Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2009, n. 13733
CASS
Sentenza 12 giugno 2009

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Nel regime processuale di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, mentre le preclusioni relative alla facoltà delle parti di individuazione del "thema decidendum" sono collegate agli introduttivi della causa ed all'udienza di trattazione di cui all'art. 183 cod. proc. civ., quelle attinenti al "thema probandum" si riferiscono alla fase processuale immediatamente successiva. L'ammissione delle prove, pertanto, costituisce il provvedimento proprio dell'udienza regolata dall'art. 184 cod. proc. civ. nel testo anteriore a quello modificato dalle leggi 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263, sicché solo ove le parti concordino sulla necessità di ammettere le prove già richieste da entrambe e non ritengano di doverne chiedere altre, il giudice può provvedere sull'ammissione delle prove medesime nella prima udienza di trattazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2009, n. 13733
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13733
    Data del deposito : 12 giugno 2009

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