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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3658 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Aldo De Montis ed Anna Maria De Montis, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
09/11/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stella Costanza, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 03/04/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/04/2008 tra e , trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Pula, anno 2008, numero 3, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e con rito concordatario in Pula in data 3 aprile
[...] Parte_2
2008.
2) Disporre che il minore figlio rimarrà affidato ad entrambi i Persona_1 genitori e, pertanto, dovrà continuare a ricevere dagli stessi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Che entrambi i genitori continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale ed adottino, sempre consensualmente, le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, obbligandosi entrambi i genitori, in particolare durante il periodo di tempo in cui il minore sarò affidato a ciascuno di essi, a consentire al figlio la frequentazione delle sue abituali attività.
4) Che i genitori espressamente si impegnino a informarsi reciprocamente e immediatamente di qualunque evento legato alla salute del figlio e, quindi, a
Pag. 2 di 4 concordare qualunque esame, approccio diagnostico o terapeutico che lo riguardi.
5) Che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
6) Che sia previsto, quale luogo di residenza del figlio minore quello nel quale convive con la madre che nell'attualità è ubicato in Pula, via Cavour n. 16, piano terra, con ingresso frontale per chi acceda dall'androne condominiale.
La madre sarà il genitore collocatario e godrà in via esclusiva l'assegno unico per il minore.
7) Che, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori in base ad esigenze temporanee degli stessi e compatibilmente con le loro esigenze e con quelle del minore figlio, stia con ciascuno dei genitori con le seguenti Per_1 modalità e tempi, onde garantire allo stesso la possibilità di trascorrere tempi significativi con entrambi precisando che dal prossimo anno entrerà Per_1 al liceo e quindi le tempistiche come sotto riportate dovranno essere adeguate ai nuovi impegni scolastici del minore e, al fine di favorirne il processo di autonomia e consentire allo stesso di recarsi a scuola coi coetanei, i tempi sotto indicati dal prossimo anno scolastico non prevedranno l'accompagnamento e ripresa da scuola salvo diverse particolari esigenze:
a) il lunedì e il mercoledì la madre lo accompagnerà a scuola, mentre il padre lo riprenderà nel pomeriggio alle 14.00 per poi riaccompagnarlo alle 20.00 per la cena e il pernottamento presso il domicilio materno;
il martedì e il giovedì il padre lo accompagnerà a scuola, mentre la madre lo riprenderà nel pomeriggio e lo riaccompagnerà alle 20.00 presso il domicilio paterno per la cena ed il pernottamento;
il venerdì il padre lo accompagnerà a scuola e la madre andrà a prenderlo da scuola nel pomeriggio e lo accompagnerà alle 20.00 presso il domicilio paterno per la cena e per il pernottamento;
la mattina del sabato, salvo diversi accordi, il minore la trascorrerà con il padre fino alle 13.15 mentre a fine settimana alternati il padre lo terrà fino alle ore 20.00 della domenica, ora in cui farà rientro presso il domicilio materno per la cena e il pernottamento.
b) Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive verranno rispettati gli stessi turni sopra indicati.
Per il corrente anno, in concomitanza con le rispettive ferie (quindici giorni consecutivi), trascorrerà le giornate con il genitore in ferie Per_1
e dalle ore 20.00 cenerà e pernotterà a notti alterne col genitore che lavora così come saranno alternati i fine settimana.
Negli anni successivi i genitori valuteranno, compatibilmente con le esigenze del minore, in concomitanza con le rispettive ferie, l'opportunità per ciascuno di tenere in via esclusiva il figlio per 10-15 giorni.
Pag. 3 di 4 Detti periodi dovranno essere concordati dai genitori entro il 30 giugno di ciascun anno.
c) In occasione delle festività natalizie, a decorrere dal presente anno, nelle giornate del 24 e 25 dicembre il figlio starà con il padre;
nell'intera giornata del 26 dicembre starà con la madre fino alle ore 21.30, Per_1 quando la sig.ra lo riporterà presso l'abitazione del padre. Pt_1
Per le giornate del 31 dicembre e del 1° gennaio starà con la Per_1 madre e l'Epifania con il padre, mentre trascorrerà con il padre la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con la madre.
Per tutti gli anni a venire i periodi sopra indicati saranno alternati fra i coniugi, di modo che trascorra, ad anni alterni con ciascun Per_1 genitore, almeno un Natale, un Capodanno, una Epifania, una Pasqua ed una Pasquetta.
d) I compleanni saranno festeggiati per quanto possibile, con entrambi i genitori.
e) I coniugi, i quali hanno deciso di adottare le decisioni trasfuse nell'accordo finalizzato alla presentazione congiunta del ricorso con l'obiettivo di mantenere le abitudini pregresse del figlio e limitare il più possibile i disagi conseguenti alla separazione, possano modificare e stabilire concordemente periodi e giorni differenti rispetto a quelli sopra indicati, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
8) Non viene previsto il pagamento di assegni per il mantenimento del figlio poiché i genitori sosterranno per intero le spese ordinarie e provvederanno al mantenimento diretto del figlio ciascuno per i tempi che avrà con sé il minore.
Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico esclusivo del sig.
, rifacendosi i coniugi per l'individuazione alle linee guida Parte_2 adottate dal Consiglio Nazionale Forense, con la precisazione che saranno a carico del sig. anche le spese per interventi e visite mediche non Pt_2 coperti dal SSN, per le attività sportive, per calzature e per i capi di abbigliamento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3658 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Aldo De Montis ed Anna Maria De Montis, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
09/11/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stella Costanza, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 03/04/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pula.
Pag. 1 di 4 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/04/2008 tra e , trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Pula, anno 2008, numero 3, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e con rito concordatario in Pula in data 3 aprile
[...] Parte_2
2008.
2) Disporre che il minore figlio rimarrà affidato ad entrambi i Persona_1 genitori e, pertanto, dovrà continuare a ricevere dagli stessi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Che entrambi i genitori continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale ed adottino, sempre consensualmente, le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, obbligandosi entrambi i genitori, in particolare durante il periodo di tempo in cui il minore sarò affidato a ciascuno di essi, a consentire al figlio la frequentazione delle sue abituali attività.
4) Che i genitori espressamente si impegnino a informarsi reciprocamente e immediatamente di qualunque evento legato alla salute del figlio e, quindi, a
Pag. 2 di 4 concordare qualunque esame, approccio diagnostico o terapeutico che lo riguardi.
5) Che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
6) Che sia previsto, quale luogo di residenza del figlio minore quello nel quale convive con la madre che nell'attualità è ubicato in Pula, via Cavour n. 16, piano terra, con ingresso frontale per chi acceda dall'androne condominiale.
La madre sarà il genitore collocatario e godrà in via esclusiva l'assegno unico per il minore.
7) Che, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori in base ad esigenze temporanee degli stessi e compatibilmente con le loro esigenze e con quelle del minore figlio, stia con ciascuno dei genitori con le seguenti Per_1 modalità e tempi, onde garantire allo stesso la possibilità di trascorrere tempi significativi con entrambi precisando che dal prossimo anno entrerà Per_1 al liceo e quindi le tempistiche come sotto riportate dovranno essere adeguate ai nuovi impegni scolastici del minore e, al fine di favorirne il processo di autonomia e consentire allo stesso di recarsi a scuola coi coetanei, i tempi sotto indicati dal prossimo anno scolastico non prevedranno l'accompagnamento e ripresa da scuola salvo diverse particolari esigenze:
a) il lunedì e il mercoledì la madre lo accompagnerà a scuola, mentre il padre lo riprenderà nel pomeriggio alle 14.00 per poi riaccompagnarlo alle 20.00 per la cena e il pernottamento presso il domicilio materno;
il martedì e il giovedì il padre lo accompagnerà a scuola, mentre la madre lo riprenderà nel pomeriggio e lo riaccompagnerà alle 20.00 presso il domicilio paterno per la cena ed il pernottamento;
il venerdì il padre lo accompagnerà a scuola e la madre andrà a prenderlo da scuola nel pomeriggio e lo accompagnerà alle 20.00 presso il domicilio paterno per la cena e per il pernottamento;
la mattina del sabato, salvo diversi accordi, il minore la trascorrerà con il padre fino alle 13.15 mentre a fine settimana alternati il padre lo terrà fino alle ore 20.00 della domenica, ora in cui farà rientro presso il domicilio materno per la cena e il pernottamento.
b) Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive verranno rispettati gli stessi turni sopra indicati.
Per il corrente anno, in concomitanza con le rispettive ferie (quindici giorni consecutivi), trascorrerà le giornate con il genitore in ferie Per_1
e dalle ore 20.00 cenerà e pernotterà a notti alterne col genitore che lavora così come saranno alternati i fine settimana.
Negli anni successivi i genitori valuteranno, compatibilmente con le esigenze del minore, in concomitanza con le rispettive ferie, l'opportunità per ciascuno di tenere in via esclusiva il figlio per 10-15 giorni.
Pag. 3 di 4 Detti periodi dovranno essere concordati dai genitori entro il 30 giugno di ciascun anno.
c) In occasione delle festività natalizie, a decorrere dal presente anno, nelle giornate del 24 e 25 dicembre il figlio starà con il padre;
nell'intera giornata del 26 dicembre starà con la madre fino alle ore 21.30, Per_1 quando la sig.ra lo riporterà presso l'abitazione del padre. Pt_1
Per le giornate del 31 dicembre e del 1° gennaio starà con la Per_1 madre e l'Epifania con il padre, mentre trascorrerà con il padre la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con la madre.
Per tutti gli anni a venire i periodi sopra indicati saranno alternati fra i coniugi, di modo che trascorra, ad anni alterni con ciascun Per_1 genitore, almeno un Natale, un Capodanno, una Epifania, una Pasqua ed una Pasquetta.
d) I compleanni saranno festeggiati per quanto possibile, con entrambi i genitori.
e) I coniugi, i quali hanno deciso di adottare le decisioni trasfuse nell'accordo finalizzato alla presentazione congiunta del ricorso con l'obiettivo di mantenere le abitudini pregresse del figlio e limitare il più possibile i disagi conseguenti alla separazione, possano modificare e stabilire concordemente periodi e giorni differenti rispetto a quelli sopra indicati, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
8) Non viene previsto il pagamento di assegni per il mantenimento del figlio poiché i genitori sosterranno per intero le spese ordinarie e provvederanno al mantenimento diretto del figlio ciascuno per i tempi che avrà con sé il minore.
Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico esclusivo del sig.
, rifacendosi i coniugi per l'individuazione alle linee guida Parte_2 adottate dal Consiglio Nazionale Forense, con la precisazione che saranno a carico del sig. anche le spese per interventi e visite mediche non Pt_2 coperti dal SSN, per le attività sportive, per calzature e per i capi di abbigliamento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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