Sentenza breve 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 02/05/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03743/2025REG.PROV.COLL.
N. 02586/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2586 del 2025, proposto dalla signora OV NC, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Rina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IZ VI, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianni Di Pierri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Rotondella, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00602/2024, resa tra le parti, accesso agli atti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora IZ VI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
La signora NC ha interposto appello per chiedere la riforma della Sentenza del T.a.r. della Basilicata, n. 602 del 2 dicembre 2024, notificatale in data 10 gennaio 2025, con cui è stato accolto il ricorso della signora VI IZ proposto per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0005244 del 29 luglio 2024 con cui il Comune di Rotondella aveva originariamente respinto l’istanza di accesso avente ad oggetto gli atti progettuali e tecnici relativi all’intervento edilizio di ristrutturazione autorizzato in favore della confinante signora NC.
Nel costituirsi in giudizio la signora VI ha eccepito la irricevibilità dell’appello per tardività sia della notifica del ricorso che del successivo deposito ed ha contestato nel merito la fondatezza dei motivi di appello.
Alla camera di consiglio del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulla domanda cautelare proposta dalla appellante, finalizzata a sospendere l’ostensione della documentazione tecnica richiesta, nelle more della decisione di merito, dopo che il Presidente del Collegio ha informato le parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente il Collegio rileva che sussistono i presupposti per la definizione del ricorso nel merito, essendo la preliminare eccezione di tardività dell’appello manifestamente fondata.
Ed infatti la sentenza del T.a.r. veniva notificata a mezzo PEC alla signora NC OV nel domicilio eletto presso il procuratore costituito Avv. Vincenzo Rina in data 10 gennaio 2025.
Il ricorso in appello è stato invece notificato in data 7 marzo 2025 e depositato in data 27 marzo 2025, oltre il termine dimezzato - rispetto a quello ordinario (di sessanta giorni per la notifica ex art. 92, comma 1 e di trenta giorni ex art. 94, comma 1, c.p.a. per il deposito) - rispettivamente, di trenta giorni, per la notifica, e di quindici giorni per il deposito, previsto dall’art. 87 c.p.a., a mente del quale “ 2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:
a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;
b) il giudizio in materia di silenzio;
c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.
3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti…… .”.
L’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile per tardività sia della notifica del ricorso che del suo deposito, trovando applicazione la disciplina sui termini dimezzati di cui all’art. 87, commi 2 e 3 c.p.a.
Le spese possono essere integralmente compensate trattandosi di decisione in rito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e compensa le spese del grado tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO