Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 177
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancato rispetto del termine di 60 giorni per la notifica dell'avviso di accertamento

    Il Collegio ha ritenuto inconferente l'eccezione poiché l'avviso di accertamento non deriva da una verifica fiscale ma da un invito alla produzione di documentazione. Inoltre, il contribuente non ha assolto all'onere di allegare le ragioni che avrebbe fatto valere in caso di contraddittorio e che avrebbero condotto a un esito diverso.

  • Rigettato
    Assenza di contraddittorio preventivo

    Il Collegio ha ritenuto inconferente l'eccezione poiché l'avviso di accertamento non deriva da una verifica fiscale ma da un invito alla produzione di documentazione. Inoltre, il contribuente non ha assolto all'onere di allegare le ragioni che avrebbe fatto valere in caso di contraddittorio e che avrebbero condotto a un esito diverso.

  • Rigettato
    Illegittima irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione

    Il Collegio ha rilevato che, sebbene il volume di affari dichiarato e quello accertato siano di uguale importo, l'infedeltà dichiarativa è evidente poiché l'accertamento ha rilevato una maggiore consistenza dell'importo delle operazioni imponibili e dell'imposta dovuta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 177
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 177
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo