Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 dicembre 1977 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 aprile 2011 |
Commentari • 28
- 1. Enti Locali NewsGianluca Bertagna · https://www.publika.it/
Il nuovo revisore, da poco in carica presso il mio Ente, sostiene che sulle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla giunta comunale sia necessaria la preventiva espressione del suo parere In passato lo abbiamo sempre acquisito sulla [...] A seguito dell'entrata in vigore dell'ultimo DPCM del Governo e dell'Ordinanza del Ministero della Salute, il nostro comune rientra nell'area rossa Pertanto è vietato qualsiasi spostamento (anche all'interno del proprio comune) se non per motivi di lavoro, urgenza o [...] Gli “oneri di riscossione a carico del debitore” previsti dall'art 1 comma 803 lett a) del della L 160/19 sono addebitabili anche per la riscossione coattiva di …
Leggi di più… - 2. Modalità fruizione festività soppressehttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025
- 3. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 30 aprile 2026
- 4. NEGOZIAZIONE ASSISTITA. Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 nel testo modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014 n. 162https://www.osservatoriofamiglia.it/
- 5. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 8 aprile 2025
Cos'è la prescrizione nella responsabilità medica La responsabilità medica è un tema di grande rilevanza giuridica, in particolare per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento in caso di errore medico. Stabilire i termini entro cui un paziente può agire contro un medico o una struttura sanitaria è fondamentale per tutelare sia i diritti del danneggiato sia la certezza giuridica degli operatori sanitari. La prescrizione è un istituto giuridico che stabilisce un limite temporale entro cui il danneggiato può esercitare il proprio diritto al risarcimento. Trascorso tale termine, il diritto si estingue e non può più essere fatto valere in giudizio. Nella responsabilità …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 5504Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9973/2025 R.G. promossa da: on l'avv. PEPOLI VERONICA e con gli avv. e Parte_1 contro: con l'avv. SERAFINO FRANCESCO e gli Controparte_1 avv. e OGGETTO: richiesta monetizzazione ferie non godute. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in cancelleria il 7 agosto 2025, ha chiesto di accertare il Parte_1 proprio diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte del …Leggi di più...
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- 2. Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 3587Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 6386/2025 R.G. promossa da: , con il patrocinio dell'avv. GANCI FABIO, Parte_1 EL AL, LD OV e ZA CO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 48 MONREALE contro , con il patrocinio dell'avv. SERAFINO Controparte_1 NC e dell'avv. ROVELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO Oggetto: indennita' sostitutiva ferie Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 26-5- …Leggi di più...
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- 3. Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11305Provvedimento: R.G. 17235/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI NT spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 6.11.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente SENTENZA nella causa promossa da: , rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, dall'avv. Parte_1 ST SO e dall'avv. Sabino Sernia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Andria, via Senatore Onofrio Jannuzzi 21 RICORRENTE CONTRO , in persona del Ministro Controparte_1 p.t., , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliati presso Controparte_2 …Leggi di più...
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- 4. Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 2061Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SE Lavoro Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 487/2025 R.G. promossa da: con l'avv. SPINELLA CARMELO e con gli avv. BLASI GIANLUCA Parte_1 ( ) Indirizzo Telematico; e C.F._1 contro: con l'avv. SERAFINO FRANCESCO e gli Controparte_1 avv. e Controparte_2 con l'avv. SERAFINO FRANCESCO e gli avv. e OGGETTO: richiesta monetizzazione ferie non godute. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in cancelleria il 14 gennaio 2025, ha chiesto di accertare il …Leggi di più...
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- 5. Trib. Savona, sentenza 15/10/2025, n. 361Provvedimento: TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA N. 671 DELL'ANNO 2025 FRA NA NA E Controparte_1 Oggi 15.10.2025 alle ore 9.15 innanzi al giudice del lavoro dott. RA ER, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. GANCI FABIO collegato da remoto Parte_1 per la parte convenuta : nessuno Controparte_1 compare L'avv. Ganci si richiama al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Il giudice Si ritira in camera di consiglio autorizzando il procuratore a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. IL GIUDICE DEL LAVORO …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. ((1))
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 22 febbraio 2011, n. 5 , convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2011, n. 47 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita' soppressa del 4 novembre o per una delle altre festivita' tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54 , non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 , e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi". - Art. 2.
Le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, e' responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalita' dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessita' dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovra' darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovra' essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilita' personale dei funzionari che l'hanno disposta. - Art. 3.
Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri nonche' nei bilanci delle amministrazioni autonome.