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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 9131/2024 promossa da
assistita dall'avv.to Alessio Ariotto Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito, ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis comma 1 c.p.c., dai dott.ri Riverso e Ragusa
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: indennità sostitutiva di ferie e riposi compensativi delle festività soppresse
Oggetto del contendere
1. Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro di primo grado chiedendo la condanna del convenuto al CP_1 pagamento dell'importo di € 4298,15 a titolo di indennità sostitutiva di tutti i giorni di ferie e di riposi compensativi delle festività soppresse maturati negli anni scolastici 22/23 e 23/24, in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato sino al 30 giugno, affermando di non aver potuto fruire di nessuno di essi.
2. A fondamento della domanda parte ricorrente invoca la sentenza della CGUE del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22, secondo cui è contraria al diritto dell'Unione, ed in particolare all'art. 7 paragrafo 1 direttiva n. 2003/88, una norma quale l'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non goduti per effetto della cessazione del rapporto di lavoro anche quando il datore di lavoro non abbia tenuto un comportamento idoneo a consentire al lavoratore di fruirne, e la sentenza n. 16715/24 della Corte di Cassazione che ha affermato che “Il docente a tempo
1 determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par.
2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, DE IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
3. A fondamento della domanda alle festività soppresse, parte ricorrente afferma che “Medesimo trattamento deve applicarsi anche in caso di mancata fruizione dei giorni di riposo previsti dall'art. 14 CCNL 2008 (v. Cass. n. 8926/2024) da calcolarsi in misura proporzionale ai giorni di servizio”.
4. Nel costituirsi in giudizio, il ha invocato la consolidata CP_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui è onere del lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate e, individuando i giorni per i quali a parte ricorrente spetta l'indennità sostitutiva soltanto in quelli che residuano decurtando dal numero complessivo di giorni di ferie maturati sia i giorni corrispondenti alla sospensione delle attività didattiche sia quelli ulteriori di cui parte ricorrente ha fruito a domanda al di fuori di tali periodi, ha quantificato l'importo spettante alla stessa in € 939,54.
5. Ha invece chiesto il rigetto della domanda relativa ai giorni compensativi delle festività soppresse valorizzando la diversità della disciplina e la mancanza dei presupposti per fare applicazione ad essi della tutela minima prevista dalla dir. 2003/88/CE in punto ferie. La domanda relativa alle ferie
6. La domanda relativa alle ferie può essere accolta nei soli limiti in cui ne è riconosciuta la fondatezza dal e ciò perché, benché non vi siano dubbi CP_1 sull'operatività nell'ordinamento dei principi invocati da parte ricorrente e richiamati al punto 2, nel caso di specie mancano i presupposti per farne applicazione.
7. L'applicazione di tali principi presuppone una specifica situazione di fatto e di diritto e cioè, da un lato, che il lavoratore non abbia fruito di tutti i giorni di ferie maturati risultando così titolare, alla cessazione del rapporto, del diritto all'indennità sostitutiva corrispondente e, dall'altro, l'esistenza di un divieto normativo di monetizzazione delle ferie non fruite che determini l'estinzione del diritto all'indennità sostitutiva maturata.
2 8. Ciò è di tutta evidenza nella lettura della citata sentenza del 18 gennaio 2024 causa C-218/22, relativa ad una vicenda italiana in cui pacificamente un dipendente pubblico a tempo indeterminato, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non aveva goduto di tutte le ferie maturate nel corso del medesimo, ma l'indennità sostitutiva delle stesse gli veniva negata in applicazione del divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012.
9. È soltanto in questo contesto che il mancato assolvimento dell'obbligo di avvisare il lavoratore delle ferie residue ancora da godere ed invitarlo a fruirne - posto a carico del datore di lavoro dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE - produce l'effetto di impedire la perdita del diritto all'indennità sostitutiva prevista dalla norma.
10. Ebbene, nel caso di specie non sussiste nessuno di tali due presupposti di applicabilità dei principi in questione.
11. Per i docenti a termine fino al 30 giugno come parte ricorrente, innanzi tutto, il divieto di monetizzazione preso in esame dalla CGUE non opera: laddove stabilisce che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, infatti, l'ultimo comma dell'art. 5 comma 8 autorizza espressamente la monetizzazione delle ferie che il docente con un rapporto a termine che non comprendeva il periodo estivo non abbia potuto godere.
12. Vi è inoltre contrasto tra le parti - ed è questo il vero oggetto del contendere della presente decisione - sul numero di giorni di ferie maturate e non fruite da parte ricorrente alla cessazione degli anni scolastici in questione: parte ricorrente afferma di non averne goduto per nulla, mentre il sostiene che ha fruito CP_1 del numero di giorni corrispondente alla sospensione delle lezioni previste dal calendario regionale e di altri a domanda, che nel corso del giudizio parte ricorrente ha riconosciuto di aver fruito.
13. Per poter esporre adeguatamente le ragioni per cui, al riguardo, si ritiene condivisibile la tesi del convenuto, è necessario accennare CP_1 preliminarmente alla giurisprudenza in materia di onere della prova della mancata fruizione delle ferie ed alla normativa relativa alle ferie del personale docente, chiarendo anche alcune peculiarità impresse al rapporto di lavoro dei docenti dal fatto di operare nell'ambito del sistema scolastico e prese in considerazione da tale normativa. L'onere della prova della mancata fruizione delle ferie.
14. La giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di
3 avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”. (così ad es., di recente, Cass. n. 15258/ 2024).
15. L'ipotesi a cui fa riferimento la Corte di Cassazione è chiaramente quella in cui il lavoratore rivendica l'indennità sostitutiva delle ferie per un periodo pari almeno ad un anno – in tale contesto, fino a prova contraria, si deve presumere che il datore di lavoro abbia assolto al suo obbligo di consentire la fruizione delle ferie - ma può essere estesa anche a periodi di lavoro di durata inferiore ogniqualvolta, all'interno degli stessi, siano individuabili giorni specificamente destinati alla fruizione delle ferie, come ad esempio i periodi di chiusura dell'azienda a tale scopo. Le regole normative in materia di ferie del personale docente.
16. Per gli anni scolastici dedotti in giudizio la disciplina delle ferie dell'intero personale docente, a termine e di ruolo, è racchiusa nell'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012 (entrato in vigore l'1 gennaio 2013 ma, come chiarito dalla Corte di Cassazione ad esempio nella sentenza n. 14268/2022, applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico 2013/2014), il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
17. Una regola simile era prevista, in precedenza, per il solo personale di ruolo: l'art. 13 del CCNL 2006/2009, infatti, prevedeva al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
18. Il regime previsto dal CCNL 2006/2009 era invece nettamente diverso per i docenti a termine, per i quali l'articolo 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
19. Occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, nella citata sentenza n. 14268/2022 (ed in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), la Corte di Cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di
4 ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54.
20. Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
21. Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”.
22. Da tali chiare precisazioni derivano alcuni punti fermi fondamentali per la presente decisione: la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e a partire dall'1 settembre 2013 non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2013/2014, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito all'art. 19 (riportato al punto 20) non è applicabile nel caso di specie. Le peculiarità del rapporto di lavoro dei docenti che rilevano nella disciplina delle ferie.
23. Il riferimento dell'art. 1 comma 54, ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” rende opportuno chiarire il contenuto specifico di detta espressione, anche in relazione ad altre utilizzate dalla normativa precedente.
24. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero.
25. L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha
5 inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.
26. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività.
27. È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
28. Come già esposto al punto 20, peraltro, ciò è stato già chiarito dalla Corte di Cassazione con riguardo all'espressione equivalente “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”, utilizzata dall'art. 19 CCNL 2006/2009. La questione di fondo da cui dipende la decisione
29. La soluzione del contrasto tra le parti in merito al fatto che parte ricorrente abbia o meno fruito delle ferie maturate negli anni scolastici dedotti in giudizio, accennato al punto 12, dipende essenzialmente dall'interpretazione dell'art. 1 comma 54: secondo il , la norma lo autorizza a ritenere in ferie i docenti CP_1 nei periodi di sospensione delle lezioni senza necessità di specifica richiesta e relativa autorizzazione, mentre parte ricorrente valorizza la mancanza di queste ultime per escludere di poter configurare la fruizione di ferie nei giorni in questione.
30. Per oltre un decennio dall'entrata in vigore della norma - fino a quando, valorizzando quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16715/24 e poi nella 28587/24, le difese dei docenti a termine hanno modificato l'impostazione dei loro ricorsi, adottando quella sintetizzata ai punti 1 ss. - il contenzioso relativo al mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie ai docenti a termine negli a.s. dal 2013/2014 in poi ha sempre avuto ad oggetto soltanto i giorni di ferie che residuano decurtando da quelli maturati sia i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, sia i giorni eventualmente fruiti a domanda nel restante periodo di lavoro.
31. Le domande, dunque, avevano ad oggetto proprio e soltanto quei giorni per cui, come si è visto al punto 4, di fatto, nel presente giudizio il riconosce CP_1
6 la spettanza dell'indennità sostitutiva e la magistratura del lavoro, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5 comma 8 ultima parte, accoglieva tali domande. 32. In tale contesto i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico venivano indicati nei ricorsi e nelle memorie del come fruiti CP_1
e le sentenze facevano riferimento ad essi in termini di fruizione obbligatoria o automatica, senza necessità di approfondire il meccanismo giuridico posto alla base di tale concorde valutazione delle parti.
