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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2038/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2038/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FIDANZA CLAUDIO e dell'avv. MARIOTTI SERGIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FIDANZA CLAUDIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPACCIO Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 33 80133 NAPOLIpresso il difensore avv. CAPACCIO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 giugno 2023 citava a giudizio Parte_1
allegando: Controparte_2
che era stata assunta dalla convenuta in data 4 luglio 2013 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (60% pari a 24 ore settimanali) e inquadramento al IV liv CCNL
Commercio Terziario Distribuzione e Servizi;
- che il rapporto era divenuto a tempo indeterminato in data 1 agosto 2014 ed era cessato ad ottobre 2021 per dimissioni;
- che per tutta la durata del rapporto la lavoratrice aveva osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato (periodo luglio 2013 – dicembre 2018 n. 36 ore di lavoro settimanali;
dal gennaio 2019 alla cessazione del rapporto di lavoro n. 40 ore di lavoro settimanale) e aveva svolto mansioni di responsabile di punto vendita ( il cui contenuto risulta puntualmente e dettagliatamente descritto in ricorso alla cui lettura si rimanda);
.- che pur avendo responsabilità di cassa non le era mai stata riconosciuta l'indennità contrattuale di maneggio di danaro;
1 - che a causa dell'inadempimento retributivo della convenuta aveva subito un danno patrimoniale , avendo percepito somme inferiori a quelle cui avrebbe avuto diritto a titolo di indennità di maternità e e di cassa integrazione
Ciò premesso concludeva chiedendo che – accertato il diritto all'inquadramento nel 1 liv CCNL
Commercio Terziario Distribuzione e Servizi o, in ipotesi nel II livello e lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita la società convenuta fosse condannata al pagamento della complessiva somma di €154.863 a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, indennità ferie e permessi, mensilità aggiuntive, indennità di cassa e maneggio denaro e a titolo risarcitorio per le perdite patrimoniali subite nel periodo di maternità e di cassa integrazione. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
ritualmente costituitasi, contrastava nel merito la domanda di cui chiedeva Controparte_2
l'integrale rigetto.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Inquadramento
La ricorrente formalmente inquadrata nel 4° livello CCNL Commercio Terziario Distribuzione e
Servizi invoca il diritto ad essere inquadrata nel superiore livello 1° o , in subordine 2° livello.
Le suindicate declaratorie contrattuali differiscono:
- per il contenuto delle mansioni “ funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa” (1°liv) e “ lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi
e/o con funzioni di coordinamento e controllo” (2°liv) e “ lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari” (4° liv)
- per il grado di autonomia riconosciuto : “con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate “ (1°liv) e “compiti operativamente autonomi” (2°liv), compiti meramente esecutivi (4° liv nella cui declaratoria non si fa riferimento ad alcuna autonomia)
- per il grado di professionalità richiesto “alto contenuto professionale” (il solo 1°liv).
Nel caso di specie l'invocato diritto all' inquadramento nel primo livello CCNL può essere escluso in limine litis atteso che in ricorso manca ogni riferimento ad attività implicanti il possesso in capo alla lavoratrice di responsabilità di direzione esecutiva del punto vendita ( ad esempio non risulta allegato che la fosse responsabile della gestione del magazzino o Pt_1
dei clienti, dell'allestimento delle vetrine o della scelta delle modalità di esposizione della merce
2 dell'intero punto vendita) ma , al contrario risulta ammesso che le attività di controllo delle giacenze di magazzino, di allestimento delle vetrine , di collocazione delle merci negli scaffali , di assistenza alla clientela venivano svolte da lei, come da tutti gli altri commessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo area.
In ricorso manca, inoltre ogni riferimento al fatto che la avesse poteri di iniziativa, - un Pt_1 altro elemento caratterizzante l'invocato primo livello- , atteso che le attività descritte al punto
34 del ricorso (richiesta intervento forze dell'ordine in caso di furti, risposta alla clientela in caso di reclami e richiesta intervento ditte esterne per ordinaria e straordinaria manutenzione) sono tutte attività necessitate dall'evento che le precedeva ( furto, reclamo o guasto che fosse) e comunque delegate dal Capo Area, per stessa ammissione contenuta in ricorso.
L'assenza di allegazione esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi su fatti estranei alla domanda.
L'istruttoria svolta ha comunque consentito di accertare che la , sin dall'inizio del Pt_1
rapporto ha svolto - oltre ai compiti operativi di vendita e mansioni complementari- anche mansioni di concetto , occupandosi del coordinamento e del controllo del personale addetto al punto vendita.
