Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino e Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per la condanna
dell’amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittima esclusione della ricorrente dal concorso indetto con la delibera presidenziale del -OMISSIS-;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente e conseguente condanna dell’amministrazione resistente all’inquadramento giuridico a decorrere dal momento della dovuta assunzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Marcello Polimeno ed udito per la ricorrente il difensore comparso come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Va prima di tutto brevemente riassunto quanto verificatosi prima dell’odierno giudizio, costituendo antefatto necessario per la comprensione dell’oggetto del presente contenzioso.
Con delibera numero -OMISSIS- è stata indetta dall’-OMISSIS- una selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di otto diversi profili professionali da destinare agli uffici di -OMISSIS-.
L’odierna ricorrente ha partecipato a tale procedura per la posizione “SA4- impiegato amministrativo, affari generali – finanziamenti – economato”, in relazione alla quale era richiesta, quale specifico requisito di ammissione, un’esperienza maturata (tirocinio e/o contratti di lavoro) presso strutture pubbliche e/o private per un periodo non inferiore a 12 mesi nello svolgimento delle seguenti mansioni: supporto nella predisposizione di procedure di affidamento e/o partecipazione servizi e forniture mediante l’utilizzo di strumenti presenti sul portale della Consip acquinstinretepa.it (MePA e Convenzioni); supporto per la gestione dei finanziamenti pubblici – regionali, nazionali e comunitari – (dalla domanda alla rendicontazione del finanziamento); supporto nelle procedure di affidamento e/o presentazione di offerte relative ad appalti di servizi e forniture sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016, da comprovare mediante “validi attestati e/o certificazioni rilasciate dalle organizzazioni (aziende, enti, istituti ecc.) presso le quali è stato conseguito il titolo di esperienza lavorativa o formativa”.
All’esito della selezione la ricorrente si è classificata al quarto posto in graduatoria.
I primi tre classificati sono stati poi esclusi dalla graduatoria.
-OMISSIS- dopo la conclusione dell’attività di verifica del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, con delibera n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, ha escluso l’odierna ricorrente per mancanza del requisito sopra indicato.
Con ricorso notificato in data -OMISSIS- la ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi a questa Sezione staccata. Celebratosi il relativo giudizio, con sentenza n. -OMISSIS- (pubblicata in data -OMISSIS-) questa Sezione staccata ha respinto il ricorso proposto.
L’odierna ricorrente ha quindi proposto appello avverso tale sentenza.
Proposta domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, con ordinanza n. -OMISSIS- (pubblicata in data -OMISSIS-) il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e disposto il congelamento, nelle more della definizione della controversia nel merito, del posto in organico oggetto della contestata procedura concorsuale.
Con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata in data -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ed in riforma della sentenza di questa Sezione staccata ha accolto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che “ il profilo richiesto da bando, ossia il possesso di specifica esperienza maturata nello svolgimento di mansioni di supporto nella predisposizione e/o nella partecipazione a procedure di affidamento relative a servizi e forniture mediante l’utilizzo di strumenti Consip, a cui può essere assimilato l’utilizzo in genere del sapere digitale e multimediale, deve ritenersi soddisfatto ”.
Nel senso dell’accoglimento dell’appello e del ricorso proposto in primo grado il Consiglio di Stato ha sottolineato quanto segue:
“ Va preliminarmente precisato che il bando prevede alla voce SA4 “Esperienza maturata (tirocinio e/o contratti di lavoro) presso strutture pubbliche e/o private per un periodo non inferiore a 12 mesi, nello svolgimento delle seguenti mansioni”.
Orbene, dalla piana lettura della disposizione non si deduce in alcun modo che il periodo di esperienza maturata debba avere una durata continuativa.
L’interpretazione della regola stabilita dalla lex specialis va effettuata secondo quanto ha, in maniera univoca, affermato la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, ossia che l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 c.c. e seguenti per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata alla interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l’intento dell’amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell’atto (interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2013, n. -OMISSIS-; Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2011, n. -OMISSIS-).
Ciò premesso, non può essere condivisa la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui, valutando la durata dei singoli contratti esibiti dalla ricorrente, non ha considerato che il periodo non inferire a 12 mesi debba essere unitariamente inteso nello svolgimento di tutte le seguenti mansioni: “supporto nella predisposizione di procedure di affidamento e/a partecipazione servizi e forniture mediante l’utilizzo di strumenti presenti sul portale della Consip “acquistinretepa.it” (MePa e Convenzioni), supporto nella gestione dei finanziamenti pubblici – regionali, nazionali e comunitari – (dalla domanda alla rendicontazione del finanziamento), supporto nelle procedure di affidamento e/o presentazione di offerte relative ad appalti di servizi e forniture sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera a) e b) del d.lgs. n. 50/2016”.
