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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Cristina Ravera ConIGliere rel.
Ernesta Occhiuto ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3625/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
Avv. Andrea Pepe, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Zitiello e Benedetta
Musco Carbonaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso
Europa n. 13, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Spadafora e Attilio C.F._2
Zuccarello ed elettivamente domiciliati in Milano, Via Gonzaga n. 5, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATI
E DI
e ON
CO
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della sentenza n. 5569/2023 (Rep.
6270/2023) pronunciata dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Claudio Antonio
Tranquillo, datata 5 luglio 2023 e pubblicata in pari data, a definizione del giudizio di primo grado instaurato dai IG.ri e , rubricato sub. R.G. CP_1 CP_2
n. 36038/2021, non notificata, così provvedere:
In Via Preliminare per i motivi di cui in atti accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione a tutte le contestazioni e/o domande ex adverso formulate nei Parte_1 confronti dell'Emittente e/o del Produttore dei titoli per cui è causa;
per i motivi di cui in atti accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle domande di nullità e di risoluzione degli ordini di Parte_1 acquisto e di vendita degli ETP Oil e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dai IG.ri nei confronti della Banca per difetto di uno dei requisiti dell'azione; CP_1 accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire dei Clienti rispetto alla domanda di risoluzione delle operazioni di investimento per cui è causa per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto respingere le domande ex adverso formulate senza alcun esame nel merito per difetto di uno dei requisiti dell'azione;
Nel Merito
In Via Principale in riforma della Sentenza impugnata per i motivi dedotti in narrativa, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, condannare i IG.ri a restituire alla Banca l'importo di euro CP_1
777.048,49 versato in esecuzione della Sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
In Via Subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo ai Clienti ai sensi dell'art.
1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore degli stessi nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte, dichiarando tenuto e condannando i Clienti alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla Banca in esecuzione della Sentenza;
In via istruttoria ammettere la alla prova per testi sulle circostanze di seguito articolate, tutte da CP_5 intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”:
1) nel periodo compreso fra novembre 2016 e marzo 2020, per le operazioni di investimento effettuate tramite internet banking nell'ambito della prestazione del servizio di esecuzioni ordini per conto dei clienti da parte di la Parte_1 CP_ procedura della prevedeva che i clienti (e dunque anche i IGg. e ), CP_5 CP_1 previa autenticazione tramite l'inserimento delle proprie credenziali, accedessero al sito online di per effettuare autonomamente operazioni di Parte_1 investimento o disinvestimento nei titoli dai medesimi prescelti;
2) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, una volta scelto il titolo in cui investire la Banca ha messo a disposizione dei CP_ IGg. e le informazioni specifiche relative al titolo dai medesimi CP_1 autonomamente scelto, ETC WinsdomTree WTI Crude Oil, fra cui il VaR (che indica il rischio dello strumento finanziario come indicato sul sito della Banca) e l'avvertenza in merito alla complessità dello strumento finanziario in questione, come da scheda informativa che si rammostra (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado);
pag. 2/18 3) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, una volta scelto il titolo in cui investire, la Banca ha messo a disposizione CP_ dei IGg. e la scheda informativa (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado che CP_1 si rammostra) relativa ai titoli dai medesimi autonomamente scelti, ETC
WinsdomTree WTI Crude Oil, in cui veniva specificato: a) che si trattava di un
“Titolo Classificato Priips dalla normativa MIFID 2. Leggi il documento KID”, sottoforma di link interattivo cliccando sul quale gli attori avevano accesso al KID); b) che “La ritiene il prodotto complesso secondo la comunicazione CP_6
n.0097996. Dettagli” sottoforma di link interattivo cliccando sul quale il sistema reindirizzava all'esatto punto dell' (cfr. doc. 16 che si rammostra), ove è Pt_3 riportata l'informativa relativa ai prodotti complessi;
4) a partire dal 2015, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, una volta scelto il titolo in cui investire la Banca, ove si fosse trattato di strumenti finanziari rientranti nella categoria di prodotti complessi, inseriva una specifica avvertenza e prevedeva l'accesso diretto da parte del cliente al link di Parte_1
(https://help.finecobank.com/it/mercati-e-trading/operare-in-borsa.html#prodotti complessi), al fine di far prendere visione ai clienti dell'informativa sui prodotti complessi oggetto della Comunicazione Consob del 22 dicembre 2014 n. 0097966 e del testo della predetta comunicazione;
5) tra maggio novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, ogni ordine inserito in via telematica veniva identificato univocamente dalla Banca mediante l'attribuzione di un numero e l'attestazione dell'ordine ricevuto era rappresentata dall'inserimento dello stesso nel monitor
Ordini presente sulla pagina personale dei clienti;
6) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, tutti gli ordini inseriti telematicamente dagli attori sono stati registrati dalla
Banca su supporto informatico ed opportunamente archiviati;
7) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, per ogni ordine di borsa eseguito la metteva a disposizione dei clienti CP_5 CP_ (e dunque anche dei IGg. e ) la relativa nota informativa (cfr. doc. 14 CP_1 fascicolo di primo grado) che i medesimi potevano visualizzare in via telematica e stampare accedendo alla propria pagina personale tramite le proprie credenziali;
8) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, le note informative messe a disposizione dei clienti (e dunque anche dei IGg. CP_
e ) in via telematica contenevano la denominazione della Banca quale CP_1 mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di deIGnazione del cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita e ulteriori indicazioni tra cui quelle relative alla tipologia e alla natura dell'ordine, al giorno, all'orario e alla sede di esecuzione, all'identificativo dello strumento, all'indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, al quantitativo e al prezzo unitario dello strumento finanziario, al corrispettivo totale, alla somma totale delle commissioni e
pag. 3/18 spese applicate, al margine di garanzia, come da doc. 14 del fascicolo di primo grado che si rammostra;
9) dalle registrazioni contenute negli archivi informatici della Banca risulta che al
IG. sono stati associati il codice utente n. 83428450 e il codice trading CP_1 CP_ U0612179, mentre alla IG.ra il codice utente n. 59474473, come da documento
n. 10 del fascicolo di primo grado che si rammostra;
10) dalle registrazioni contenute negli archivi informatici della da cui è stato CP_5 estratto il riepilogo delle operazioni riportate nel documento n. 6 del fascicolo di primo grado che si rammostra al teste, risulta che le operazioni di investimento e disinvestimento ivi riepilogate sono state tutte effettuate online dal codice trading n.
U0612179 associato al IG. , fatta eccezione per le operazioni di acquisto del CP_1
12 giugno 2019 (data valuta) e del 28 novembre 2019 (data valuta), i cui relativi CP_ ordini sono stati impartiti dalla IG.ra , codice accesso utente n. 59474473;
11) negli archivi informatici della sono contenute tutte le informazioni CP_5 riprodotte nelle conferme di eseguito (di cui al doc. 14 fascicolo di primo grado) delle CP_ operazioni di investimento e disinvestimento effettuate dai IGg. e e CP_1 riportate al documento n. 6 del fascicolo di primo grado che si rammostra al teste, e tali conferme sono state messe a disposizione degli attori dopo l'esecuzione di ogni ordine di investimento dai medesimi impartiti all'interno dell'area riservata del sito di a cui gli attori potevano accedere in ogni momento utilizzando Parte_1 le proprie credenziali;
12) dalle registrazioni contenute negli archivi informatici della Banca da cui sono stati estratti i Log relativi alle informazioni sul profilo di rischio rilasciate dai IGg. CP_
e in data 14 settembre 2016 risulta che, alla data e agli orari come CP_1 riportati sul documento n. 12 del fascicolo di primo grado che si rammostra, le informazioni personali degli attori, come riprodotte ai doc. 3 della banca e doc. 15 attori (entrambi dei fascicoli di primo grado), sono state immesse dal codice utente n.
83428450, associato al IG. , e dal codice utente n. 59474473, associato alla CP_1 CP_ IG.ra , accedendo al sito della Banca con le proprie credenziali;
13) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, una volta che gli attori avevano scelto il titolo ETC WinsdomTree WTI
Crude Oil, prima di disporre la conferma definitiva di ciascun ordine online tramite
PIN dispositivo, gli attori hanno visualizzato e confermato il seguente messaggio, come da doc. 17 del fascicolo di primo grado che si rammostra: “Attenzione! Titolo classificato PRIIP. Dichiaro di aver letto e compreso le informazioni presenti nel documento KID. Se valutate le precedenti avvertenze, intendi comunque procedere nell'ordine, fai clic sul pulsante Conferma”. 14) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, in difetto di conferma da parte dei clienti (e quindi anche dei IGg. CP_
e ), mediante l'inserimento del proprio PIN dispositivo di aver CP_1 visualizzato il messaggio “Attenzione! Titolo classificato PRIIP. Dichiaro di aver letto e compreso le informazioni presenti nel documento KID. Se valutate le
pag. 4/18 precedenti avvertenze, intendi comunque procedere nell'ordine, fai clic sul pulsante Conferma”, il sistema impediva di proseguire con la disposizione dell'ordine.
Si indicano quali testi sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 il IG. Tes_1 presso sui capitoli nn. 7, 8, 9, 10, 11 il IG.
[...] Parte_1 Tes_2 presso Parte_1 per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non ritenesse sufficienti i documenti in atti e/o non ritenesse di ammettere la prova per testi articolata dalla Banca, si chiede di ammettere una CTU informatica, anche con accesso nei locali della Banca, al fine di:
i) simulare un ordine di acquisto di titoli oggetto di causa, con le stesse modalità di inserimento degli ordini utilizzate dagli attori, tramite accesso dal sito della Banca www.fineco.it con le proprie credenziali ed inserimento del proprio codice PIN dispositivo, e verificare che la procedura di inserimento degli ordini per cui è causa si sia svolta secondo le modalità illustrate al doc. 7 del fascicolo di primo grado della
CP_5
ii) accertare che ai clienti nell'ambito della procedura di inserimento di ciascun ordine online, oggetto di causa, era stata resa disponibile la consultazione del KID relativo allo strumento finanziario medesimo (doc. 11 fascicolo di primo grado;
doc.
7 attori fascicolo di primo grado);
iii) verificare che la ha effettuato la valutazione di appropriatezza in occasione CP_5 delle operazioni contestate, a conferma delle informazioni contenute nel doc. 8 e 9 fascicolo di primo grado della estratte dagli archivi informatici;
CP_5 iv) verificare che i doc. 15 fascicolo di primo grado attori e doc. 3 fascicolo di primo grado della sono stati generati mediante accesso alla piattaforma della CP_5 CP_5 rispettivamente dal IG. IG. , identificato dal codice accesso utente n. CP_1 CP_ 83428450 (codice trading n. U0612179), e dalla IG.ra , identificata dal codice accesso utente n. User 59474473, come risulta dall'anagrafica clienti (cfr. doc. 10 fascicolo di primo grado);
v) verificare che i doc. 15 del fascicolo di primo grado degli attori e doc. 3 del fascicolo di primo grado della corrispondono ai questionari di profilatura
CP_5 presenti negli archivi della
CP_5 vi) verificare che il doc. 12 fascicolo di primo grado della corrisponde ai Log
CP_5 relativi alle variazioni registrate dai sistemi informatici della a fronte delle
CP_5 modifiche richieste online dai clienti al proprio profilo, mediante l'accesso effettuato dai medesimi tramite le proprie credenziali personali di accesso (IG. codice CP_1 CP_ utente n. 83428450, IG.ra codice utente n. 59474473).
In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa, per entrambi i gradi di giudizio”.
pag. 5/18 Per e : CP_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, così provvedere:
In via principale, nel merito: respingere e rigettare l'appello proposto nel presente giudizio da Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e ogni domanda ed istanza istruttoria formulata, in quanto destituiti di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla suesposta comparsa di costituzione, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
e per gli effetti confermare la sentenza di primo grado n. 5569/2023 (emessa dal Tribunale di Milano in data 5 luglio 2023, nel giudizio rubricato con R.G. n. 36038/2021 – dott.
Tranquillo). In via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse riformare la Sentenza, voglia Codesta Corte accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dagli esponenti con foglio di p.c. del 4 luglio 2023 nei confronti della sola , che qui Pt_2 si intendono integralmente trascritte, precisando però che i IG.ri e CP_1
non hanno riproposto in appello le pretese restitutorie/risarcitorie già CP_7 avanzate in primo grado nei confronti di , in persona del CO legale rappresentante pro tempore, e di ON
Infatti, gli Appellati esponenti non hanno avanzato in sede di
[...] impugnazione alcuna domanda incidentale in riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui vengono rigettate le loro pretese nei confronti delle suddette due società (l'una produttrice del titolo in contestazione e l'altra emittente dello stesso).
In via istruttoria: Dichiarare inammissibili le istanze istruttorie relative a consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi avanzate in grado di appello da . Pt_2
In via di estremo subordine, solo nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di integrazione dell'istruttoria in fase di appello, si accolgano le seguenti richieste:
- qualora fosse ritenuto opportuno l'espletamento di una CTU, si chiede che Codesto
Ill.mo Giudice voglia presentare i seguenti quesiti al nominando perito:
“Esaminati i documenti prodotti dalle parti, inclusa la valutazione tecnica compresa nel documento di parte attrice sub. 11 [del fascicolo di primo grado dei IG.ri CP_1 CP_ e ], quelli noti nonché ogni ulteriore documentazione che riterrà necessaria richiedere alle parti,
1. qualificare, anche alla luce della normativa di settore con particolare riferimento alla c.d. MIFID 2, gli ETP/ETC WisdomTree in contestazioni nel presente giudizio, valutando la loro complessità finanziaria e la negoziabilità degli stessi in esecuzione di mandato di execution only, come da descrizione di parte convenuta, e/o su piattaforma informatica;
pag. 6/18
2. valutare l'adeguatezza e l'appropriatezza di tali ETP/ETC in CP_3 contestazione con il profilo dei IGnori e e la loro CP_1 CP_2 propensione al rischio rilevata in base agli eventuali questionari che l'Intermediaria potrà dimostrare essere stati inviati ai suddetti clienti e da questi redatti in data antecedente alla data di sottoscrizione degli ordini e alle operazioni oggi in contestazione;
3. estrarre tutte le registrazioni pertinenti ai conti corrente intestati ai IGnori
e presso e relative alla stipulazione del CP_1 CP_2 Pt_2 contratto quadro, alla compilazione del questionario MIFID e di altri quiz abilitanti, alla consegna della documentazione informativa (inter alia, il Prospetto e il KID), alla richiesta di abilitazione a operare su piattaforme e all'operatività online del conto;
e, pertanto, dica:
• se e come possibile, se i dati estratti dall'archivio informatico siano integri, autentici, con data certa e non modificabili;
• se la piattaforma di trading online dell'Intermediaria convenuta preveda ai fini della registrazione come cliente informazioni “bloccanti”, che, se omesse, impediscono il completamento della procedura e quali siano tali informazioni;
• se risulti in quale data sia avvenuta la compilazione online con credenziali e password dei IG.ri e del questionario MIFID e del quiz CP_1 CP_2 sui prodotti complessi e la richiesta di abilitazione a operare sulle piattaforme indicate dall'intermediario nei propri atti, da quale indirizzo (o indirizzi) IP e area geografica siano state eseguite;
• se vi sia corrispondenza tra tale/i indirizzo/i IP con quello/i da cui sono stati fatti gli ordini sui titoli;
• se la piattaforma di trading online abbia messo a disposizione per l'esame e il download i Prospetti e i KID degli strumenti finanziari, in particolare degli ETC
BOOST Oil 3X –ISIN IE00B7ZQC614 e/o CRUDE OIL LEV – ISIN JE00BDD9Q840,
e a partire da quando”;
4. in considerazione delle risultanze tecniche, quantificare l'ammontare del danno patrimoniale patito dai IGnori e in conseguenza dei CP_1 CP_2 fatti narrati in atto di citazione”.
Quanto sopra con riserva di nominare il consulente tecnico di parte entro la data di inizio delle operazioni peritali;
- nell'ipotesi in cui la prova per testi richiesti da fosse ritenuta Parte_2 ammissibile, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui medesimi capitoli e con gli stessi testimoni.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge tutti”.
pag. 7/18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1 CP_2
Milano (di seguito anche ”), e Parte_2 Pt_2 CO
, allegando in fatto: ON
-di aver acquistato, a far data dal 26.11.2016, su conIGlio di un promotore finanziario di , lo strumento finanziario ETP Wisdomtreee ETC Boost oil3x (di seguito Pt_2
“ETC 3OIL”), prodotto da ed emesso da CO CP_3 [...]
; ON
-che, a partire dal primo trimestre dell'anno 2020, il titolo, dopo un eccesso di ribasso, era stato cancellato dal listino di Borsa Italiana (cd. delisting);
-che, solo in tale occasione, gli investitori si erano avveduti della particolare rischiosità del titolo acquistato;
-che sia l'intermediario ( ) sia il produttore ( e Pt_2 CP_3 CP_4
l'emittente ( ) si erano resi ON responsabili di gravi violazioni informative;
-che, in particolare, aveva omesso di fornire agli investitori adeguate Pt_2 informazioni sui prodotti acquistati, di procedere alla doverosa profilatura dei clienti;
di effettuare la valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti;
di comunicare agli investitori il ribasso registrato dal titolo e culminato nel delisting del
2020;
-che e CO ON avevano omesso di inserire all'interno del KID (“key information
[...] document”) importanti informazioni in relazione al titolo e avevano gestito abusivamente il delisting dello stesso.
Gli attori concludevano domandando al Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità o l'intervenuta risoluzione dei contratti e degli ordini relativi al prodotto ETC 3OIL e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione della somma investita, pari ad Euro 638.113,55; in via subordinata, di accertare la responsabilità dei convenuti per la violazione degli obblighi informativi sanciti dalla normativa di settore e, per l'effetto, condannarli al pagamento della predetta somma a titolo risarcitorio.
