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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7047 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7047 /2020, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
DELL'ANNO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore in Via Cacciatori dell'Irno n. 3 di Salerno attore-opponente contro
(ex ), in persona legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.pt, con il patrocinio dell'Avv. Antonio CARUSO (C.F. ), unitamente al C.F._3
quale domicilia in Benevento, alla via A. Meomartini, n° 3 convenuta-opposta
e
, in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t.
convenuto-opposto/contumace
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI: come in atti
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato a mezzo PEC in data 12.11.2021, interponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 10020210001896675000, dell'importo di euro 3.620,21, notificatagli in data 25.01.2019, formata sulla base dell'ordinanza ingiunzione n. 711/506 inerente a sanzioni comminate dall' – anno 2016. L'opponente eccepiva, in Controparte_3
particolare, la nullità dell'impugnata cartella stante la mancata notifica della prefata ordinanza, nonché per mancata menzione della asserita violazione che il medesimo avrebbe commesso, le cui ragioni ignorava non avendo mai ricevuto l'atto prodromico. Chiedeva, pertanto, al giudice adito di dichiarare inefficace e/o nulla e/o inesistente e/o annullabile la menzionata cartella, con sgravio delle somme ivi portate e condanna alle spese di causa degli opposti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Provvedeva alla propria costituzione in giudizio, con comparsa del 03.04.2022, l'opposta
[...]
, eccependo, preliminarmente, la inammissibilità / improcedibilità della domanda Controparte_4
attorea, per violazione del termine perentorio ex art. 617 c.p.c., avendo l'opponente eccepito l'omessa od irregolare notifica degli atti presupposti. Proseguiva evidenziando che la formulazione della motivazione della cartella non spettava all'ente di riscossione, bensì dell'ente impositore ritualmente evocato in giudizio;
tuttavia, la cartella era invero motivata con rimando al precedente atto notificato al contribuente come previsto ex art 12 del dpr 602/73, in quanto riproduttiva di tutti gli elementi costitutivi della pretesa veicolata. In ogni caso, il debito era stato riconosciuto dall'opponente, avendo costui ottenuto rateizzazione del debito, giusta documentazione versata in atti. Pertanto, così concludeva: “Rigettare la richiesta di sospensione, per mancanza del fumus e/o periculum non avendo il contribuente datone adeguato supporto probatorio ma sola argomentazione generale. b)
Nel merito: ritenere improcedibile e/o inammissibile e /o rigettare il ricorso attoreo per uno o più motivi espressi in atto o per le ragioni che il Giudicante riterrà più opportune;
c) In subordine: confermare il provvedimento di esazione coattiva rideterminando eventualmente le minor somme dovute dal ricorrente a seguito delle risultanze dell'istruttoria ad espletarsi. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione. Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle di controparte tenere indenne
dalle risultanze processuali, anche in termini di condanna alle spese Controparte_1 per le ragioni espresse in atto di correttezza procedurale concernente il proprio operato”.
La , benché ritualmente evocata in giudizio a mezzo pec del 12.11.2021, Controparte_5
sceglieva di non costituirsi, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Istruita documentalmente la causa, la stessa perveniva all'udienza del 06.11.2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
***
In apertura, il Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione della sentenza in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva preliminarmente e sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale".
Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, ritiene questo giudicante di poter direttamente rilevare la inammissibilità dell'azione proposta per evidente tardività di essa.
Va chiarito, in apertura, come la Corte di Cassazione abbia affermato che, in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi: a) l'opposizione ai sensi dell'art. 22 e ss. l. 24 novembre 1981 n.
689 (oggi sostituito dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/11) allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28/06/2002, n. 9498, cfr. Civ.
Sez. Un. 23.11.95 n. 12107, 14.12.98 n. 12544, 10.01.92 n.190, Cass. 29.10.99 n.1212).
Sul punto, per quanto qui interessa, l'esame delle doglianze di parte opponente restituisce la circostanza che esse afferiscano esclusivamente alla mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella che in questa sede risulta impugnata;
più precisamente, il motivo principale ed assorbente della doglianza per cui vi è l'opposizione in esame, afferisce alla omessa notifica della ordinanza ingiunzione n. 711/506 sottesa alla cartella esattoriale impugnata, asseritamente notificata (la prima) in data 01/02/2017 e relativa a sanzioni comminate dall' per l'anno Controparte_3
2016.
Ciò posto, mette conto richiamare, allora, il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie
è ammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 150/2011, ciò entro 30 giorni dalla notifica solo ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in quanto sia mancata la notifica dell'ordinanza di ingiunzione o del processo verbale di contestazione;
in questo caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (Cass, Sez. III, Sentenza n. 1985 del
29/01/2014; Cass., II Sez. Civ., 19 ottobre 2011, n. 21598).
Di poi, segnatamente in riferimento tipologia di credito per cui vi è opposizione, la Suprema Corte ha avuto anche modo di chiarire che “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione di norme a tutela del lavoro, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ex art. 617 c.p.c. e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.” (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n.
20694 del 20/07/2021).
Pertanto, l'opposizione proposta da risulta essere inammissibile, atteso che la Parte_1
cartella sia stata notificata in data 25.01.2019 e la citazione in opposizione sia stata notificata in data
12.01.2021, dunque ben oltre i termini decadenziali dapprima riferiti per l'esperibilità del rimedio.
Quanto alle spese, la presenza di orientamenti ondivaghi in punto di qualificazione della domanda, giustifica l'intera compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' , in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_3
2) rigetta l'opposizione perché inammissibile.
