidazione giudiziale della società “ . Controparte_1
Successivamente, con nota difensiva depositata in data 28/10/2025, i reclamanti hanno formalmente dichiarato di rinunciare al reclamo, chiedendo l'estinzione della presente procedura.
Con comparsa di risposta depositata in data 30/10/2025, la Liquidazione Giudiziale della società si è costituita in giudizio, formulando le seguenti conclusioni : Controparte_1
“In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del reclamo in ragione della contraddittorietà e non chiarezza dei motivi di impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 c.p.c. e 51, co. 2, lett c), CCII. - Nel merito, rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 80 emessa dal Tribunale di Modena in data 08.05.2025, depositata in
Cancelleria in data 14.06.2025, per i motivi meglio espressi in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, comprese le spese generali, oltre accessori come per legge.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data 21/11/2025, la Corte, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione. pagina 3 di 5 Fatte queste premesse, occorre anzitutto dare atto che, con note difensive depositate in data 20/11/2025, la reclamata Liquidazione Giudiziale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni originariamente rassegnate in comparsa di risposta, comprese quelle relative alla rifusione delle spese di lite, evidenziando, sotto quest'ultimo profilo, come l'atto recante la suddetta rinuncia al reclamo le fosse stato notificato da controparte, senza preavviso, soltanto il 30/11/2025, contestualmente al deposito della propria comparsa di costituzione in giudizio.
Orbene, dal fascicolo telematico risulta, tuttavia, che l'atto di rinuncia al reclamo sia stato depositato in data 28/10/2025, prima, quindi, della formale costituzione in giudizio della Procedura reclamata, sicchè l'evento estintivo della causa, ex art. 306 c.p.c., si è perfezionato, seppur di poco, in data antecedente al deposito della comparsa di risposta avversaria.
Da ciò consegue che, ai fini dell'invocata declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, non occorressero la notifica a controparte della relativa dichiarazione e, soprattutto, l'accettazione della rinuncia da parte di quest'ultima, con conseguente ininfluenza della sua successiva opposizione sia nel merito, che in punto di spese processuali.
Pertanto, ai sensi del citato art. 306 c.p.c., nel caso di specie, deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio e il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio e non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 25/11/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1048/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLILLO Controparte_1 P.IVA_1
RT, elettivamente domiciliata in VIA PIETRO GIARDINI 474/M 41124
MODENA presso il difensore avv. PAOLILLO RT.
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAOLILLO RT, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO
GIARDINI 474/M 41124 MODENA presso il difensore avv. PAOLILLO RT.
RECLAMANTI contro pagina 1 di 5 IN PERSONA DEL Controparte_2
CURATORE DOTT. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_1
GA SE, elettivamente domiciliato in C/O AVV. GHINI VIA DON
OLINTO MARELLA 8 BOLOGNA presso il difensore avv. GA SE.
C.F. ). CP_4 Parte_2 P.IVA_2
C.F. ). Controparte_5 P.IVA_3
(C.F. ). Parte_3 P.IVA_4
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI MODENA.
RECLAMATI
CONCLUSIONI
I reclamanti e la reclamata Liquidazione Giudiziale di hanno concluso Controparte_1 come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 20/11/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE.
Con sentenza n. 80/2025, resa in data 8/5/2025-14/6/2025, il Tribunale di Modena, in accoglimento del ricorso proposto dalla locale Procura della Repubblica, previa revoca della procedura di concordato preventivo in precedenza ammessa, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società ritenendo sussistenti i Controparte_1 requisiti dimensionali e i presupposti, soggettivi e oggettivi, richiesti dagli artt. 2 e 49
CCII.
Con ricorso, ex art. 51 CCII, depositato in data 13/6/2025, la società Controparte_1 ed in proprio nonché in qualità di socio di maggioranza della Parte_1
pagina 2 di 5 società reclamante, hanno proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, chiedendo all'intestata Corte d'Appello, “in via preliminare, accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni oggettive e/o soggettive per poter revocare l'ammissione della società
“ alla procedura di concordato preventivo disposta dal Tribunale di Controparte_1
Modena in data 19 febbraio 2025, e ciò per le ragioni tutte esposte in narrativa;
accertare e dichiarare che, stante l'erroneità della revoca dell'ammissione di alla Controparte_1 procedura di concordato preventivo, il Tribunale di Modena non avrebbe potuto dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della stessa e, per l'effetto, riformare e revocare la sentenza nr. 80/2025 Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Modena in data 8 maggio 2025, pubblicata in data 14 maggio 2025 e iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena in data 15 maggio
2025; revocare la liquidazione giudiziale della società “ . Controparte_1
Successivamente, con nota difensiva depositata in data 28/10/2025, i reclamanti hanno formalmente dichiarato di rinunciare al reclamo, chiedendo l'estinzione della presente procedura.
Con comparsa di risposta depositata in data 30/10/2025, la Liquidazione Giudiziale della società si è costituita in giudizio, formulando le seguenti conclusioni : Controparte_1
“In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del reclamo in ragione della contraddittorietà e non chiarezza dei motivi di impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 c.p.c. e 51, co. 2, lett c), CCII. - Nel merito, rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 80 emessa dal Tribunale di Modena in data 08.05.2025, depositata in
Cancelleria in data 14.06.2025, per i motivi meglio espressi in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, comprese le spese generali, oltre accessori come per legge.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data 21/11/2025, la Corte, previa acquisizione delle note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione. pagina 3 di 5 Fatte queste premesse, occorre anzitutto dare atto che, con note difensive depositate in data 20/11/2025, la reclamata Liquidazione Giudiziale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni originariamente rassegnate in comparsa di risposta, comprese quelle relative alla rifusione delle spese di lite, evidenziando, sotto quest'ultimo profilo, come l'atto recante la suddetta rinuncia al reclamo le fosse stato notificato da controparte, senza preavviso, soltanto il 30/11/2025, contestualmente al deposito della propria comparsa di costituzione in giudizio.
Orbene, dal fascicolo telematico risulta, tuttavia, che l'atto di rinuncia al reclamo sia stato depositato in data 28/10/2025, prima, quindi, della formale costituzione in giudizio della Procedura reclamata, sicchè l'evento estintivo della causa, ex art. 306 c.p.c., si è perfezionato, seppur di poco, in data antecedente al deposito della comparsa di risposta avversaria.
Da ciò consegue che, ai fini dell'invocata declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, non occorressero la notifica a controparte della relativa dichiarazione e, soprattutto, l'accettazione della rinuncia da parte di quest'ultima, con conseguente ininfluenza della sua successiva opposizione sia nel merito, che in punto di spese processuali.
Pertanto, ai sensi del citato art. 306 c.p.c., nel caso di specie, deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio e il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio e non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 25/11/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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