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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 10718/2024 R.G.
All'udienza del 18.3.2025, davanti al giudice dr. Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
[...]
, Controparte_1 sono presenti: per la ricorrente, l'avv. Salvatore Costa. per i resistenti, l'avv. Vincenza Parisi.
I procuratori discutono la causa riportandosi alle conclusioni in atti e chiedono che sia decisa. Dichiarano altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi il Giudice si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
Dalle ore 10.45 alle ore 13.20, viene sospesa la camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
1 Alle ore 18.35, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene emessa la sentenza che segue, ex art. 429 cod. proc. civ.
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10718 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa in data
18.3.2025 ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., avente ad oggetto
“cessazione contratto di comodato di bene immobile e restituzione “
TRA
(cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._1
Palermo presso lo studio legale dell'avv. Salvatore Costa (domicilio digitale:
, giusta procura ad litem in atti Email_1
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Controparte_1 C.F._2 CP_1
), elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio dell'avv. C.F._3
Vincenza Parisi (domicilio digitale: , che li rappresenta e Email_2 difende per procura ad litem in atti,
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 10.9.2024 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza la signora , nel Parte_2 convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo i signori e Controparte_1 [...]
, esponeva: CP_1
.- di avere concesso in comodato precario a tempo indeterminato con contratto del
16.10.2028 ai resistenti, rispettivamente madre e figlio, l'immobile di sua proprietà sito in Palermo via Luigi Eredia n. 19, piano 1, annotato in catasto al foglio 53, particella 130, sub 6;
.- che, sebbene richiesto, con racc. a. r. del 25.11.2023, i comodatari si siano rifiutati 2 di riconsegnare l'immobile adducendo le difficoltà di trovare altra idonea abitazione.
Chiedeva, sulla base delle superiori allegazioni, dopo avere premessa l'esito infruttuoso della mediazione e richiamata, da una parte, l'avvenuta cessazione del contratto di comodato senza determinazione di durata (ex art. 1810 cod. civ.) e, dall'altra, la richiesta di riconsegna, la condanna dei resistenti alla restituzione dell'immobile e alla rifusione delle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio, con distinte comparse di risposta del 27.11.2024, avente sostanzialmente uguale contenuto, i resistenti adducevano che il comodato non poteva essere considerato precario, bensì con una durata finale ben definita, ricavabile per relationem dalla cessazione della destinazione dell'immobile a residenza familiare degli stessi. E per l'effetto, concludevano per il rigetto della domanda e la rifusione delle spese.
Mutato con ordinanza del 25.1.2025 il rito, da ordinario in locatizio ex artt. 426, 447 bis c.p.c., la causa era istruita con la sola documentazione offerta in comunicazione da ciascuna parte. Indi, era rinviata all'udienza del 18.3.2025 per discussione ex art. 429
c.p.c. e, all'esito della camera di consiglio, decisa.
2.- Merito della lite.
La domanda attorea è fondata.
Costituisce diffuso orientamento del Supremo Collegio quello secondo cui l'attore in restituzione - il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario) – ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa (cfr. Cass. n. 1080/2020). Detto in altri termini, chi chiede in restituzione deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo successivo venir meno per qualsiasi causa (cfr.
Cass. n. 26003/2010; Cass. n. 4416/2007; Cass. n. 23086/2004), costituendo l'uno e l'altro elemento fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore e che non può ricavarsi, di contro, senza in tal modo violare i comuni principi sul riparto probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., dalla circostanza che controparte ometta di fornire la prova di altro titolo legittimante l'avvenuta consegna del bene (Così, Cass. n. 36057/2021 in motiv.).
Orbene, nell'ipotesi in esame, la ricorrente, mediante il deposito del contratto di comodato del 16.10.2018, ha fornito la prova della sussistenza tra le parti di un contratto di comodato sulla base del quale è stata effettuata la consegna del bene. La ricorrente ha poi provato di avere fatto richiesta di restituzione di tale immobile, mentre il rifiuto della consegna e la permanenza dei resistenti nella sua detenzione emerge dalle stesse difese formulate da questi ultimi.
Dal tenore letterale del contratto di comodato del 16.10.2018 emerge poi che il
3 rapporto di comodato è senza determinazione di durata, che non risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata. Ne inferisce che i comodatari sono tenuti
(cfr. art. 1810 c.c.) a restituirla non appena il comodante la richiede, come avvenuto nell'ipotesi in esame sin dal 25.11.2023, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (cfr.
Cass. n. 21853/2020) o l'esistenza di un eventuale specifico vincolo di destinazione.
Tenuto conto della destinazione dell'immobile ad abitazione, appare equo fissare il termine del rilascio al 31.5.2025.
3.- Spese.
I resistenti vanno infine condannati alle spese di lite in favore della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
Non osta a tale ultima statuizione la circostanza che i resistenti siano stati ammessi al gratuito patrocinio, posto che l'ammissione non comporta che siano a carico dello Stato [anche] le spese che l'assistito sia condannato a pagare alla parte vittoriosa a titolo di spese processuali (arg. ex Cass. Ord. 19.6.2012 n.
10053).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe:
.- dichiara cessato al 25.11.2023 il contratto di comodato del 16.10.2018 e per l'effetto condanna i resistenti a restituire in favore della ricorrente, entro e non oltre il 31.5.2025, l'immobile sito in Palermo via Luigi Eredia n. 29 piano 1, distinto in catasto al foglio 53, part. 130 sub. 6;
.- condanna i resistenti in solido a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €.
2.700 di cui €. 257,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa.
Palermo, li 18.3.2025.
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
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