Cass. civ., sez. III, sentenza 07/10/1985, n. 4849
CASS
Sentenza 7 ottobre 1985

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In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 29 lett. C) della legge n. 392 del 1978, l'integrale ristrutturazione in base al dato testuale "immobile" dalla possibile indipendenza funzionale del singolo immobile ed alla ratio della disposizione (potendo l'integrale ristrutturazione del singolo immobile essere impedita dalla permanenza in esso del conduttore) va riferita all'immobile locato e non all'intero edificio del quale esso faccia parte e la relativa nozione deve essere ricavata dall'art. 31 della legge n. 457 del 1978 che, nelle definizioni degli interventi edilizi, ha carattere di norma generale e fondamentale in considerazione della sua collocazione tra le "norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente", nonché del disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo per il quale le definizioni in questione prevalgono "sulle Disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi". Conseguentemente rientrano nella nozione di integrale ristrutturazione quegli interventi che comportano, come risultato, modificazioni della struttura dell'immobile che viene ad assumere un diverso modo d'essere, e perciò il sorgere di un quid novi. ( V 3018/85, mass n 440732; ( V 6508/84, mass n 438084; ( V 2929/84, mass n 434970; ( V 5021/83, mass n 429892).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/10/1985, n. 4849
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4849
    Data del deposito : 7 ottobre 1985

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