2. e Parte_2 CO ON
si costituivano in giudizio, con separati atti, contestando
[...] quanto ex adverso dedotto e instando, in via principale, per il rigetto integrale delle domande attoree e, in via di subordine, per il riconoscimento di un concorso colposo degli attori, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 5.7.2023 (sentenza n.
5569/2023, pubblicata in pari data) rigettava le domande proposte dagli attori nei confronti di e CO ON
sul presupposto che la rischiosità del titolo in esame – dipendente
[...] dall'intrinseca correlazione con l'andamento dei contratti di swap al medesimo pag. 8/18 sottostanti – fosse stata adeguatamente illustrata nel KID e che il delisting fosse stato correttamente gestito;
accertava l'inadempimento di all'obbligo di comunicare Pt_2 agli investitori l'inappropriatezza del titolo e, per l'effetto, dichiarava risolti gli ordini di investimento, condannando tale convenuta alla restituzione della somma di Euro
638.113,55, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Disattendeva, invece, tutte le ulteriori censure mosse dagli attori nei confronti di
; infine, condannava alla refusione delle spese di lite in favore degli Pt_2 Pt_2 attori (liquidate in Euro 24.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA) e condannava questi ultimi al pagamento delle spese processuali in favore di CP_4
e (liquidate
[...] ON rispettivamente in Euro 20.000,00 e Euro 10.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA).
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello formulando Parte_1 sette motivi di gravame. Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sull'eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione degli ordini di acquisto proposta dagli investitori. Nella prospettazione di parte appellante, i rimedi civilistici dettati in tema di contratti - fra cui la risoluzione - sarebbero inapplicabili ai singoli ordini di investimento, essendo questi ultimi privi di autonomo carattere negoziale e configurandosi alla stregua di meri atti esecutivi del contratto quadro di intermediazione stipulato a monte. Con il secondo motivo, parte appellante ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, pretermessa dal giudice di primo grado. In particolare, l'appellante ha dedotto che aveva prestato, non già un servizio Pt_2 di negoziazione di tioli in conto proprio, bensì un servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti e, quindi, aveva agito quale mera intermediaria rispetto ad una negoziazione intervenuta con un soggetto terzo, con conseguente carenza di legittimazione rispetto alla domanda restitutoria formulata dagli investitori.
Inoltre, , non avendo ricevuto il corrispettivo della vendita dei titoli (incassato Pt_2 dalla controparte contrattuale degli odierni appellati), non avrebbe potuto essere condannata alla restituzione. Con il terzo motivo, l'appellante ha eccepito il difetto di interesse ad agire in capo alla controparte rispetto alla domanda di risoluzione, essendosi gli effetti del contratto già esauriti per effetto del delisting cui era conseguito l'annullamento e la liquidazione dei titoli. Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure accolto la domanda di risoluzione degli ordini di investimento sul presupposto che non avesse comunicato ai clienti l'esito della Pt_2 valutazione di appropriatezza, ancorché questi ultimi avessero lamentato, non già l'omessa comunicazione dell'esito della valutazione, bensì, a monte, il suo stesso espletamento. In ogni caso, l'appellante ha dedotto che la documentazione prodotta in giudizio – vale a dire, gli estratti dell'archivio informatico di – dimostravano, non solo Pt_2
pag. 9/18 che la valutazione di appropriatezza era stata effettuata con riferimento a ciascun investimento per cui è causa, ma anche che il relativo esito era stato comunicato ai clienti. Ciò, sulla scorta della considerazione che il sistema informatico di era Pt_2 congeniato in modo tale da registrare nei propri archivi l'esito della valutazione di appropriatezza solo se effettivamente comunicata all'investitore. In particolare, tale avvertimento era comunicato tramite avviso pop-up visualizzato sullo schermo del dispositivo (computer, tablet, smartphone etc.) utilizzato dal cliente per impartire l'ordine di investimento. Con il quinto motivo, parte appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la risoluzione degli ordini di investimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., quale conseguenza del ritenuto inadempimento di agli Pt_2 obblighi normativamente imposti in materia appropriatezza. Nella prospettazione di parte appellante, la valutazione di appropriatezza atteneva, non già alla fase esecutiva del contratto, bensì a quella genetica, sicché la sua omissione, quand'anche accertata, comportava, al più, un obbligo risarcitorio da responsabilità precontrattuale e non la risoluzione del contratto. In ogni caso, secondo l'appellante, nella fattispecie in esame non sussistevano gli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria, stante il difetto del nesso di causalità tra il preteso inadempimento di e il danno lamentato dagli appellati. Pt_2
In particolare, risultava per tabulas che e avevano CP_1 CP_2 acquistato titoli analoghi a quelli per cui è causa sia antecedentemente che successivamente agli investimenti contestati, sicché doveva ritenersi che gli appellati non si sarebbero astenuti dal compiere le operazioni de quibus anche ove fossero stati resi edotti della non appropriatezza dei singoli investimenti.
Infine, in caso di riconoscimento di una responsabilità di il danno Parte_2 risarcibile sarebbe stato, comunque, escluso o quanto meno ridotto ex art. 1227 c.c., in conseguenza del concorso colposo di e alla causazione CP_1 CP_2 del pregiudizio, avendo gli stessi continuato ad acquistare i titoli per cui è causa, nonostante il loro progressivo deprezzamento, con evidenti finalità speculative. Con il sesto motivo, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui, nel rigettare la censura relativa alla dedotta omessa profilatura degli investitori, ha tenuto in considerazione il solo documento n. 14 e non anche il documento n. 15, perché privo di sottoscrizione. Nella prospettazione dell'appellante, il documento n. 15, integrando un questionario di profilatura compilato online direttamente dal cliente sul sito di , non Pt_2 richiederebbe alcuna sottoscrizione a garanzia della relativa autenticità; per accedere all'area riservata alla compilazione della profilatura, infatti, sarebbe necessario inserire le credenziali segrete di cui solo i clienti sono in possesso. Con il settimo motivo, parte appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha applicato alla somma capitale oggetto della condanna restitutoria gli interessi previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c.
pag. 10/18 Nella prospettazione dell'appellante, tale disposizione era applicabile alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, laddove l'obbligazione restitutoria gravante su trovava titolo in una pronuncia giudiziale e, conseguentemente, era Pt_2 da ritenersi sottratta all'applicazione della disciplina degli interessi prevista per le transazioni commerciali.
5. Si sono costituiti in giudizio e , instando per il rigetto CP_1 CP_2 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza e, riproponendo, in via di mero subordine, ai sensi degli art. 346 c.p.c., tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado. Con la memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, gli appellati hanno domandato, altresì, la condanna di al risarcimento del danno da Pt_2 lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c.
6. All'udienza di prima comparizione del 24.4.2024, il ConIGliere Istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. al 9.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge;
all'udienza del
9.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente rileva la Corte che l'atto d'appello è stato correttamente notificato a tutte le parti del processo di primo grado, ancorché l'impugnazione sia stata proposta esclusivamente nei confronti del capo di sentenza recante la condanna di Parte_2 al pagamento della somma di Euro 638.113,55 in favore di e
[...] CP_1
. CP_2
Deve essere dichiarata la contumacia di e di CO [...]
, in quanto ritualmente citate e non ON costituite nel presente giudizio.
Rileva, altresì, la Corte che ha formulato domande nei confronti Parte_2 degli investitori e , i quali, nel costituirsi nel giudizio di CP_1 CP_2 appello, non hanno proposto gravame incidentale nei confronti dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le domande svolte nei confronti di e di CO ON CP_
Anzi, in sede di precisazione delle conclusioni, gli appellati e
[...] CP_1 hanno espressamente dedotto di avere rinunciato alle pretese restitutorie e risarcitorie nei confronti di e di CO ON
, la cui assenza di responsabilità costituisce, dunque, accertamento
[...] coperto da giudicato interno.
Parimenti, hanno assunto carattere di definitività i capi della sentenza relativi al rigetto delle censure mosse da e nei confronti di e aventi CP_1 CP_2 Pt_2 ad oggetto la pretesa violazione degli obblighi di informazione attiva a passiva;
l'omessa valutazione di adeguatezza e la mancata informativa in ordine al deprezzamento del titolo.
pag. 11/18 Gli odierni appellati, invero, si sono limitati a riproporre siffatte doglianze, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., senza tuttavia formulare appello incidentale sul punto, sicché le stesse devono intendersi rinunciate. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la mera riproposizione è sufficiente a superare la presunzione di rinuncia solo con riferimento alle doglianze rimaste assorbite;
quanto alle doglianze esaminate e rigettate dal giudice di prime cure, invece, la parte risultata vittoriosa in primo grado
è tenuta alla proposizione di appello incidentale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n.
7940/2019).
Dal che ne discende che esulano dal perimetro del presente giudizio sia la questione relativa alla profilatura dei clienti sia quella afferente alla completezza delle informazioni contenute nel KID consegnato ai clienti. Parimenti non può essere oggetto di accertamento in questa sede la sussistenza in capo a dell'obbligo di Pt_2 procedere anche alla valutazione di adeguatezza dei singoli investimenti contestati, nonché di informare i clienti circa l'andamento dei titoli successivamente al loro acquisto, trattandosi di questioni già definite dal Tribunale e non oggetto di specifico gravame. L'unico capo di sentenza oggetto di espressa impugnazione è quello con cui il Tribunale ha accertato la violazione da parte dell'obbligo di Parte_2 comunicazione dell'inappropriatezza delle operazioni per cui è causa, dichiarando, conseguentemente, la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei singoli ordini di investimento.
