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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
RI LU CA PRESIDENTE RELATRICE
Giorgio MU CONSIGLIERE
NZ LU CONSIGLIERE in esito all'udienza del 17 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 248 di R.G. dell'anno 2020, proposta da
nata a [...] il [...], disgiuntamente rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1
RIni e dall'avv. Salvatore Moi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro RIni, in Cagliari al n. 37 della via G. Paolomba, per procura speciale in calce ed in uno al ricorso in appello appellante contro
in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa per legge Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari
e contro in persona del Commissario dott.ssa Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa, giusta deliberazione di incarico n°144 del 15 febbraio 2021, in forza di procura speciale allegata al presente atto, dall'avv. Matilde Mura e presso il suo studio legale in Cagliari, via Ancona n° 3, elettivamente domiciliata appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2011, aveva agito in giudizio davanti alla Sezione Parte_1
Lavoro del Tribunale di Cagliari nei confronti dell e dell Controparte_4 [...]
da qui in poi) per dedurre di essere dipendente dell Controparte_5 [...]
e di avere, nella predetta qualità, prestato servizio presso il Policlinico Universitario di Controparte_4 Contr Cagliari e successivamente presso l di Cagliari, sino al 21 marzo 2010, data dalla quale era stata destinata, con decorrenza dal 22 marzo 2010, a prestare servizio presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell CP_4
e per domandare di vedere accertato e riconosciuto:
[...] nei confronti dell' , a decorrere dal marzo 2010, il diritto di mantenere il maturato per la pregressa CP_4 riconosciuta equiparazione economica, già prevista dall'art. 31 del DPR n. 761 del 1979, quale assegno ad personam, con conseguente condanna dell al pagamento delle somme dovute;
CP_4 nei confronti dell' , per il periodo dal 1° ottobre 2004 al 13 maggio 2007, e nei confronti CP_4 dell' per il periodo dal 14 maggio al 31 ottobre 2007, il diritto alle Controparte_2 differenze retributive spettanti e maturate per lo svolgimento delle mansioni superiori di responsabile del
Settore Finanziario, con conseguente condanna dei due enti convenuti al pagamento delle somme dovute, comprensive delle voci relative alla retribuzione di posizione fissa e variabile.
Con riferimento alla prima domanda, la ricorrente aveva dapprima richiamato le fonti normative e contrattuali che avevano nel tempo disciplinato l'indennità perequativa, cioè l'art. 31 del DPR 761 del 1979, l'allegato D al
DM 09/11/1982, l'art. 51 del CCNL Università 1998-2001, l'art. 28 del CCNL Università 2002- 2005 e gli articoli
24, 57, 64 e 83 del CCNL Università 2006-2009 ed aveva poi sostenuto che le parti sociali avevano voluto, da ultimo, in particolare, attraverso le previsioni dell'art. 64, commi 6 e 7, del CCNL Università 2006-2009, congelare e fare salve, nei confronti del solo personale universitario già in servizio presso le AOU alla data in vigore di entrata in vigore del CCNL, quella parte del trattamento economico fondamentale derivante dall'equiparazione stipendiale, come già previsto dall'art. 31 del DPR 761 del 1979, da mantenersi sotto forma di assegno ad personam anche una volta cessato il servizio presso le strutture assistenziali universitarie.
Quanto alla domanda fondata sull'asserito svolgimento di mansioni superiori la ricorrente, dopo avere richiamato la previsione dell'art. 52 D. lg. 165/2001, e la conforme regolamentazione di cui al CCNL 1998-2001
(art. 24, ma anche art. 24 del CCNL 2006-2009), aveva invece precisato che, già inquadrata quale assistente contabile, di categoria C, con posizione economica C3, era stata assegnata al Policlinico Universitario con DR
n. 1022/87 ed equiparata, ai sensi del citato art. 31, all'operatore professionale dirigente di VIII livello ospedaliero, profilo poi confluito nella categoria D super, giusta delibera del Direttore Generale del Policlinico C n. del 25 gennaio 2002.
Con successiva delibera del suddetto Direttore Generale, n. 245 del 18 luglio 2002, aveva proseguito la ricorrente, le era stata poi conferita la delega per la firma degli “ordinativi di pagamento e delle reversali di incasso”, atti di competenza del responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 20 del regolamento contabile del
Policlinico allegato agli atti, e le erano state anche poi attribuite, con altre note del 28 gennaio 2003 (n. 477), del
20 gennaio 2004 (n. 222) e del 19 gennaio 2005 (n. 194), “tutta una serie di mansioni” proprie del responsabile del Settore Finanziario, con “delega a tutti gli occorrenti atti” già di competenza del responsabile del Settore
Finanziario medesimo in attesa della nomina del nuovo Responsabile del Settore Finanziario.. per garantire continuità nell'attività del Settore Finanziario”, tanto che si era occupata di “ogni relativa e/o sottesa mansione” (in tal senso, in particolare, le note concernenti la consulenza prestata per la parte di competenza del Settore Finanziario e per la redazione dei bilanci di assestamento e di previsione e l'assunzione dei relativi impegni di spesa, i verbali del Collegio dei Revisori del Policlinico Universitario, alle cui riunioni aveva partecipato, sin dal 2003, nella veste di responsabile del Settore Finanziario alla pari degli altri responsabili di differenti Settori, come indicato nei predetti verbali e l'attestazione rilasciata dal presidente del Collegio dei Revisori nella quale era stata descritta quale persona che aveva di fatto svolto l'incarico di responsabile del Settore Finanziario da giugno 2002 ad aprile 2007, nonchè i diversi documenti nei quali era indicata come responsabile del Settore
Finanziario, ovvero come referente incaricata di tutte le attività aziendali a tale settore riferite), situazione di fatto che si era protratta fino al mese di novembre 2007, quando era intervenuta la nomina del nuovo responsabile (e così era stato ribadito con delibera n. 91 del 11 maggio 2005).
A seguito del subentro dell' , avvenuto il 14 maggio 2007, aveva proseguito Controparte_2 la ricorrente, era stata destinata alla chiusura della Gestione Stralcio su richiesta dell'amministrazione universitaria e con incarico conferito dal Direttore Generale della subentrata AOU, con espressa attribuzione dei compiti previsti dall'art. 17 bis D. lg. n. 165/2001, esigenza che si era protratta fino alla cessazione di tale fase di chiusura.
Posto quindi che al responsabile del Settore Finanziario, per funzioni e mansioni, era attribuito il trattamento economico del dirigente amministrativo ospedaliero di II livello, la ricorrente aveva quindi sostenuto di avere diritto alle differenze retributive esistenti tra il trattamento economico ricevuto e quello previsto per il suddetto inquadramento quantomeno dal 1 ottobre 2004 al 13 maggio 2007 ovvero, via subordinata, quello previsto per l'inquadramento di dirigente amministrativo ospedaliero di I livello, comprensivo in ogni caso della retribuzione di posizione fissa e variabile, non dopo avere precisato che, con comunicazione della AOU del 9 febbraio 2010, aveva appreso di non essere stata inserita nell'organico dell'azienda medesima e che, preso atto della situazione, aveva chiesto il trasferimento presso la segreteria amministrativa del Dipartimento
Universitario di Sanità Pubblica, nel quale era stata quindi trasferita con DD n. 83 del 18 marzo 2010, vedendosi però decurtare il trattamento economico.