In particolare è risultato confermato quanto allegato in ricorso e cioè che fosse lei a predisporre i turni e il piano ferie del suddetto personale ( sul punto hanno concordato i testi Tes_1
e , tutte colleghe di lavoro, quindi sicuramente meglio informate dei testi Tes_2 Tes_3 Tes_4
e che per loro stessa ammissione frequentavano il negozio una volta a settimana), ad Tes_5
effettuare - su delega del Capo area- i colloqui preassuntivi e l'affiancamento del personale neoassunto ( fatto incontestato) e a fornire al capo Area gli elementi necessari per la valutazione degli addetti al punto vendita ( cfr doc 7 ric).
E' risultato inoltre che tali mansioni venivano svolte in assenza di un diretto superiore (è pacifico in atti che il capo area non fosse sempre presente in negozio ) di talchè deve escludersi che alla lavoratrice fosse riconosciuta mera autonomia esecutiva, limitata alla scelta delle concrete modalità con cui realizzare una determinata operazione e può invece ritenersi provata l'autonomia operativa e cioè il potere di compiere anche scelte di merito e di opportunità – sempre nell'ambito comunque delle direttive ricevute - per risolvere situazioni contingenti, come nel caso di assenze improvvise “Era la a gestire i cambiamenti di turno resisi necessari Pt_1
da eventi sopraggiunti quali malattia o altri impedimenti del personale. Il personale era tenuto a chiamare la per comunicare l'impedimento” (così teste . Pt_1 Tes_2
Tanto basta per ritenere provato il diritto all' inquadramento nel II livello.
3 Orario di lavoro
Le allegazioni della ricorrente circa l'orario di lavoro osservato durante l'intera durata del rapporto risultano essere state confermate dalla istruttoria svolta.
In particolare è stato confermato che fino 30.12.2018 la ha lavorato 6 ore al giorno per 6 Pt_1
giorni a settimana , con un giorno di riposo mai coincidente con il sabato e la domenica, per un totale di 36 ore settimanali ( cfr le concordi dichiarazioni delle colleghe e ). Tes_2 Tes_3
La teste (anch'ella collega ) ha inoltre confermato che a partire dall'anno 2019 pur Tes_1
essendo formalmente rimasti i turni di sei ore giornaliere per sei giorni settimanali, di fatto tutti gli addetti al punto vendita erano tenuti ad osservare un orario settimanale di 40 ore “Di fatto eravamo tenuti a fare 40 ore settimanali anche se avevamo tutti un contratto di sole 24 ore”.
Indennità di cassa-maneggio danaro
Il CCNL applicabile al rapporto riconosce la suddetta indennità (pari al 5% della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 199 CCNL) “al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze” ( cfr art 205 CCNL 2008 e art 218 CCNL 2019).
Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che la lavoratrice era normalmente addetta ( a rotazione con i colleghi) alle attività di cassa e -in esclusiva- ai versamenti in banca (cfr concordi dichiarazioni testi e ). Tes_2 Tes_1 Tes_3
Tale circostanza appare sufficiente per il riconoscimento del diritto azionato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità ai fini dell'attribuzione dell'indennità di maneggio denaro ( comunque indicata a livello contrattuale) è implicita nella attività di addetto alla cassa e comunque deriva dal principio codicistico dell'obbligo di diligenza ex art. 2014 c.c. ( Cass. n. 10454/1995; Cass. n. 7861/1987; Cass 2212/2016; Cass 22294/2019)
e può essere esclusa solo ove sussista un espresso atto di esonero ( nemmeno allegato nel caso di specie).
Quantum
I conteggi depositati dalla ricorrente, effettuati utilizzando parametri non corretti, non sono utilizzabili.