Il thema decidendum del presente giudizio è, dunque, circoscritto a tale questione.
2. Tanto premesso, ritiene la Corte di esaminare con priorità logico-giuridica il quarto motivo di gravame, in quanto l'eventuale accoglimento di tale motivo determinerebbe l'assorbimento dei restanti motivi di gravame. Invero, ove dovesse risultare debitamente dimostrato l'adempimento, da parte di
, dell'obbligo di effettuare la valutazione di appropriatezza in relazione alle Pt_2 operazioni oggetto di causa e di comunicarne l'esito agli investitori, risulterebbe superfluo, in applicazione del principio della cd. “ragione più liquida”, l'esame delle ulteriori questioni.
Si richiama, sul punto, il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex plurimis, Cass. Civ., 9.9.2022, n. 26634; Cass. Civ.,
20.5.2020, n. 9309; Cass. Civ., Sez. VI, 26.11.2019, n. 30745).
Ciò posto, occorre preliminarmente effettuare una sintetica ricostruzione dei fatti di causa, come risultanti dagli atti e documenti prodotti in giudizio.
In data 3.11.2005, e hanno stipulato con CP_1 CP_2 Parte_2 un contratto di conto corrente, di deposito titoli e strumenti finanziari in
[...]
pag. 12/18 custodia e amministrazione, comprensivo del servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, nonché di esecuzione ordini per conto di clienti.
A far data dal 26.11.2016, e , avvalendosi del servizio di CP_1 CP_2
“execution only”, hanno acquistato ripetutamente il tiolo ETC 3OIL, uno strumento finanziario il cui valore era legato all'andamento di un contratto derivato (nella specie, un commodities swap), a sua volta ancorato al valore del petrolio, come quotato sulla borsa statunitense.
Trattandosi di acquisto effettuato non già in regime di consulenza o gestione di portafoglio, bensì – come oltretutto accertato in via definitiva dal giudice di prime cure – di esecuzione ordini per conto dei clienti, era tenuta, alla Parte_2 stregua degli artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari applicabile ratione temporis, alla sola valutazione di appropriatezza.
era, dunque, non era gravata dell'obbligo di valutare se le operazioni per cui è Pt_2 causa fossero adeguate agli obiettivi e alle capacità finanziarie degli investitori, bensì, esclusivamente, di verificare se i clienti possedessero il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi allo strumento finanziario.
Giova anzitutto premettere che costituisce accertamento coperto da giudicato interno quello relativo all'effettivo espletamento da parte di della valutazione di Pt_2 appropriatezza in relazione alle operazioni contestate. Il Tribunale, infatti, sulla base dell'estratto dell'archivio informativo prodotto in atti da , ha ritenuto provata l'avvenuta esecuzione della valutazione di Pt_2 appropriatezza, accertando l'inadempimento di sotto il diverso profilo della Pt_2 violazione dell'obbligo di comunicarne l'esito agli investitori.
Non avendo gli odierni appellati proposto appello incidentale sul punto, deve ritenersi definitivamente accertato che abbia adempiuto all'obbligo sulla medesima Pt_2 gravante di effettuare la dovuta valutazione di appropriatezza in ordine alle operazioni contestate.
La questione controversa attiene esclusivamente alla pretesa violazione, da parte di
, dell'obbligo di comunicazione ai clienti dell'esito della valutazione, obbligo la Pt_2 cui osservanza è stata esclusa dal giudice di prime cure, il quale ha conseguentemente accolto la domanda di risoluzione degli ordini di investimento proposta dagli attori. Sul punto, l'appellante lamenta, in primo luogo, un vizio di ultrapetizione, per avere il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., accertato l'inadempimento di Pt_2 all'obbligo di comunicare l'esito della valutazione di appropriatezza, ancorché gli investitori avessero lamentato, non già dell'omessa comunicazione, bensì, a monte, il mancato espletamento della valutazione.
Tale doglianza non è fondata e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. La contestazione relativa all'omessa comunicazione dell'esito della valutazione di appropriatezza è implicitamente racchiusa in quella relativa al suo mancato espletamento, atteso che, in tanto gli investitori hanno ragione di dolersi che Pt_2
pag. 13/18 non abbia dato corso alla valutazione di appropriatezza, in quanto non hanno avuto evidenza del relativo esito.
Tanto premesso, in ordine alla legittimità della scissione operata dal Tribunale tra prova dell'espletamento della valutazione di appropriatezza e prova della relativa comunicazione, la Corte ritiene di discostarsi nel merito dalle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
Il Tribunale ha ritenuto che non avesse adeguatamente allegato e dimostrato Pt_2
“come, in quale grado o fase della procedura di ordine on line e con che modalità sarebbe avvenuta la comunicazione della valutazione di appropriatezza” (cfr. sentenza pag. 8), senonché gli atti e i documenti di causa restituiscono plurimi elementi indiziari di senso contrario. In primo luogo, l'appellante ha prodotto in giudizio l'estratto del proprio archivio informatico, nel quale è riportato, accanto al codice ISIN delle operazioni contestate, l'esito – negativo - della valutazione di appropriatezza, espresso con la formula
“noapp” (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo primo grado ). Pt_2
Se, da un lato, tale emergenza documentale non è di per sé idonea a dimostrare che un tale esito sia stato poi effettivamente comunicato agli investitori, dall'altro lato, sarebbe del tutto illogico e irragionevole ritenere che , dopo aver espletato la Pt_2 valutazione di appropriatezza, abbia mantenuto il relativo esito nell'ambito del proprio foro interno, senza darne comunicazione ai clienti: sotto questo profilo, la valutazione di appropriatezza non avrebbe senso alcuno ove non avesse carattere recettizio.
Non si comprenderebbe, infatti, per quale ragione avesse effettuato la Pt_2 valutazione di appropriatezza, senza poi comunicarne l'esito agli investitori, atteso che tale valutazione risponde all'interesse degli investitori, che ne sono i diretti destinatari;
ciò sulla scorta della considerazione che l'obbligo di valutare l'appropriatezza delle operazioni è imposto dalla legge all'intermediario nell'esclusivo interesse dell'investitore.
Appare, dunque, verosimile che la valutazione di appropriatezza, registrata nei registri informatici di , sia stata effettuata dalla stessa e il relativo esito sia stato Pt_2 Pt_2 comunicato agli investitori. Nel senso dell'avvenuta comunicazione agli investitori dell'esito della valutazione di appropriatezza depone anche la simulazione di investimento prodotta in atti da Pt_2
(cfr. doc. 7 fascicolo primo grado ). Pt_2
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha specificatamente Pt_2 allegato, fin dal primo grado di giudizio, le modalità di segnalazione dell'esito della valutazione di appropriatezza, precisando che il relativo avvertimento viene visualizzato dall'investitore attraverso una finestra “pop up” che compare sullo schermo del dispositivo (pc, tablet, smartphone etc.) utilizzato dal cliente per dar corso all'operazione. A sostegno di tale allegazione, ha prodotto in atti una Pt_2 simulazione di investimento in un titolo analogo a quello oggetto di causa, dal quale emerge che l'investitore, prima di disporre la conferma definitiva dell'ordine, vede comparire sullo schermo del proprio dispositivo una finestra “pop up” contenente pag. 14/18 l'avvertimento che il titolo in questione integra un PRIIP (vale a dire, uno strumento il cui valore è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione a variabili di riferimento o al rendimento di una o più attività sottostanti); segue a tale finestra “pop up” la richiesta di conferma dell'intenzione di procedere ugualmente all'acquisto. Laddove l'investitore, pur reso edotto dalla volatilità e rischiosità del titolo, intenda comunque procede all'investimento, il sistema richiede l'inserimento del PIN segreto e la conferma definitiva dell'ordine.
Tale simulazione, pur assumendo valore probatorio pieno solo con riferimento al momento della sua effettuazione (ossia all'anno 2021), consente ragionevolmente di ritenere, in mancanza di elementi di segno contrario, che la procedura di inserimento degli ordini fosse analogamente congeniata anche al tempo dell'investimento controverso (ossia nell'anno 2016).
Tali elementi, complessivamente considerati, costituiscono, secondo la valutazione della Corte, indizi gravi, precisi e concordanti, idonei ai sensi dell'art. 2729 c.c. a ritenere presuntivamente dimostrata l'avvenuta comunicazione agli odierni appellati dell'esito della valutazione di appropriatezza in relazione agli investimenti per cui è causa. Tali considerazioni sono di per sé sufficienti a determinare l'accoglimento dell'appello, risultando assorbenti rispetto a tutte le ulteriori doglianze mosse dalla
CP_8 di completezza inducono, tuttavia, la Corte ad osservare ulteriormente quanto
[...] segue. La valutazione di appropriatezza viene effettuata dall'intermediario in un momento antecedente rispetto all'acquisto dei titoli: essa non attiene al momento funzionale (o esecutivo) del rapporto, bensì ad una fase preliminare. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di effettuare - e comunicare - la valutazione di appropriatezza dell'operazione non potrebbe, quand'anche accertata, condurre alla risoluzione del contratto.