33. La diversa impostazione della domanda che forma oggetto del presente giudizio impone oggi di soffermarsi sull'interpretazione della norma e all'individuazione dei suoi effetti giuridici.
34. In realtà, a parere di questa giudice, ai fini della decisione non è necessario prendere posizione sulla possibilità di qualificare la fruizione delle ferie prevista dall'art. 1 comma 54 come “obbligatoria” o “automatica” delle ferie e sul significato che si possa dare a tali concetti.
35. Ciò che conta, infatti, è che, come si illustrerà nei punti seguenti, l'art. 1 comma 54 indiscutibilmente destina i giorni di sospensione delle lezioni alle ferie del personale docente e che, alla luce della consolidata giurisprudenza ricordata al punto 14, ciò pone a carico del lavoratore l'onere di provare di non aver goduto delle ferie in detti giorni. Interpretazione dell'art. 1 comma 54.
36. La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente, a parere di questa giudice, emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
37. La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
38. L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL 2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013.
39. Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 (già citata al punto 21) laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico, come si vedrà ai successivi punti 40 e ss.) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di
7 sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo. La necessità o meno di una apposita domanda
40. Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
41. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
43. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti.
44. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
45. Come chiarito al punto 26, il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie.
46. In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
47. L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del , si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque CP_1 inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
48. In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza
8 i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. Le ferie nel resto dell'anno scolastico 49. Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno.
50. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie.
51. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
52. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
53. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
54. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
55. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o
9 che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
56. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
57. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
58. Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
59. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che
“tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che
“si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”. 60. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie,
10 richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
61. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa. La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente.
62. La giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente, ove attentamente analizzata, non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale di cui si discute nel caso di specie.
63. Le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, infatti, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi. 64. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
65. In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
66. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
67. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
11 68. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
69. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il considerava goduti tra la fine CP_1 delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss. La presunzione di fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni.
70. Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 14 e ss., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente.
71. Nel caso di specie essa è rafforzata dalla considerazione di quanto già esposto al punto 30, da cui si evince che nell'ultimo decennio, e dunque anche negli anni dedotti nel presente giudizio, l'intero mondo scolastico considerava i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico come ferie e la ragioneria liquidava ai docenti a termine l'indennità per i giorni di ferie non godute previa decurtazione di essi.
72. In tale contesto, infatti, si può e si deve presumere che, nei giorni delle feste natalizie e pasquali e negli altri in cui il calendario scolastico sospendeva le lezioni, docenti e dirigenti scolastici non avessero dubbi sul fatto che i primi erano in ferie e si siano comportati di conseguenza.
73. Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche
12 altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
74. Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
75. Quanto esposto in merito alla molteplicità delle attività funzionali all'insegnamento che il docente è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 29 CCNL 2006/2009, rende opportuno un chiarimento in ordine all'attività lavorativa la cui prova può escludere la fruizione delle ferie e rendere fondata la rivendicazione della indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni.
76. Vi sono figure professionali, come quella del personale docente, che non debbono necessariamente prestare tutta la loro attività lavorativa in momenti predeterminati.
77. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
78. Le attività che non hanno una collocazione temporale predeterminata possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie.
79. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
80. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
81. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
82. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state
13 specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione. 83. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
Il caso di specie.
84. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha svolto alcuna allegazione in merito allo svolgimento di attività lavorativa nei periodi di sospensione delle lezioni, né tanto meno ha offerto prova al riguardo, limitandosi a porre a fondamento della domanda l'affermazione che “non ha né potuto fruire delle ferie e dei riposi compensativi delle festività soppresse né ha ricevuto l'indennità spettante in caso di mancata fruizione”.
85. In relazione all'anno 2022/2023, anzi, nel precedente ricorso introduttivo del procedimento RGL 157/2023 - in cui aveva già formulato la domanda di indennità sostitutiva delle ferie non godute a cui ha poi rinunciato perché il deposito del ricorso prima della fine dell'anno scolastico non consentiva di ritenere maturato il relativo diritto - ha considerato come ferie fruite tutti i giorni di sospensione delle lezioni, escludendoli essa stessa dal calcolo dell'indennità sostitutiva rivendicata.
86. In tale contesto, per tutte le ragioni sopra esposte, ai fini della presente decisione deve ritenersi che parte ricorrente, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascuno degli anni scolastici dedotti in giudizio ha fruito delle ferie e concludere che, dunque, in relazione ai giorni ricompresi in detti periodi (il cui numero è stato indicato dal per CP_1 ciascun anno scolastico dedotto in giudizio senza incontrare contestazioni di parte ricorrente) non ha maturato il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
87. La domanda risulta pertanto fondata e va accolta soltanto in relazione ai giorni che residuano decurtando dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico dedotto in giudizio sia i predetti “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici”, sia i giorni di ferie goduti su domanda di cui il , nella sua memoria, ha eccepito l'esistenza ed il numero senza CP_1 incontrare alcuna contestazione di parte ricorrente.
88. Parte ricorrente in udienza ha riconosciuto come contabilmente esatto il conteggio della relativa indennità inserito dal nella sua memoria e CP_1 dunque, sulla scorta del medesimo, il stesso va condannato al CP_1 pagamento della somma di € 939,54 a cui, dal giorno di maturazione delle singole differenze mensili, devono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. che parte ricorrente ha correttamente limitato ai soli interessi legali in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo con la rivalutazione monetaria.
14 89. Il ha eccepito la prescrizione del credito maturato anteriormente al CP_1 quinquennio che precede il deposito del ricorso, mentre parte ricorrente sostiene che il termine è decennale in ragione della natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute: la questione, tuttavia, non ha rilevanza ai fini della decisione in quanto il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute accertato è comunque maturato nel quinquennio precedente al deposito del ricorso. La domanda relativa alle festività soppresse
90. La domanda di condanna del al pagamento dell'indennità CP_1 sostitutiva per le giornate di festività soppresse maturate e non fruite non è fondata.
91. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 legge n. 937/1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009.
92. Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
93. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
94. Il secondo prevede che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
95. La lettura congiunta di tali previsioni non consente dubbi sul regime normativo di tali riposi nello specifico ambito del personale docente del : a differenza delle ferie – che, come si è visto al punto 4, Controparte_1 vengono fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni - essi sono fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
96. Chi agisca per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta, il che onera il che voglia sottrarsi al CP_1
15 relativo pagamento dell'allegazione e prova di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977.
97. Nel caso di specie, le parti ricorrenti non allegano né offrono di provare di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle al numero delle ferie nel momento in cui calcolano le giornate di riposo non fruite, e non sviluppano al riguardo alcun ragionamento giuridico autonomo rispetto a quello relativo alle ferie non godute.
98. Quest'ultimo ragionamento, tuttavia, non è idoneo fondare la pretesa di parte ricorrente in merito alle festività soppresse né, ovviamente, per la parte incentrata sulla specifica normativa interna relativa al diverso istituto delle ferie, né per la parte di diritto eurounitario basata sulle tre sentenze CGUE del novembre 2018 (cause riunite C-569/16 e C-570/16, causa C-619/16 e causa C-684/16) che, nel qualificare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto come espressione del diritto alle ferie sancito dalla direttiva n. 2003/88/CE, qualunque sia la causa di cessazione, hanno comunque affermato la compatibilità del divieto di monetizzazione eventualmente previsto dall'ordinamento interno con le previsioni eurounitarie ove il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto e si sia astenuto dal farlo deliberatamente e nella piena cognizione delle conseguenze e sulla conseguente possibilità, come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022, di fare applicazione del divieto di monetizzazione soltanto ove il datore di lavoro provi di aver invitato il lavoratore a fruire delle ferie in tempo utile, contestualmente informandolo che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita.
99. Tale ragionamento, infatti, vale soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione.
100. Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1 – il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
101. Tale delimitazione di applicabilità dei principi richiamati al punto 15 è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette
16 ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16).
102. Ciò è scritto chiaramente anche nella sentenza Cass. n. 14268/2022 già citata, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che non ha chiesto di poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a “i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione”.
103. Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione.
104. A fronte di quanto esposto – e della più completa assenza all'interno della causa petendi sia di argomentazioni in merito alla configurabilità in astratto di un analogo obbligo di fonte interna sia, in ogni caso, della allegazione in concreto di un suo inadempimento che ponga a carico del l'onere di allegare a sua CP_1 volta e dimostrare di aver invitato parte ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandola che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita - la domanda va dunque respinta.
105. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta in relazione alla parte di domanda accolta, con la richiesta distrazione, e la relativa liquidazione avviene in misura intermedia tra valori minimi e medi in ragione della sostanziale serialità della stessa.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda,
- condanna il in Controparte_1 persona del ministro pro-tempore a pagare a la Parte_1 somma lorda di € 939,54 oltre interessi legali dalla loro maturazione al saldo nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in
€ 500, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, € 49 per contributo unificato, con distrazione;
- fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Torino, 23 maggio 2025 LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 9131/2024 promossa da
assistita dall'avv.to Alessio Ariotto Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito, ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis comma 1 c.p.c., dai dott.ri Riverso e Ragusa
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: indennità sostitutiva di ferie e riposi compensativi delle festività soppresse
Oggetto del contendere
1. Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro di primo grado chiedendo la condanna del convenuto al CP_1 pagamento dell'importo di € 4298,15 a titolo di indennità sostitutiva di tutti i giorni di ferie e di riposi compensativi delle festività soppresse maturati negli anni scolastici 22/23 e 23/24, in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato sino al 30 giugno, affermando di non aver potuto fruire di nessuno di essi.
2. A fondamento della domanda parte ricorrente invoca la sentenza della CGUE del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22, secondo cui è contraria al diritto dell'Unione, ed in particolare all'art. 7 paragrafo 1 direttiva n. 2003/88, una norma quale l'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non goduti per effetto della cessazione del rapporto di lavoro anche quando il datore di lavoro non abbia tenuto un comportamento idoneo a consentire al lavoratore di fruirne, e la sentenza n. 16715/24 della Corte di Cassazione che ha affermato che “Il docente a tempo
1 determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par.
2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, DE IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
3. A fondamento della domanda alle festività soppresse, parte ricorrente afferma che “Medesimo trattamento deve applicarsi anche in caso di mancata fruizione dei giorni di riposo previsti dall'art. 14 CCNL 2008 (v. Cass. n. 8926/2024) da calcolarsi in misura proporzionale ai giorni di servizio”.
4. Nel costituirsi in giudizio, il ha invocato la consolidata CP_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui è onere del lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate e, individuando i giorni per i quali a parte ricorrente spetta l'indennità sostitutiva soltanto in quelli che residuano decurtando dal numero complessivo di giorni di ferie maturati sia i giorni corrispondenti alla sospensione delle attività didattiche sia quelli ulteriori di cui parte ricorrente ha fruito a domanda al di fuori di tali periodi, ha quantificato l'importo spettante alla stessa in € 939,54.
5. Ha invece chiesto il rigetto della domanda relativa ai giorni compensativi delle festività soppresse valorizzando la diversità della disciplina e la mancanza dei presupposti per fare applicazione ad essi della tutela minima prevista dalla dir. 2003/88/CE in punto ferie. La domanda relativa alle ferie
6. La domanda relativa alle ferie può essere accolta nei soli limiti in cui ne è riconosciuta la fondatezza dal e ciò perché, benché non vi siano dubbi CP_1 sull'operatività nell'ordinamento dei principi invocati da parte ricorrente e richiamati al punto 2, nel caso di specie mancano i presupposti per farne applicazione.
7. L'applicazione di tali principi presuppone una specifica situazione di fatto e di diritto e cioè, da un lato, che il lavoratore non abbia fruito di tutti i giorni di ferie maturati risultando così titolare, alla cessazione del rapporto, del diritto all'indennità sostitutiva corrispondente e, dall'altro, l'esistenza di un divieto normativo di monetizzazione delle ferie non fruite che determini l'estinzione del diritto all'indennità sostitutiva maturata.
2 8. Ciò è di tutta evidenza nella lettura della citata sentenza del 18 gennaio 2024 causa C-218/22, relativa ad una vicenda italiana in cui pacificamente un dipendente pubblico a tempo indeterminato, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non aveva goduto di tutte le ferie maturate nel corso del medesimo, ma l'indennità sostitutiva delle stesse gli veniva negata in applicazione del divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012.
9. È soltanto in questo contesto che il mancato assolvimento dell'obbligo di avvisare il lavoratore delle ferie residue ancora da godere ed invitarlo a fruirne - posto a carico del datore di lavoro dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE - produce l'effetto di impedire la perdita del diritto all'indennità sostitutiva prevista dalla norma.
10. Ebbene, nel caso di specie non sussiste nessuno di tali due presupposti di applicabilità dei principi in questione.
11. Per i docenti a termine fino al 30 giugno come parte ricorrente, innanzi tutto, il divieto di monetizzazione preso in esame dalla CGUE non opera: laddove stabilisce che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, infatti, l'ultimo comma dell'art. 5 comma 8 autorizza espressamente la monetizzazione delle ferie che il docente con un rapporto a termine che non comprendeva il periodo estivo non abbia potuto godere.
12. Vi è inoltre contrasto tra le parti - ed è questo il vero oggetto del contendere della presente decisione - sul numero di giorni di ferie maturate e non fruite da parte ricorrente alla cessazione degli anni scolastici in questione: parte ricorrente afferma di non averne goduto per nulla, mentre il sostiene che ha fruito CP_1 del numero di giorni corrispondente alla sospensione delle lezioni previste dal calendario regionale e di altri a domanda, che nel corso del giudizio parte ricorrente ha riconosciuto di aver fruito.
13. Per poter esporre adeguatamente le ragioni per cui, al riguardo, si ritiene condivisibile la tesi del convenuto, è necessario accennare CP_1 preliminarmente alla giurisprudenza in materia di onere della prova della mancata fruizione delle ferie ed alla normativa relativa alle ferie del personale docente, chiarendo anche alcune peculiarità impresse al rapporto di lavoro dei docenti dal fatto di operare nell'ambito del sistema scolastico e prese in considerazione da tale normativa. L'onere della prova della mancata fruizione delle ferie.
14. La giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di
3 avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”. (così ad es., di recente, Cass. n. 15258/ 2024).
15. L'ipotesi a cui fa riferimento la Corte di Cassazione è chiaramente quella in cui il lavoratore rivendica l'indennità sostitutiva delle ferie per un periodo pari almeno ad un anno – in tale contesto, fino a prova contraria, si deve presumere che il datore di lavoro abbia assolto al suo obbligo di consentire la fruizione delle ferie - ma può essere estesa anche a periodi di lavoro di durata inferiore ogniqualvolta, all'interno degli stessi, siano individuabili giorni specificamente destinati alla fruizione delle ferie, come ad esempio i periodi di chiusura dell'azienda a tale scopo. Le regole normative in materia di ferie del personale docente.
16. Per gli anni scolastici dedotti in giudizio la disciplina delle ferie dell'intero personale docente, a termine e di ruolo, è racchiusa nell'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012 (entrato in vigore l'1 gennaio 2013 ma, come chiarito dalla Corte di Cassazione ad esempio nella sentenza n. 14268/2022, applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico 2013/2014), il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
17. Una regola simile era prevista, in precedenza, per il solo personale di ruolo: l'art. 13 del CCNL 2006/2009, infatti, prevedeva al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
18. Il regime previsto dal CCNL 2006/2009 era invece nettamente diverso per i docenti a termine, per i quali l'articolo 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
19. Occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, nella citata sentenza n. 14268/2022 (ed in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), la Corte di Cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di
4 ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54.
20. Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
21. Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”.
22. Da tali chiare precisazioni derivano alcuni punti fermi fondamentali per la presente decisione: la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e a partire dall'1 settembre 2013 non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2013/2014, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito all'art. 19 (riportato al punto 20) non è applicabile nel caso di specie. Le peculiarità del rapporto di lavoro dei docenti che rilevano nella disciplina delle ferie.
23. Il riferimento dell'art. 1 comma 54, ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” rende opportuno chiarire il contenuto specifico di detta espressione, anche in relazione ad altre utilizzate dalla normativa precedente.
24. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero.
25. L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha
5 inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.
26. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività.
27. È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
28. Come già esposto al punto 20, peraltro, ciò è stato già chiarito dalla Corte di Cassazione con riguardo all'espressione equivalente “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”, utilizzata dall'art. 19 CCNL 2006/2009. La questione di fondo da cui dipende la decisione
29. La soluzione del contrasto tra le parti in merito al fatto che parte ricorrente abbia o meno fruito delle ferie maturate negli anni scolastici dedotti in giudizio, accennato al punto 12, dipende essenzialmente dall'interpretazione dell'art. 1 comma 54: secondo il , la norma lo autorizza a ritenere in ferie i docenti CP_1 nei periodi di sospensione delle lezioni senza necessità di specifica richiesta e relativa autorizzazione, mentre parte ricorrente valorizza la mancanza di queste ultime per escludere di poter configurare la fruizione di ferie nei giorni in questione.
30. Per oltre un decennio dall'entrata in vigore della norma - fino a quando, valorizzando quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16715/24 e poi nella 28587/24, le difese dei docenti a termine hanno modificato l'impostazione dei loro ricorsi, adottando quella sintetizzata ai punti 1 ss. - il contenzioso relativo al mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie ai docenti a termine negli a.s. dal 2013/2014 in poi ha sempre avuto ad oggetto soltanto i giorni di ferie che residuano decurtando da quelli maturati sia i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, sia i giorni eventualmente fruiti a domanda nel restante periodo di lavoro.
31. Le domande, dunque, avevano ad oggetto proprio e soltanto quei giorni per cui, come si è visto al punto 4, di fatto, nel presente giudizio il riconosce CP_1
6 la spettanza dell'indennità sostitutiva e la magistratura del lavoro, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5 comma 8 ultima parte, accoglieva tali domande. 32. In tale contesto i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico venivano indicati nei ricorsi e nelle memorie del come fruiti CP_1
e le sentenze facevano riferimento ad essi in termini di fruizione obbligatoria o automatica, senza necessità di approfondire il meccanismo giuridico posto alla base di tale concorde valutazione delle parti.
33. La diversa impostazione della domanda che forma oggetto del presente giudizio impone oggi di soffermarsi sull'interpretazione della norma e all'individuazione dei suoi effetti giuridici.
34. In realtà, a parere di questa giudice, ai fini della decisione non è necessario prendere posizione sulla possibilità di qualificare la fruizione delle ferie prevista dall'art. 1 comma 54 come “obbligatoria” o “automatica” delle ferie e sul significato che si possa dare a tali concetti.