Da quella data, infatti, a seguito del suo trasferimento presso il citato Dipartimento Universitario, aveva lamentato la ricorrente, non le era stato più erogato quanto già corrisposto presso l' Controparte_5
prima a titolo di indennità ai sensi dell'art. 31 del DPR 761 del 1979 e poi, a mente di quanto
[...] previsto dagli artt. 64 e seguenti del CCNL Università 2006-2009, quale maturato economico, fatto salvo come assegno ad personam e, “pertanto, già da ricomprendere nel trattamento economico fondamentale, con violazione quindi del sotteso divieto di reformatio in pejus”.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente aveva, quindi, concluso domandando, in via principale: nei soli confronti dell' , il riconoscimento del diritto al trattamento economico che comprendesse, CP_4
a titolo di assegno ad personam, il maturato per la pregressa riconosciuta equiparazione economica, già prevista dall'art. 31 del DPR 761 del 1979 e la condanna della resistente al pagamento delle somme dovute CP_4
a tale titolo sin dal mese di marzo 2010, oltre accessori di legge;
nei confronti dell' per il periodo dal 1 ottobre 2004 al 13 maggio 2007 e della AOU per il periodo CP_4 successivo dal 14 maggio fino al 31 ottobre 2007, previo accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, la condanna al pagamento del trattamento economico del dirigente amministrativo di secondo livello o, in subordine, di quello proprio del dirigente amministrativo di primo livello, con conseguente credito per tali titoli, nei confronti dell' , di 51.46,94 euro lordi o, in subordine, di 42.472,85 euro lordi, per il periodo CP_4 dal 1 ottobre 2004 al 13 maggio 2007 e nei confronti della AOU, per il periodo dal 14 maggio al 31 ottobre 2007, di 8.665,46 euro lordi o, in subordine, di 6.957,03 euro lordi, €, oltre accessori.
* L si era costituita in giudizio ed aveva resistito, osservando, con riferimento Controparte_4 al richiesto mantenimento dell'indennità di equiparazione, come l'indennità fosse strettamente connessa allo svolgimento di attività di assistenza, in quanto così era sempre stata concepita sia a livello normativo che contrattuale, con la conseguenza che il mancato svolgimento di attività di assistenza non avrebbe che potuto determinare il venir meno del diritto di percepire l'indennità stessa.
In tal senso infatti, aveva proseguito l' , deponevano anche le previsioni della contrattazione CP_4 collettiva succedutesi nel tempo, che avevano comunque disposto che la posizione conseguita spettava esclusivamente al personale che svolgeva la propria attività presso le AOU, precisando, a scanso di ogni possibile equivoco, che la stessa non comportava effetti di trascinamento economico e di conservazione della retribuzione nell'ipotesi di mobilità compartimentale o intercompartimentale del personale verso strutture diverse dalle aziende ospedaliere universitarie integrate con il servizio sanitario nazionale, ed aveva poi aggiunto che, anche a voler condividere che l'indennità di equiparazione non trovasse più fondamento normativo, oggi, nell'art. 31 del DPR n. 761 del 1979, ma nelle nuove disposizioni contrattuali, era comunque e restava di tutta evidenza che la stessa non poteva essere sganciata dallo svolgimento dell'attività di assistenza.
Avuto riguardo alle mansioni superiori asseritamente svolte, l aveva invece evidenziato Controparte_4 la coerenza del trattamento economico percepito dalla ricorrente con il livello professionale riconosciutole in sede di equiparazione, risultando riconducibili a tale livello tutte le attività che le erano state affidate, che comportavano una certa competenza professionale e un elevato grado di responsabilità.
La ricorrente, infatti, aveva proseguito l , inquadrata dal 9 agosto 2000 nella categoria C, essendo CP_4 destinata al Policlinico Universitario era stata poi equiparata, dal 2002, alla categoria D super ai fini dell'equiparazione di cui all'art. 31 citato, come da deliberazione n. 17 del 25 gennaio 2002 del Direttore
Generale del Policlinico, secondo cui gli ex VIII livelli ospedalieri confluivano nella nuova categoria D super del CCNL del comparto sanitario del 7 aprile 1999, valido per il quadriennio 1998-2001 e ciò tenendo conto del fatto che, in quanto categoria C universitaria, “ex VI livello nel sistema delle qualifiche funzionali, in precedenza equiparata al VIII livello ospedaliero, nel nuovo sistema è stata equiparata ai DS (cioè l'equivalente del IX livello ospedaliero)”.
Senza contare il fatto, aveva aggiunto l'Università convenuta, che sino al mese di luglio 2004 l'incarico di responsabile del Settore Finanziario del Policlinico era stato affidato alla dipendente e che Persona_1 il ragionier responsabile del Servizio Finanziario del Policlinico fino al giugno 2002, di cui anche Persona_2 la ricorrente aveva rivendicato il trattamento economico, era un dipendente universitario inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, equiparato al IX livello ospedaliero.
Eccepita, quindi, la prescrizione quinquennale di ogni e qualsivoglia avversa pretesa anteriore al quinquennio,
l' aveva concluso per il rigetto delle domande proposte da e aveva, a sua volta, CP_4 Parte_1 domandato, in via riconvenzionale, per il periodo decorrente dal 14 maggio 2017, in caso di condanna al pagamento di somme di denaro in favore della dipendente ed in considerazione del proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che era stata istituita da tale data l'AOU convenuta, che l'AOU medesima fosse condannata, a sua volta, a tenerla indenne da ogni eventuale esborso riferibile al periodo successivo al
14 maggio 2007.
*
L' si era costituita in giudizio e aveva resistito, precisando che la ricorrente Controparte_2 aveva svolto attività assistenziale in favore dell'azienda solo dal 14 maggio 2007 al 7 maggio 2008 quando, in virtù di specifico decreto rettorale, era stata destinata alla Direzione Finanziaria dell'Università convenuta per la chiusura della gestione stralcio dell'ex Policlinico Universitario, e che in tutto il predetto periodo, equiparata al collaboratore professionale amministrativo di categoria D super a fini economici, aveva svolto mansioni conformi al profilo di inquadramento attribuitole, tanto più che al momento del passaggio della gestione del
Policlinico alla nuova Azienda “accedeva una convenzione con l' ”, che aveva fornito la Controparte_7 consulenza del dottor , responsabile del Servizio Bilancio, rimasta efficace sino alla scadenza Persona_3 naturale del 31 agosto 2007 e che, con deliberazione del 26 ottobre 2007, era stata stipulata un'altra convenzione, questa volta con la Asl 8 di Cagliari, per l'acquisizione da parte di quest'ultima di vari servizi amministrativi, compresi quelli relativi alla gestione del bilancio.
La pretesa azionata da aveva concluso l'AOU, era perciò infondata ed era anche infondata Parte_1
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Università, come la conseguente domanda riconvenzionale, come rappresentato nella memoria difensiva depositata il 15 novembre 2012, in cui l'Ente aveva sottolineato che la ricorrente aveva svolto attività di lavoro in favore dell'AOU solo nel periodo compreso tra il 14 maggio ed il 31 ottobre 2007, venendo in seguito destinata, su specifica richiesta dell'amministrazione universitaria, alla chiusura della gestione stralcio.
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 442 del 12 giugno 2020, aveva rigettato la domanda di ritenendo quindi superfluo l'esame della domanda Parte_1 riconvenzionale proposta dall'Università convenuta e aveva compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il primo giudice, quanto alla domanda avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di equiparazione sotto forma di assegno ad personam per il periodo decorrente dal marzo 2010, proposta dalla ricorrente nei confronti della sola convenuta, aveva ritenuto che presupposto necessario per il godimento dell'indennità di CP_4 equiparazione, come ricavabile dall'esame delle stesse fonti normative e contrattuali invocate dalla dipendente, fosse quello dello svolgimento di attività assistenziale ovvero, nel tempo, la prestazione del proprio servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura (art. 31 DPR
761/1979), presso le aziende policlinico universitario e le strutture sanitarie convenzionate (art. 51 CCNL
Università 1998-2001) ovvero, da ultimo, alle dipendenze delle A.O.U. (art. 28 CCNL Università 2002-2005 e art. 64 CCNL Università 2006-2009).
Gli artt. 28 del CCNL Università 2002/2005 e 64 del CCNL Università 2006/2009, aveva proseguito il
Tribunale, infatti, “a scanso di equivoci, si premurano, d'altra parte, specificamente, di precisare che la posizione attribuita a fini perequativi spetta esclusivamente al personale sopra indicato e che “la stessa non comporta effetti di trascinamento economico e di conservazione della retribuzione nelle ipotesi di mobilità …. verso strutture diverse dalle Aziende ospedaliere universitarie”, salvo che lo spostamento avvenga verso altre strutture del S.S.N.”
Ed al comma 6 degli artt. 28 e 64 sopra indicati, aveva concluso il primo giudice, “erroneamente posti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda”, doveva, “d'altronde, essere riconosciuta la diversa funzione di salvaguardare, ma sempre all'interno del sistema assistenziale ed esclusivamente per il personale universitario che nel medesimo operi, escluso, appunto, qualsiasi effetto di trascinamento, l'inquadramento già ottenuto a fini perequativi alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi medesimi, anche qualora, in virtù delle sopravvenute tabelle di equiparazione, l'inquadramento medesimo fosse risultato non più spettante”, perciò escludendo che “la ricorrente, una volta pacificamente destinata ad operare, dal marzo 2010, presso gli uffici dell' e cessata, quindi, la Controparte_4 fase di prestazione del proprio servizio presso istituti assistenziali, avesse mantenuto il diritto di ottenere, seppure in forma di assegno ad personam, l'indennità di equiparazione in precedenza riconosciutale”, e rigettando la domanda sul punto.
Ed il Tribunale aveva proseguito rigettando anche la ulteriore domanda proposta, pur valorizzando la circostanza che risultasse agli atti che il Direttore Amministrativo del Policlinico Universitario, con successivi atti del 28 gennaio 2003, del 20 gennaio 2004 e del 18 gennaio 2005, “in attesa della nomina del nuovo Responsabile del Settore Finanziario”, avesse incaricato la ricorrente della predisposizione di “una rilevante serie di atti, evidentemente di competenza del primo, necessari per garantire continuità nell'attività del Settore Finanziario”.
Ed aveva poi aggiunto che, in mancanza di differenti specificazioni da parte dell'Università convenuta, atteso anche il contenuto, “perlomeno indiziario”, della dichiarazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presente in atti, tenuto anche conto dei verbali delle riunioni del predetto Collegio relativi al periodo dal 27 maggio 2003 al 23 novembre 2006, doveva ritenersi che la predetta attività sostitutiva fosse stata svolta, nella perdurante mancanza del responsabile del Settore Finanziario o di altro sostituto incaricato, sino all'istituzione dell avvenuta nel maggio 2007, “così come, visto il provvedimento del Direttore Controparte_2
Generale del 13 luglio 2007 presente in atti, anche nel periodo successivo all'istituzione dell'Azienda indicata”.
Nonostante tali premesse, infatti, il Tribunale aveva ritenuto che la domanda non potesse trovare accoglimento non avendo la ricorrente, non solo comprovato, ma neppure allegato, alcun elemento di fatto idoneo a consentire l'accertamento della natura dirigenziale delle mansioni svolte ovvero dalla natura dirigenziale dell'ufficio cui era stata preposta in via sostitutiva, essendosi limitata ad asserire, con l'utilizzo di espressioni meramente valutative e non idonee, quindi, a far sorgere oneri di contestazione a carico delle controparti, che al responsabile del Servizio Finanziario “per funzioni e mansioni, competeva ed era attribuito il trattamento economico del Dirigente Amministrativo Ospedaliero di II livello”, senza alcunché invece allegare e chiedere di provare, sia in ordine al livello (dirigenziale) di autonomia e di responsabilità e ai poteri decisionali, gestionali e di coordinamento, richiesti e investiti nello svolgimento dei compiti elencati nei provvedimenti con i quali l'incarico sostitutivo le era stato conferito, sia in ordine alla collocazione aziendale attribuita dall'amministrazione al settore affidato alla sua responsabilità, con l'apposito e ad essa riservato atto di macro- organizzazione e alle conseguenti relazioni funzionali e gerarchiche implicate dallo svolgimento del ruolo assegnatole. In mancanza dei predetti elementi, e tanto più in considerazione, per un verso della circostanza, allegata dall'Università convenuta e non fatta oggetto di contestazione specifica da parte della ricorrente, dell'inquadramento dell'ultimo responsabile del Settore Finanziario in servizio, il ragionier Persona_2 nell'VIII qualifica funzionale dell , con equiparazione al IX livello ospedaliero, per altro verso dei CP_4 contenuti della declaratoria relativa alla categoria D super cui la ricorrente era stata equiparata, contemplanti il possesso e l'impiego di “conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti”, di “autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti”, di “ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione”, di “funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane”, aveva concluso il primo giudice, risultava “inibita la possibilità di accertare la sussistenza delle mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, dei tratti qualificanti del livello superiore rivendicato ovvero la sussistenza dei presupposti organizzativi necessari per la qualificazione in termini dirigenziali dell'ufficio affidato alla responsabilità della medesima”
e la domanda doveva essere, quindi, rigettata.
Avverso la sentenza ha proposto appello cui hanno resistito l Parte_1 Controparte_4
e l
[...] Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE ha formulato due motivi di appello: Parte_1
1. con un primo motivo di appello, la sentenza è stata censurata perché errata ed ingiusta nella parte in cui il
Tribunale aveva rigettato la domanda di veder accertato e riconosciuto il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori proprie del responsabile del Settore Finanziario, e nello specifico nella parte in cui, nonostante il primo giudice avesse premesso che era risultato “agli atti che, in attesa della nomina del nuovo Responsabile del Settore Finanziario, la ricorrente fosse stata formalmente incaricata della predisposizione di una rilevante serie di atti, evidentemente di competenza del primo, necessari per garantire continuità nell'attività del
Settore Finanziario”, aveva però concluso respingendo la domanda, ritenendo che siffatti atti avessero contenuto “solo indiziario” e che la lavoratrice non avesse “non solo comprovato, ma neppure allegato, alcun elemento di fatto idoneo a consentire l'accertamento della natura dirigenziale delle mansioni svolte ovvero della natura dirigenziale dell'ufficio cui era stata preposta in via sostitutiva”.
Il primo giudice, infatti, non aveva in alcun modo tenuto conto del carattere pienamente probatorio del contenuto degli atti e dei provvedimenti amministrativi prodotti dalla ricorrente, neppure contestati dalle controparti, “dai quali ben erano evidenziate le mansioni svolte e i compiti e le funzioni alla medesima attribuita”, né aveva deliberato sia su tutte le richieste avanzate in via istruttoria sin dal ricorso di introduttivo del giudizio, costantemente reiterate in corso di causa, sulle quali non vi era in atti alcun provvedimento che accogliesse o respingesse le medesime, che avrebbero invece consentito di provare punti qualificanti delle mansioni e delle funzioni da lei concretamente svolte anche con effetti e rilevanza esterna alla stessa amministrazione di appartenenza, sia in merito all'ordine di esibizione richiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c, sul quale il primo giudice non aveva adottato provvedimento alcuno, benchè fosse decisivo a completamento delle suddette deduzioni, allegazioni e richieste di prove testimoniali, per evidenziare, tramite l'esibizione in giudizio
“dell'integrale della dotazione organica del Policlinico prima e dell'A.O.U. ora”..le posizioni dei vari Responsabili dei
Settori..sia il relativo inquadramento”, tanto più che nessuna contestazione, con riguardo all'attribuzione e allo svolgimento delle mansioni superiori, le avverse difese avevano mosso nel giudizio di primo grado, così come nessuno dei documenti prodotti era stato contestato, né lo erano stati i compiti e le mansioni concretamente svolti per cui si era dedotta ed evidenziata l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, di tutti i vari compiti e mansioni superiori propri del responsabile del Settore
Finanziario.
