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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/02/2024, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, in persona del Giudice Unico
Serena Andaloro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57/2017 R.G.A.C., assunta in decisione
– con la concessione dei termini di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e altri 20 giorni per il deposito di memorie di replica – con ordinanza comunicata in data 20 novembre 2023, promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Milazzo, piazza Gen. Gioacchino Nastasi, n. 18, presso lo studio dell'avv. Santi Certo, che la rappresenta e difende, attrice, contro
(P. IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santo
Spagnolo ed elettivamente domiciliato in Milazzo, via Madonna delle Grazie, n. 51, presso lo studio dell'avv. Maria Sottile, convenuto, avente ad oggetto: azione di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051
c.c.; le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 15 e 16 novembre 2023,
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2017, Parte_1 ha convenuto in giudizio il
[...] Controparte_2 premettendo che in data 16 marzo 2016, , stava Controparte_3 percorrendo l'autostrada A20 in direzione Palermo – Messina, a bordo dell'autovettura del tipo BMW 530d GT (Tg. DZ906GZ), di proprietà dell'attrice, allorché, giunto al KM 134 + 400 nel comune di Santo Stefano di Camastra, all'interno della galleria Colonna, si era imbattuto in un gruppo ottico di illuminazione precipitato dalla volta della galleria stessa e giacente sulla carreggiata in modo tale da non consentire al conducente di evitare l'impatto con esso. A seguito di tale impatto, l'autovettura dell'attrice aveva riportato gravi danni. Tanto premesso, ha chiesto di ritenere e Parte_1 dichiarare il convenuto responsabile per i danni riportati dalla CP_1 propria autovettura a seguito del sinistro di cui in premessa, in quanto ente deputato alla manutenzione della strada in cui lo stesso si era verificato, e, conseguentemente, condannarlo al pagamento della somma di euro
17.042,41 (euro 16.542,41 per i danni riportati dalla vettura;
euro 500,00 per danni derivanti da fermo tecnico), ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro a quella di effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 28 marzo 2017, si è costituito in giudizio il , il quale ha, Controparte_2 preliminarmente, dedotto la mancanza di prova in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dall'attrice e, comunque, in ordine al nesso di causalità tra i danni dalla stessa lamentati ed il sinistro descritto. L'Ente convenuto ha contestato, inoltre, la sussistenza della propria responsabilità, deducendo che l'eventuale presenza sulla carreggiata di un gruppo ottico di illuminazione configura un'ipotesi di caso fortuito non riconducibile a responsabilità dell'ente gestore, per mancato trascorso del tempo necessario affinché il prenda conoscenza del pericolo e possa CP_1 porvi rimedio. Ha dedotto il concorso di colpa del conducente, il quale, sostenendo che se egli avesse tenuto una condotta commisurata alle circostanze del caso concreto, con un andamento a velocità moderata, avrebbe ben potuto avvedersi per tempo del pericolo e porre in essere le dovute manovre d'urgenza, evitando così il verificarsi dell'evento dannoso, essendo lo stesso avvenuto all'interno di una galleria ben illuminata. Da ultimo, ha contestato la risarcibilità del danno da fermo tecnico, non supportato da prova alcuna, e il quantum debeautur, ritenuto eccessivo e ne ha chiesto la riduzione in caso di ritenuta responsabilità dell'ente. Tanto premesso, ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, ha chiesto di ridurla nei limiti di quanto provato, con applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. e rigetto della richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi. All'udienza del 4 maggio 2017, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Espletate le prove orali, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di 20 giorni e di successivi altri 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica. L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito dell'impatto con un gruppo ottico di illuminazione presente sulla carreggiata.
La domanda va qualificata come azione risarcitoria ex art. 2051 c.c..
La domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice è fondata e va, pertanto, accolta. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando un soggetto, essendo nella disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte. L'orientamento ormai costante della Suprema Corte ritiene che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr., Cass., n. 12899/2020; Cass., n. 16295/2019; Cass., n. 2487/2018). Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del proprietario o del concessionario di un'autostrada nei confronti del conducente un autoveicolo ha natura extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio - ove previsto - si risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico servizio. Il pedaggio costituisce quindi una tassa che l'utente è tenuto a corrispondere per usufruire di un servizio pubblico, non invece una controprestazione contrattuale (Cass. civ., SS.UU, n.
10893/2001).
Inoltre, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (ex multis, Cass., 19 maggio 2011, n. 11016; Cass., 25 luglio 2008, n. 20427, Cass., n.
11785/2017). In particolare, in relazione all'onere della prova, la Corte ha statuito il principio secondo il quale spetta al danneggiato il compito di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass., 8 maggio 2008, n. 11227). Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass., 19 maggio 2011, n.
110168).
Spetta, invece, al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2660, cit.;
Cass., 13 luglio 2011, n. 15389).
Infatti, come ha ripetutamente evidenziato la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi
(Cass. n. 13390/2007). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché l'insufficienza o la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non valgono a dispensare l'attore dall'onere di dimostrare la legittimità e la fondatezza nel merito della pretesa che egli faccia valere (Cass., S.U., n. 1044/2000). Venendo al caso di specie, la prova documentale (v. prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose, allegato al fascicolo di parte attrice) e la prova testimoniale hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti compatibilmente con la ricostruzione svolta dall'attrice. I testimoni e , escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 dell'8 novembre 2017, oltre a confermare il contenuto del prontuario da loro redatto, hanno dichiarato che, esattamente nel punto indicato dall'attrice, dopo che si era verificato il sinistro, il personale di sorveglianza del CAS aveva rinvenuto un gruppo ottico di illuminazione
“presumibilmente staccatosi dalla galleria”. Ciò è sufficiente per dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia e, di conseguenza, per far sorgere in capo all'Ente gestore, l'onere di fornire la prova che il fatto si era verificato per caso fortuito che, come tale, fosse imprevedibile e inevitabile dall' stesso. CP_4
Sul punto, si condivide l'orientamento della Suprema Corte in base al quale il proprietario o il custode della strada rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n.
6703), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466).
Nella specie, nessuna dimostrazione in tal senso è stata, tuttavia, offerta dall' convenuto, il quale si è limitato ad invocare la ricorrenza del CP_4 caso fortuito senza fornire la prova positiva dello stesso, ad esempio, articolando capitolati in ordine alla straordinarietà ed occasionalità della presenza del materiale sulla carreggiata e alla verificazione dei danni prima di tempestivo intervento, nonché allegando e provando il compimento degli ordinari controlli ovvero degli interventi di manutenzione eseguiti all'interno della galleria per evitare il distaccamento del gruppo ottico rinvenuto sulla carreggiata.
Oltre alla prova del fatto storico, ai fini della responsabilità, il danneggiato deve fornire la prova dell'esistenza e della quantificazione dei danni subiti.
Come ha ripetutamente evidenziato la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi (Cass. n. 13390/2007). Nel caso di specie, l'attrice ha allegato il preventivo di spesa redatto dal soggetto che ha eseguito le riparazioni sul veicolo (all. al fascicolo di parte attrice) dal quale si evincono i danni riportati dall'autovettura di sua proprietà in occasione del sinistro oggetto del presente giudizio. Nel corso del giudizio, inoltre, è stato escusso, all'udienza del 10 gennaio 2018, il soggetto terzo che ha emesso il documento attestante le spese di riparazione del veicolo, legale Controparte_5 rappresentante della il quale ha confermato il Controparte_6 preventivo di spesa dallo stesso redatto, nonché l'esecuzione dei lavori di riparazione (seppur parziali) e il pagamento ricevuto dall'attrice per i lavori eseguiti sull'autovettura. Sempre in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, condivisibile giurisprudenza di legittimità, ha affermato che nella liquidazione di danni, relativi a veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci, ove riscontrati nel giudizio (Cass., n. 591/1995). Il preventivo può, dunque, fungere, se non da prova, quale argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Nel caso che ci occupa, il preventivo di spesa risulta riscontrato dal teste nel contraddittorio delle parti quanto Controparte_5 all'esistenza dei danni conseguenti all'incidente, alla conformità dei prezzi ivi indicati con i listini ufficiali e alle riparazioni parziali del mezzo;
inoltre, il preventivo è ulteriormente supportato dal prontuario di intervento redatto dagli agenti di polizia intervenuti la notte del sinistro
(all. 2 fascicolo di parte attrice che riporta i danni del veicolo in coerenza con il preventivo) e da adeguata rappresentazione fotografica inerente alle condizioni del veicolo incidentato (v. rappresentazioni fotografiche allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
In particolare, i pezzi di ricambio, così come i lavori di riparazione eseguiti sull'autovettura di proprietà dell'attrice, indicati nel preventivo di spesa risultano coincidenti con la ricostruzione dei fatti operata nel corso del giudizio.
Il convenuto ha eccepito il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.. L'eccezione appare infondata. La rilevabilità del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova;
ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile, anche d'ufficio, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno
(Cass., n. 7965/2023).
Nella specie, nessun valido elemento in ordine al concorso di colpa del danneggiato risulta dalle prove escusse. L'unico dato allegato dal convenuto attiene alla velocità del conducente che, però, non risulta dimostrata e, comunque, appare smentita dal prontuario degli agenti di polizia ove è contenuta la seguente dicitura
“veicolo marciante a velocità limitata dalla centralina”. L'ulteriore elemento allegato dal convenuto circa le condizioni di illuminazione della galleria non risulta dimostrato e, comunque, non vale, di per sé, ad attribuire alla condotta del danneggiato l'identità di concausa del pregiudizio subito.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, va accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell' convenuto per i danni CP_4 riportati dall'attrice. Per quanto esposto, il Controparte_2
va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno,
[...] in favore di della somma pari ad euro 16.542,41, Parte_1 oltre rivalutazione ISTAT dal sinistro ad oggi, trattandosi di debito di valore e così, della complessiva somma pari ad euro 19.751,64.
Quanto agli interessi compensativi in aggiunta alla rivalutazione, occorre escludere la liquidazione degli stessi. Tali interessi, infatti, costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, pertanto, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento
(Cass., n. 19063/2023).
Sulla somma liquidata dal momento della decisione, subentrando un debito di valuta, si applicheranno gli interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Quanto, invece, alla somma richiesta a titolo di risarcimento per il danno da fermo tecnico, l'attrice nulla ha dedotto, né tantomeno provato, in merito alla necessità di servirsi del mezzo, all'inesistenza di mezzi alternativi ovvero alle spese sostenute per noleggiare un'auto sostitutiva. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che il danno da fermo tecnico non è in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perché in riparazione. Ai fini della risarcibilità di tale danno, infatti, è necessaria la presenza di esplicita prova non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche dal fatto che il proprietario aveva necessità di servirsene e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che traeva dal mezzo: “l'indisponibilità d'un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato;
la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” (Cass., 14 ottobre 2015, n. 20620; più di recente, Cass., n. 5447/2020).
Che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, è pacifico. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, egli è tenuto a dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo: “Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. civ., 8 gennaio 2016, n. 124).
