Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 1289
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Sentenza 28 maggio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Torino, in persona della Giudice dott.ssa Daniela Paliaga, riguarda una controversia tra un docente a tempo determinato e il proprio datore di lavoro, in merito alla richiesta di indennità sostitutiva per ferie e riposi compensativi non fruiti. La parte ricorrente ha chiesto il pagamento di € 4.298,15, sostenendo di non aver potuto fruire delle ferie e dei riposi compensativi per le festività soppresse durante gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. A sostegno della propria domanda, ha citato normative europee e sentenze della Corte di Cassazione, evidenziando l'obbligo del datore di lavoro di garantire la fruizione delle ferie.

Il convenuto, invece, ha contestato la richiesta, sostenendo che l'onere della prova della mancata fruizione delle ferie ricade sul lavoratore e che, in base alla normativa vigente, il docente a termine non ha diritto all'indennità sostitutiva per i giorni di sospensione delle lezioni. La Giudice ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto dell'insegnante all'indennità sostitutiva solo per i giorni di ferie non fruiti, escludendo i giorni di sospensione delle lezioni, ritenuti automaticamente considerati come ferie. La decisione si basa sull'interpretazione della normativa vigente, che stabilisce che i giorni di sospensione delle lezioni sono destinati a ferie per il personale docente, e sull'onere della prova a carico del lavoratore, che non ha dimostrato di non aver fruito di tali giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 1289
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 1289
    Data del deposito : 28 maggio 2025

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