Ne consegue che per la quantificazione delle spettanti differenze retributive per i titoli di cui alla domanda e del danno subito in ordine non corretta quantificazione delle indennità di maternità e di Cassa Integrazione derivanti dall'inadempimento datoriale è necessario disporre CTU, adempimento cui si provvederà con separata ordinanza.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta che nell'ambito del rapporto subordinato intervenuto tra le parti dal 4luglio 2013 al 1 novembre 2011 la lavoratrice ha osservato un orario di 36 ore Parte_1
settimanali fino al 31 dicembre 2018 e, successivamente, di 40 ore settimanali, con diritto all'inquadramento nel II liv CCNL Commercio terziario distribuzione e Servizi dal 1 agosto
2013 e all'indennità di cassa- maneggio danaro dall'assunzione ; dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. Spese al definitivo
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2038/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FIDANZA CLAUDIO e dell'avv. MARIOTTI SERGIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FIDANZA CLAUDIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPACCIO Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 33 80133 NAPOLIpresso il difensore avv. CAPACCIO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21 giugno 2023 citava a giudizio Parte_1
allegando: Controparte_2
che era stata assunta dalla convenuta in data 4 luglio 2013 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (60% pari a 24 ore settimanali) e inquadramento al IV liv CCNL
Commercio Terziario Distribuzione e Servizi;
- che il rapporto era divenuto a tempo indeterminato in data 1 agosto 2014 ed era cessato ad ottobre 2021 per dimissioni;
- che per tutta la durata del rapporto la lavoratrice aveva osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato (periodo luglio 2013 – dicembre 2018 n. 36 ore di lavoro settimanali;
dal gennaio 2019 alla cessazione del rapporto di lavoro n. 40 ore di lavoro settimanale) e aveva svolto mansioni di responsabile di punto vendita ( il cui contenuto risulta puntualmente e dettagliatamente descritto in ricorso alla cui lettura si rimanda);
.- che pur avendo responsabilità di cassa non le era mai stata riconosciuta l'indennità contrattuale di maneggio di danaro;
1 - che a causa dell'inadempimento retributivo della convenuta aveva subito un danno patrimoniale , avendo percepito somme inferiori a quelle cui avrebbe avuto diritto a titolo di indennità di maternità e e di cassa integrazione
Ciò premesso concludeva chiedendo che – accertato il diritto all'inquadramento nel 1 liv CCNL
Commercio Terziario Distribuzione e Servizi o, in ipotesi nel II livello e lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita la società convenuta fosse condannata al pagamento della complessiva somma di €154.863 a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, indennità ferie e permessi, mensilità aggiuntive, indennità di cassa e maneggio denaro e a titolo risarcitorio per le perdite patrimoniali subite nel periodo di maternità e di cassa integrazione. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
ritualmente costituitasi, contrastava nel merito la domanda di cui chiedeva Controparte_2
l'integrale rigetto.
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Inquadramento
La ricorrente formalmente inquadrata nel 4° livello CCNL Commercio Terziario Distribuzione e
Servizi invoca il diritto ad essere inquadrata nel superiore livello 1° o , in subordine 2° livello.
Le suindicate declaratorie contrattuali differiscono:
- per il contenuto delle mansioni “ funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa” (1°liv) e “ lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi
e/o con funzioni di coordinamento e controllo” (2°liv) e “ lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari” (4° liv)
- per il grado di autonomia riconosciuto : “con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate “ (1°liv) e “compiti operativamente autonomi” (2°liv), compiti meramente esecutivi (4° liv nella cui declaratoria non si fa riferimento ad alcuna autonomia)
- per il grado di professionalità richiesto “alto contenuto professionale” (il solo 1°liv).
Nel caso di specie l'invocato diritto all' inquadramento nel primo livello CCNL può essere escluso in limine litis atteso che in ricorso manca ogni riferimento ad attività implicanti il possesso in capo alla lavoratrice di responsabilità di direzione esecutiva del punto vendita ( ad esempio non risulta allegato che la fosse responsabile della gestione del magazzino o Pt_1
dei clienti, dell'allestimento delle vetrine o della scelta delle modalità di esposizione della merce
2 dell'intero punto vendita) ma , al contrario risulta ammesso che le attività di controllo delle giacenze di magazzino, di allestimento delle vetrine , di collocazione delle merci negli scaffali , di assistenza alla clientela venivano svolte da lei, come da tutti gli altri commessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Capo area.
In ricorso manca, inoltre ogni riferimento al fatto che la avesse poteri di iniziativa, - un Pt_1 altro elemento caratterizzante l'invocato primo livello- , atteso che le attività descritte al punto
34 del ricorso (richiesta intervento forze dell'ordine in caso di furti, risposta alla clientela in caso di reclami e richiesta intervento ditte esterne per ordinaria e straordinaria manutenzione) sono tutte attività necessitate dall'evento che le precedeva ( furto, reclamo o guasto che fosse) e comunque delegate dal Capo Area, per stessa ammissione contenuta in ricorso.
L'assenza di allegazione esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi su fatti estranei alla domanda.
L'istruttoria svolta ha comunque consentito di accertare che la , sin dall'inizio del Pt_1
rapporto ha svolto - oltre ai compiti operativi di vendita e mansioni complementari- anche mansioni di concetto , occupandosi del coordinamento e del controllo del personale addetto al punto vendita.