Pertanto, nella specie, mancando tale prova, nessuna somma può essere riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento per il danno da fermo. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
147/2022 (tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e delle difese svolte, nonché considerata l'esclusione della voce di danno per fermo tecnico) seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 57/2017 R.G., così provvede:
- accertata e dichiarata la responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'incidente di cui è causa, condanna il al pagamento, a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno, in favore di della Parte_1 somma pari ad euro 19.751,64, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo come in motivazione;
- rigetta l'eccezione di cui all'art. 1227, comma 1 c.p.c. proposta dal convenuto;
- condanna il al pagamento, in Controparte_2 favore di , delle spese del presente giudizio Parte_1 liquidate in euro 270,95 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Patti, 5 febbraio 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, in persona del Giudice Unico
Serena Andaloro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57/2017 R.G.A.C., assunta in decisione
– con la concessione dei termini di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e altri 20 giorni per il deposito di memorie di replica – con ordinanza comunicata in data 20 novembre 2023, promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Milazzo, piazza Gen. Gioacchino Nastasi, n. 18, presso lo studio dell'avv. Santi Certo, che la rappresenta e difende, attrice, contro
(P. IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santo
Spagnolo ed elettivamente domiciliato in Milazzo, via Madonna delle Grazie, n. 51, presso lo studio dell'avv. Maria Sottile, convenuto, avente ad oggetto: azione di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051
c.c.; le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 15 e 16 novembre 2023,
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2017, Parte_1 ha convenuto in giudizio il
[...] Controparte_2 premettendo che in data 16 marzo 2016, , stava Controparte_3 percorrendo l'autostrada A20 in direzione Palermo – Messina, a bordo dell'autovettura del tipo BMW 530d GT (Tg. DZ906GZ), di proprietà dell'attrice, allorché, giunto al KM 134 + 400 nel comune di Santo Stefano di Camastra, all'interno della galleria Colonna, si era imbattuto in un gruppo ottico di illuminazione precipitato dalla volta della galleria stessa e giacente sulla carreggiata in modo tale da non consentire al conducente di evitare l'impatto con esso. A seguito di tale impatto, l'autovettura dell'attrice aveva riportato gravi danni. Tanto premesso, ha chiesto di ritenere e Parte_1 dichiarare il convenuto responsabile per i danni riportati dalla CP_1 propria autovettura a seguito del sinistro di cui in premessa, in quanto ente deputato alla manutenzione della strada in cui lo stesso si era verificato, e, conseguentemente, condannarlo al pagamento della somma di euro
17.042,41 (euro 16.542,41 per i danni riportati dalla vettura;
euro 500,00 per danni derivanti da fermo tecnico), ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro a quella di effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 28 marzo 2017, si è costituito in giudizio il , il quale ha, Controparte_2 preliminarmente, dedotto la mancanza di prova in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dall'attrice e, comunque, in ordine al nesso di causalità tra i danni dalla stessa lamentati ed il sinistro descritto. L'Ente convenuto ha contestato, inoltre, la sussistenza della propria responsabilità, deducendo che l'eventuale presenza sulla carreggiata di un gruppo ottico di illuminazione configura un'ipotesi di caso fortuito non riconducibile a responsabilità dell'ente gestore, per mancato trascorso del tempo necessario affinché il prenda conoscenza del pericolo e possa CP_1 porvi rimedio. Ha dedotto il concorso di colpa del conducente, il quale, sostenendo che se egli avesse tenuto una condotta commisurata alle circostanze del caso concreto, con un andamento a velocità moderata, avrebbe ben potuto avvedersi per tempo del pericolo e porre in essere le dovute manovre d'urgenza, evitando così il verificarsi dell'evento dannoso, essendo lo stesso avvenuto all'interno di una galleria ben illuminata. Da ultimo, ha contestato la risarcibilità del danno da fermo tecnico, non supportato da prova alcuna, e il quantum debeautur, ritenuto eccessivo e ne ha chiesto la riduzione in caso di ritenuta responsabilità dell'ente. Tanto premesso, ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, ha chiesto di ridurla nei limiti di quanto provato, con applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. e rigetto della richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi. All'udienza del 4 maggio 2017, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Espletate le prove orali, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di 20 giorni e di successivi altri 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica. L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito dell'impatto con un gruppo ottico di illuminazione presente sulla carreggiata.
La domanda va qualificata come azione risarcitoria ex art. 2051 c.c..
La domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice è fondata e va, pertanto, accolta. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando un soggetto, essendo nella disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte. L'orientamento ormai costante della Suprema Corte ritiene che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr., Cass., n. 12899/2020; Cass., n. 16295/2019; Cass., n. 2487/2018). Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del proprietario o del concessionario di un'autostrada nei confronti del conducente un autoveicolo ha natura extracontrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio - ove previsto - si risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire di un pubblico servizio. Il pedaggio costituisce quindi una tassa che l'utente è tenuto a corrispondere per usufruire di un servizio pubblico, non invece una controprestazione contrattuale (Cass. civ., SS.UU, n.
10893/2001).
Inoltre, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (ex multis, Cass., 19 maggio 2011, n. 11016; Cass., 25 luglio 2008, n. 20427, Cass., n.
11785/2017). In particolare, in relazione all'onere della prova, la Corte ha statuito il principio secondo il quale spetta al danneggiato il compito di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass., 8 maggio 2008, n. 11227). Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass., 19 maggio 2011, n.
110168).
Spetta, invece, al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2660, cit.;
Cass., 13 luglio 2011, n. 15389).
Infatti, come ha ripetutamente evidenziato la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi
(Cass. n. 13390/2007). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché l'insufficienza o la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non valgono a dispensare l'attore dall'onere di dimostrare la legittimità e la fondatezza nel merito della pretesa che egli faccia valere (Cass., S.U., n. 1044/2000). Venendo al caso di specie, la prova documentale (v. prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose, allegato al fascicolo di parte attrice) e la prova testimoniale hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti compatibilmente con la ricostruzione svolta dall'attrice. I testimoni e , escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 dell'8 novembre 2017, oltre a confermare il contenuto del prontuario da loro redatto, hanno dichiarato che, esattamente nel punto indicato dall'attrice, dopo che si era verificato il sinistro, il personale di sorveglianza del CAS aveva rinvenuto un gruppo ottico di illuminazione
“presumibilmente staccatosi dalla galleria”. Ciò è sufficiente per dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia e, di conseguenza, per far sorgere in capo all'Ente gestore, l'onere di fornire la prova che il fatto si era verificato per caso fortuito che, come tale, fosse imprevedibile e inevitabile dall' stesso. CP_4
Sul punto, si condivide l'orientamento della Suprema Corte in base al quale il proprietario o il custode della strada rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n.
6703), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466).
Nella specie, nessuna dimostrazione in tal senso è stata, tuttavia, offerta dall' convenuto, il quale si è limitato ad invocare la ricorrenza del CP_4 caso fortuito senza fornire la prova positiva dello stesso, ad esempio, articolando capitolati in ordine alla straordinarietà ed occasionalità della presenza del materiale sulla carreggiata e alla verificazione dei danni prima di tempestivo intervento, nonché allegando e provando il compimento degli ordinari controlli ovvero degli interventi di manutenzione eseguiti all'interno della galleria per evitare il distaccamento del gruppo ottico rinvenuto sulla carreggiata.
Oltre alla prova del fatto storico, ai fini della responsabilità, il danneggiato deve fornire la prova dell'esistenza e della quantificazione dei danni subiti.
Come ha ripetutamente evidenziato la Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi (Cass. n. 13390/2007). Nel caso di specie, l'attrice ha allegato il preventivo di spesa redatto dal soggetto che ha eseguito le riparazioni sul veicolo (all. al fascicolo di parte attrice) dal quale si evincono i danni riportati dall'autovettura di sua proprietà in occasione del sinistro oggetto del presente giudizio. Nel corso del giudizio, inoltre, è stato escusso, all'udienza del 10 gennaio 2018, il soggetto terzo che ha emesso il documento attestante le spese di riparazione del veicolo, legale Controparte_5 rappresentante della il quale ha confermato il Controparte_6 preventivo di spesa dallo stesso redatto, nonché l'esecuzione dei lavori di riparazione (seppur parziali) e il pagamento ricevuto dall'attrice per i lavori eseguiti sull'autovettura. Sempre in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, condivisibile giurisprudenza di legittimità, ha affermato che nella liquidazione di danni, relativi a veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci, ove riscontrati nel giudizio (Cass., n. 591/1995). Il preventivo può, dunque, fungere, se non da prova, quale argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Nel caso che ci occupa, il preventivo di spesa risulta riscontrato dal teste nel contraddittorio delle parti quanto Controparte_5 all'esistenza dei danni conseguenti all'incidente, alla conformità dei prezzi ivi indicati con i listini ufficiali e alle riparazioni parziali del mezzo;
inoltre, il preventivo è ulteriormente supportato dal prontuario di intervento redatto dagli agenti di polizia intervenuti la notte del sinistro
(all. 2 fascicolo di parte attrice che riporta i danni del veicolo in coerenza con il preventivo) e da adeguata rappresentazione fotografica inerente alle condizioni del veicolo incidentato (v. rappresentazioni fotografiche allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
In particolare, i pezzi di ricambio, così come i lavori di riparazione eseguiti sull'autovettura di proprietà dell'attrice, indicati nel preventivo di spesa risultano coincidenti con la ricostruzione dei fatti operata nel corso del giudizio.
Il convenuto ha eccepito il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.. L'eccezione appare infondata. La rilevabilità del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova;
ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile, anche d'ufficio, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza di una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno
(Cass., n. 7965/2023).
Nella specie, nessun valido elemento in ordine al concorso di colpa del danneggiato risulta dalle prove escusse. L'unico dato allegato dal convenuto attiene alla velocità del conducente che, però, non risulta dimostrata e, comunque, appare smentita dal prontuario degli agenti di polizia ove è contenuta la seguente dicitura
“veicolo marciante a velocità limitata dalla centralina”. L'ulteriore elemento allegato dal convenuto circa le condizioni di illuminazione della galleria non risulta dimostrato e, comunque, non vale, di per sé, ad attribuire alla condotta del danneggiato l'identità di concausa del pregiudizio subito.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, va accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell' convenuto per i danni CP_4 riportati dall'attrice. Per quanto esposto, il Controparte_2
va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno,
[...] in favore di della somma pari ad euro 16.542,41, Parte_1 oltre rivalutazione ISTAT dal sinistro ad oggi, trattandosi di debito di valore e così, della complessiva somma pari ad euro 19.751,64.
Quanto agli interessi compensativi in aggiunta alla rivalutazione, occorre escludere la liquidazione degli stessi. Tali interessi, infatti, costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, pertanto, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento
(Cass., n. 19063/2023).
Sulla somma liquidata dal momento della decisione, subentrando un debito di valuta, si applicheranno gli interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Quanto, invece, alla somma richiesta a titolo di risarcimento per il danno da fermo tecnico, l'attrice nulla ha dedotto, né tantomeno provato, in merito alla necessità di servirsi del mezzo, all'inesistenza di mezzi alternativi ovvero alle spese sostenute per noleggiare un'auto sostitutiva. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che il danno da fermo tecnico non è in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perché in riparazione. Ai fini della risarcibilità di tale danno, infatti, è necessaria la presenza di esplicita prova non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche dal fatto che il proprietario aveva necessità di servirsene e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che traeva dal mezzo: “l'indisponibilità d'un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato;
la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” (Cass., 14 ottobre 2015, n. 20620; più di recente, Cass., n. 5447/2020).
Che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, è pacifico. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, egli è tenuto a dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo: “Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. civ., 8 gennaio 2016, n. 124).
Pertanto, nella specie, mancando tale prova, nessuna somma può essere riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento per il danno da fermo. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
147/2022 (tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e delle difese svolte, nonché considerata l'esclusione della voce di danno per fermo tecnico) seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 57/2017 R.G., così provvede:
- accertata e dichiarata la responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'incidente di cui è causa, condanna il al pagamento, a titolo di Controparte_2 risarcimento del danno, in favore di della Parte_1 somma pari ad euro 19.751,64, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo come in motivazione;
- rigetta l'eccezione di cui all'art. 1227, comma 1 c.p.c. proposta dal convenuto;
- condanna il al pagamento, in Controparte_2 favore di , delle spese del presente giudizio Parte_1 liquidate in euro 270,95 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Patti, 5 febbraio 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)