La risoluzione, infatti, è un rimedio previsto per le anomalie nel funzionamento del sinallagma, quindi per cause che si verificano dopo la conclusione;
trattasi, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, di uno strumento che attiene alla fase esecutiva del rapporto (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 15068/2012; Cass. Civ., n. 8501/1995;
Cass. Civ., n. 2177/1993). L'inidoneità della violazione delle disposizioni in tema di appropriatezza ad assurgere a causa di risoluzione dei singoli contratti di acquisto degli strumenti finanziari è stata, d'altronde, costantemente ribadita anche dall'Arbitrio delle controversie finanziarie, il quale, con massima reiterata, afferma che “gli inadempimenti dell'intermediario agli obblighi di informazione del cliente, cosi come l'inadempimento all'obbligo di valutazione della coerenza delle operazioni di volta in volta eseguite con il suo profilo di rischio, sebbene condizionino la scelta di investimento del cliente si collocano, tuttavia, in un momento antecedente alle singole operazioni di acquisto, e dunque non possono operare come causa di risoluzione delle stesse ai sensi dell'art. 1453 c.c.,
pag. 15/18 tale rimedio presupponendo che l'inadempimento che vi da causa inerisca direttamente al rapporto contrattuale che si vorrebbe risolvere, e non a un rapporto diverso, ancorché a esso in un certo senso presupposto” (cfr. ex multis Decisione n.
1801 del 7.8.2019; Decisione n. 4102 del 4.8.2021). Sotto questo profilo, la violazione dell'obbligo di effettuare la valutazione di appropriatezza può, al più, condurre ad una responsabilità risarcitoria, laddove la condotta dell'intermediario si sia posta come antecedente causale del pregiudizio patito dagli investitori.
Nel caso di specie, tuttavia, difetta il nesso eziologico tra la violazione degli obblighi comportamentali da parte di e il danno lamentato dagli investitori e Pt_2 CP_1 CP_
.
Premesso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità in materia di servizi di investimento, la sussistenza del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi informativi e il danno patito dall'investitore è oggetto di presunzione relativa (cfr.
Cass. Civ., n. 18293/2023), ritiene la Corte che, nel caso di specie, abbia Pt_2 fornito adeguata prova contraria dell'insussistenza di siffatta derivazione causale, producendo in giudizio la documentazione attestante l'operatività pregressa e successiva degli appellati. Invero risulta per tabulas che e , fin dall'anno 2006, CP_1 CP_2 hanno posto in essere un'intensa attività di investimento, realizzando migliaia di operazioni di compravendita di strumenti finanziari e, in particolare, che hanno continuato ad acquistare i medesimi titoli - o comunque titoli analoghi a quelli per cui
è causa - anche successivamente al periodo in contestazione.
In particolare, dalla documentazione versata in atti da emerge che e Pt_2 CP_1 CP_
hanno acquistato nuovamente il titolo ETC 3oil anche in data 20.3.2020 e, quindi, successivamente alla comunicazione al mercato del forte deprezzamento subito dal titolo e hanno continuato, anche successivamente, a negoziare strumenti derivati complessi, legati all'andamento del prezzo del petrolio (indicato nella nomenclatura del titolo con la dicitura OIL). Dalla documentazione di causa emerge, CP_ infatti, che i e hanno acquistato per tutto l'anno 2020 e fino al mese di CP_1 giugno 2021 i seguenti titoli: ETC OIL3L/SGI 36, ETC SGWTIOIL-3DLEVC RAG;
ETC SGWTIOIL-3DLEVC RAG;
e Controparte_9
62 3) (cfr. docc. 5 e 6 fasc. primo grado ). CP_10 Pt_2
Alla luce di tali documentate circostanze fattuali, ritiene la Corte che, quand'anche avesse effettivamente omesso di comunicare l'esito della valutazione di Pt_2 CP_ appropriatezza agli investitori e – circostanza, comunque, da escludersi CP_1 alla luce delle considerazioni sopra evidenziate – gli stessi non si sarebbero, in ogni caso, astenuti dall'acquistare i titoli contestati.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve escludersi la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi informativi e il danno patito dagli investitori, ove questi ultimi abbiano continuato ad acquistare titoli analoghi a quelli controversi, anche successivamente alle operazioni contestate. Si richiama, a mero pag. 16/18 titolo esemplificativo, la sentenza n. 2698/2022, secondo cui “è necessario dimostrare che l'operato dell'intermediario abbia rappresentato la causa del danno patito dal cliente, non potendosi reputare sussistente tale nesso di causalità quando l'investitore chieda il risarcimento della minusvalenza che ha maturato per effetto di un'operatività reiteratamente posta in essere in totale autonomia. In tali casi le minusvalenze appaiono frutto non già di comportamenti addebitabili all'intermediario, quanto, piuttosto, di una strategia operativa definita ed attuata dal cliente in totale consapevole autonomia” (Corte Appello Milano n. 2698/2022).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ritiene la Corte che Pt_2 non sia incorsa in alcuna violazione comportamentale, avendo debitamente dimostrato di avere effettuato e comunicato la doverosa valutazione di appropriatezza in relazione a ciascuna operazione oggetto di contestazione e, in ogni caso, che debba escludersi la sussistenza di un nesso eziologico fra l'asserita omissione di un'informativa in termini CP_ di non appropriatezza e il danno lamentato dagli investitori e CP_1
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto, con conseguente rigetto, in riforma dell'impugnata sentenza, delle domande svolte in primo grado da e nei confronti di . CP_1 CP_2 Pt_2
In accoglimento della domanda formulata dall'appellante, va disposta la restituzione da parte di e di quanto versato da in CP_1 CP_2 Parte_2 esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal pagamento al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico degli appellati e , per entrambi i gradi di giudizio e sono CP_1 CP_2 liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5569/2023 del
Tribunale di Milano, rigetta le domande proposte da e CP_1 CP_2 nei confronti di Parte_2
2) condanna e alla restituzione di quanto versato da CP_1 CP_2 in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali ex art. Parte_2
1284 comma 1 c.c. dal pagamento al saldo;
3) condanna e alla rifusione in favore di CP_1 CP_2 Parte_2 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi Euro
[...]
47.704,00 (di cui Euro 29.193,00 per il primo grado di giudizio ed Euro 18.511,00 per il grado d'appello), oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
pag. 17/18 Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Marianna Galioto
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Cristina Ravera ConIGliere rel.
Ernesta Occhiuto ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3625/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
Avv. Andrea Pepe, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Zitiello e Benedetta
Musco Carbonaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso
Europa n. 13, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Spadafora e Attilio C.F._2
Zuccarello ed elettivamente domiciliati in Milano, Via Gonzaga n. 5, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATI
E DI
e ON
CO
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in totale riforma della sentenza n. 5569/2023 (Rep.
6270/2023) pronunciata dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Claudio Antonio
Tranquillo, datata 5 luglio 2023 e pubblicata in pari data, a definizione del giudizio di primo grado instaurato dai IG.ri e , rubricato sub. R.G. CP_1 CP_2
n. 36038/2021, non notificata, così provvedere:
In Via Preliminare per i motivi di cui in atti accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione a tutte le contestazioni e/o domande ex adverso formulate nei Parte_1 confronti dell'Emittente e/o del Produttore dei titoli per cui è causa;
per i motivi di cui in atti accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle domande di nullità e di risoluzione degli ordini di Parte_1 acquisto e di vendita degli ETP Oil e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dai IG.ri nei confronti della Banca per difetto di uno dei requisiti dell'azione; CP_1 accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire dei Clienti rispetto alla domanda di risoluzione delle operazioni di investimento per cui è causa per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto respingere le domande ex adverso formulate senza alcun esame nel merito per difetto di uno dei requisiti dell'azione;
Nel Merito
In Via Principale in riforma della Sentenza impugnata per i motivi dedotti in narrativa, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, condannare i IG.ri a restituire alla Banca l'importo di euro CP_1
777.048,49 versato in esecuzione della Sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
In Via Subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo ai Clienti ai sensi dell'art.
1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore degli stessi nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte, dichiarando tenuto e condannando i Clienti alla restituzione delle maggiori somme pagate dalla Banca in esecuzione della Sentenza;
In via istruttoria ammettere la alla prova per testi sulle circostanze di seguito articolate, tutte da CP_5 intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”:
1) nel periodo compreso fra novembre 2016 e marzo 2020, per le operazioni di investimento effettuate tramite internet banking nell'ambito della prestazione del servizio di esecuzioni ordini per conto dei clienti da parte di la Parte_1 CP_ procedura della prevedeva che i clienti (e dunque anche i IGg. e ), CP_5 CP_1 previa autenticazione tramite l'inserimento delle proprie credenziali, accedessero al sito online di per effettuare autonomamente operazioni di Parte_1 investimento o disinvestimento nei titoli dai medesimi prescelti;
2) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, una volta scelto il titolo in cui investire la Banca ha messo a disposizione dei CP_ IGg. e le informazioni specifiche relative al titolo dai medesimi CP_1 autonomamente scelto, ETC WinsdomTree WTI Crude Oil, fra cui il VaR (che indica il rischio dello strumento finanziario come indicato sul sito della Banca) e l'avvertenza in merito alla complessità dello strumento finanziario in questione, come da scheda informativa che si rammostra (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado);
pag. 2/18 3) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, una volta scelto il titolo in cui investire, la Banca ha messo a disposizione CP_ dei IGg. e la scheda informativa (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado che CP_1 si rammostra) relativa ai titoli dai medesimi autonomamente scelti, ETC
WinsdomTree WTI Crude Oil, in cui veniva specificato: a) che si trattava di un
“Titolo Classificato Priips dalla normativa MIFID 2. Leggi il documento KID”, sottoforma di link interattivo cliccando sul quale gli attori avevano accesso al KID); b) che “La ritiene il prodotto complesso secondo la comunicazione CP_6
n.0097996. Dettagli” sottoforma di link interattivo cliccando sul quale il sistema reindirizzava all'esatto punto dell' (cfr. doc. 16 che si rammostra), ove è Pt_3 riportata l'informativa relativa ai prodotti complessi;
4) a partire dal 2015, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, una volta scelto il titolo in cui investire la Banca, ove si fosse trattato di strumenti finanziari rientranti nella categoria di prodotti complessi, inseriva una specifica avvertenza e prevedeva l'accesso diretto da parte del cliente al link di Parte_1
(https://help.finecobank.com/it/mercati-e-trading/operare-in-borsa.html#prodotti complessi), al fine di far prendere visione ai clienti dell'informativa sui prodotti complessi oggetto della Comunicazione Consob del 22 dicembre 2014 n. 0097966 e del testo della predetta comunicazione;
5) tra maggio novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, ogni ordine inserito in via telematica veniva identificato univocamente dalla Banca mediante l'attribuzione di un numero e l'attestazione dell'ordine ricevuto era rappresentata dall'inserimento dello stesso nel monitor
Ordini presente sulla pagina personale dei clienti;
6) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, tutti gli ordini inseriti telematicamente dagli attori sono stati registrati dalla
Banca su supporto informatico ed opportunamente archiviati;
7) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, per ogni ordine di borsa eseguito la metteva a disposizione dei clienti CP_5 CP_ (e dunque anche dei IGg. e ) la relativa nota informativa (cfr. doc. 14 CP_1 fascicolo di primo grado) che i medesimi potevano visualizzare in via telematica e stampare accedendo alla propria pagina personale tramite le proprie credenziali;
8) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, le note informative messe a disposizione dei clienti (e dunque anche dei IGg. CP_
e ) in via telematica contenevano la denominazione della Banca quale CP_1 mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di deIGnazione del cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita e ulteriori indicazioni tra cui quelle relative alla tipologia e alla natura dell'ordine, al giorno, all'orario e alla sede di esecuzione, all'identificativo dello strumento, all'indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, al quantitativo e al prezzo unitario dello strumento finanziario, al corrispettivo totale, alla somma totale delle commissioni e
pag. 3/18 spese applicate, al margine di garanzia, come da doc. 14 del fascicolo di primo grado che si rammostra;
9) dalle registrazioni contenute negli archivi informatici della Banca risulta che al
IG. sono stati associati il codice utente n. 83428450 e il codice trading CP_1 CP_ U0612179, mentre alla IG.ra il codice utente n. 59474473, come da documento
n. 10 del fascicolo di primo grado che si rammostra;
10) dalle registrazioni contenute negli archivi informatici della da cui è stato CP_5 estratto il riepilogo delle operazioni riportate nel documento n. 6 del fascicolo di primo grado che si rammostra al teste, risulta che le operazioni di investimento e disinvestimento ivi riepilogate sono state tutte effettuate online dal codice trading n.
U0612179 associato al IG. , fatta eccezione per le operazioni di acquisto del CP_1
12 giugno 2019 (data valuta) e del 28 novembre 2019 (data valuta), i cui relativi CP_ ordini sono stati impartiti dalla IG.ra , codice accesso utente n. 59474473;
11) negli archivi informatici della sono contenute tutte le informazioni CP_5 riprodotte nelle conferme di eseguito (di cui al doc. 14 fascicolo di primo grado) delle CP_ operazioni di investimento e disinvestimento effettuate dai IGg. e e CP_1 riportate al documento n. 6 del fascicolo di primo grado che si rammostra al teste, e tali conferme sono state messe a disposizione degli attori dopo l'esecuzione di ogni ordine di investimento dai medesimi impartiti all'interno dell'area riservata del sito di a cui gli attori potevano accedere in ogni momento utilizzando Parte_1 le proprie credenziali;
12) dalle registrazioni contenute negli archivi informatici della Banca da cui sono stati estratti i Log relativi alle informazioni sul profilo di rischio rilasciate dai IGg. CP_
e in data 14 settembre 2016 risulta che, alla data e agli orari come CP_1 riportati sul documento n. 12 del fascicolo di primo grado che si rammostra, le informazioni personali degli attori, come riprodotte ai doc. 3 della banca e doc. 15 attori (entrambi dei fascicoli di primo grado), sono state immesse dal codice utente n.
83428450, associato al IG. , e dal codice utente n. 59474473, associato alla CP_1 CP_ IG.ra , accedendo al sito della Banca con le proprie credenziali;
13) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, una volta che gli attori avevano scelto il titolo ETC WinsdomTree WTI
Crude Oil, prima di disporre la conferma definitiva di ciascun ordine online tramite
PIN dispositivo, gli attori hanno visualizzato e confermato il seguente messaggio, come da doc. 17 del fascicolo di primo grado che si rammostra: “Attenzione! Titolo classificato PRIIP. Dichiaro di aver letto e compreso le informazioni presenti nel documento KID. Se valutate le precedenti avvertenze, intendi comunque procedere nell'ordine, fai clic sul pulsante Conferma”. 14) tra novembre 2016 e marzo 2020, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, in difetto di conferma da parte dei clienti (e quindi anche dei IGg. CP_
e ), mediante l'inserimento del proprio PIN dispositivo di aver CP_1 visualizzato il messaggio “Attenzione! Titolo classificato PRIIP. Dichiaro di aver letto e compreso le informazioni presenti nel documento KID. Se valutate le
pag. 4/18 precedenti avvertenze, intendi comunque procedere nell'ordine, fai clic sul pulsante Conferma”, il sistema impediva di proseguire con la disposizione dell'ordine.
Si indicano quali testi sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 il IG. Tes_1 presso sui capitoli nn. 7, 8, 9, 10, 11 il IG.
[...] Parte_1 Tes_2 presso Parte_1 per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non ritenesse sufficienti i documenti in atti e/o non ritenesse di ammettere la prova per testi articolata dalla Banca, si chiede di ammettere una CTU informatica, anche con accesso nei locali della Banca, al fine di:
i) simulare un ordine di acquisto di titoli oggetto di causa, con le stesse modalità di inserimento degli ordini utilizzate dagli attori, tramite accesso dal sito della Banca www.fineco.it con le proprie credenziali ed inserimento del proprio codice PIN dispositivo, e verificare che la procedura di inserimento degli ordini per cui è causa si sia svolta secondo le modalità illustrate al doc. 7 del fascicolo di primo grado della
CP_5
ii) accertare che ai clienti nell'ambito della procedura di inserimento di ciascun ordine online, oggetto di causa, era stata resa disponibile la consultazione del KID relativo allo strumento finanziario medesimo (doc. 11 fascicolo di primo grado;
doc.
7 attori fascicolo di primo grado);
iii) verificare che la ha effettuato la valutazione di appropriatezza in occasione CP_5 delle operazioni contestate, a conferma delle informazioni contenute nel doc. 8 e 9 fascicolo di primo grado della estratte dagli archivi informatici;
CP_5 iv) verificare che i doc. 15 fascicolo di primo grado attori e doc. 3 fascicolo di primo grado della sono stati generati mediante accesso alla piattaforma della CP_5 CP_5 rispettivamente dal IG. IG. , identificato dal codice accesso utente n. CP_1 CP_ 83428450 (codice trading n. U0612179), e dalla IG.ra , identificata dal codice accesso utente n. User 59474473, come risulta dall'anagrafica clienti (cfr. doc. 10 fascicolo di primo grado);
v) verificare che i doc. 15 del fascicolo di primo grado degli attori e doc. 3 del fascicolo di primo grado della corrispondono ai questionari di profilatura
CP_5 presenti negli archivi della
CP_5 vi) verificare che il doc. 12 fascicolo di primo grado della corrisponde ai Log
CP_5 relativi alle variazioni registrate dai sistemi informatici della a fronte delle
CP_5 modifiche richieste online dai clienti al proprio profilo, mediante l'accesso effettuato dai medesimi tramite le proprie credenziali personali di accesso (IG. codice CP_1 CP_ utente n. 83428450, IG.ra codice utente n. 59474473).
In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa, per entrambi i gradi di giudizio”.
pag. 5/18 Per e : CP_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, così provvedere:
In via principale, nel merito: respingere e rigettare l'appello proposto nel presente giudizio da Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e ogni domanda ed istanza istruttoria formulata, in quanto destituiti di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla suesposta comparsa di costituzione, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
e per gli effetti confermare la sentenza di primo grado n. 5569/2023 (emessa dal Tribunale di Milano in data 5 luglio 2023, nel giudizio rubricato con R.G. n. 36038/2021 – dott.
Tranquillo). In via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse riformare la Sentenza, voglia Codesta Corte accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado dagli esponenti con foglio di p.c. del 4 luglio 2023 nei confronti della sola , che qui Pt_2 si intendono integralmente trascritte, precisando però che i IG.ri e CP_1
non hanno riproposto in appello le pretese restitutorie/risarcitorie già CP_7 avanzate in primo grado nei confronti di , in persona del CO legale rappresentante pro tempore, e di ON
Infatti, gli Appellati esponenti non hanno avanzato in sede di
[...] impugnazione alcuna domanda incidentale in riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui vengono rigettate le loro pretese nei confronti delle suddette due società (l'una produttrice del titolo in contestazione e l'altra emittente dello stesso).
In via istruttoria: Dichiarare inammissibili le istanze istruttorie relative a consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi avanzate in grado di appello da . Pt_2
In via di estremo subordine, solo nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di integrazione dell'istruttoria in fase di appello, si accolgano le seguenti richieste:
- qualora fosse ritenuto opportuno l'espletamento di una CTU, si chiede che Codesto
Ill.mo Giudice voglia presentare i seguenti quesiti al nominando perito:
“Esaminati i documenti prodotti dalle parti, inclusa la valutazione tecnica compresa nel documento di parte attrice sub. 11 [del fascicolo di primo grado dei IG.ri CP_1 CP_ e ], quelli noti nonché ogni ulteriore documentazione che riterrà necessaria richiedere alle parti,
1. qualificare, anche alla luce della normativa di settore con particolare riferimento alla c.d. MIFID 2, gli ETP/ETC WisdomTree in contestazioni nel presente giudizio, valutando la loro complessità finanziaria e la negoziabilità degli stessi in esecuzione di mandato di execution only, come da descrizione di parte convenuta, e/o su piattaforma informatica;
pag. 6/18
2. valutare l'adeguatezza e l'appropriatezza di tali ETP/ETC in CP_3 contestazione con il profilo dei IGnori e e la loro CP_1 CP_2 propensione al rischio rilevata in base agli eventuali questionari che l'Intermediaria potrà dimostrare essere stati inviati ai suddetti clienti e da questi redatti in data antecedente alla data di sottoscrizione degli ordini e alle operazioni oggi in contestazione;
3. estrarre tutte le registrazioni pertinenti ai conti corrente intestati ai IGnori
e presso e relative alla stipulazione del CP_1 CP_2 Pt_2 contratto quadro, alla compilazione del questionario MIFID e di altri quiz abilitanti, alla consegna della documentazione informativa (inter alia, il Prospetto e il KID), alla richiesta di abilitazione a operare su piattaforme e all'operatività online del conto;
e, pertanto, dica:
• se e come possibile, se i dati estratti dall'archivio informatico siano integri, autentici, con data certa e non modificabili;
• se la piattaforma di trading online dell'Intermediaria convenuta preveda ai fini della registrazione come cliente informazioni “bloccanti”, che, se omesse, impediscono il completamento della procedura e quali siano tali informazioni;
• se risulti in quale data sia avvenuta la compilazione online con credenziali e password dei IG.ri e del questionario MIFID e del quiz CP_1 CP_2 sui prodotti complessi e la richiesta di abilitazione a operare sulle piattaforme indicate dall'intermediario nei propri atti, da quale indirizzo (o indirizzi) IP e area geografica siano state eseguite;
• se vi sia corrispondenza tra tale/i indirizzo/i IP con quello/i da cui sono stati fatti gli ordini sui titoli;
• se la piattaforma di trading online abbia messo a disposizione per l'esame e il download i Prospetti e i KID degli strumenti finanziari, in particolare degli ETC
BOOST Oil 3X –ISIN IE00B7ZQC614 e/o CRUDE OIL LEV – ISIN JE00BDD9Q840,
e a partire da quando”;
4. in considerazione delle risultanze tecniche, quantificare l'ammontare del danno patrimoniale patito dai IGnori e in conseguenza dei CP_1 CP_2 fatti narrati in atto di citazione”.
Quanto sopra con riserva di nominare il consulente tecnico di parte entro la data di inizio delle operazioni peritali;
- nell'ipotesi in cui la prova per testi richiesti da fosse ritenuta Parte_2 ammissibile, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui medesimi capitoli e con gli stessi testimoni.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge tutti”.
pag. 7/18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1 CP_2
Milano (di seguito anche ”), e Parte_2 Pt_2 CO
, allegando in fatto: ON
-di aver acquistato, a far data dal 26.11.2016, su conIGlio di un promotore finanziario di , lo strumento finanziario ETP Wisdomtreee ETC Boost oil3x (di seguito Pt_2
“ETC 3OIL”), prodotto da ed emesso da CO CP_3 [...]
; ON
-che, a partire dal primo trimestre dell'anno 2020, il titolo, dopo un eccesso di ribasso, era stato cancellato dal listino di Borsa Italiana (cd. delisting);
-che, solo in tale occasione, gli investitori si erano avveduti della particolare rischiosità del titolo acquistato;
-che sia l'intermediario ( ) sia il produttore ( e Pt_2 CP_3 CP_4
l'emittente ( ) si erano resi ON responsabili di gravi violazioni informative;
-che, in particolare, aveva omesso di fornire agli investitori adeguate Pt_2 informazioni sui prodotti acquistati, di procedere alla doverosa profilatura dei clienti;
di effettuare la valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti;
di comunicare agli investitori il ribasso registrato dal titolo e culminato nel delisting del
2020;
-che e CO ON avevano omesso di inserire all'interno del KID (“key information
[...] document”) importanti informazioni in relazione al titolo e avevano gestito abusivamente il delisting dello stesso.
Gli attori concludevano domandando al Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità o l'intervenuta risoluzione dei contratti e degli ordini relativi al prodotto ETC 3OIL e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione della somma investita, pari ad Euro 638.113,55; in via subordinata, di accertare la responsabilità dei convenuti per la violazione degli obblighi informativi sanciti dalla normativa di settore e, per l'effetto, condannarli al pagamento della predetta somma a titolo risarcitorio.
2. e Parte_2 CO ON
si costituivano in giudizio, con separati atti, contestando
[...] quanto ex adverso dedotto e instando, in via principale, per il rigetto integrale delle domande attoree e, in via di subordine, per il riconoscimento di un concorso colposo degli attori, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 5.7.2023 (sentenza n.
5569/2023, pubblicata in pari data) rigettava le domande proposte dagli attori nei confronti di e CO ON
sul presupposto che la rischiosità del titolo in esame – dipendente
[...] dall'intrinseca correlazione con l'andamento dei contratti di swap al medesimo pag. 8/18 sottostanti – fosse stata adeguatamente illustrata nel KID e che il delisting fosse stato correttamente gestito;
accertava l'inadempimento di all'obbligo di comunicare Pt_2 agli investitori l'inappropriatezza del titolo e, per l'effetto, dichiarava risolti gli ordini di investimento, condannando tale convenuta alla restituzione della somma di Euro
638.113,55, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Disattendeva, invece, tutte le ulteriori censure mosse dagli attori nei confronti di
; infine, condannava alla refusione delle spese di lite in favore degli Pt_2 Pt_2 attori (liquidate in Euro 24.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA) e condannava questi ultimi al pagamento delle spese processuali in favore di CP_4
e (liquidate
[...] ON rispettivamente in Euro 20.000,00 e Euro 10.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA).
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello formulando Parte_1 sette motivi di gravame. Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sull'eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione degli ordini di acquisto proposta dagli investitori. Nella prospettazione di parte appellante, i rimedi civilistici dettati in tema di contratti - fra cui la risoluzione - sarebbero inapplicabili ai singoli ordini di investimento, essendo questi ultimi privi di autonomo carattere negoziale e configurandosi alla stregua di meri atti esecutivi del contratto quadro di intermediazione stipulato a monte. Con il secondo motivo, parte appellante ha riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, pretermessa dal giudice di primo grado. In particolare, l'appellante ha dedotto che aveva prestato, non già un servizio Pt_2 di negoziazione di tioli in conto proprio, bensì un servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti e, quindi, aveva agito quale mera intermediaria rispetto ad una negoziazione intervenuta con un soggetto terzo, con conseguente carenza di legittimazione rispetto alla domanda restitutoria formulata dagli investitori.