35. Ciò che conta, infatti, è che, come si illustrerà nei punti seguenti, l'art. 1 comma 54 indiscutibilmente destina i giorni di sospensione delle lezioni alle ferie del personale docente e che, alla luce della consolidata giurisprudenza ricordata al punto 14, ciò pone a carico del lavoratore l'onere di provare di non aver goduto delle ferie in detti giorni. Interpretazione dell'art. 1 comma 54.
36. La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente, a parere di questa giudice, emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
37. La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
38. L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL 2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013.
39. Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 (già citata al punto 21) laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico, come si vedrà ai successivi punti 40 e ss.) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di
7 sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo. La necessità o meno di una apposita domanda
40. Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
41. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
43. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti.
44. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
45. Come chiarito al punto 26, il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie.
46. In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
47. L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del , si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque CP_1 inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
48. In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza
8 i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. Le ferie nel resto dell'anno scolastico 49. Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno.
50. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie.
51. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”.
52. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione.
53. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente quando e dove preferisce.
54. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
55. In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o
9 che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi.
56. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche.
57. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
58. Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
59. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che
“tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che
“si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”. 60. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie,
10 richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
61. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa. La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente.
62. La giurisprudenza di legittimità relativa alle ferie del personale docente a termine invocata da parte ricorrente, ove attentamente analizzata, non contiene affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito in merito al regime giuridico delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale di cui si discute nel caso di specie.
63. Le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, infatti, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi. 64. Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
65. In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione.
66. Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
67. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
11 68. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
69. La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie che il considerava goduti tra la fine CP_1 delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss. La presunzione di fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni.
70. Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 14 e ss., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente.
71. Nel caso di specie essa è rafforzata dalla considerazione di quanto già esposto al punto 30, da cui si evince che nell'ultimo decennio, e dunque anche negli anni dedotti nel presente giudizio, l'intero mondo scolastico considerava i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico come ferie e la ragioneria liquidava ai docenti a termine l'indennità per i giorni di ferie non godute previa decurtazione di essi.
72. In tale contesto, infatti, si può e si deve presumere che, nei giorni delle feste natalizie e pasquali e negli altri in cui il calendario scolastico sospendeva le lezioni, docenti e dirigenti scolastici non avessero dubbi sul fatto che i primi erano in ferie e si siano comportati di conseguenza.
73. Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche
12 altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
74. Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
75. Quanto esposto in merito alla molteplicità delle attività funzionali all'insegnamento che il docente è chiamato a svolgere ai sensi dell'art. 29 CCNL 2006/2009, rende opportuno un chiarimento in ordine all'attività lavorativa la cui prova può escludere la fruizione delle ferie e rendere fondata la rivendicazione della indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni.
76. Vi sono figure professionali, come quella del personale docente, che non debbono necessariamente prestare tutta la loro attività lavorativa in momenti predeterminati.
77. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti e la preparazione delle lezioni.
78. Le attività che non hanno una collocazione temporale predeterminata possono essere svolte – e vengono talvolta svolte - dal lavoratore anche nei momenti deputati tradizionalmente al riposo, come i giorni festivi, le ore notturne o le ferie.
79. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
80. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
81. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
82. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state
13 specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione. 83. Il discorso, a ben vedere, sotto questo profilo non è diverso da quello relativo allo svolgimento di lavoro straordinario che, nell'ambito del pubblico impiego, dà diritto al relativo compenso soltanto se vengono rispettate rigorose condizioni, tra cui il fatto di essere stato richiesto o comunque preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
Il caso di specie.
84. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha svolto alcuna allegazione in merito allo svolgimento di attività lavorativa nei periodi di sospensione delle lezioni, né tanto meno ha offerto prova al riguardo, limitandosi a porre a fondamento della domanda l'affermazione che “non ha né potuto fruire delle ferie e dei riposi compensativi delle festività soppresse né ha ricevuto l'indennità spettante in caso di mancata fruizione”.
85. In relazione all'anno 2022/2023, anzi, nel precedente ricorso introduttivo del procedimento RGL 157/2023 - in cui aveva già formulato la domanda di indennità sostitutiva delle ferie non godute a cui ha poi rinunciato perché il deposito del ricorso prima della fine dell'anno scolastico non consentiva di ritenere maturato il relativo diritto - ha considerato come ferie fruite tutti i giorni di sospensione delle lezioni, escludendoli essa stessa dal calcolo dell'indennità sostitutiva rivendicata.