Passando all’esame della documentazione allegata dalla ricorrente va rilevato quanto segue.
Il T.A.R. ha ritenuto l’insussistenza della prova dei requisiti richiesti dal bando ravvisando che i contratti esibiti dalla ricorrente non riguardassero la gestione dei fondi, ma le attività formative non relative alla gestione dei fondi ma semplicemente finanziate da fondi regionali, nazionali e comunitari. A tale riguardo, la lettura della disposizione del bando è chiara: “supporto nella gestione dei finanziamenti pubblici – regionali, nazionali e comunitari (dalla domanda alla rendicontazione del finanziamento)”. Dalla documentazione esibita, ed oggetto di esame nella sentenza impugnata, emerge che la ricorrente, al contrario, ha dato prova dell’attività di supporto alla gestione di finanziamenti pubblici, da intendersi come esame delle varie fasi a prescindere dall’oggetto del finanziamento stesso. In particolare, con riferimento ai contratti riguardanti le attività formative finanziate dalla Regione Campania con fondi della Comunità Europea, la ricorrente ha provveduto a svolgere attività di supporto con riferimento alla gestione di finanziamenti pubblici in tutte le fasi, ossia la fase della progettazione, del coordinamento e della rendicontazione, atteso che: a) il contratto di lavoro prot. n.-OMISSIS- della durata di 8 mesi e 14 giorni, intercorso con-OMISSIS-, ha previsto attività di progettazione di attività formative finanziate con fondi regionali, nazioni e comunitari; b) il contratto prot. n. -OMISSIS- della durata di 5 mesi e 12 giorni, intercorso con l’-OMISSIS-ha previsto attività di coordinamento e di rendicontazione di attività formative finanziate con fondi regionali, nazionali e comunitari; c) il contratto di lavoro stipulato con il -OMISSIS-di -OMISSIS- e le -OMISSIS-della durata di 4 mesi e 4 giorni, ha previsto attività di collaboratore nella rilevazione e catalogazione dei dati amministrativi per la documentazione e la rendicontazione del progetto finanziato con fondi pubblici.
I contratti di lavoro depositati dall’appellante consentono di provare i requisiti richiesti dalla procedura concorsuale, avendo la stessa acquisito la richiesta esperienza in tutte le fasi che scandiscono la gestione del finanziamento.
Con riferimento al requisito della durata dell’esperienza maturata, si segnala che dalla documentazione versata in atti emerge che il contratto stipulato con -OMISSIS- originariamente previsto dal -OMISSIS-è stato successivamente prorogato fino a dicembre -OMISSIS-
L’-OMISSIS- ha sostenuto, con memoria, che controparte avrebbe contestato esclusivamente la ritenuta insussistenza del requisito dell’esperienza in materia di gestione di finanziamenti, nulla eccependo sulla statuizione del giudice di prima istanza che si pronuncia sull’assenza del requisito dell’esperienza in materia di affidamento di servizi e forniture mediante piattaforma Consip ed altri strumenti di selezione informatica (MePa ecc.)
L’assunto non può essere condiviso, tenuto conto che nell’appello l’esponente ha valorizzato il contratto intercorso con -OMISSIS-, che darebbe prova dei requisiti richiesti dalla procedura concorsuale. Invero, -OMISSIS-, società soggetta alla direzione e controllo della Regione Campania ex art. 2497 c.c. e della disciplina di cui al d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito nella legge 4.8.2006, n. 248 e successive modifiche e integrazioni, ha come esclusivo il seguente oggetto sociale: “è strumento operativo e di servizio volto ad assicurare la disponibilità di elevate competenze e professionalità specializzate nei singoli elementi del sapere digitale e multimediale dirette a vantaggio sia dell’Amministrazione regionale che della collettività di riferimento della regione stessa”.
