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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/04/2024, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/04/2024 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3085 /2022 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti RICCIARDI ANNA e PINO ANTONINO, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. ATZENI OLIVIERO;
- resistente -
OGGETTO: arretrati assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/08/2022 , parte ricorrente premetteva di aver esperito positivamente ricorso per ATP al fine di vedersi riconosciuto il diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità.
Rilevava che, nonostante l'omologa della CTU espletata nel detto procedimento, regolarmente notificata alle varie sedi, l' non liquidava le somme dovute per assegno ordinario di invalidità, CP_1
riconosciuto giudizialmente con la dedotta decorrenza. Osservava che erano trascorsi più di 120 giorni dall'emissione del decreto di omologa.
Chiedeva dunque che il Tribunale volesse condannare l' al pagamento di tutti i ratei della CP_1
detta prestazione, scaduti e non corrisposti, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio dando atto di aver pagato la prestazione richiesta come da CP_1
documentazione in atti, e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dal ritardato pagamento della prestazione dovuta da parte dell' . CP_1
La stessa parte ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte dell' , come da prospetti di pagamento telematicamente prodotti, ha chiesto a verbale che sia CP_1
dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell' a diversa pronunzia, dal momento che la prestazione oggetto di lite CP_1
risulta già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 22/08/2022 .
Ora, è pur vero che l' ha posto in pagamento la prestazione, ma è altresì vero che, di fatto, CP_1
come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. documentazione in atti).
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era CP_1
inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate, con decurtazione del 30% per assenza di particolari questioni fattuali e giuridiche alla base della controversia.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 CP_1
ricorso depositato il 22/08/2022 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.303,70 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori della stessa, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Patti, 12/04/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena