Articolo 7 della Legge 9 agosto 1954, n. 632
Articolo 6Articolo 8
Versione
31 agosto 1954
Art. 7. (Norme regolamentari, esecutive e d'attuazione Statuto dell'Opera).

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere dei Consiglio di Stato, sara' provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.
Entro lo stesso termine sara' altresi' approvato lo statuto dell'Opera.
Entrata in vigore il 31 agosto 1954