Ed il primo giudice, aveva proseguito l'appellante, non aveva neppure adeguatamente considerato il fatto che fosse stata “chiaramente individuata ed indicata quale Responsabile del Settore Finanziario sia nei Parte_1 confronti dell'interno della struttura di appartenenza (dipendenti, colleghi, referenti di pari livello e organi superiori)” proprio in ragione dei compiti assegnati e delle mansioni svolte, “sia nei confronti dell'esterno (Enti ed Organi)”
e come tale stato di cose si fosse “protratto anche successivamente, con il subentro dell' Controparte_5
”.
[...]
2. con un secondo motivo di appello, la sentenza è poi stata censurata nella parte in cui il Tribunale aveva statuito, rigettandola, anche con riguardo alla domanda diretta al riconoscimento del diritto al trattamento ad personam, a mente del divieto di reformatio in pejus.
Il primo giudice, infatti, era rimasto ancorato al pregresso - e del tutto superato - quadro normativo fondato sull'art. 31 del DPR 761 del 1979, che aveva introdotto il cd. “differenziale sanità” quale trattamento aggiuntivo, ricollegando la relativa erogazione all'effettivo svolgimento di attività in assistenza, senza considerare che il quadro era ormai completamente rivoluzionato dalla nuova disciplina, di fonte contrattuale, richiamata nel ricorso, con la quale era stato superato il disposto dell'art. 51 del CCNL 1998-2001 con la conseguenza che, una volta giunti alla definizione della nuova tabella delle corrispondenze tra le figure dei comparti università e sanità, al momento dell'entrata in vigore del successivo CCNL, quando era stata collocata nelle Pt_1 specifiche fasce di cui alla tabella A del relativo art. 28, il trattamento economico del personale universitario in servizio presso le AOU non aveva più la sua fonte nel previgente art. 31, bensì costituiva beneficio economico interamente attribuito e regolato dal comma 7 dell'art. 64 del CCNL 2006-2009, nuova ed attuale fonte normativa e clausola di salvaguardia per il solo personale già in servizio di cui al superiore comma 6, come era pervenendo pertanto a costituire una nuova voce, ai sensi dell'art. 83 del medesimo CCNL, Pt_1 da cui era composta la struttura della retribuzione, prevista ed inserita quale assegno ad personam tra le voci del trattamento fondamentale.
In conclusione tale voce retributiva, di natura in origine indennitaria, si era evoluta in componente del trattamento economico fondamentale e conseguentemente, in quanto anche fatta salva come assegno ad personam, non poteva più essere connessa o dipendere dalla permanenza in assistenza proprio in quanto era stata congelata e cristallizzata in un dato momento storico, cioè quello di entrata in vigore del CCNL, in un importo fisso per ciascun lavoratore, come la ricorrente, già in servizio in assistenza, andando a comporre la struttura fondamentale della sua retribuzione, seppure sotto forma di assegno ad personam.
Da tali complessive considerazioni discendeva, quindi, la necessaria riforma della sentenza impugnata, tanto più che le parti avverse non avevano in alcun modo contestato i conteggi prodotti in uno con il ricorso, essendo quindi pacifico il diritto di i percepire il “quantum di cui al ricorso”. Pt_1
* L'appello è infondato.
Non è fondata, in particolare, la censura fatta oggetto del secondo motivo di appello, che il collegio ritiene opportuno esaminare per prima perché riferita alla sola che attiene Controparte_4 all'indennità di equiparazione e al preteso diritto dell'appellante di trascinare tale indennità, pacificamente percepita fino al 21 marzo 2010, cioè fino alla sua definitiva destinazione all'Università, anche dopo il 21 marzo
2010, quando era cessata la fase di prestazione del proprio servizio presso istituti assistenziali, nel trattamento retributivo fondamentale, sotto forma di assegno ad personam, ai sensi dell'art. 64 del CCNL Università 2006-
2009 che disporrebbe che tale indennità, entrata a far parte del trattamento retributivo fondamentale, si manterrebbe anche quando si cessa il servizio presso una struttura assistenziale sotto forma di assegno ad personam, pena la violazione del divieto di reformatio in pejus.
Il collegio condivide la motivazione del primo giudice sul punto, in quanto frutto di una corretta interpretazione delle fonti normative e contrattuali invocate dalla stessa parte appellante che, se correttamente lette e nella loro totalità, smentiscono la ricostruzione operata da che è fondata – Parte_1 erroneamente – su quanto previsto dai commi 6 e 7 degli artt. 28 e 64 dei CCNL 2002-2005 e 2006-2009, e sulla invocazione della cd. clausola di salvaguardia dai medesimi introdotta, ignorando del tutto la ratio di tale clausola ed anche il dirimente, nel suo caso, comma 4 dei medesimi articoli.
Il ragionamento del primo giudice, lungi dall'essere rimasto ancorato al pregresso quadro normativo fondato sull'art. 31 del DPR n. 761 del 1979, è in realtà frutto di una corretta lettura del quadro normativo e contrattuale e della sua evoluzione, ed infatti ha tenuto conto non solo di tale previsione normativa, ma anche di quanto previsto in merito dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo che, nel disciplinare l'indennità di equiparazione ed i presupposti necessari per il godimento ed il mantenimento della stessa, ha comunque fatto riferimento all'essenziale presupposto dello svolgimento di attività assistenziale o della prestazione del Contr servizio presso aziende policlinico universitario o strutture sanitarie convenzionate e da ultimo presso , pacificamente assente in questo caso a partire dal 21 marzo 2010, dopo la definitiva destinazione della parte appellante all Controparte_4
Alla prestazione del servizio da parte del personale universitario presso i policlinici, le cliniche gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, fa riferimento l'articolo 31 del DPR 761 del 1979, ma anche l'art. 51 del CCNL Università 1998-2001 (all. 1 e 2 di , che Pt_1 detta la disciplina per “il personale che opera presso le aziende policlinico universitario e le strutture sanitarie convenzionate”, e prevede il diritto alla corresponsione dell'indennità di equiparazione, del resto già prevista con il DPR del 1979, ma da calcolarsi in ragione di una tabella di corrispondenza tra le classificazioni del personale universitario e la classificazione del personale delle Asl, in modo da quantificare di conseguenza le indennità differenziali, considerando che una nuova tabella si era resa necessaria perché la tabella già adottata nel 1982 non teneva conto della circostanza che, nel frattempo, era entrata in vigore la nuova classificazione dei lavoratori del CCNL privatizzato, con le relative aree e che aveva comunque previsto che fino alla definizione della predetta tabella avrebbero continuato ad essere corrisposte le indennità di cui all'articolo 31 del DPR del 1979 (art. 51, comma 4). Al personale che opera presso le aziende ospedaliero-universitarie fa riferimento l'art. 28 del CCNL Università
2002-2005, dedicato quindi al personale che opera nei policlinici, che contiene la tabella sopra citata e al comma
6 ha stabilito che “sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente CCNL” e al comma 7 che “i benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del CCNL 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, del CCNL 13 maggio 2003, sono conservati “ad personam” salvo eventuale successivo riassorbimento”, ma anche al comma 4, del tutto trascurato dall'appellante, che “la posizione conseguita come nei precedenti commi spetta esclusivamente al personale di cui al presente articolo, La stessa non comporta effetti di trascinamento economico e di conservazione della retribuzione nelle ipotesi di mobilità compartimentale o intercompartimentale del personale stesso verso strutture diverse dalle Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN, salvo che presso il SSN medesimo”, attribuendo perciò solo al personale ivi contemplato la posizione attribuita a fini perequativi, ed escludendo che potesse essere conservata o trascinata in ipotesi di mobilità e spostamenti che non fossero verso Aziende ospedaliere universitarie integrate con il
SSN o verso altre strutture del servizio sanitario nazionale (All. 3 di . Pt_1
Ed analoghe previsioni sono contenute, sempre per il personale che opera presso le aziende ospedaliere universitarie, nell'art. 64 del CCNL Università 2006-2009 (All. 4 di pag. 48/49), nei commi 6 e 7, ma Pt_1 anche nel comma 4, anche in questo caso del tutto ignorato dall'appellante, dove è ribadita la perdita dell'indennità di equiparazione nell'ipotesi di mobilità verso strutture diverse dalle aziende ospedaliere universitarie a meno che lo spostamento non fosse avvenuto sempre all'interno di altre strutture del servizio sanitario nazionale, restando neutro rispetto a tale previsione l'art. 83 del medesimo CCNL, pure invocato dall'appellante, che disciplina la struttura della retribuzione (titolo X - trattamento economico) e comprende l'indennità di equiparazione nel trattamento fondamentale del personale appartenente al comparto dell'Università, che ha quindi carattere fisso a differenza delle voci variabili nel loro ammontare, ma certamente non prevede il mantenimento della predetta indennità in assenza o di attività di assistenza o di prestazione del proprio servizio presso aziende policlinico universitario e strutture sanitarie convenzionate o presso aziende ospedaliere universitarie, che della corresponsione di tale indennità, anche sotto forma di assegno ad personam, per quanto sopra detto, costituisce l'evidente presupposto.
Ed è in proposito significativo che l'appellante, che si è concentrata su una errata lettura, come già sottolineato dal primo giudice, del comma 6 dei citati articoli 28 e 64, abbia del tutto ignorato il dirimente comma 4 dei medesimi articoli, che è poi quello che disciplina specificamente il suo caso per il periodo successivo al 21 marzo 2010.
E d'altronde la lettura dei citati commi 6 degli articoli 28 e 64 offerta dal primo giudice, nel senso della funzione di salvaguardare, ma sempre all'interno del sistema assistenziale ed esclusivamente per il personale universitario che nel medesimo operi, escluso, appunto, qualsiasi effetto di trascinamento, l'inquadramento già ottenuto a fini perequativi alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi medesimi, anche qualora, in virtù delle sopravvenute tabelle di equiparazione, l'inquadramento medesimo fosse il risultato non più spettante o comunque meno favorevole, ha trovato riscontro nella giurisprudenza di legittimità che, con la recente ordinanza n. 18962 del 2024, nell'interpretare la clausola di salvaguardia in questione, ha stabilito che la stessa è “chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri miglioramenti contrattuali” (così l'ordinanza a pag. 7), precisando che dunque la norma è volta a garantire al dipendente l'equiparazione già acquisita prima della data di stipulazione del CCNL 2002-2005, se più favorevole, e la conservazione della stessa nel patrimonio dell'interessato sulla base delle tabelle previgenti, quale trattamento di miglior favore, rispetto a quello concordato dalle parti collettive nel 2005 se deteriore, in quanto diritto entrato comunque nel patrimonio dell'interessato.
Si tratta, quindi, di fattispecie del tutto diversa da quella qui in questione, erroneamente invocata dall'appellante, dato che è destinata al personale che presta comunque servizio presso istituti assistenziali, e non risulta perciò applicabile in ipotesi di cessazione della prestazione del proprio servizio presso istituti assistenziali, come verificatosi nel caso di specie, in cui è pacifico che da marzo 2010, avesse fruito di Pt_1 mobilità e fosse stata destinata agli uffici dell Controparte_4
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha interpretato la cosiddetta clausola di salvaguardia, attribuendo il giusto significato al mutato quadro normativo e contrattuale, non restando affatto ancorato ad un quadro normativo solo asseritamente superato, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - che invece di tale quadro ha offerto una lettura parziale e comunque non conforme alla volontà delle parti contrattuali - e lo ha fatto escludendo che tale clausola fosse applicabile nel caso dell'appellante per difetto dei presupposti sopra evidenziati ed escludendo che avesse mantenuto perciò il diritto di ottenere l'indennità di Pt_1 equiparazione in precedenza riconosciutale, seppure sotto forma di assegno ad personam, con un'interpretazione della stessa clausola che ha trovato conferma anche nella citata giurisprudenza di legittimità.
Il secondo motivo di appello formulato da va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va Parte_1 confermata sul punto.
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Non è neppure fondata la censura fatta oggetto del primo motivo di appello, che attiene all'errato rigetto da parte del Tribunale della domanda avente ad oggetto il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori proprie della figura del responsabile del Settore Finanziario, di cui l'appellante ha sostenuto la natura dirigenziale, sul presupposto che il Tribunale avesse valutato come meramente indiziario il contenuto dei documenti e degli atti prodotti, attraverso i quali l'appellante aveva invece “già assolto all'onere di allegazione tramite deduzioni in uno formulate con le relative produzioni documentali”, nonostante il loro carattere pienamente probatorio, tanto più che non erano stati neppure contestati dalle controparti, così come nessuna motivazione aveva offerto il primo giudice, neppure nel senso del rigetto, in merito al mancato accoglimento delle deduzioni istruttorie formulate e dell'ordine di esibizione richiesto, che avrebbero completato le compiute allegazioni, deduzioni e richieste formulate appunto con i documenti prodotti.
Si tratta di domanda proposta sia nei confronti della (periodo dal 1.10.2004 Controparte_4 al 13.05.2007), sia nei confronti dell' (periodo dal 14.05.2007 al 31.10.2007). Controparte_2 Questo collegio concorda, infatti, con la motivazione del primo giudice che ha rigettato la domanda perché ha ritenuto che non avesse onorato compiutamente in primo luogo i propri oneri assertori, in Parte_1 difetto di allegazioni sugli elementi di fatto necessari non solo per accertare la natura dirigenziale delle mansioni svolte, ma anche la natura dirigenziale dell'ufficio cui era stata preposta in via sostitutiva, escludendo che tali elementi, appunto in difetto di allegazioni, fossero ricavabili dai documenti prodotti, ed in secondo luogo, i conseguenti i propri oneri probatori.
Il primo giudice ha motivatamente ritenuto che non fossero stati compiutamente allegati i presupposti di fatto del diritto rivendicato e, si comprende dal tenore della motivazione, che l'appellante avesse sovrapposto il piano dell'allegazione con quello della prova (in tal senso si piega il riferimento al valore sul piano probatorio
“perlomeno indiziario” di alcuni documenti, tuttavia ritenuto non idoneo a superare il rilevato difetto di allegazione dei fatti costitutivi della domanda) la cui funzione è quella di confermare la veridicità dei fatti costitutivi del diritto compiutamente allegati e non quella di integrare allegazioni insufficienti od omesse, escludendo quindi che i documenti prodotti potessero svolgere la funzione di completare una domanda priva di specificità (cfr. Cass. n. 3022/2018).
Ed è giunto a tali conclusioni, anche evidenziando, da un lato, che le espressioni utilizzate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per qualificare le mansioni superiori rivendicate, in quanto meramente valutative, non erano idonee a far sorgere alcun onere di contestazione a carico delle controparti, che peraltro avevano comunque, e fermamente, negato lo svolgimento da parte di di mansioni Pt_1 dirigenziali, e dall'altro che la mancanza delle necessarie allegazioni in fatto non avrebbe potuto essere superata dal giudice, neppure del lavoro, che pure è dotato di poteri ufficiosi, trattandosi di poteri esercitabili d'ufficio non per colmare l'inosservanza dei necessari oneri assertori, ma di poteri ufficiosi istruttori, che presuppongono comunque, al fine di essere esercitati, una puntuale allegazione dei fatti costitutivi della domanda, che non aveva ravvisato nel caso esaminato (cfr. Cass. n. 17261/2025 e n. 7964/2018).
E quanto sopra affermato, osserva il collegio, è ciò che si ricava dal tenore del ricorso proposto nel giudizio di primo grado (punti da 3 a 7 alle pagg. 9/11 del ricorso), con il quale l'appellante si è limitata ad affermare che risultava “in atti che con Delibera del Direttore Generale (n. 245 del 18 luglio 2002; cfr. all. 7) alla ricorrente fosse stata già conferita la delega per la firma degli ordinativi di pagamento e delle reversali di incasso (atti di competenza del
Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 20 del Regolamento contabile del Policlinico) e che, inoltre, le fossero state attribuite tutta una serie di mansioni proprie del Responsabile del Settore Finanziario (cfr. all. 8, 9, 10 e 11)”, al quale, “per funzioni e mansioni, competeva ed era attribuito il trattamento economico del Dirigente Amministrativo
Ospedaliero di II livello (S.S.N.)”, senza accompagnare tali affermazioni, evidentemente valutative e generiche
(“tutta una serie di mansioni” e “per funzioni e mansioni”), con più specifiche e compiute allegazioni che consentissero di comprendere in ragione di quali tratti caratterizzanti le mansioni in concreto svolte potessero essere ricondotte alla rivendicata qualifica dirigenziale, al di là della non dirimente denominazione
“responsabile del Settore Finanziario” e la collocazione attribuita dall'azienda al Settore Finanziario.
Ancora, osserva la Corte, l'appellante ha proseguito rilevando che, con nota n. 477 del 28 gennaio 2003, in attesa della nomina del nuovo responsabile del Settore Finanziario, per garantire continuità nell'attività del settore, le era stato rinnovato l'incarico, aggiungendo, sempre genericamente, che le era stata rinnovata anche “la delega a tutti gli occorrenti atti già di competenza del Responsabile del Settore Finanziario medesimo”, e che in tal senso erano anche le note n. 222 del gennaio 2004 e n. 194 del gennaio 2005 (All. 12/13/14) e la delibera n. 91 del maggio 2005, con la quale le erano state “nuovamente e formalmente” attribuite “tutte le superiori mansioni di responsabile del Settore Finanziario”, e che la situazione era continuata sino alla nomina del nuovo responsabile nel novembre 2007, senza mai allegare quali fossero, in concreto, i tratti caratterizzanti di tali superiori mansioni.
Né di tali tratti caratterizzanti ha fatto menzione l'appellante nel proseguire affermando che, in tal senso, erano di supporto i documenti allegati con i numeri 17, 18, 19 e 20, e precisando poi che nel periodo indicato era stata incaricata “anche di ogni relativa e/o sottesa mansione”, come rilevabile dal contenuto dei documenti n. 15 e n. 16, nonché dai verbali del Collegio dei Revisori del Policlinico Universitario, allegati con i numeri da 42 a 52, alle quali aveva partecipato nella veste di responsabile del Settore Finanziario ma anche dall'attestazione nel medesimo senso rilasciata dal presidente del Collegio dei Revisori del Policlinico di cui all'allegato 53 e così pure dalle indicazioni operate con l'allegato 54, dal Direttore Generale del Policlinico Universitario, che l'aveva indicata come responsabile del Settore Finanziario e, a dire il vero, aveva aggiunto, così pure era percepita dagli altri colleghi responsabili di differenti settori del Policlinico, che l'avevano indicata proprio come responsabile del settore finanziario e referente per le attività aziendali nel settore (all. 55-57).
E se i documenti da 8 a 11 fanno riferimento alla signora indicandola come “del settore Parte_1 finanziario”, senza specificare che avesse rivestito il ruolo di responsabile del settore, in quel momento evidentemente attribuito ad altro collega, tanto più che l'allegato 9, datato 12 luglio 2002, contiene un'elencazione delle mansioni da lei svolte nel settore, specificandone alcune come “di concerto con il
Responsabile del Settore”, i documenti 12, 13 e 14, invocati da come dirimenti e firmati dal direttore Pt_1 amministrativo del Policlinico Universitario, contengono riferimento alla delega per la predisposizione di alcuni atti, necessari per la continuità del settore finanziario, in attesa della nomina del responsabile, ma nulla dicono sulla presenza, nel ruolo di responsabile di quel settore, di una figura dirigenziale, né in merito alla circostanza, sottolineata dal primo giudice, che a pacificamente adibita a quel settore, fossero state in Pt_1 concreto conferite mansioni dirigenziali, in un ufficio cui l'amministrazione aveva attribuito natura dirigenziale, in merito alle quali nulla può di per sé dire la dicitura “responsabile del Settore Finanziario”, se non viene riempita di contenuti, attraverso specifiche allegazioni riferite sia agli elementi di fatto ritenuti rilevanti per caratterizzare le mansioni affidatele come mansioni dirigenziali, sia all'organizzazione dello specifico settore in tal senso prescelta dall'ente.
Nè elementi maggiormente dirimenti e decisivi, in assenza di tali allegazioni, possono comunque trarsi, a parere del collegio, dagli invocati allegati 15, 16, 17, 18, 19 e 20, se si considera, per esempio, che l'allegato 17, nel dare atto dell'assenza, nel maggio 2005, per cessazione dal servizio di e di Persona_2 Persona_1
e quindi di una generica carenza di personale nel settore finanziario, contiene una delibera di attribuzione temporanea a di mansioni superiori, individuate però come mansioni di categoria D, Parte_1 evidentemente quelle ricollegate ai ruoli ricoperti dai colleghi e mentre con il documento 18 la Per_2 Per_1 medesima risulta nominata quale referente per il settore contabile di un determinato progetto e con il documento 19 era stata delegata alla firma degli ordinativi di pagamento e delle reversali d'incasso, in sostituzione del responsabile del settore finanziario, e così pure il documento 20, che è sempre riferito ad atti indispensabili per la prosecuzione dell'attività del Settore Finanziario a lei delegati.
Ed anche nei verbali redatti dal Collegio dei Revisori del Policlinico Universitario di Cagliari, prodotti a partire dal 27 maggio 2003 come documenti 42-52, viene indicata come assistente amministrativo del Parte_1 settore finanziario, e mai come figura dirigenziale, né dirimente in tal senso risulta l'attestazione contenuta nel documento 53, nel quale il presidente del predetto Collegio ha ricondotto a lo svolgimento di Parte_1 fatto dell'incarico di responsabile del Settore Finanziario, senza ulteriori specificazioni in merito ai compiti e alle responsabilità in concreto affidatele, idonee a consentire di ricavare, in modo dirimente, che tali mansioni fossero collegate allo svolgimento di funzioni dirigenziali e in un settore collocato dall'azienda in ambito dirigenziale.