2. All’esito della sentenza del Consiglio di Stato l’amministrazione ha poi stipulato contratto di lavoro con la ricorrente in data -OMISSIS-, fissando la sede di lavoro della stessa in -OMISSIS- e la decorrenza del rapporto di lavoro al giorno -OMISSIS-
3. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in pari data) la ricorrente ha chiesto:
in via principale “ la condanna dell’-OMISSIS- … al risarcimento dei danni ingiustamente subiti dalla ricorrente nella misura di €-OMISSIS- – oltre interessi e rivalutazione come per legge - come da perizia di parte in atti depositata, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente e conseguente condanna dell’amministrazione resistente all’inquadramento giuridico a decorrere dal momento della dovuta assunzione ”;
in subordine, la condanna dell’Autorità intimata “ al risarcimento dei danni ingiustamente subiti dalla ricorrente come quantificati in applicazione del criterio del criterio di equità correttiva e integrativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. ”;
in ulteriore subordine, l’applicazione del “ meccanismo normativo stabilito ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., per il quale, in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine ”.
A fondamento dell’odierno ricorso la ricorrente ha evidenziato:
la sussistenza di tutti i presupposti per configurare la responsabilità dell’amministrazione intimata per ritardata assunzione in servizio della ricorrente, affermando la sussistenza della colpa / dolo dell’amministrazione, nonché dell’ingiustizia del danno alla luce della motivazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato;
la presenza del nesso di causalità tra la condotta illecita e l’evento lesivo, poiché se l’amministrazione avesse provveduto alla corretta applicazione del bando di concorso la ricorrente avrebbe potuto beneficiare della retribuzione a lei spettante come dipendente;
che laddove fosse stata tempestivamente assunta la ricorrente “ avrebbe ottenuto un vantaggio economico corrispondente a quello ora richiesto a titolo di risarcimento del danno quantificato complessivamente in €-OMISSIS- (cfr. perizia di parte in atti depositata) corrispondente alla retribuzione che l’amministrazione avrebbe dovuto versare se avesse assunto tempestivamente la dott.ssa -OMISSIS-ovvero nell’arco di tempo dal -OMISSIS- ” (v. pag. 10 del ricorso).
4. Si è altresì costituita l’amministrazione intimata, la quale inizialmente non ha svolto alcuna difesa.
5. In vista dell’udienza per la trattazione del merito le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche ex art. 73 c.p.a..
5.1. Più nel dettaglio e per quanto di rilievo, la ricorrente ha depositato in data -OMISSIS- (pubblicata in data -OMISSIS-), con la quale il Tribunale di -OMISSIS-, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente (depositato in data -OMISSIS-) contro l’amministrazione intimata per far valere il suo diritto ad essere assegnata presso la sede di -OMISSIS- dell’Autorità resistente. Per l’effetto, il Tribunale di -OMISSIS- ha dichiarato il diritto della ricorrente ad essere assegnata presso la sede di -OMISSIS- con mansioni corrispondenti alle qualifiche richieste dal bando di concorso.
5.2. L’amministrazione ha poi depositato documentazione alle ore 18:14 del -OMISSIS-
5.3. Con memoria depositata in data-OMISSIS- la ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della documentazione da parte dell’amministrazione per essere lo stesso avvenuto oltre le ore 12:00 del giorno di scadenza del relativo termine, con conseguente inammissibilità della documentazione depositata.
La ricorrente ha poi sostenuto che la stessa documentazione depositata dall’amministrazione dimostrerebbe la fondatezza della sua pretesa, pure tenuto conto della sua illegittima assegnazione presso la sede di -OMISSIS- invece che presso quella di -OMISSIS-, condotta dalla quale dovrebbe desumersi l’intento ritorsivo dell’amministrazione.
Infine, la ricorrente ha chiesto a questa Sezione di provvedere ad espletare appositi incombenti istruttori laddove non ritenesse di condividere quanto sottolineato dal consulente di parte.
5.4. Con memoria depositata in data-OMISSIS- l’amministrazione ha chiesto il rigetto delle domande proposte, sostenendo l’assenza di tutti gli elementi costituitivi della responsabilità dell’amministrazione.
In particolare: mancherebbe l’elemento soggettivo perché l’amministrazione non avrebbe potuto accertare inequivocabilmente il possesso dei requisiti di ammissione, come anche riconosciuto con la suddetta sentenza di questa Sezione staccata; la ricorrente non avrebbe dimostrato la violazione da parte dell’amministrazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede; sarebbe poi carente il danno ingiusto, avendo la ricorrente comunque svolto attività lavorativa prima della sua assunzione, come dimostrato da quanto dichiarato all’atto della richiesta rivolta all’amministrazione della fruizione di un periodo di congedo straordinario per assistenza a familiare (dalla quale sarebbe risultata la fruizione di un periodo di congedo straordinario per un totale di 342 giorni); non potrebbero poi essere riconosciute retribuzioni relative al periodo di ritardo nell’assunzione in mancanza della prestazione del servizio; in subordine, comunque andrebbe preso in considerazione l’ aliunde perceptum ai fini della quantificazione della somma spettante alla ricorrente.