86. In tale contesto, per tutte le ragioni sopra esposte, ai fini della presente decisione deve ritenersi che parte ricorrente, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascuno degli anni scolastici dedotti in giudizio ha fruito delle ferie e concludere che, dunque, in relazione ai giorni ricompresi in detti periodi (il cui numero è stato indicato dal per CP_1 ciascun anno scolastico dedotto in giudizio senza incontrare contestazioni di parte ricorrente) non ha maturato il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
87. La domanda risulta pertanto fondata e va accolta soltanto in relazione ai giorni che residuano decurtando dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico dedotto in giudizio sia i predetti “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici”, sia i giorni di ferie goduti su domanda di cui il , nella sua memoria, ha eccepito l'esistenza ed il numero senza CP_1 incontrare alcuna contestazione di parte ricorrente.
88. Parte ricorrente in udienza ha riconosciuto come contabilmente esatto il conteggio della relativa indennità inserito dal nella sua memoria e CP_1 dunque, sulla scorta del medesimo, il stesso va condannato al CP_1 pagamento della somma di € 939,54 a cui, dal giorno di maturazione delle singole differenze mensili, devono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. che parte ricorrente ha correttamente limitato ai soli interessi legali in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo con la rivalutazione monetaria.
14 89. Il ha eccepito la prescrizione del credito maturato anteriormente al CP_1 quinquennio che precede il deposito del ricorso, mentre parte ricorrente sostiene che il termine è decennale in ragione della natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute: la questione, tuttavia, non ha rilevanza ai fini della decisione in quanto il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute accertato è comunque maturato nel quinquennio precedente al deposito del ricorso. La domanda relativa alle festività soppresse
90. La domanda di condanna del al pagamento dell'indennità CP_1 sostitutiva per le giornate di festività soppresse maturate e non fruite non è fondata.
91. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 legge n. 937/1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009.
92. Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
93. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
94. Il secondo prevede che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
95. La lettura congiunta di tali previsioni non consente dubbi sul regime normativo di tali riposi nello specifico ambito del personale docente del : a differenza delle ferie – che, come si è visto al punto 4, Controparte_1 vengono fruite obbligatoriamente nei giorni di sospensione delle lezioni - essi sono fruiti “a richiesta degli interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative.
96. Chi agisca per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta, il che onera il che voglia sottrarsi al CP_1
15 relativo pagamento dell'allegazione e prova di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977.
97. Nel caso di specie, le parti ricorrenti non allegano né offrono di provare di aver chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle al numero delle ferie nel momento in cui calcolano le giornate di riposo non fruite, e non sviluppano al riguardo alcun ragionamento giuridico autonomo rispetto a quello relativo alle ferie non godute.
98. Quest'ultimo ragionamento, tuttavia, non è idoneo fondare la pretesa di parte ricorrente in merito alle festività soppresse né, ovviamente, per la parte incentrata sulla specifica normativa interna relativa al diverso istituto delle ferie, né per la parte di diritto eurounitario basata sulle tre sentenze CGUE del novembre 2018 (cause riunite C-569/16 e C-570/16, causa C-619/16 e causa C-684/16) che, nel qualificare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto come espressione del diritto alle ferie sancito dalla direttiva n. 2003/88/CE, qualunque sia la causa di cessazione, hanno comunque affermato la compatibilità del divieto di monetizzazione eventualmente previsto dall'ordinamento interno con le previsioni eurounitarie ove il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto e si sia astenuto dal farlo deliberatamente e nella piena cognizione delle conseguenze e sulla conseguente possibilità, come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022, di fare applicazione del divieto di monetizzazione soltanto ove il datore di lavoro provi di aver invitato il lavoratore a fruire delle ferie in tempo utile, contestualmente informandolo che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita.
99. Tale ragionamento, infatti, vale soltanto per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione.
100. Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1 – il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali.
101. Tale delimitazione di applicabilità dei principi richiamati al punto 15 è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette
16 ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16).
102. Ciò è scritto chiaramente anche nella sentenza Cass. n. 14268/2022 già citata, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che non ha chiesto di poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a “i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione”.
103. Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione.
104. A fronte di quanto esposto – e della più completa assenza all'interno della causa petendi sia di argomentazioni in merito alla configurabilità in astratto di un analogo obbligo di fonte interna sia, in ogni caso, della allegazione in concreto di un suo inadempimento che ponga a carico del l'onere di allegare a sua CP_1 volta e dimostrare di aver invitato parte ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandola che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita - la domanda va dunque respinta.
105. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta in relazione alla parte di domanda accolta, con la richiesta distrazione, e la relativa liquidazione avviene in misura intermedia tra valori minimi e medi in ragione della sostanziale serialità della stessa.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda,
- condanna il in Controparte_1 persona del ministro pro-tempore a pagare a la Parte_1 somma lorda di € 939,54 oltre interessi legali dalla loro maturazione al saldo nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in
€ 500, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, € 49 per contributo unificato, con distrazione;
- fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Torino, 23 maggio 2025 LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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