E se deve concordarsi con il Tribunale in merito al fatto che gli elementi ricavabili da tali documenti, peraltro compiutamente esaminati in sentenza, costituiscono elementi indiziari a conferma della circostanza che effettivamente la ricorrente fosse stata incaricata di predisporre una rilevante serie di atti di competenza del responsabile del Settore Finanziario per garantire la continuità del servizio in assenza dell'originario responsabile, deve però anche concordarsi con il Tribunale quando rileva che, nonostante tale premessa – e pur pacifico quindi che vesse svolto attività sostitutiva del responsabile del settore finanziario, nella Pt_1 perdurante mancanza del responsabile del settore finanziario o di un altro sostituto incaricato, quantomeno Contr sino all'istituzione della nel maggio 2007 - le allegazioni contenute nel ricorso sono caratterizzate da espressioni generiche e valutative, non idonee a far sorgere oneri di contestazione a carico delle controparti ritenendo perciò, correttamente, non dirimenti i citati documenti, rilevanti sul piano probatorio, peraltro indiziario, ma non idonei a superare le carenze rilevate sul piano degli oneri assertori.
Ciò che vrebbe dovuto, infatti, specificamente prima allegare, e poi chiedere di provare – e invece Pt_1 non ha fatto - è non solo che l'incarico affidatole presupponesse un livello appunto dirigenziale di autonomia e di responsabilità e di poteri decisionali, gestionali e di coordinamento nello svolgimento dei compiti elencati nei diversi provvedimenti sopra indicati, con i quali le era stato conferito l'incarico di sostituire e Persona_2
indicando anche quali relazioni funzionali e gerarchiche fossero implicate dallo Persona_1 svolgimento del ruolo asseritamente dirigenziale assegnatole, concretamente descrivendo tali elementi caratterizzanti con precise allegazioni in punto di fatto, ma anche che il settore affidato alla sua responsabilità fosse stato collocato dall'azienda, attraverso gli atti di macro-organizzazione che ad essa sono riservati, in ambito dirigenziale, (su tali diversi aspetti si vedano Cass. n. 33401/2019 e n. 3022/2018 già citate dal primo giudice, ma anche Cass. n. 2695/2024 sulle mansioni dirigenziali di fatto in correlazione con l'atto aziendale e n. 17261/2025 sul collegamento degli oneri di contestazione ai fatti e non ai documenti ovvero agli oneri sul piano assertivo e non probatorio).
Ed in ogni caso non può neppure concordarsi con la difesa appellante quando sostiene che i documenti allegati al ricorso avessero carattere pienamente probatorio delle mansioni, dei compiti e delle funzioni (dirigenziali) attribuite alla ricorrente dal momento che, da un attento esame del contenuto degli stessi come sopra evidenziato, non è certamente ricavabile, in difetto di specifiche allegazioni sul punto, la natura dirigenziale del settore affidato alla responsabilità di che non ha neppure precisato quale fosse la Parte_1 collocazione aziendale di tale settore nell'ambito dell'amministrazione, o fatto riferimento ad atti di macro- organizzazione nel senso invocato, che avrebbe potuto acquisire già al momento dell'instaurazione del giudizio, e ancor meno quali fossero nel suo caso, i tratti caratterizzanti, nel senso della natura dirigenziale, dei compiti sostitutivi che le erano stati affidati.
E posto che, alla luce di tali principi, risulta evidente che il primo giudice ha implicitamente rigettato le istanze istruttorie (al riguardo è principio ormai pacifico che “la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza”, cfr. Cass. n. 14611/2005) e l'ordine di esibizione formulati, ritenendo di non poter colmare con i medesimi le omissioni rilevate in merito alle necessarie allegazioni assertive da parte dell'appellante – e ciò si evince anche dal riferimento in sentenza all'utilizzo di “espressioni meramente valutative e non idonee, quindi, a far sorgere oneri di contestazione a carico delle controparti” - va anche aggiunto che, anche a voler prescindere dall'assenza dei sopra evidenziati elementi, di nessun aiuto sarebbe comunque stata l'ammissione dei mezzi istruttori riportati alle pagine 28 e 29 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che sono costituiti dai seguenti capi di prova, che si riportano testualmente per evidenziarne la natura generica e comunque valutativa e quindi non decisiva: “a. Vero che il periodo da giugno 2003 all'ottobre 2007 la ricorrente prestava ogni relativa consulenza e sotteso indirizzo e decisione per la parte di competenza del Settore Finanziario, così per la redazione dei bilanci di assestamento e di previsione e
l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
b. Vero che nel periodo dal giugno 2003 all'ottobre 2007 la ricorrente partecipava (quale Responsabile del Settore Finanziario alla pari degli altri Responsabili di differenti Settori del
Policlinico); c. Vero che nel periodo dal giugno 2003 all'ottobre 2007 la ricorrente di fatto svolto l'incarico di Responsabile del Settore Finanziario, con pienezza di tutte le sottese e relative funzioni e mansioni;
d. Vero che nel periodo dal giugno
2003 all'ottobre 2007 la ricorrente era indicata (all'interno del Policlinico era considerata sia dagli uffici e dal relativo personale, sia dagli altri Organi Direttivi e relativi Dirigenti) quale la Responsabile del Settore Finanziario;
e. Vero che nel periodo dal giugno 2003 all'ottobre 2007 la ricorrente era indicata ed incaricata quale la responsabile e la referente incaricata di tutte le attività aziendali (note, riunioni, deliberazioni, adozione atti, stesura conti e bilanci) che presupponevano la necessità di interrelazionarsi - a livello di rapporti istituzionali tra Settori - con il Responsabile del
Settore Finanziario”.
Si tratta di deduzioni istruttorie che, come si evince dal tenore della complessiva motivazione dalla sentenza, giustamente il primo giudice ha ritenuto, seppure implicitamente, di non ammettere, dato che la loro ammissione sarebbe stata incompatibile con le rilevate omissioni sul piano degli oneri assertori, in quanto non idonee a colmare le carenze di allegazione riscontrate nel caso dell'appellante, ma neppure idonee a provare, atteso il carattere generico e valutativo dei fatti descritti nei capi sopra riportati, che il livello di autonomia e di responsabilità ed i poteri decisionali, gestionali e di coordinamento che i compiti sostitutivi che le erano stati affidati presupponevano era riferibile a mansioni dirigenziali, superiori a quelle già elevate di inquadramento.
E ciò anche in considerazione del fatto che l resistente aveva allegato che anche il ragionier CP_4 Per_2
ultimo responsabile del Settore Finanziario in servizio fino al 2002, era inquadrato nell'VIII qualifica
[...] funzionale dell' , poi equiparata al IX livello ospedaliero, ma anche in considerazione dei contenuti CP_4 della categoria D, livello economico super, alla quale ra stata nel tempo pacificamente equiparata, Pt_1 caratterizzata comunque da conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, da autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, da ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione oltre che da funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane (si veda anche, conferma, il profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto inserito nella categoria DS sanità), alla luce delle quali si sarebbero rese necessarie allegazioni dirimenti per precisare in ragione di quali specifici tratti caratterizzanti le mansioni e i compiti sostitutivi a lei affidati, come ricavabili dalla documentazione prodotta, astrattamente compatibili con la declaratoria dell'elevato e qualificato livello DS cui era stata equiparata, fossero invece in concreto riconducibili alle mansioni dirigenziali oggetto di rivendicazione.
La mancata allegazione dei fatti costitutivi della domanda formulata, ha reso non solo irrilevanti le richieste istruttorie reiterate anche nel giudizio di appello, comunque non idonee a provare la pretesa azionata per quanto sopra riportato, ma a parere di questo collegio anche l'ordine di esibizione sollecitato fin dal primo grado del giudizio, con il quale si era domandato, in assenza di qualsivoglia e specifica allegazione in merito, diversa dalla apodittica affermazione che al responsabile del Servizio Finanziario fosse attribuito, per funzioni e mansioni, il trattamento economico del dirigente amministrativo ospedaliero di secondo livello, l'esibizione in giudizio alle amministrazioni resistenti “dell'integrale della dotazione organica del Policlinico prima e dell'A.O.U ora da cui si evidenzino le posizioni dei vari Responsabili dei Settori (Finanziario, Acquisti, Stipendi, Tecnico), sia il relativo inquadramento”, riferita ad atti anche di macro-organizzazione dei diversi settori, della cui esistenza nulla era stato allegato nel ricorso, e dal carattere quindi, a parere di questo collegio, evidentemente esplorativo.
Il collegio è consapevole, peraltro, che questa Corte, con un collegio diversamente composto, ha dato ingresso al predetto ordine di esibizione, ma rileva che lo stesso non ha comunque dato esito nel senso invocato dall'appellante, non avendo potuto compensare le carenze nell'allegazione già sopra evidenziate, se si considera che da un lato l'A.O.U., per il periodo di sua competenza (maggio-ottobre 2007), ha sostenuto che, al momento dell'istituzione dell'azienda, risultavano operativi il direttore amministrativo, un dirigente amministrativo e un dirigente tecnico ingegnere, mentre per i servizi finanziari, ancora non trasferiti, come ha anche documentato, si era utilizzata, dal marzo 2007, una convenzione in essere con l Controparte_7
che fino al 31 agosto 2007 aveva offerto il suo supporto, attraverso il Responsabile del Servizio Bilancio
[...] Contr di quella struttura, il dottor (doc. 4 di nel giudizio di primo grado), senza incorrere sul Persona_3 punto in contestazione alcuna da parte dell'appellante.
E l'AOU ha poi documentato, da un altro lato, fin dal giudizio di primo grado, sempre senza specifiche contestazioni dell'appellante, che nel periodo successivo, dal mese di ottobre 2007, previa deliberazione n. 41 del 21 settembre 2007 (doc. 5 di AOU nel giudizio primo grado), con cui si era definito il primo assetto organizzativo del Servizio Contabilità e Bilancio dell'azienda, con l'individuazione delle funzioni e dell'organico provvisorio, si era conferito in via d'urgenza incarico alla dottoressa , dipendente Persona_4
a tempo indeterminato della e già ivi adibita al Servizio Bilancio con qualifica di collaboratore direttivo Pt_2 amministrativo, il relativo incarico a tempo determinato, per due anni, decorrente dal 1° ottobre 2007 (doc. 11 Contr di nel giudizio di primo grado e doc. 2 prodotto a seguito dell'ordine di esibizione della Corte). Dal canto suo l in esito al citato ordine di esibizione, dopo avere premesso Controparte_4 di non avere potuto reperire la pianta organica richiesta, dato il tempo trascorso e date le modifica di assetto intervenute tra l e il Policlinico Universitario, ha comunque depositato una nota firma del direttore Pt_3 generale, il dottor , che ha ricostruito il contesto organizzativo esistente al momento in cui la Per_5 ricorrente aveva operato presso il Policlinico Universitario “tramite quanto reperito e rilevato negli archivi esistenti Cont e contatti con l' ”, evidenziando che alcune delle unità organizzative in discussione afferivano all'epoca alla Direzione Generale Amministrativa del Policlinico Universitario, tra cui in particolare i settori ufficio tecnico, economato, ragioneria stipendi e Cup, il cui responsabile era rispettivamente un funzionario tecnico
D1, un funzionario amministrativo D1, un funzionario contabile D3 ed un funzionario amministrativo D3, oltre al settore ragioneria, allora privo di responsabile, nel quale, secondo il prospetto allegato alla nota, vi erano due figure di funzionario amministrativo D1, ovvero cessata nel luglio 2004 e Persona_1 [...]
cessata nel 2005, ma “part time-Comitato Etico”. Parte_4 Per_ Quanto al Rag. all'epoca, responsabile del Settore Finanziario del Policlinico, aveva precisato che Per_2 era cessato dal servizio nel mese di giugno 2002, e che, come già nel 1998 disposto in favore della dipendente che lo sostituiva formalmente in ipotesi di assenza o impedimento, nel 2002 (deliberazione n. 245 del Per_1
18 luglio 2002), si era stabilito che, per le ipotesi di assenza o impedimento di inquadrata nel settore Per_1 ragioneria finanziaria nella categoria D, gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso avrebbero dovuto essere firmate dalla dipendente già inquadrata, nella nuova classificazione per categoria, nella Pt_1 categoria C universitaria, che era stata poi equiparata alla categoria DS del sistema sanitario, sostanzialmente equivalente alla categoria Ep del comparto Università, che è quella che precede la dirigenza e risulta caratterizzata da un notevole grado di autonomia, di cui l'appellante aveva anche percepito la relativa remunerazione.
E la difesa dell ha anche spiegato di non avere affatto affermato che fosse equiparato a CP_4 Persona_2 un dirigente del comparto sanità, essendosi limitata ad affermare, a pagina 5 della memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, che fino al giugno 2002 responsabile del Servizio Finanziario Per_2 del Policlinico, era inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, equiparata al IX livello ospedaliero, riferendosi peraltro al IX livello ospedaliero come da tabella di equiparazione ai sensi dell'art. 51 del CCNL Università del
1998-2001 (e concordata tra le parti in occasione del successivo CCNL 2002-2005 sub art. 28), che era il livello anche detto DS o D Super, non dirigenziale al quale era stata peraltro equiparato anche il successore di Per_2
al pari dell'appellante. Persona_1
Ed è ciò che si ricava dalla “tabella di corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione” di cui al CCNL 1998-2001 Università (tabella B), e dalla tabella allegata all'art. 28 del CCNL 2002-2005
Università (CCNL a pag. 17) dove, nel settore di appartenenza di tali dipendenti, alla figura del collaboratore amministrativo professionale di categoria D del SSN corrisponde l'VIII fascia di AOU, mentre alla IX fascia di
AOU corrisponde, nel SSN, la figura del collaboratore amministrativo professionale esperto di categoria DS.
Ed a fronte di tali dettagliate acquisizioni in esito all'ordine di esibizione disposto da altro collegio di questa
Corte, i è limitata a dedurre la tardività delle produzioni dell'AOU, benché l'esibizione di gran parte Pt_1 delle stesse fosse stata ordinata dal collegio e benché la maggior parte dei documenti prodotti fosse già presente in allegato alla memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado.
Deve, inoltre, ritenersi significativo che con riferimento alla nota prodotta dall' in Pt_1 CP_4 ottemperanza al citato ordine di esibizione, si sia limitata a muovere in proposito solo una generica censura sull'ammissibilità delle deduzioni contenute nella nota stessa, con le quali era stato ricostruito nel dettaglio il contesto organizzativo dell'epoca sulla base degli atti, che avrebbe dovuto ben conoscere quantomeno con riferimento al suo settore, senza invece ritenere di dover muovere specifiche contestazioni alla ricostruzione operata, con la quale era stata negata l'equiparazione di alla figura del dirigente ospedaliero e la natura Per_2 dirigenziale del Servizio affidatogli (in tal senso anche le note depositate dall il 26 marzo 2024), CP_4 ribadendo le originarie conclusioni (si vedano in proposito anche le note in data 11 gennaio 2022, 29 maggio
2025 e 9 settembre 2025).
In conclusione, sulla scorta di tali complessive considerazioni, l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato in quanto infondato e la sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
Quanto alle spese di questo grado del giudizio, tenuto conto della peculiarità e complessità delle questioni trattate, appare al collegio giustificato disporne la compensazione integrale tra tutte le parti.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuta la parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando: rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
Parte_1 dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge
228 del 2012.
Cagliari, 6 novembre 2025
La Presidente relatrice
RI LU CA