5.5. Infine, con memoria depositata in data -OMISSIS- la ricorrente ha replicato alle difese svolte dall’amministrazione ed insistito nell’accoglimento del ricorso.
In particolare, la ricorrente ha prima di tutto eccepito la tardività del deposito della predetta memoria da parte dell’amministrazione per essere lo stesso avvenuto oltre le ore 12:00 del giorno di scadenza del relativo termine, con conseguente inammissibilità della memoria. Ha poi insistito nella sussistenza della responsabilità dell’amministrazione, soffermandosi anche sulle vicende successive alla sua assunzione presso la sede di -OMISSIS- dell’amministrazione intimata e sul contenzioso instaurato dinanzi al giudice del lavoro.
6. All’udienza pubblica del-OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, va prima di tutto presa posizione sulle eccezioni di tardività dei depositi effettuati dall’amministrazione rispettivamente in data-OMISSIS- e-OMISSIS-.
Relativamente al deposito della memoria e della documentazione va richiamata la più recente giurisprudenza amministrativa, la quale “ ha definitivamente chiarito che se il deposito degli atti processuali, con il processo amministrativo telematico (PAT), è possibile fino alle ore 24.00, tuttavia, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12.00 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo.
Il termine ultimo di deposito alle ore 12.00, pertanto, permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante, tanto anche in considerazione del fatto che l’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. – il quale, da un lato, dispone che “è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito”, dall’altro, dispone altresì che “agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo” – deve intendersi nel senso che il primo termine delle ore 24.00 si riferisce a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il secondo agli atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito (Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. -OMISSIS-) ” (Consiglio di Stato, VI Sez., 24 marzo 2025, n.-OMISSIS-).
Nel caso di specie il deposito della documentazione è avvenuto effettivamente in modo tardivo da parte dell’amministrazione, in quanto il deposito è stato sì eseguito il-OMISSIS- e, tuttavia, alle ore 18:14 (in violazione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 9 delle Regole tecnico – operative e relative specifiche tecniche), con la conseguenza che doveva ritenersi eseguito in data -OMISSIS-e, quindi, in violazione del termine del termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza di discussione del-OMISSIS-.
Invece, il deposito della memoria da parte dell’amministrazione deve ritenersi tempestivo perché eseguito alle ore 23:25 del-OMISSIS-, con la conseguenza che doveva ritenersi eseguito sabato -OMISSIS-. Orbene, il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza di discussione del-OMISSIS- cadeva di sabato -OMISSIS-. Tale termine non va retrodatato a venerdì-OMISSIS-. Sul punto va ricordato che secondo “ la giurisprudenza amministrativa, infatti, “il sabato è equiparato ai giorni festivi (in virtù della novella di cui all’art. 2, co. 11, d.l. n. 263 del 2005, in vigore dal 1° marzo 2006) solo al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedì; a tutti gli altri effetti il sabato è considerato giorno lavorativo. Il c.p.a. esplicita l’applicabilità della disciplina sul sabato anche al processo amministrativo (art. 52, co. 5, c.p.a). Questa regola, però, vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso; infatti l’art. 52, co. 5, c.p.a. estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al co. 4; ne consegue che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì ” (Consiglio di Stato, IV Sezione, 8 giugno 2022, n. -OMISSIS-; v. più di recente in tal senso anche Consiglio di Stato, II Sez., 27 dicembre 2024, n. -OMISSIS-.
In definitiva, dovendosi il deposito del-OMISSIS- considerarsi come eseguito in data -OMISSIS- e scadendo il termine per il deposito della memoria in tale data tale deposito risulta tempestivo.
Ne consegue che questo Collegio non può tenere conto della documentazione depositata dall’amministrazione, mentre deve tenere conto delle difese svolte dall’amministrazione nella memoria del-OMISSIS-.
8. Sgombrato il campo da tali questioni, il ricorso proposto è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
8.1. Va ricordato che “per diffuso intendimento, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, non sussiste il diritto al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, con instaurazione della correlativa relazione sinallagmatica (cfr. Cons. Stato, V, 25 agosto 2021, -OMISSIS- e giurisprudenza ivi richiamata).
Il lavoratore può, invece, agire a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all’assunzione tempestiva (Cass., sez. lav., 13 aprile 2018, n. -OMISSIS-; Cons. Stato, sez. II, 21 ottobre 2019, n.-OMISSIS-).
Invero, nello specifico caso di nomina tardiva, per effetto di una sentenza che abbia inciso sulla graduatoria concorsuale, non viene leso il diritto soggettivo all’inquadramento, con la stessa decorrenza degli altri vincitori del concorso, quanto piuttosto l’interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura concorsuale che, qualora avesse avuto un andamento regolare, non avrebbe comportato il ritardo o l’omissione nell’assunzione (Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2018, n. -OMISSIS-).
In ogni caso, il riconoscimento – per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica – del mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta spetta, di là dalle modalità della sua concreta liquidazione, solo qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori.
E ciò in ragione della necessità – che obbedisce alla logica di una puntuale quantificazione, in funzione effettivamente riparatoria, delle concrete poste di danno e che tenga conto della necessità di compensare il damnum con il lucrum derivante da attività alternative ed incompatibili (cfr. art. 1223 c.c.) - di valorizzare il c.d. aliunde perceptum ”” (Consiglio di Stato, V Sez., 5 giugno 2024, n. -OMISSIS-).
8.2. Ciò posto, nella presente vicenda vanno ravvisati tutti gli elementi costituitivi della responsabilità dell’amministrazione.
Con riferimento alla condotta ed al nesso di causalità alla stregua della suddetta sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato risulta provato che laddove la ricorrente non fosse stata illegittimamente esclusa la stessa sarebbe risultata vincitrice del suddetto concorso ed assunta quantomeno dal dicembre 2019.
8.3. Passando all’elemento soggettivo va ricordato che “ ai fini della sussistenza di una responsabilità dell’amministrazione per danni da provvedimento illegittimo, la valutazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa, dovendo, al contrario, il giudice svolgere una più penetrante indagine, estesa anche alla valutazione dell’elemento soggettivo. In particolare, deve essere fornita la dimostrazione che la pubblica amministrazione abbia agito quanto meno con colpa, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. La responsabilità della pubblica amministrazione può, dunque, ritenersi accertata quando, tenuto conto del comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento (Consiglio di Stato, sez. III, 14 maggio 2015, n. -OMISSIS-), la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tale da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato (Consiglio di Stato, sez. III, 11 marzo 2015 n. -OMISSIS-). In definitiva, come, anche di recente, statuito dalla giurisprudenza, “ai fini dell’accertamento della responsabilità, perché si configuri la colpa dell’amministrazione, occorre avere riguardo al carattere ed al contenuto della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, in caso di sua violazione, si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico. Al contrario, se il canone della condotta amministrativa è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all’autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà sussistere solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle menzionate regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, con la conseguenza che ogni altra violazione del diritto oggettivo resta assorbita nel perimetro dell’errore scusabile, ai sensi dell’art. 5 c.p. ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 settembre 2024, n.-OMISSIS-).
Ciò posto, risultano decisive nel senso della sussistenza dell’elemento soggettivo le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nella suddetta sentenza n. -OMISSIS-.
Basta considerare che con tale pronuncia il Consiglio di Stato ha evidenziato che: alla stregua della lettera del bando non era sostenibile che il periodo di esperienza maturata avrebbe dovuto essere di durata continuativa; la ricorrente ha dimostrato per mezzo dei contratti di lavoro prodotti il possesso dei requisiti richiesti dalla procedura concorsuale (avendo la stessa acquisito la richiesta esperienza in tutte le fasi che scandiscono la gestione del finanziamento).
Ne deriva che si era in presenza di regola promanante dal bando di carattere chiaro e univoco dalla cui violazione è desumibile la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa.
Del resto, nel caso di specie l’amministrazione non ha in alcun modo dimostrato la scusabilità dell’errore nel quale la stessa è incorsa.
8.4. Contrariamente a quanto dedotto dall’amministrazione sussiste altresì il danno ingiusto, in quanto lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte della ricorrente può essere preso in considerazione direttamente in sede di quantificazione del danno sotto il profilo dell’ aliunde perceptum e non avendo comprovato l’amministrazione che la ricorrente nel periodo tra quando avrebbe dovuto essere assunta e la data di effettiva assunzione abbia percepito importi superiori a quelli che le sarebbero spettati laddove fosse stata tempestivamente assunta.
8.5. Passando alla quantificazione del risarcimento spettante questo Collegio ritiene debba farsi applicazione del disposto di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a. (che consente al giudice, in caso di condanna pecuniaria, di stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine) in applicazione della consolidata giurisprudenza in materia (v. tra le tante la suddetta sentenza n. -OMISSIS-/2024 del Consiglio di Stato, nonché Consiglio di Stato, VII Sez., 21 novembre 2023, n.-OMISSIS-), ordinando per l’effetto all’Autorità di Sistema Portuale di proporre alla ricorrente un congruo risarcimento del danno.