In particolare è risultato confermato quanto allegato in ricorso e cioè che fosse lei a predisporre i turni e il piano ferie del suddetto personale ( sul punto hanno concordato i testi Tes_1
e , tutte colleghe di lavoro, quindi sicuramente meglio informate dei testi Tes_2 Tes_3 Tes_4
e che per loro stessa ammissione frequentavano il negozio una volta a settimana), ad Tes_5
effettuare - su delega del Capo area- i colloqui preassuntivi e l'affiancamento del personale neoassunto ( fatto incontestato) e a fornire al capo Area gli elementi necessari per la valutazione degli addetti al punto vendita ( cfr doc 7 ric).
E' risultato inoltre che tali mansioni venivano svolte in assenza di un diretto superiore (è pacifico in atti che il capo area non fosse sempre presente in negozio ) di talchè deve escludersi che alla lavoratrice fosse riconosciuta mera autonomia esecutiva, limitata alla scelta delle concrete modalità con cui realizzare una determinata operazione e può invece ritenersi provata l'autonomia operativa e cioè il potere di compiere anche scelte di merito e di opportunità – sempre nell'ambito comunque delle direttive ricevute - per risolvere situazioni contingenti, come nel caso di assenze improvvise “Era la a gestire i cambiamenti di turno resisi necessari Pt_1
da eventi sopraggiunti quali malattia o altri impedimenti del personale. Il personale era tenuto a chiamare la per comunicare l'impedimento” (così teste . Pt_1 Tes_2
Tanto basta per ritenere provato il diritto all' inquadramento nel II livello.
3 Orario di lavoro
Le allegazioni della ricorrente circa l'orario di lavoro osservato durante l'intera durata del rapporto risultano essere state confermate dalla istruttoria svolta.
In particolare è stato confermato che fino 30.12.2018 la ha lavorato 6 ore al giorno per 6 Pt_1
giorni a settimana , con un giorno di riposo mai coincidente con il sabato e la domenica, per un totale di 36 ore settimanali ( cfr le concordi dichiarazioni delle colleghe e ). Tes_2 Tes_3
La teste (anch'ella collega ) ha inoltre confermato che a partire dall'anno 2019 pur Tes_1
essendo formalmente rimasti i turni di sei ore giornaliere per sei giorni settimanali, di fatto tutti gli addetti al punto vendita erano tenuti ad osservare un orario settimanale di 40 ore “Di fatto eravamo tenuti a fare 40 ore settimanali anche se avevamo tutti un contratto di sole 24 ore”.
Indennità di cassa-maneggio danaro
Il CCNL applicabile al rapporto riconosce la suddetta indennità (pari al 5% della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 199 CCNL) “al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze” ( cfr art 205 CCNL 2008 e art 218 CCNL 2019).
Nel caso di specie l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che la lavoratrice era normalmente addetta ( a rotazione con i colleghi) alle attività di cassa e -in esclusiva- ai versamenti in banca (cfr concordi dichiarazioni testi e ). Tes_2 Tes_1 Tes_3
Tale circostanza appare sufficiente per il riconoscimento del diritto azionato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità ai fini dell'attribuzione dell'indennità di maneggio denaro ( comunque indicata a livello contrattuale) è implicita nella attività di addetto alla cassa e comunque deriva dal principio codicistico dell'obbligo di diligenza ex art. 2014 c.c. ( Cass. n. 10454/1995; Cass. n. 7861/1987; Cass 2212/2016; Cass 22294/2019)
e può essere esclusa solo ove sussista un espresso atto di esonero ( nemmeno allegato nel caso di specie).
Quantum
I conteggi depositati dalla ricorrente, effettuati utilizzando parametri non corretti, non sono utilizzabili.
Ne consegue che per la quantificazione delle spettanti differenze retributive per i titoli di cui alla domanda e del danno subito in ordine non corretta quantificazione delle indennità di maternità e di Cassa Integrazione derivanti dall'inadempimento datoriale è necessario disporre CTU, adempimento cui si provvederà con separata ordinanza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta che nell'ambito del rapporto subordinato intervenuto tra le parti dal 4luglio 2013 al 1 novembre 2011 la lavoratrice ha osservato un orario di 36 ore Parte_1
settimanali fino al 31 dicembre 2018 e, successivamente, di 40 ore settimanali, con diritto all'inquadramento nel II liv CCNL Commercio terziario distribuzione e Servizi dal 1 agosto
2013 e all'indennità di cassa- maneggio danaro dall'assunzione ; dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. Spese al definitivo
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
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