Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 dicembre 1977 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 aprile 2011 |
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 30 aprile 2026
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 682Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE LAVORO Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 293/2025 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 7.11.2025 e per repliche fino al 13.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente: SENTENZA TRA rapp. e dif. da Avv.ti Miceli, Rinaldi Ganci e Parte_1 Giampieri; ricorrente E rapp. e dif. da Avvocatura …Leggi di più...
- art. 13 CCNL 2006/2009·
- sospensione attività didattiche·
- festività soppresse·
- legge n. 228 del 2012·
- ferie docenti·
- indennità sostitutiva ferie non godute·
- ferie obbligatorie·
- onere della prova·
- prescrizione decennale
Versioni del testo
- Art. 1.
Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. ((1))
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 22 febbraio 2011, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2011, n. 47 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre o per una delle altre festivita' tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54 , non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 , e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi". - Art. 2.
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, e' responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalita' dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessita' dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovra' darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovra' essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilita' personale dei funzionari che l'hanno disposta. - Art. 3.
Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri nonche' nei bilanci delle amministrazioni autonome.