In effetti, la determinazione diretta della somma spettante da parte di questo Collegio richiederebbe approfondimenti istruttori mediante verificazione (e/o c.t.u.) che allungherebbero la durata del giudizio in contrasto con il canone della ragionevole durata del processo.
8.5.1. Prima di enunciare i relativi criteri va preliminarmente chiarito quanto segue:
- “ a) in sede di quantificazione per equivalente di detto pregiudizio, il danno non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione (elementi che comporterebbero una vera e propria "restitutio in integrum" e che possono rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale), occorrendo invece, caso per caso, individuare l'entità dei pregiudizi che trovino causa nella condotta illecita del datore di lavoro alla stregua dell'art. 1223 cod. civ.;
b) dunque, se la base di calcolo di detta quantificazione continua ad essere rappresentata dall'ammontare del trattamento economico netto non goduto (ossia con esclusione di ogni voce retributiva diversa e ulteriore allo stipendio tabellare, in quanto tali voci sono comunque correlate, direttamente o almeno indirettamente, allo svolgimento di quell'attività lavorativa che in effetti non c'è stata), tale importo deve essere sottoposto ad una percentuale di abbattimento, la quale non può che essere quantificata equitativamente ai sensi dell'art. 1226, cod. civ. ” (Consiglio di Stato, III Sez., 22 febbraio 2019, n. -OMISSIS-);
- nel caso di specie la percentuale di abbattimento per tenere debitamente conto che la ricorrente non ha comunque svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione nel periodo di cui si discute (e, quindi, ha potuto destinare le sue energie lavorative ad altre occasioni, anche solo potenziali, di guadagno, risparmiando nel contempo le energie fisico-psichiche che la tempestiva assunzione avrebbe comunque implicato) va individuata in via equitativa da questo Collegio ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. nella misura del 50%;
- all’esito dell’abbattimento deve poi essere dedotto a titolo di aliunde perceptum l’importo dei redditi da lavoro complessivamente percepiti dalla ricorrente in tale periodo presso altro/i datore/i di lavoro; del resto, la ricorrente non ha specificamente contestato quanto sul punto dedotto dalla difesa dell’amministrazione in ordine allo svolgimento di attività presso altro datore di lavoro e comunque indizi nel senso dello svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente già prima dell’assunzione della stessa da parte dell’amministrazione intimata risultano desumibili dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l’esclusione della ricorrente, dandosi atto in tale sentenza dei vari contratti di lavoro stipulati in precedenza dalla ricorrente e che sono stati positivamente valutati ai fini della prova dei requisiti richiesti dalla procedura concorsuale;
- quanto al periodo di riferimento esso va ricompreso, tenuto conto della natura ordinatoria dei termini per la conclusione delle procedure concorsuali e dell’istruttoria posta in essere dall’amministrazione ai fini della verifica dei titoli dei candidati (istruttoria richiamata dalla stessa ricorrente a pag. 2 del ricorso e rispetto a cui la ricorrente non ha prodotto ulteriore documentazione per consentire a questo Collegio di censurare specificamente l’eventuale eccessiva ed irragionevole dilatazione dei relativi tempi), nell’intervallo di tempo decorrente dal -OMISSIS-, data di pubblicazione della delibera di esclusione della ricorrente, fino alla data del -OMISSIS-, vale a dire il giorno antecedente la data a partire dalla quale si sono prodotti gli effetti del contratto di lavoro effettivamente stipulato con l’amministrazione;
- deve essere poi richiamata e fatta propria la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato “ che ha riformato quelle sentenze che hanno riconosciuto la spettanza anche delle differenze dei contributi previdenziali, «senza debitamente considerare che i contributi previdenziali non vanno versati al dipendente ma alla cassa di previdenza ai fini della corresponsione del trattamento di quiescenza e che la sentenza medesima non ha ordinato […] di riprovvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente – anche a fini previdenziali – ma si è limitata a riconoscere la domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente; pertanto non risulta congruente il riconoscimento della corresponsione delle differenze dei contributi previdenziali (che avrebbero dovuto essere versati alla cassa di previdenza)» (Cons. St., sez. VI, 3 ottobre 2022, n. -OMISSIS-).
