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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2024, n. 9968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9968 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2° grado iscritta al N. 33944 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 12 dicembre 2023, ( con termini di legge alle parti di giorni sessanta e di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
in persona dell'Amm.re p.t. Parte_1
in persona del IG. elettivamente Parte_2 Parte_3
domiciliato in Roma, Via Nemorense 77, presso lo Studio dell'Avv.
Andrea Ingenito, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del suo Controparte_1
amministratore unico e legale rappresentante, IG.ra , CP_2
elettivamente domiciliata in Aversa, Via N. Pelliccia 100, presso lo
Studio degli Avv.ti Paolo Pecorario e Marco Trasacco, che la rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 dicembre 2023, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
proponeva appello avverso la Parte_4
sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma n. 7654/21, depositata in data 31 marzo 2021, e con cui era stata dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice di primo grado e dichiarata la competenza del
Giudice di Tempio Pausania, con termine di legge alle parti per la riassunzione del giudizio.
Evidenziava l'appellante di essere creditrice della
[...]
per oneri non corrisposti in relazione a Controparte_1
quote di multiproprietà e di aver depositato ricorso per ingiunzione di pagamento presso il Giudice di Pace di Roma, in considerazione di quanto previsto ex art. 25 del Regolamento del residence;
concesso il decreto ingiuntivo per l'importo di euro 4.888,03, era stata proposta opposizione dalla debitrice, che aveva eccepito il difetto di competenza territoriale del Giudice adito, la carenza di legittimazione dell'amministratore e, nel merito, il difetto di regolare notifica dei verbali di convocazione e di approvazione assembleare inerenti le ripartizioni delle spese.
Contestava pertanto la decisione impugnata, tenuto conto della deroga al foro ex art. 23 c.p.c. intervenuta fra le parti attraverso l'art. 25 del
Regolamento, espressamente riconosciuto ed accettato nel Rogito di acquisto. Nel merito, contestava le eccezioni e deduzioni dell'appellata, per come formulate in primo grado, anche in riferimento alla contestata condanna alle spese della fase monitoria e concludeva richiedendo, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
che eccepiva l'improponibilità dell'appello, oltre che la sua inammissibilità; contestava le deduzioni di controparte, anche in ordine alla decisione sulla competenza adottata dal Giudice di Pace e concludeva richiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in via subordinata, la modifica degli importi ingiunti relativamente alle spese e competenze previste nell'ingiunzione.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 12 dicembre 2023, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo aver riguardo all'avanzata eccezione di improponibilità dell'appello per mancata conclusione dell'iter del procedimento di primo grado.
Con la pronuncia impugnata nella presente sede, il Giudice di Pace, rilevata la propria incompetenza per territorio, dichiarava la competenza del Giudice di Pace di Tempio Pausania, assegnando alle parti il termine di legge per riassumere il giudizio.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice. (C.C. 711/21).
Ne discende come, ai fini dell'impugnazione della sentenza di primo grado, conclusasi con la statuizione del Giudice circa la propria incompetenza territoriale, correttamente parte appellante ha promosso il presente giudizio, ai fini della contestazione di quanto nella pronuncia indicato circa il Giudice territorialmente competente.
Né, ugualmente, deve essere condivisa la censura di inammissibilità per violazione dell'art. 342, primo comma, c.p.c.
Nel caso di specie, per come evidenziato, la pronuncia di primo grado statuiva unicamente in ordine all'incompetenza del Giudice adito, con la conseguenza che parte appellante, contestando la decisione, ha illustrato, nella propria prospettazione l'erronea valutazione operata dal primo Giudice, deducendone la malintesa natura del carattere esclusivo del foro competente per le liti tra condomini.
In quest'ottica, avuto proprio riguardo al contenuto della pronuncia appellata, limitata, per come chiarito, alla decisione sull'avanzata eccezione di incompetenza, le deduzioni dell'appellante, per come poste a fondamento delle censure avanzate, non appaiono in contrasto con le indicazioni previste ex art. 342, primo comma, c.p.c., laddove, all'esito della prospettata non corretta decisione del Giudice di primo grado e delle motivazioni indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio circa l'erroneità della valutazione operata, viene richiesta la declaratoria di nullità della sentenza per erronea declinatoria di competenza.
Chiarito ciò, occorre evidenziare come, a fondamento della sentenza impugnata nella presente sede, il Giudice di pace ha posto la deduzione per cui l'ingiunzione avrebbe dovuto essere proposta nel luogo ove si trova la proprietà immobiliare o presso il luogo ove ha sede la società ingiunta.