3) Dichiara interamente compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Salerno, 7.01.25
Il Giudice
Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7047 /2020, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
DELL'ANNO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore in Via Cacciatori dell'Irno n. 3 di Salerno attore-opponente contro
(ex ), in persona legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.pt, con il patrocinio dell'Avv. Antonio CARUSO (C.F. ), unitamente al C.F._3
quale domicilia in Benevento, alla via A. Meomartini, n° 3 convenuta-opposta
e
, in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t.
convenuto-opposto/contumace
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI: come in atti
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato a mezzo PEC in data 12.11.2021, interponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 10020210001896675000, dell'importo di euro 3.620,21, notificatagli in data 25.01.2019, formata sulla base dell'ordinanza ingiunzione n. 711/506 inerente a sanzioni comminate dall' – anno 2016. L'opponente eccepiva, in Controparte_3
particolare, la nullità dell'impugnata cartella stante la mancata notifica della prefata ordinanza, nonché per mancata menzione della asserita violazione che il medesimo avrebbe commesso, le cui ragioni ignorava non avendo mai ricevuto l'atto prodromico. Chiedeva, pertanto, al giudice adito di dichiarare inefficace e/o nulla e/o inesistente e/o annullabile la menzionata cartella, con sgravio delle somme ivi portate e condanna alle spese di causa degli opposti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Provvedeva alla propria costituzione in giudizio, con comparsa del 03.04.2022, l'opposta
[...]
, eccependo, preliminarmente, la inammissibilità / improcedibilità della domanda Controparte_4
attorea, per violazione del termine perentorio ex art. 617 c.p.c., avendo l'opponente eccepito l'omessa od irregolare notifica degli atti presupposti. Proseguiva evidenziando che la formulazione della motivazione della cartella non spettava all'ente di riscossione, bensì dell'ente impositore ritualmente evocato in giudizio;
tuttavia, la cartella era invero motivata con rimando al precedente atto notificato al contribuente come previsto ex art 12 del dpr 602/73, in quanto riproduttiva di tutti gli elementi costitutivi della pretesa veicolata. In ogni caso, il debito era stato riconosciuto dall'opponente, avendo costui ottenuto rateizzazione del debito, giusta documentazione versata in atti. Pertanto, così concludeva: “Rigettare la richiesta di sospensione, per mancanza del fumus e/o periculum non avendo il contribuente datone adeguato supporto probatorio ma sola argomentazione generale. b)
Nel merito: ritenere improcedibile e/o inammissibile e /o rigettare il ricorso attoreo per uno o più motivi espressi in atto o per le ragioni che il Giudicante riterrà più opportune;
c) In subordine: confermare il provvedimento di esazione coattiva rideterminando eventualmente le minor somme dovute dal ricorrente a seguito delle risultanze dell'istruttoria ad espletarsi. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione. Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle di controparte tenere indenne
dalle risultanze processuali, anche in termini di condanna alle spese Controparte_1 per le ragioni espresse in atto di correttezza procedurale concernente il proprio operato”.
La , benché ritualmente evocata in giudizio a mezzo pec del 12.11.2021, Controparte_5
sceglieva di non costituirsi, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Istruita documentalmente la causa, la stessa perveniva all'udienza del 06.11.2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
***
In apertura, il Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione della sentenza in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva preliminarmente e sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale".
Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, ritiene questo giudicante di poter direttamente rilevare la inammissibilità dell'azione proposta per evidente tardività di essa.
Va chiarito, in apertura, come la Corte di Cassazione abbia affermato che, in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi: a) l'opposizione ai sensi dell'art. 22 e ss. l. 24 novembre 1981 n.
689 (oggi sostituito dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/11) allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28/06/2002, n. 9498, cfr. Civ.
Sez. Un. 23.11.95 n. 12107, 14.12.98 n. 12544, 10.01.92 n.190, Cass. 29.10.99 n.1212).
Sul punto, per quanto qui interessa, l'esame delle doglianze di parte opponente restituisce la circostanza che esse afferiscano esclusivamente alla mancata notifica dell'atto prodromico alla cartella che in questa sede risulta impugnata;
più precisamente, il motivo principale ed assorbente della doglianza per cui vi è l'opposizione in esame, afferisce alla omessa notifica della ordinanza ingiunzione n. 711/506 sottesa alla cartella esattoriale impugnata, asseritamente notificata (la prima) in data 01/02/2017 e relativa a sanzioni comminate dall' per l'anno Controparte_3
2016.
Ciò posto, mette conto richiamare, allora, il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie
è ammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 150/2011, ciò entro 30 giorni dalla notifica solo ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in quanto sia mancata la notifica dell'ordinanza di ingiunzione o del processo verbale di contestazione;
in questo caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (Cass, Sez. III, Sentenza n. 1985 del
29/01/2014; Cass., II Sez. Civ., 19 ottobre 2011, n. 21598).
Di poi, segnatamente in riferimento tipologia di credito per cui vi è opposizione, la Suprema Corte ha avuto anche modo di chiarire che “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione di norme a tutela del lavoro, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ex art. 617 c.p.c. e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.” (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n.
20694 del 20/07/2021).
Pertanto, l'opposizione proposta da risulta essere inammissibile, atteso che la Parte_1
cartella sia stata notificata in data 25.01.2019 e la citazione in opposizione sia stata notificata in data
12.01.2021, dunque ben oltre i termini decadenziali dapprima riferiti per l'esperibilità del rimedio.
Quanto alle spese, la presenza di orientamenti ondivaghi in punto di qualificazione della domanda, giustifica l'intera compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' , in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_3
2) rigetta l'opposizione perché inammissibile.
3) Dichiara interamente compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Salerno, 7.01.25
Il Giudice
Alessia PECORARO