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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2736/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2736/2023 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. MARCHINI Parte_1 C.F._1
TANIA;
RICORRENTE
contro
, ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE:
a) In considerazione del contegno tenuto dal sig. come descritto in narrativa, CP_1 non tutelativo del preminente interesse dei figli in particolare da punto di vista educativo e di collaborazioni genitoriale, affidare i minori e in via super-esclusiva Per_1 Per_2 alla sig.ra nel loro supremo interesse, fissando la residenza prevalente presso Pt_1 l'abitazione materna;
b) Assegnare, nel preminente e supremo interesse della prole, l'abitazione sita in Marmirolo, Via Pasolini nr.22, di proprietà della sig.ra , ma occupata Parte_1 sine titulo dal sig. alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai Controparte_1 Pt_1 figli minori, prevedendo un congruo termine (comunque non superiore a mesi 6) per il rilascio dell'immobile da parte del sig. Controparte_1
c) Stabilire che il sig. possa visitare il figlio minore Controparte_1 Per_2 secondo le seguenti modalità:
1) Il sig. potrà tenere con sé il figlio presso la propria abitazione, Controparte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolatici dei minori, per il weekend a settimane alternate dal venerdì dall'uscita a scuola sino al lunedì mattina, con pernottamento presso la casa paterna e con onere di accompagnarlo ad allenamenti e partite di calcio che dovessero coincidere con le visite;
2) Il sig. potrà, inoltre trascorrere con il figlio ogni venerdì Controparte_1 dall'uscita da scuola sino al sabato mattina con pernottamento presso la casa paterna;
3) PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE: il sig. potrà tenere con sé Controparte_1
presso la propria abitazione, ad anni alterni, dal 25 dicembre al 30 dicembre alle Per_2 ore 20.30 ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio alle ore 20.30;
4) PER LE FESTIVITÀ PASQUALI: il sig. potrà tenere con sé Controparte_1
presso la propria abitazione, per tre giorni continuativi comprensivi, ad anni Per_2 alterni, del giorno di Pasqua ovvero del Lunedì dell'Angelo;
5) I genitori avranno possibilità di variare concordemente e previo adeguato preavviso i giorni e gli orari di visita, tenendo conto anche della volontà di . Per_2
d) Disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere, in favore della sig.ra CP_1
la somma di €.810,00 (OTTOCENTODIECI/00) mensili, rivalutabili Pt_1 annualmente agli indici I.S.T.A.T., o la maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, prevedendo esplicitamente, che l'importo venga pagato in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
pagina 2 di 10 e) Disporre che siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e senza previo accordo, e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: 1) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); 2) SPESE
SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); 3) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). 4) Spese per l'attività di calcio (quote di iscrizioni annuali, spese per attrezzatura, spese per trasferte e ritiri ecc.) in ragione del fatto che sia
che praticano tale attività già da molti anni e a livello agonistico. Per_2 Per_1
f) Disporre che siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche precisate nel punto f) che precede, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. tutte le altre spese di natura straordinaria non elencate nel punto f) che precede (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive diverse da quella agonistica del calcio, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) Il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
g) Approvare il piano genitoriale proposto dalla sig.ra Pt_1
h) ammonire il Sig. per i passati ritardi nella corresponsione Controparte_1 dell'assegno di mantenimento della prole e per la rifusione delle spese straordinarie anticipate dalla sig.ra ; Parte_1
pagina 3 di 10 i) individuare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nella corresponsione del mantenimento ai figli;
j) condannare il Sig. al pagamento di una sanzione amministrativa Controparte_1 pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
IN VIA SUBORDINATA: Nell'ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale ritenga che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica e di dover, di Parte_2 conseguenza provvedere alla determinazione dell'assegno di mantenimento per il solo figlio minorenne , in via subordinata alla domanda sub d) che precede e salvo Per_2 gravame, si chiede che l'assegno di mantenimento per il figlio sia determinato Per_2 nell'importo di €.500,00 (cinquecento/00) mensili e comunque nell'importo non inferiore ad €.405,00 (quattrocentocinque/00) rivalutabili annualmente agli indici I.S.T.A.T., o la maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, prevedendo esplicitamente, che l'importo venga pagato in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente allegando: che dal matrimonio sono nati i figli in Per_1 data 19/10/2006, e , in data 02/12/2008; che i coniugi vivono separati dalla Per_2 comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Mantova, nel corso del procedimento di separazione consensuale concluso con decreto di omologazione n. 1399/2019 del
29/10/2019; che la convivenza non è mai più ripresa e non può più essere ricostituita tra i coniugi comunione materiale e spirituale.
La ricorrente ha formulato altresì ulteriori domande accessorie.
2. Parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio.
3. Sentita parte ricorrente, nell'impossibilità di esperire il rituale tentativo di conciliazione, sono stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., e, su domanda della ricorrente, è stata emessa sentenza parziale sullo status.
Dunque, all'esito dell'istruttoria, svolta mediante acquisizione documentale e ascolto del figlio tutt'ora minorenne , la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione anche Per_2 in merito alle questioni accessorie, sulle conclusioni formulate da parte ricorrente.
***
4. Sullo scioglimento del matrimonio
pagina 4 di 10 5. In merito alla domanda di scioglimento del matrimonio, il Collegio dà atto che è già intervenuta sentenza parziale e definitiva sullo status n. 511/2024 pubblicata dal Tribunale di Mantova in data 8.05.2024.
6. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del figlio Per_2
7. Premesso che il figlio ha ormai raggiunto la maggiore età, quanto al figlio Per_1 tutt'ora minorenne , che compirà 17 anni il prossimo 2.12.2025, si osserva quanto Per_2 segue.
8. In merito all'affidamento, non sono emerse ragioni tali da giustificare l'accoglimento della domanda di affido esclusivo, peraltro rafforzato, formulata dalla ricorrente.
9. Occorre, infatti, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
10. Nel caso di specie, benché la ricorrente abbia allegato che il resistente abbia adempiuto al mantenimento dei figli con scarsa regolarità, specie nel rispetto dei termini di pagamento,
e abbia manifestato scarso interesse nelle incombenze relative alla loro crescita ed educazione, delegando la maggior parte degli oneri di gestione e di organizzazione della vita dei figli alla madre o opponendosi a determinate spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori, non sono state allegate circostanze tanto gravi da indurre a ritenere sussistenti carenze o inidoneità educative tali giustificare una deroga al regime dell'affido condiviso.
D'altronde, sebbene anche il minore , sentito dalla Giudice Istruttrice, abbia Per_2 confermato che è prevalentemente la madre a esercitare le funzioni di cura e accudimento e abbia riconosciuto alcuni tratti di superficialità nel padre, lo stesso minore ha riferito come il padre sia sempre stato una figura presente nella vita dei figli, incontrandoli regolarmente e avendo con loro un buon rapporto (cfr. verbale udienza 5.11.2024).
11. Per queste ragioni, il Collegio ritiene suscettibile di conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori. Per_2
12. Anche alla luce delle dichiarazioni del minore, deve inoltre confermarsi il suo collocamento prevalente presso la madre, con la quale vive fin dalla separazione dei Per_2 pagina 5 di 10 genitori, senza aver riferito in merito disagi o difficoltà, così come il calendario delle visite tra padre e figlio già previsto in via provvisoria, che risponde sostanzialmente all'attuale modalità di organizzazione dei rapporti, tenendo conto della circostanza che ha Per_2 ormai quasi 17 anni e che egli stesso ha riferito di non aver mai riscontrato difficoltà nella gestione dei rapporti con i genitori.
13. Sull'assegnazione della casa familiare
14. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, pure formulata dalla ricorrente, deve ribadirsi quanto già evidenziato dalla Giudice Istruttrice nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., in merito all'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della stessa.
E' infatti pacifico che fin dalla separazione di fatto, che secondo le allegazioni attoree sarebbe intervenuta già nel 2014, entrambi i figli si siano trasferiti a vivere altrove unitamente alla madre, avendo mantenuto la frequentazione dell'immobile già adibito ad abitazione familiare, peraltro non lontana dalla loro attuale residenza, solo in occasione delle visite col padre, avendo dunque l'immobile perso la sua natura di centro principale degli interessi dei figli.
15. Ciò non toglie che, dal momento che la ricorrente risulta proprietaria al 100% della casa coniugale, in cui il resistente tutt'ora vive, occupandola sine titulo, secondo la tesi attorea, la ricorrente appare già dotata di titolo idoneo a rientrare in possesso dell'immobile, ben potendo agire a tal fine nelle opportune sedi.
16. Sul contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli
17. Quanto al contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, preliminarmente, il Collegio dà atto che, nel corso del procedimento, la stessa ricorrente ha allegato e documentato che il figlio maggiore, non solo ha raggiunto la Per_1 maggiore età, ma, a far data dal 01/10/2024, è anche stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, dunque a tempo pieno e indeterminato, per 40 ore settimanali, dalla Società OM-CAR 2 S.r.l. (cfr. doc. 46 fascicolo attoreo).
Sebbene non siano state fornite indicazioni specifiche sulla retribuzione mensile percepita dal figlio, deve dunque ragionevolmente presumersi che egli sia entrato in modo stabile e definitivo nel mondo del lavoro, avendo così raggiunto la piena autosufficienza economica, quantomeno dall'ottobre 2024, dovendosi dunque revocare da allora l'onere del genitore non collocatario di provvedere al suo mantenimento.
18. Venendo al contributo al mantenimento del figlio minorenne , si osserva quanto Per_2 segue.
19. Parte ricorrente ha allegato di aver svolto tra il 2019 e il 2022 lavori precari, a chiamata e su turni, alternati a periodi di disoccupazione, essendosi prima, nel corso del matrimonio, dedicata esclusivamente alla famiglia;
ha infine allegato di lavorare oggi con contratto a tempo indeterminato come operaia su turni. pagina 6 di 10 La ricorrente, in particolare, ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
CU 2024 (redditi 2023): redditi da lavoro Euro 23.466,00, pari a un reddito mensile netto
(calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa Euro 1.641,00;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 21.736,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo al reddito imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa Euro 1.603,00;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 16.146, oltre Euro 1.138,00 a titolo di trattamento integrativo, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo al reddito imponibile e al trattamento integrativo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa Euro 1.383,00;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 24.176,00, oltre Euro 882,00 a titolo di bonus e trattamento integrativo), pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo al reddito imponibile e ai trattamenti integrativi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità, di circa Euro 1.790,00.
La ricorrente ha allegato di percepire inoltre, integralmente, l'assegno unico per i figli, che ammontava a Euro 400,00 mensili nel marzo 2024 (cfr. verbale udienza 19.03.2024).
La ricorrente ha inoltre allegato e documentato di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo), gravata da rata di mutuo di 700,00 Euro mensili circa (doc. 6 fascicolo attoreo), che, secondo le stesse allegazioni attoree, non viene tuttavia corrisposto dalla ricorrente, bensì dai garanti, ossia dai genitori del resistente.
Infine, la ricorrente ha allegato di essere attualmente gravata, dal dicembre 2022, da spese fisse mensili per Euro 600,00 a titolo di locazione (doc. 8 fascicolo) - a fronte dei 370,00
Euro mensili sostenuti per l'appartamento in precedenza locato e lasciato a fronte del rifiuto del rinnovo del contratto da parte della proprietaria (doc. 7 e 9 fascicolo attoreo); ha inoltre allegato di essere gravata da ulteriori Euro 100,00 mensili per il rientro di un debito con
(doc.19 fascicolo attoreo), originariamente contratto per le Controparte_2 spese di acquisto dell'immobile adibito a casa familiare.
20. Quanto al resistente, la ricorrente ha allegato come egli risulti titolare di impresa individuale dal 1998 per la fabbricazione di tamburelli ad uso sportivo, non attiva da anni dal momento che dal 2013, secondo le allegazioni attoree, il resistente svolgerebbe, in nero, l'attività di autotrasportatore, ricevendo incarichi di spedizione mediante il sito “Spedingo”.
A prova di ciò, la ricorrente ha prodotto gli screenhot estratti, secondo le allegazioni attoree, della scheda del trasportatore denominato “davidonee”, asseritamente identificabile col convenuto e rinvenibile sul predetto sito, da cui emergono molteplici recensioni di utenti che avrebbero fruito dei suoi servizi dal 2013 al 2024 (docc. da 22 a 25 fascicolo attoreo), da cui emergerebbe altresì che egli avrebbe ricevuto alcuni pagamenti sulla
Postepay intestata alla madre, (cfr. doc. 25 fascicolo attoreo). Controparte_3 pagina 7 di 10 La ricorrente ha altresì allegato che, da alcuni messaggi del resistente, risulterebbe altresì che egli godrebbe, quale ulteriore fonte di reddito, dai proventi di un centro di abbronzatura denominato Planet Sun di Villafranca di Verona (VR), di cui il resistente non risulta tuttavia socio, risultando lo stesso intestato alla madre, . Controparte_3
A ben vedere, tuttavia, dalla documentazione allegata dalla ricorrente a suffragio di tale allegazione (doc. 43 fascicolo attoreo) tale allegazione non trova riscontri certi.
21. D'altro canto, dall'agli atti detenuti dall'Agenzia delle Entrate e relativi al resistente, è emerso come nell'ultimo triennio egli non abbia presentato dichiarazioni dei redditi e non risulti aver percepito redditi di sorta, pur avendo intrattenuto vari rapporti finanziari, di cui non è dato tuttavia conoscere la consistenza.
Parimenti, dall'estratto conto previdenziale dell' emerge come il resistente abbia CP_4 lavorato come dipendente fino al 1998 e abbia poi continuato a versare contributi come titolare di impresa individuale fino al 2001, senza che emergano ulteriori informazioni circa contribuzioni successive alla predetta data.
Nessuna ulteriore informazione utile sull'attività lavorativa e sulle condizioni di lavoro del resistente è emersa dall'interrogazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Verona e Mantova.
22. Sebbene vi siano dunque concreti riscontri circa l'altamente verosimile esistenza di proventi non dichiarati di cui il resistente benefici, idonei a far fronte quantomeno alla propria sussistenza e a contribuire, sebbene in modo non del tutto regolare, al mantenimento dei figli, non si dispone di elementi certi per ricostruire in modo più dettagliato le condizioni economico-reddituali del resistente.
Appare ragionevole in ogni caso presumere che le condizioni dello stesso non siano mutate dal tempo della separazione, quando le parti concordarono in capo al resistente, per il mantenimento dei due figli, un assegno di mantenimento ordinario di 700,00 Euro mensili
(salvo che per i mesi di agosto e dicembre, in cui il resistente era onerato del pagamento rispettivamente di 400,00 Euro mensili e 550,00 Euro mensili per i due figli), oltre al 50% delle spese straordinarie.
23. Considerato dunque che, da un lato, la situazione patrimoniale della ricorrente risulta sostanzialmente invariata (dal momento che ad un miglioramento delle condizioni reddituali è corrisposto un incremento, sostanzialmente equiparabile, delle spese abitative) dal tempo della separazione consensuale;
dall'altro, è ragionevole ritenersi sostanzialmente invariata anche la condizione economico-reddituale del resistente, essendo venuto meno al contempo, per entrambi i genitori, l'onere di provvedere al mantenimento del figlio appare equo quantificare – tenuto conto di quanto concordato dalle parti nel Per_1
2019, in sede di separazione consensuale e, forfettariamente, della successiva rivalutazione
- in Euro 405,00 mensili il mantenimento ordinario che il padre dovrà corrispondere alla ricorrente per il figlio , a decorrere dal mese novembre 2023 (ossia dal deposito del Per_2 ricorso).
pagina 8 di 10 24. Deve invece confermarsi il riparto al 50% delle spese straordinarie tra i genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova del 28.05.2024.
25. Da ultimo, considerato che la ricorrente, creditrice, ha allegato il reiterato inesatto adempimento dell'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario per i figli da parte dell'ex marito, con frequenti dilazioni dei pagamenti e con mancato rispetto dei termini concordati in sede di separazione, il Tribunale ritiene opportuno ammonire il resistente al rispetto dei tempi e delle modalità di pagamento meglio indicate in dispositivo, prevedendo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., che egli sia condannato al pagamento di ulteriori 50,00 Euro per ciascuna inosservanza del termini di pagamento ovvero per ritardi nei pagamenti superiori ai 10 giorni.
26. Sulle spese
27. Considerata la natura del giudizio e considerato che le domande attoree sono state solo parzialmente accolte, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dispone che il figlio minore sia affidato in via condivisa a Persona_3 entrambi i genitori;
2) dispone che la residenza anagrafica e la collocazione prevalente del minore sia individuata presso la madre Parte_1
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore Controparte_1
secondo le seguenti modalità, compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_2 extrascolastici dello stesso:
- nel weekend a settimane alternate dal venerdì dall'uscita a scuola sino al lunedì mattina, con pernottamento presso la casa paterna e con onere del padre di accompagnarlo ad allenamenti e partite di calcio che dovessero coincidere con le visite;
- ogni venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina con pernottamento presso la casa paterna, salvo diversi accordi;
- nelle festività natalizie, ad anni alterni, dal 25 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio, con onere del padre di prelevare i figli presso l'abitazione materna ed ivi riportarli alla fine dell'orario di visita, con possibilità per i genitori di effettuare variazioni alle predette disposizioni concordemente e previo adeguato preavviso;
- nelle vacanze pasquali, per tre giorni continuativi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua ovvero del Lunedì dell'Angelo, con onere del padre di prelevare i figli presso l'istituto scolastico ovvero presso l'abitazione materna ed ivi riportarli alla fine dell'orario pagina 9 di 10 di visita con ulteriore onere far svolgere ai figli eventuali compiti scolastici che venissero assegnati;
- durante le vacanze estive i minori passeranno quindici giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo compreso tra il 1 ed il 16 agosto e tra il 17 ed il 31 agosto, concordando entro il 30 maggio di ogni anno il periodo feriale e comunicandosi reciprocamente il luogo dove trascorreranno le vacanze, avendo cura di fornire anche un recapito telefonico attivo;
4) revoca, a far data dal mese di ottobre 2024, l'obbligo gravante sul resistente
[...] di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio CP_1 maggiorenne Per_1
5) dispone che il resistente contribuisca al mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio minore versando, tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno Per_2
15 di ciascun mese e in una unica soluzione, alla ricorrente la Parte_1 somma mensile di Euro 405,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di novembre 2023;
6) dispone che ciascun genitore contribuisca al 50% alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
7) ammonisce il resistente a rispettare i termini e le modalità di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, come indicati dal Tribunale;
8) condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 50,00 per ciascun inadempimento o ritardo superiore a 10 giorni nell'adempimento degli oneri di mantenimento;
9) dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 24/04/2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2736/2023 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. MARCHINI Parte_1 C.F._1
TANIA;
RICORRENTE
contro
, ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE:
a) In considerazione del contegno tenuto dal sig. come descritto in narrativa, CP_1 non tutelativo del preminente interesse dei figli in particolare da punto di vista educativo e di collaborazioni genitoriale, affidare i minori e in via super-esclusiva Per_1 Per_2 alla sig.ra nel loro supremo interesse, fissando la residenza prevalente presso Pt_1 l'abitazione materna;
b) Assegnare, nel preminente e supremo interesse della prole, l'abitazione sita in Marmirolo, Via Pasolini nr.22, di proprietà della sig.ra , ma occupata Parte_1 sine titulo dal sig. alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai Controparte_1 Pt_1 figli minori, prevedendo un congruo termine (comunque non superiore a mesi 6) per il rilascio dell'immobile da parte del sig. Controparte_1
c) Stabilire che il sig. possa visitare il figlio minore Controparte_1 Per_2 secondo le seguenti modalità:
1) Il sig. potrà tenere con sé il figlio presso la propria abitazione, Controparte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolatici dei minori, per il weekend a settimane alternate dal venerdì dall'uscita a scuola sino al lunedì mattina, con pernottamento presso la casa paterna e con onere di accompagnarlo ad allenamenti e partite di calcio che dovessero coincidere con le visite;
2) Il sig. potrà, inoltre trascorrere con il figlio ogni venerdì Controparte_1 dall'uscita da scuola sino al sabato mattina con pernottamento presso la casa paterna;
3) PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE: il sig. potrà tenere con sé Controparte_1
presso la propria abitazione, ad anni alterni, dal 25 dicembre al 30 dicembre alle Per_2 ore 20.30 ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio alle ore 20.30;
4) PER LE FESTIVITÀ PASQUALI: il sig. potrà tenere con sé Controparte_1
presso la propria abitazione, per tre giorni continuativi comprensivi, ad anni Per_2 alterni, del giorno di Pasqua ovvero del Lunedì dell'Angelo;
5) I genitori avranno possibilità di variare concordemente e previo adeguato preavviso i giorni e gli orari di visita, tenendo conto anche della volontà di . Per_2
d) Disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere, in favore della sig.ra CP_1
la somma di €.810,00 (OTTOCENTODIECI/00) mensili, rivalutabili Pt_1 annualmente agli indici I.S.T.A.T., o la maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, prevedendo esplicitamente, che l'importo venga pagato in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
pagina 2 di 10 e) Disporre che siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e senza previo accordo, e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: 1) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); 2) SPESE
SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); 3) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). 4) Spese per l'attività di calcio (quote di iscrizioni annuali, spese per attrezzatura, spese per trasferte e ritiri ecc.) in ragione del fatto che sia
che praticano tale attività già da molti anni e a livello agonistico. Per_2 Per_1
f) Disporre che siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche precisate nel punto f) che precede, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. tutte le altre spese di natura straordinaria non elencate nel punto f) che precede (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive diverse da quella agonistica del calcio, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) Il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
g) Approvare il piano genitoriale proposto dalla sig.ra Pt_1
h) ammonire il Sig. per i passati ritardi nella corresponsione Controparte_1 dell'assegno di mantenimento della prole e per la rifusione delle spese straordinarie anticipate dalla sig.ra ; Parte_1
pagina 3 di 10 i) individuare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nella corresponsione del mantenimento ai figli;
j) condannare il Sig. al pagamento di una sanzione amministrativa Controparte_1 pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
IN VIA SUBORDINATA: Nell'ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale ritenga che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica e di dover, di Parte_2 conseguenza provvedere alla determinazione dell'assegno di mantenimento per il solo figlio minorenne , in via subordinata alla domanda sub d) che precede e salvo Per_2 gravame, si chiede che l'assegno di mantenimento per il figlio sia determinato Per_2 nell'importo di €.500,00 (cinquecento/00) mensili e comunque nell'importo non inferiore ad €.405,00 (quattrocentocinque/00) rivalutabili annualmente agli indici I.S.T.A.T., o la maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, prevedendo esplicitamente, che l'importo venga pagato in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente allegando: che dal matrimonio sono nati i figli in Per_1 data 19/10/2006, e , in data 02/12/2008; che i coniugi vivono separati dalla Per_2 comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Mantova, nel corso del procedimento di separazione consensuale concluso con decreto di omologazione n. 1399/2019 del
29/10/2019; che la convivenza non è mai più ripresa e non può più essere ricostituita tra i coniugi comunione materiale e spirituale.
La ricorrente ha formulato altresì ulteriori domande accessorie.
2. Parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio.
3. Sentita parte ricorrente, nell'impossibilità di esperire il rituale tentativo di conciliazione, sono stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., e, su domanda della ricorrente, è stata emessa sentenza parziale sullo status.
Dunque, all'esito dell'istruttoria, svolta mediante acquisizione documentale e ascolto del figlio tutt'ora minorenne , la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione anche Per_2 in merito alle questioni accessorie, sulle conclusioni formulate da parte ricorrente.
***
4. Sullo scioglimento del matrimonio
pagina 4 di 10 5. In merito alla domanda di scioglimento del matrimonio, il Collegio dà atto che è già intervenuta sentenza parziale e definitiva sullo status n. 511/2024 pubblicata dal Tribunale di Mantova in data 8.05.2024.
6. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita del figlio Per_2
7. Premesso che il figlio ha ormai raggiunto la maggiore età, quanto al figlio Per_1 tutt'ora minorenne , che compirà 17 anni il prossimo 2.12.2025, si osserva quanto Per_2 segue.
8. In merito all'affidamento, non sono emerse ragioni tali da giustificare l'accoglimento della domanda di affido esclusivo, peraltro rafforzato, formulata dalla ricorrente.
9. Occorre, infatti, rilevare che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
10. Nel caso di specie, benché la ricorrente abbia allegato che il resistente abbia adempiuto al mantenimento dei figli con scarsa regolarità, specie nel rispetto dei termini di pagamento,
e abbia manifestato scarso interesse nelle incombenze relative alla loro crescita ed educazione, delegando la maggior parte degli oneri di gestione e di organizzazione della vita dei figli alla madre o opponendosi a determinate spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori, non sono state allegate circostanze tanto gravi da indurre a ritenere sussistenti carenze o inidoneità educative tali giustificare una deroga al regime dell'affido condiviso.
D'altronde, sebbene anche il minore , sentito dalla Giudice Istruttrice, abbia Per_2 confermato che è prevalentemente la madre a esercitare le funzioni di cura e accudimento e abbia riconosciuto alcuni tratti di superficialità nel padre, lo stesso minore ha riferito come il padre sia sempre stato una figura presente nella vita dei figli, incontrandoli regolarmente e avendo con loro un buon rapporto (cfr. verbale udienza 5.11.2024).
11. Per queste ragioni, il Collegio ritiene suscettibile di conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori. Per_2
12. Anche alla luce delle dichiarazioni del minore, deve inoltre confermarsi il suo collocamento prevalente presso la madre, con la quale vive fin dalla separazione dei Per_2 pagina 5 di 10 genitori, senza aver riferito in merito disagi o difficoltà, così come il calendario delle visite tra padre e figlio già previsto in via provvisoria, che risponde sostanzialmente all'attuale modalità di organizzazione dei rapporti, tenendo conto della circostanza che ha Per_2 ormai quasi 17 anni e che egli stesso ha riferito di non aver mai riscontrato difficoltà nella gestione dei rapporti con i genitori.
13. Sull'assegnazione della casa familiare
14. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, pure formulata dalla ricorrente, deve ribadirsi quanto già evidenziato dalla Giudice Istruttrice nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., in merito all'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della stessa.
E' infatti pacifico che fin dalla separazione di fatto, che secondo le allegazioni attoree sarebbe intervenuta già nel 2014, entrambi i figli si siano trasferiti a vivere altrove unitamente alla madre, avendo mantenuto la frequentazione dell'immobile già adibito ad abitazione familiare, peraltro non lontana dalla loro attuale residenza, solo in occasione delle visite col padre, avendo dunque l'immobile perso la sua natura di centro principale degli interessi dei figli.
15. Ciò non toglie che, dal momento che la ricorrente risulta proprietaria al 100% della casa coniugale, in cui il resistente tutt'ora vive, occupandola sine titulo, secondo la tesi attorea, la ricorrente appare già dotata di titolo idoneo a rientrare in possesso dell'immobile, ben potendo agire a tal fine nelle opportune sedi.
16. Sul contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli
17. Quanto al contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, preliminarmente, il Collegio dà atto che, nel corso del procedimento, la stessa ricorrente ha allegato e documentato che il figlio maggiore, non solo ha raggiunto la Per_1 maggiore età, ma, a far data dal 01/10/2024, è anche stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, dunque a tempo pieno e indeterminato, per 40 ore settimanali, dalla Società OM-CAR 2 S.r.l. (cfr. doc. 46 fascicolo attoreo).
Sebbene non siano state fornite indicazioni specifiche sulla retribuzione mensile percepita dal figlio, deve dunque ragionevolmente presumersi che egli sia entrato in modo stabile e definitivo nel mondo del lavoro, avendo così raggiunto la piena autosufficienza economica, quantomeno dall'ottobre 2024, dovendosi dunque revocare da allora l'onere del genitore non collocatario di provvedere al suo mantenimento.
18. Venendo al contributo al mantenimento del figlio minorenne , si osserva quanto Per_2 segue.
19. Parte ricorrente ha allegato di aver svolto tra il 2019 e il 2022 lavori precari, a chiamata e su turni, alternati a periodi di disoccupazione, essendosi prima, nel corso del matrimonio, dedicata esclusivamente alla famiglia;
ha infine allegato di lavorare oggi con contratto a tempo indeterminato come operaia su turni. pagina 6 di 10 La ricorrente, in particolare, ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
CU 2024 (redditi 2023): redditi da lavoro Euro 23.466,00, pari a un reddito mensile netto
(calcolato sottraendo al reddito da lavoro le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa Euro 1.641,00;
730/2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 21.736,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo al reddito imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa Euro 1.603,00;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 16.146, oltre Euro 1.138,00 a titolo di trattamento integrativo, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo al reddito imponibile e al trattamento integrativo le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa Euro 1.383,00;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 24.176,00, oltre Euro 882,00 a titolo di bonus e trattamento integrativo), pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo al reddito imponibile e ai trattamenti integrativi le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità, di circa Euro 1.790,00.
La ricorrente ha allegato di percepire inoltre, integralmente, l'assegno unico per i figli, che ammontava a Euro 400,00 mensili nel marzo 2024 (cfr. verbale udienza 19.03.2024).
La ricorrente ha inoltre allegato e documentato di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo), gravata da rata di mutuo di 700,00 Euro mensili circa (doc. 6 fascicolo attoreo), che, secondo le stesse allegazioni attoree, non viene tuttavia corrisposto dalla ricorrente, bensì dai garanti, ossia dai genitori del resistente.
Infine, la ricorrente ha allegato di essere attualmente gravata, dal dicembre 2022, da spese fisse mensili per Euro 600,00 a titolo di locazione (doc. 8 fascicolo) - a fronte dei 370,00
Euro mensili sostenuti per l'appartamento in precedenza locato e lasciato a fronte del rifiuto del rinnovo del contratto da parte della proprietaria (doc. 7 e 9 fascicolo attoreo); ha inoltre allegato di essere gravata da ulteriori Euro 100,00 mensili per il rientro di un debito con
(doc.19 fascicolo attoreo), originariamente contratto per le Controparte_2 spese di acquisto dell'immobile adibito a casa familiare.
20. Quanto al resistente, la ricorrente ha allegato come egli risulti titolare di impresa individuale dal 1998 per la fabbricazione di tamburelli ad uso sportivo, non attiva da anni dal momento che dal 2013, secondo le allegazioni attoree, il resistente svolgerebbe, in nero, l'attività di autotrasportatore, ricevendo incarichi di spedizione mediante il sito “Spedingo”.
A prova di ciò, la ricorrente ha prodotto gli screenhot estratti, secondo le allegazioni attoree, della scheda del trasportatore denominato “davidonee”, asseritamente identificabile col convenuto e rinvenibile sul predetto sito, da cui emergono molteplici recensioni di utenti che avrebbero fruito dei suoi servizi dal 2013 al 2024 (docc. da 22 a 25 fascicolo attoreo), da cui emergerebbe altresì che egli avrebbe ricevuto alcuni pagamenti sulla
Postepay intestata alla madre, (cfr. doc. 25 fascicolo attoreo). Controparte_3 pagina 7 di 10 La ricorrente ha altresì allegato che, da alcuni messaggi del resistente, risulterebbe altresì che egli godrebbe, quale ulteriore fonte di reddito, dai proventi di un centro di abbronzatura denominato Planet Sun di Villafranca di Verona (VR), di cui il resistente non risulta tuttavia socio, risultando lo stesso intestato alla madre, . Controparte_3
A ben vedere, tuttavia, dalla documentazione allegata dalla ricorrente a suffragio di tale allegazione (doc. 43 fascicolo attoreo) tale allegazione non trova riscontri certi.
21. D'altro canto, dall'agli atti detenuti dall'Agenzia delle Entrate e relativi al resistente, è emerso come nell'ultimo triennio egli non abbia presentato dichiarazioni dei redditi e non risulti aver percepito redditi di sorta, pur avendo intrattenuto vari rapporti finanziari, di cui non è dato tuttavia conoscere la consistenza.
Parimenti, dall'estratto conto previdenziale dell' emerge come il resistente abbia CP_4 lavorato come dipendente fino al 1998 e abbia poi continuato a versare contributi come titolare di impresa individuale fino al 2001, senza che emergano ulteriori informazioni circa contribuzioni successive alla predetta data.
Nessuna ulteriore informazione utile sull'attività lavorativa e sulle condizioni di lavoro del resistente è emersa dall'interrogazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Verona e Mantova.
22. Sebbene vi siano dunque concreti riscontri circa l'altamente verosimile esistenza di proventi non dichiarati di cui il resistente benefici, idonei a far fronte quantomeno alla propria sussistenza e a contribuire, sebbene in modo non del tutto regolare, al mantenimento dei figli, non si dispone di elementi certi per ricostruire in modo più dettagliato le condizioni economico-reddituali del resistente.
Appare ragionevole in ogni caso presumere che le condizioni dello stesso non siano mutate dal tempo della separazione, quando le parti concordarono in capo al resistente, per il mantenimento dei due figli, un assegno di mantenimento ordinario di 700,00 Euro mensili
(salvo che per i mesi di agosto e dicembre, in cui il resistente era onerato del pagamento rispettivamente di 400,00 Euro mensili e 550,00 Euro mensili per i due figli), oltre al 50% delle spese straordinarie.
23. Considerato dunque che, da un lato, la situazione patrimoniale della ricorrente risulta sostanzialmente invariata (dal momento che ad un miglioramento delle condizioni reddituali è corrisposto un incremento, sostanzialmente equiparabile, delle spese abitative) dal tempo della separazione consensuale;
dall'altro, è ragionevole ritenersi sostanzialmente invariata anche la condizione economico-reddituale del resistente, essendo venuto meno al contempo, per entrambi i genitori, l'onere di provvedere al mantenimento del figlio appare equo quantificare – tenuto conto di quanto concordato dalle parti nel Per_1
2019, in sede di separazione consensuale e, forfettariamente, della successiva rivalutazione
- in Euro 405,00 mensili il mantenimento ordinario che il padre dovrà corrispondere alla ricorrente per il figlio , a decorrere dal mese novembre 2023 (ossia dal deposito del Per_2 ricorso).
pagina 8 di 10 24. Deve invece confermarsi il riparto al 50% delle spese straordinarie tra i genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova del 28.05.2024.
25. Da ultimo, considerato che la ricorrente, creditrice, ha allegato il reiterato inesatto adempimento dell'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario per i figli da parte dell'ex marito, con frequenti dilazioni dei pagamenti e con mancato rispetto dei termini concordati in sede di separazione, il Tribunale ritiene opportuno ammonire il resistente al rispetto dei tempi e delle modalità di pagamento meglio indicate in dispositivo, prevedendo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., che egli sia condannato al pagamento di ulteriori 50,00 Euro per ciascuna inosservanza del termini di pagamento ovvero per ritardi nei pagamenti superiori ai 10 giorni.
26. Sulle spese
27. Considerata la natura del giudizio e considerato che le domande attoree sono state solo parzialmente accolte, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dispone che il figlio minore sia affidato in via condivisa a Persona_3 entrambi i genitori;
2) dispone che la residenza anagrafica e la collocazione prevalente del minore sia individuata presso la madre Parte_1
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore Controparte_1
secondo le seguenti modalità, compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_2 extrascolastici dello stesso:
- nel weekend a settimane alternate dal venerdì dall'uscita a scuola sino al lunedì mattina, con pernottamento presso la casa paterna e con onere del padre di accompagnarlo ad allenamenti e partite di calcio che dovessero coincidere con le visite;
- ogni venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina con pernottamento presso la casa paterna, salvo diversi accordi;
- nelle festività natalizie, ad anni alterni, dal 25 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio, con onere del padre di prelevare i figli presso l'abitazione materna ed ivi riportarli alla fine dell'orario di visita, con possibilità per i genitori di effettuare variazioni alle predette disposizioni concordemente e previo adeguato preavviso;
- nelle vacanze pasquali, per tre giorni continuativi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua ovvero del Lunedì dell'Angelo, con onere del padre di prelevare i figli presso l'istituto scolastico ovvero presso l'abitazione materna ed ivi riportarli alla fine dell'orario pagina 9 di 10 di visita con ulteriore onere far svolgere ai figli eventuali compiti scolastici che venissero assegnati;
- durante le vacanze estive i minori passeranno quindici giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo compreso tra il 1 ed il 16 agosto e tra il 17 ed il 31 agosto, concordando entro il 30 maggio di ogni anno il periodo feriale e comunicandosi reciprocamente il luogo dove trascorreranno le vacanze, avendo cura di fornire anche un recapito telefonico attivo;
4) revoca, a far data dal mese di ottobre 2024, l'obbligo gravante sul resistente
[...] di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio CP_1 maggiorenne Per_1
5) dispone che il resistente contribuisca al mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio minore versando, tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno Per_2
15 di ciascun mese e in una unica soluzione, alla ricorrente la Parte_1 somma mensile di Euro 405,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di novembre 2023;
6) dispone che ciascun genitore contribuisca al 50% alle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
7) ammonisce il resistente a rispettare i termini e le modalità di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, come indicati dal Tribunale;
8) condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 50,00 per ciascun inadempimento o ritardo superiore a 10 giorni nell'adempimento degli oneri di mantenimento;
9) dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 24/04/2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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