Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00177/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Parisi, con domicilio digitale come da P.E.C. claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it ;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per l’accertamento,
- del diritto al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 e, quindi, alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.), includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali contemplati dalle norme sopra richiamate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il 9 febbraio 2024, in pari data depositato, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto all’applicazione dei benefici di cui all’art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, e all’art. 1911, comma 3, D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, esponendo che:
- è nato il -OMISSIS- e ha prestato servizio nella Polizia di Stato a far data dal 10 luglio 1985;
- è stato collocato in congedo in data 31 ottobre 2022, con 57 anni di età e 37 anni di servizio;
- è titolare della pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata col sistema misto con atto n. PZ1032022000757 dell’I.N.P.S. di Potenza;
- in sede di liquidazione, è stata esclusa l’applicazione del beneficio dei cd. sei scatti stipendiali;
- in data 21 novembre 2023 ha trasmesso apposita diffida all’Ente previdenziale in parola, a mezzo di posta elettronica, al fine di ottenere l’applicazione del beneficio in argomento;
- in data 30 novembre 2023 l’Ente ha risposto alla richiamata istanza sostanzialmente negando in beneficio.
2. Tanto premesso in fatto, l’esponente ha domandato l’accertamento del diritto all’inclusione dei “sei scatti stipendiali ” nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, oltre interessi e rivalutazione, ex art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’indennità di buonuscita e di provvedere al relativo pagamento sulla base del quadro normativo vigente, così come interpretato dal più recente orientamento giurisprudenziale affermatosi in materia.
3. L’I.N.P.S. non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, già condiviso anche da questa Sezione in analoghe controversie (cfr. T.A.R. Campania, sede di ER, Sez. III, 17 novembre 2023, n. 2633), si colloca nel solco dei principi espressi dal Consiglio di Stato che, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha osservato come “sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, si è pronunciato a più riprese il Consiglio di Stato (tra le tante, si v. Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, id., 23 marzo 2023, n. 2984 e 18 aprile 2023, n. 3913) dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi. 8.2. Per quanto di interesse in questa sede, la giurisprudenza richiamata (in particolare, Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2984, che ha proceduto a un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia) ha chiarito, in sintesi, che: i) l’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1987, n. 468, ha esteso il beneficio dei sei “scatti” «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati», ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; ii) la norma tuttavia deve ritenersi ormai abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (che, nell’abrogare espressamente l’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, che aveva novellato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987, non ha disposto la reviviscenza della precedente norma), sicché il richiamo alla stessa come disciplina speciale applicabile agli appartenenti alla Guardia di finanza operato dal primo non è in alcun modo conferente; iii) ritenuti abrogati l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987 e l’art. 11 della legge n. 231 del 1990, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare tenga ferma, per tutte le Forze di polizia, l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha esteso l’istituto dei sei scatti «al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate»; iv) quanto all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di Forze di polizia, ivi richiamata, è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (come risulta dall’art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le Forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121; v) quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387 del 1987, il beneficio in questione deve essere riconosciuto «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva. 8.3. A diverse conclusioni non conduce l’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che, al comma 2, riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]») e dal riferimento all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987. 8.4. Giova infine precisare che l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna decadenza, poiché il rispetto di questo termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo” (Consiglio di Stato, 28 ottobre 2024, n. 8594).
8. Vanno quindi applicati i principi di diritto enunciati dal Consiglio di Stato al caso di specie.
9. Nel caso di specie tali requisiti risultano sussistenti rispetto al ricorrente, in quanto lo stesso risulta collocato a riposo con almeno trentacinque anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.
10. Ne consegue l’accertamento dell’obbligo dell’Ente previdenziale di riconoscere il beneficio dei cd. “ sei scatti ” stipendiali al trattamento di fine servizio da liquidato al ricorrente ed alla determinazione della differenza residua tra il trattamento di fine servizio eventualmente finora versato e quello risultante dovuto a seguito del giusto conteggio ai sensi e per gli effetti della norma in parola.
11. Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.
12. Le spese di giudizio vanno interamente compensate in ragione dell’esistenza nella materia in questione di un contrasto giurisprudenziale, che è stato sopito soltanto con le pronunce del Consiglio di Stato intervenute nell’anno 2023.
13. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di ER - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie e, per l’effetto:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di cui all’art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione;
- condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a pagare al ricorrente l’importo derivante dal computo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Spese compensate.
Pone il contributo unificato a carico dell’INPS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificare lo stesso.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.