Sul punto, occorre tuttavia rilevare come la giurisprudenza della
Suprema Corte abbia chiarito che, in materia di competenza territoriale, l'art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause condominiali il foro esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, è derogabile poiché non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. civ., né il carattere esclusivo del foro stesso implica una diversa soluzione, sicché è valida ed efficace la clausola del regolamento condominiale che stabilisca un foro convenzionale per ogni controversia relativa al regolamento medesimo. (C.C. 17130/15).
Nel caso di specie, per come emergente dalla documentazione in atti,
l'art. 25 del Regolamento del Residence, in atti, espressamente prevede che il Foro competente esclusivo sia quello di Roma, risultando peraltro il Regolamento in oggetto espressamente richiamato nell'atto di acquisto in data 12 gennaio 2016.
Deve quindi ritenersi, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, che l'esclusività del foro ex art. 23 c.p.c. sia derogabile, dovendo pertanto rilevare, in quest'ottica, la deroga prevista dal Regolamento, indicativa del Foro esclusivo in Roma.
Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte ha altresì chiarito che l'accordo con il quale i condòmini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo, approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136, comma 2 c.c., che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (C.C.
1068/22).
A ciò consegue come le censure attoree debbano essere condivise, dovendo ritenersi competente il Giudice di Pace di Roma, e non, per come invece disposto nella pronuncia impugnata, quello di Tempio
Pausania.
Ora, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che l'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria
"potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado (C.C. 33456/19).
A ciò consegue che, risultando fondata la censura formulata dall'appellante in ordine alla declinatoria di competenza da parte del
Giudice di pace, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, decidendosi nel merito la controversia. Sul punto, occorre evidenziare che la richiesta formulata in sede monitoria da parte dell'appellante risulta avere ad oggetto il pagamento, da parte dell'appellata, degli oneri condominiali dovuti in relazione al Rendiconto Consuntivo 2015 – 2016, al Preventivo della gestione condominiale 2017 – 2018 e al Preventivo della gestione condominiale 2016 – 2017, per come approvati, unitamente ai relativi piani di riparto, dalle delibere del 25 marzo 2017 e del 27 febbraio
2016.
A fronte di ciò, non deve innanzi tutto essere condivisa la censura di carenza di legittimazione attiva, per come proposta dall'appellata e ribadita anche nella presente sede, tenuto conto che il IG. , che Pt_3
risulta essere, come da intestazione del ricorso per ingiunzione di pagamento, il legale rappresentante della società amministratrice della
è stato confermato Parte_1
amministratore, come da prodotti verbali, nel corso delle assemblee del 25 marzo 2017 e del 27 febbraio 2016.
Né, ugualmente, devono essere condivise le censure dell'appellata riguardanti la contestazione dell'avvenuta notifica dei verbali di approvazione delle spese consuntive e preventive, per come eccepito nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, tenuto conto che, per come chiarito dalla Suprema Corte, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate. (C.C. 4672/17).
A ciò deve aggiungersi che la recente giurisprudenza della Suprema
Corte a Sezioni Unite ha chiarito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (C.C. SS.UU. 9839/21).
Nel caso di specie, nessuna impugnazione delle delibere fondanti il credito azionato in sede monitoria risulta essere stata promossa da parte appellata, né alcuna domanda riconvenzionale risulta in tal senso formulata, così non dovendosi condividere le censure, per come tempestivamente formulate, di mancata notifica dei verbali e di conseguente inefficacia dei criteri di ripartizione nei confronti della detta parte.
A ciò consegue come, a fronte delle contestazioni formulate e delle deduzioni svolte, debba essere riconosciuto in favore di parte appellata, opposta in primo grado, l'importo azionato in sede monitoria, con conseguente rigetto dell'avanzata opposizione.
Quanto infine alla contestata regolamentazione delle spese del procedimento monitorio, deve invece essere condivisa la censura dell'appellata, tenuto conto che, nel decreto ingiuntivo, le spese della procedura venivano liquidate in euro 490,00, laddove la stessa parte ricorrente, in quella sede, dava atto che il C.U. era pari ad euro 49,00. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, dichiarata la nullità della sentenza impugnata, deve quindi essere rigettata l'opposizione avanzata dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2185/19, Controparte_1
che deve invece essere confermato con la sola eccezione dell'importo ivi liquidato a titolo di spese, per euro 49,00 e non euro 490,00.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Dichiara la nullità della sentenza di primo grado e, nel merito, rigetta l'opposizione avanzata dalla società appellata nei confronti del decreto ingiuntivo n. 2185/19, che deve essere confermato con la sola eccezione dell'importo ivi liquidato a titolo di spese, da intendersi in euro 49,00 e non euro
490,00;
II) Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.900,00, di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2024
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2° grado iscritta al N. 33944 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 12 dicembre 2023, ( con termini di legge alle parti di giorni sessanta e di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
in persona dell'Amm.re p.t. Parte_1
in persona del IG. elettivamente Parte_2 Parte_3
domiciliato in Roma, Via Nemorense 77, presso lo Studio dell'Avv.
Andrea Ingenito, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del suo Controparte_1
amministratore unico e legale rappresentante, IG.ra , CP_2
elettivamente domiciliata in Aversa, Via N. Pelliccia 100, presso lo
Studio degli Avv.ti Paolo Pecorario e Marco Trasacco, che la rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 dicembre 2023, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
proponeva appello avverso la Parte_4
sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma n. 7654/21, depositata in data 31 marzo 2021, e con cui era stata dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice di primo grado e dichiarata la competenza del
Giudice di Tempio Pausania, con termine di legge alle parti per la riassunzione del giudizio.
Evidenziava l'appellante di essere creditrice della
[...]
per oneri non corrisposti in relazione a Controparte_1
quote di multiproprietà e di aver depositato ricorso per ingiunzione di pagamento presso il Giudice di Pace di Roma, in considerazione di quanto previsto ex art. 25 del Regolamento del residence;
concesso il decreto ingiuntivo per l'importo di euro 4.888,03, era stata proposta opposizione dalla debitrice, che aveva eccepito il difetto di competenza territoriale del Giudice adito, la carenza di legittimazione dell'amministratore e, nel merito, il difetto di regolare notifica dei verbali di convocazione e di approvazione assembleare inerenti le ripartizioni delle spese.
Contestava pertanto la decisione impugnata, tenuto conto della deroga al foro ex art. 23 c.p.c. intervenuta fra le parti attraverso l'art. 25 del
Regolamento, espressamente riconosciuto ed accettato nel Rogito di acquisto. Nel merito, contestava le eccezioni e deduzioni dell'appellata, per come formulate in primo grado, anche in riferimento alla contestata condanna alle spese della fase monitoria e concludeva richiedendo, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
che eccepiva l'improponibilità dell'appello, oltre che la sua inammissibilità; contestava le deduzioni di controparte, anche in ordine alla decisione sulla competenza adottata dal Giudice di Pace e concludeva richiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in via subordinata, la modifica degli importi ingiunti relativamente alle spese e competenze previste nell'ingiunzione.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 12 dicembre 2023, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo aver riguardo all'avanzata eccezione di improponibilità dell'appello per mancata conclusione dell'iter del procedimento di primo grado.
Con la pronuncia impugnata nella presente sede, il Giudice di Pace, rilevata la propria incompetenza per territorio, dichiarava la competenza del Giudice di Pace di Tempio Pausania, assegnando alle parti il termine di legge per riassumere il giudizio.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice. (C.C. 711/21).
Ne discende come, ai fini dell'impugnazione della sentenza di primo grado, conclusasi con la statuizione del Giudice circa la propria incompetenza territoriale, correttamente parte appellante ha promosso il presente giudizio, ai fini della contestazione di quanto nella pronuncia indicato circa il Giudice territorialmente competente.
Né, ugualmente, deve essere condivisa la censura di inammissibilità per violazione dell'art. 342, primo comma, c.p.c.
Nel caso di specie, per come evidenziato, la pronuncia di primo grado statuiva unicamente in ordine all'incompetenza del Giudice adito, con la conseguenza che parte appellante, contestando la decisione, ha illustrato, nella propria prospettazione l'erronea valutazione operata dal primo Giudice, deducendone la malintesa natura del carattere esclusivo del foro competente per le liti tra condomini.
In quest'ottica, avuto proprio riguardo al contenuto della pronuncia appellata, limitata, per come chiarito, alla decisione sull'avanzata eccezione di incompetenza, le deduzioni dell'appellante, per come poste a fondamento delle censure avanzate, non appaiono in contrasto con le indicazioni previste ex art. 342, primo comma, c.p.c., laddove, all'esito della prospettata non corretta decisione del Giudice di primo grado e delle motivazioni indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio circa l'erroneità della valutazione operata, viene richiesta la declaratoria di nullità della sentenza per erronea declinatoria di competenza.
Chiarito ciò, occorre evidenziare come, a fondamento della sentenza impugnata nella presente sede, il Giudice di pace ha posto la deduzione per cui l'ingiunzione avrebbe dovuto essere proposta nel luogo ove si trova la proprietà immobiliare o presso il luogo ove ha sede la società ingiunta.
Sul punto, occorre tuttavia rilevare come la giurisprudenza della
Suprema Corte abbia chiarito che, in materia di competenza territoriale, l'art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause condominiali il foro esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, è derogabile poiché non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. civ., né il carattere esclusivo del foro stesso implica una diversa soluzione, sicché è valida ed efficace la clausola del regolamento condominiale che stabilisca un foro convenzionale per ogni controversia relativa al regolamento medesimo. (C.C. 17130/15).
Nel caso di specie, per come emergente dalla documentazione in atti,
l'art. 25 del Regolamento del Residence, in atti, espressamente prevede che il Foro competente esclusivo sia quello di Roma, risultando peraltro il Regolamento in oggetto espressamente richiamato nell'atto di acquisto in data 12 gennaio 2016.
Deve quindi ritenersi, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, che l'esclusività del foro ex art. 23 c.p.c. sia derogabile, dovendo pertanto rilevare, in quest'ottica, la deroga prevista dal Regolamento, indicativa del Foro esclusivo in Roma.
Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte ha altresì chiarito che l'accordo con il quale i condòmini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l'operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l'atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo, approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136, comma 2 c.c., che contiene le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (C.C.
1068/22).
A ciò consegue come le censure attoree debbano essere condivise, dovendo ritenersi competente il Giudice di Pace di Roma, e non, per come invece disposto nella pronuncia impugnata, quello di Tempio
Pausania.
Ora, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che l'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria
"potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado (C.C. 33456/19).
A ciò consegue che, risultando fondata la censura formulata dall'appellante in ordine alla declinatoria di competenza da parte del
Giudice di pace, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, decidendosi nel merito la controversia. Sul punto, occorre evidenziare che la richiesta formulata in sede monitoria da parte dell'appellante risulta avere ad oggetto il pagamento, da parte dell'appellata, degli oneri condominiali dovuti in relazione al Rendiconto Consuntivo 2015 – 2016, al Preventivo della gestione condominiale 2017 – 2018 e al Preventivo della gestione condominiale 2016 – 2017, per come approvati, unitamente ai relativi piani di riparto, dalle delibere del 25 marzo 2017 e del 27 febbraio
2016.
A fronte di ciò, non deve innanzi tutto essere condivisa la censura di carenza di legittimazione attiva, per come proposta dall'appellata e ribadita anche nella presente sede, tenuto conto che il IG. , che Pt_3
risulta essere, come da intestazione del ricorso per ingiunzione di pagamento, il legale rappresentante della società amministratrice della
è stato confermato Parte_1
amministratore, come da prodotti verbali, nel corso delle assemblee del 25 marzo 2017 e del 27 febbraio 2016.
Né, ugualmente, devono essere condivise le censure dell'appellata riguardanti la contestazione dell'avvenuta notifica dei verbali di approvazione delle spese consuntive e preventive, per come eccepito nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, tenuto conto che, per come chiarito dalla Suprema Corte, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate. (C.C. 4672/17).
A ciò deve aggiungersi che la recente giurisprudenza della Suprema
Corte a Sezioni Unite ha chiarito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (C.C. SS.UU. 9839/21).
Nel caso di specie, nessuna impugnazione delle delibere fondanti il credito azionato in sede monitoria risulta essere stata promossa da parte appellata, né alcuna domanda riconvenzionale risulta in tal senso formulata, così non dovendosi condividere le censure, per come tempestivamente formulate, di mancata notifica dei verbali e di conseguente inefficacia dei criteri di ripartizione nei confronti della detta parte.
A ciò consegue come, a fronte delle contestazioni formulate e delle deduzioni svolte, debba essere riconosciuto in favore di parte appellata, opposta in primo grado, l'importo azionato in sede monitoria, con conseguente rigetto dell'avanzata opposizione.
Quanto infine alla contestata regolamentazione delle spese del procedimento monitorio, deve invece essere condivisa la censura dell'appellata, tenuto conto che, nel decreto ingiuntivo, le spese della procedura venivano liquidate in euro 490,00, laddove la stessa parte ricorrente, in quella sede, dava atto che il C.U. era pari ad euro 49,00. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, dichiarata la nullità della sentenza impugnata, deve quindi essere rigettata l'opposizione avanzata dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2185/19, Controparte_1
che deve invece essere confermato con la sola eccezione dell'importo ivi liquidato a titolo di spese, per euro 49,00 e non euro 490,00.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Dichiara la nullità della sentenza di primo grado e, nel merito, rigetta l'opposizione avanzata dalla società appellata nei confronti del decreto ingiuntivo n. 2185/19, che deve essere confermato con la sola eccezione dell'importo ivi liquidato a titolo di spese, da intendersi in euro 49,00 e non euro
490,00;
II) Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.900,00, di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2024
IL GIUDICE