8.2. Peraltro in relazione a tale profilo appare utile richiamare un altro recente precedente di questo Consiglio di Stato (Cons. St., sez. VI, 30 marzo 2021 n.-OMISSIS-), reso in sede di ottemperanza in relazione al danno derivante da ritardata assunzione, secondo cui «ai fini pensionistici rilevano i soli periodi in cui, atteso lo svolgimento della prestazione lavorativa, sia stato effettuato il versamento dei relativi contributi … e «pertanto, non spetta l’ammontare del trattamento previdenziale non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui sarebbe dovuta intervenire l’assunzione e la data di effettiva assunzione» ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 21 novembre 2023, n.-OMISSIS-); per l’effetto, non può essere riconosciuto il danno di € -OMISSIS- richiesto dalla ricorrente a titolo di mancata contribuzione come da c.t.p. in atti;
- in ordine agli interessi e rivalutazione va prima di tutto precisato che “ gli interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso (v., ex plurimis, l’ord. di Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2023, n. -OMISSIS-) ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 21 novembre 2023, n.-OMISSIS-);
inoltre, “ va ricordato che, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, che rinvia all’art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412, il cumulo con gli interessi è ammesso nella misura in cui l’importo di questi ultimi venga portato in detrazione «dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito», per cui, sui crediti di lavoro spettanti al dipendente pubblico, «la rivalutazione spetta a titolo di “maggior danno”, eccezionalmente ritenuto in re ipsa, solo se (e nella misura in cui) risulti superiore al tasso dell'interesse legale (c.d. eventuale differenziale tra interesse legale e il maggior danno da svalutazione)” (CGARS, 7 marzo 2022, n. 291).
Tale principio si applica anche ai crediti risarcitori, in quanto la giurisprudenza ha chiarito che «sebbene l'elencazione contenuta nella l. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 ("”a l. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale") non menzioni testualmente i crediti di natura risarcitoria, le sentenze di questa Corte intervenute successivamente alla pronuncia n. 459/2000 della Corte Costituzionale hanno generalmente ritenuto che la norma riguardi i “crediti di lavoro”, senza ulteriori specificazioni (cfr. Cass. S.U. n. 38 del 2001 e successive conformi), e tale locuzione non può che includere anche ai crediti di natura risarcitoria nascenti dal rapporto di lavoro, cui è riferibile l'art. 429 c.p.c., rispetto al quale il legislatore ha introdotto una regola limitativa. La locuzione “crediti di lavoro” di cui all'art. 429 c.p.c., comma 3, nella giurisprudenza di questa Corte, ha un'ampia portata applicativa, essendo ricompresi in tale ampia accezione tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva. Così vi rientrano anche le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno” (Cass. civ., sez. lavoro, 2 luglio 2020, n. -OMISSIS-) ” (T.A.R. Lazio, Sezione Prima Quater, 11 aprile 2025, n.-OMISSIS-);
- nella presente vicenda nessun danno non patrimoniale può essere riconosciuto in favore della ricorrente, stante la natura non in re ipsa di tale tipologia di danno in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità e amministrativa, la sostanziale assenza di deduzioni sul punto nell’ambito del ricorso (essendo la richiesta di risarcire i danni non patrimoniali menzionata soltanto nell’epigrafe del ricorso) e le scarne allegazioni svolte nelle memorie depositate in vista dell’udienza pubblica; quanto poi al certificato medico datato-OMISSIS- recante la diagnosi “ Sindrome ansioso – depressiva ” e la prescrizione di terapia farmacologia e di trenta giorni di riposo, a prescindere da ogni altra considerazione relativa alla valenza di tale attestazione, esso non dimostra in alcun modo la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dall’amministrazione e tale sindrome, pure tenuto conto del tempo intercorso tra la notifica del ricorso relativo all’impugnazione del provvedimento di esclusione (avvenuta in data -OMISSIS-) e la stessa data del certificato suddetto.
8.5.2. Ciò posto, tale congruo risarcimento del danno dovrà essere determinato alla stregua dei seguenti criteri:
a) il risarcimento dovuto dovrà tenere conto del trattamento economico netto non goduto dalla ricorrente (ossia con esclusione di ogni voce retributiva diversa e ulteriore allo stipendio tabellare, in quanto tali voci sono comunque correlate, direttamente o almeno indirettamente, allo svolgimento di quell'attività lavorativa che in effetti non c'è stata) nell’intervallo di tempo decorrente dal -OMISSIS- fino alla data del -OMISSIS-; in tale importo va ricompresa la relativa quota di TFR (v. Consiglio di Stato, VII Sez., 21 novembre 2023, n.-OMISSIS-);
b) tale importo andrà poi ridotto equitativamente nella misura del 50% per tenere debitamente conto che la ricorrente non ha comunque svolto attività lavorativa in favore dell'amministrazione nel periodo di cui si discute;
c) dalle somme così calcolate andrà comunque dedotto a titolo di aliunde perceptum l’importo dei redditi complessivamente percepiti dalla ricorrente in tale periodo mediante lo svolgimento di attività presso altro/i datore/i di lavoro e/o a titolo di lavoro occasionale / autonomo / per lo svolgimento di attività di impresa; sul punto la ricorrente ha l’onere di depositare presso l’amministrazione tutta la relativa documentazione (contratti individuali di lavoro, CCNL, buste paga, C.U. ed altri documenti richiesti dall’amministrazione);
d) nessun danno deve essere riconosciuto dall’amministrazione a titolo di mancata contribuzione;
e) quanto al calcolo degli interessi essi non vanno calcolati né sulla somma originaria né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso; calcolate le voci rispettivamente relative ad interessi e rivalutazione nella quantificazione dell’importo effettivamente dovuto andrà applicato il combinato disposto dell’art. 22, comma 36, della L. 724/1994 e dell’art. 16, comma 6, della L. 412/1991.
8.5.3. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. va poi fissato ai fini della formulazione della suddetta proposta da parte dell’amministrazione il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente decisione, fermo restando che in caso di mancata offerta, di mancato accordo sulla somma offerta o di mancato adempimento dell’accordo il rimedio esperibile sarà quello del giudizio di ottemperanza. Ai fini del computo delle somme dovute la ricorrente è tenuta a fornire all’amministrazione una propria dichiarazione con un prospetto relativo agli eventuali redditi percepiti per lo svolgimento di altra attività nel suddetto periodo, dichiarazione corredata da idonea documentazione che l’amministrazione potrà verificare.
8.6. Si deve quindi passare ad esaminare la domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna dell’amministrazione resistente all’inquadramento giuridico a decorrere dal momento della dovuta assunzione.
Va ricordato che “ nel caso in cui il soggetto interessato si dolga della ritardata decorrenza giuridica dell'assunzione in servizio, a causa dell’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, non può ontologicamente darsi ricostruzione al rapporto di lavoro, stante la mancanza a monte di un rapporto da ricostruire mediante l'espunzione dell'evento sospensivo od interruttivo.
La tutela della posizione ordinamentale del soggetto leso deve essere, comunque, assicurata tramite la retrodatazione giuridica della nomina, la cui decorrenza viene fissata ex tunc.
Tale accorgimento, costituente uno strumento reintegratorio di carattere generale nei casi di ritardata costituzione di rapporto d'impiego a seguito di condotta illegittima dell'Amministrazione, consente all'interessato non solo di essere ammesso ai pubblici impieghi, ma di risultare alle dipendenze dell'Amministrazione a far data dal momento in cui avrebbe dovuto esserlo, con le conseguenti, vantaggiose ricadute in ordine sia all'anzianità assoluta nella qualifica (Cons. Stato, Sez. IV, 12-6-2020, n. -OMISSIS-; Cons. Stato Sez. IV, 15-5-2018, n. -OMISSIS-) ” (Consiglio di Stato, II Sez., 22 giugno 2022, n. -OMISSIS-).
Nel caso di specie, stante l’acclarata illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso suddetto va riconosciuto il diritto della ricorrente al riconoscimento della decorrenza degli effetti giuridici dalla data del -OMISSIS- (data di pubblicazione della delibera di esclusione dal concorso), con retrodatazione giuridica dell’assunzione in servizio a quella data (anche ai fini del riconoscimento degli eventuali avanzamenti di carriera) e conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere in tal senso.
9. In definitiva, nei sensi e nei limiti delle esposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, danni da calcolarsi secondo i criteri e nei termini sopra indicati, nonché va accolta la domanda relativa all’inquadramento giuridico e condannata l’amministrazione alla retrodatazione giuridica dell’assunzione della ricorrente alla data del -OMISSIS-.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: condanna l’-OMISSIS- al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, da determinarsi secondo criteri e termini indicati in motivazione, secondo la procedura di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a.; condanna tale Autorità alla retrodatazione giuridica dell’assunzione della ricorrente alla data del -OMISSIS-.
Condanna l’-OMISSIS- al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 325,00 per esborsi vivi (contributo unificato) ed in € 2.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore degli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino e Francesco Lanocita per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la stessa.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.