Inoltre, , non avendo ricevuto il corrispettivo della vendita dei titoli (incassato Pt_2 dalla controparte contrattuale degli odierni appellati), non avrebbe potuto essere condannata alla restituzione. Con il terzo motivo, l'appellante ha eccepito il difetto di interesse ad agire in capo alla controparte rispetto alla domanda di risoluzione, essendosi gli effetti del contratto già esauriti per effetto del delisting cui era conseguito l'annullamento e la liquidazione dei titoli. Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure accolto la domanda di risoluzione degli ordini di investimento sul presupposto che non avesse comunicato ai clienti l'esito della Pt_2 valutazione di appropriatezza, ancorché questi ultimi avessero lamentato, non già l'omessa comunicazione dell'esito della valutazione, bensì, a monte, il suo stesso espletamento. In ogni caso, l'appellante ha dedotto che la documentazione prodotta in giudizio – vale a dire, gli estratti dell'archivio informatico di – dimostravano, non solo Pt_2
pag. 9/18 che la valutazione di appropriatezza era stata effettuata con riferimento a ciascun investimento per cui è causa, ma anche che il relativo esito era stato comunicato ai clienti. Ciò, sulla scorta della considerazione che il sistema informatico di era Pt_2 congeniato in modo tale da registrare nei propri archivi l'esito della valutazione di appropriatezza solo se effettivamente comunicata all'investitore. In particolare, tale avvertimento era comunicato tramite avviso pop-up visualizzato sullo schermo del dispositivo (computer, tablet, smartphone etc.) utilizzato dal cliente per impartire l'ordine di investimento. Con il quinto motivo, parte appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la risoluzione degli ordini di investimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., quale conseguenza del ritenuto inadempimento di agli Pt_2 obblighi normativamente imposti in materia appropriatezza. Nella prospettazione di parte appellante, la valutazione di appropriatezza atteneva, non già alla fase esecutiva del contratto, bensì a quella genetica, sicché la sua omissione, quand'anche accertata, comportava, al più, un obbligo risarcitorio da responsabilità precontrattuale e non la risoluzione del contratto. In ogni caso, secondo l'appellante, nella fattispecie in esame non sussistevano gli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria, stante il difetto del nesso di causalità tra il preteso inadempimento di e il danno lamentato dagli appellati. Pt_2
In particolare, risultava per tabulas che e avevano CP_1 CP_2 acquistato titoli analoghi a quelli per cui è causa sia antecedentemente che successivamente agli investimenti contestati, sicché doveva ritenersi che gli appellati non si sarebbero astenuti dal compiere le operazioni de quibus anche ove fossero stati resi edotti della non appropriatezza dei singoli investimenti.
Infine, in caso di riconoscimento di una responsabilità di il danno Parte_2 risarcibile sarebbe stato, comunque, escluso o quanto meno ridotto ex art. 1227 c.c., in conseguenza del concorso colposo di e alla causazione CP_1 CP_2 del pregiudizio, avendo gli stessi continuato ad acquistare i titoli per cui è causa, nonostante il loro progressivo deprezzamento, con evidenti finalità speculative. Con il sesto motivo, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui, nel rigettare la censura relativa alla dedotta omessa profilatura degli investitori, ha tenuto in considerazione il solo documento n. 14 e non anche il documento n. 15, perché privo di sottoscrizione. Nella prospettazione dell'appellante, il documento n. 15, integrando un questionario di profilatura compilato online direttamente dal cliente sul sito di , non Pt_2 richiederebbe alcuna sottoscrizione a garanzia della relativa autenticità; per accedere all'area riservata alla compilazione della profilatura, infatti, sarebbe necessario inserire le credenziali segrete di cui solo i clienti sono in possesso. Con il settimo motivo, parte appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha applicato alla somma capitale oggetto della condanna restitutoria gli interessi previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c.
pag. 10/18 Nella prospettazione dell'appellante, tale disposizione era applicabile alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, laddove l'obbligazione restitutoria gravante su trovava titolo in una pronuncia giudiziale e, conseguentemente, era Pt_2 da ritenersi sottratta all'applicazione della disciplina degli interessi prevista per le transazioni commerciali.
5. Si sono costituiti in giudizio e , instando per il rigetto CP_1 CP_2 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza e, riproponendo, in via di mero subordine, ai sensi degli art. 346 c.p.c., tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado. Con la memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, gli appellati hanno domandato, altresì, la condanna di al risarcimento del danno da Pt_2 lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c.
6. All'udienza di prima comparizione del 24.4.2024, il ConIGliere Istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. al 9.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge;
all'udienza del
9.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente rileva la Corte che l'atto d'appello è stato correttamente notificato a tutte le parti del processo di primo grado, ancorché l'impugnazione sia stata proposta esclusivamente nei confronti del capo di sentenza recante la condanna di Parte_2 al pagamento della somma di Euro 638.113,55 in favore di e
[...] CP_1
. CP_2
Deve essere dichiarata la contumacia di e di CO [...]
, in quanto ritualmente citate e non ON costituite nel presente giudizio.
Rileva, altresì, la Corte che ha formulato domande nei confronti Parte_2 degli investitori e , i quali, nel costituirsi nel giudizio di CP_1 CP_2 appello, non hanno proposto gravame incidentale nei confronti dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le domande svolte nei confronti di e di CO ON CP_
Anzi, in sede di precisazione delle conclusioni, gli appellati e
[...] CP_1 hanno espressamente dedotto di avere rinunciato alle pretese restitutorie e risarcitorie nei confronti di e di CO ON
, la cui assenza di responsabilità costituisce, dunque, accertamento
[...] coperto da giudicato interno.
Parimenti, hanno assunto carattere di definitività i capi della sentenza relativi al rigetto delle censure mosse da e nei confronti di e aventi CP_1 CP_2 Pt_2 ad oggetto la pretesa violazione degli obblighi di informazione attiva a passiva;
l'omessa valutazione di adeguatezza e la mancata informativa in ordine al deprezzamento del titolo.
pag. 11/18 Gli odierni appellati, invero, si sono limitati a riproporre siffatte doglianze, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., senza tuttavia formulare appello incidentale sul punto, sicché le stesse devono intendersi rinunciate. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la mera riproposizione è sufficiente a superare la presunzione di rinuncia solo con riferimento alle doglianze rimaste assorbite;
quanto alle doglianze esaminate e rigettate dal giudice di prime cure, invece, la parte risultata vittoriosa in primo grado
è tenuta alla proposizione di appello incidentale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n.
7940/2019).
Dal che ne discende che esulano dal perimetro del presente giudizio sia la questione relativa alla profilatura dei clienti sia quella afferente alla completezza delle informazioni contenute nel KID consegnato ai clienti. Parimenti non può essere oggetto di accertamento in questa sede la sussistenza in capo a dell'obbligo di Pt_2 procedere anche alla valutazione di adeguatezza dei singoli investimenti contestati, nonché di informare i clienti circa l'andamento dei titoli successivamente al loro acquisto, trattandosi di questioni già definite dal Tribunale e non oggetto di specifico gravame. L'unico capo di sentenza oggetto di espressa impugnazione è quello con cui il Tribunale ha accertato la violazione da parte dell'obbligo di Parte_2 comunicazione dell'inappropriatezza delle operazioni per cui è causa, dichiarando, conseguentemente, la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei singoli ordini di investimento.
Il thema decidendum del presente giudizio è, dunque, circoscritto a tale questione.
2. Tanto premesso, ritiene la Corte di esaminare con priorità logico-giuridica il quarto motivo di gravame, in quanto l'eventuale accoglimento di tale motivo determinerebbe l'assorbimento dei restanti motivi di gravame. Invero, ove dovesse risultare debitamente dimostrato l'adempimento, da parte di
, dell'obbligo di effettuare la valutazione di appropriatezza in relazione alle Pt_2 operazioni oggetto di causa e di comunicarne l'esito agli investitori, risulterebbe superfluo, in applicazione del principio della cd. “ragione più liquida”, l'esame delle ulteriori questioni.
Si richiama, sul punto, il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex plurimis, Cass. Civ., 9.9.2022, n. 26634; Cass. Civ.,
20.5.2020, n. 9309; Cass. Civ., Sez. VI, 26.11.2019, n. 30745).
Ciò posto, occorre preliminarmente effettuare una sintetica ricostruzione dei fatti di causa, come risultanti dagli atti e documenti prodotti in giudizio.
In data 3.11.2005, e hanno stipulato con CP_1 CP_2 Parte_2 un contratto di conto corrente, di deposito titoli e strumenti finanziari in
[...]
pag. 12/18 custodia e amministrazione, comprensivo del servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, nonché di esecuzione ordini per conto di clienti.
A far data dal 26.11.2016, e , avvalendosi del servizio di CP_1 CP_2
“execution only”, hanno acquistato ripetutamente il tiolo ETC 3OIL, uno strumento finanziario il cui valore era legato all'andamento di un contratto derivato (nella specie, un commodities swap), a sua volta ancorato al valore del petrolio, come quotato sulla borsa statunitense.
Trattandosi di acquisto effettuato non già in regime di consulenza o gestione di portafoglio, bensì – come oltretutto accertato in via definitiva dal giudice di prime cure – di esecuzione ordini per conto dei clienti, era tenuta, alla Parte_2 stregua degli artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari applicabile ratione temporis, alla sola valutazione di appropriatezza.
era, dunque, non era gravata dell'obbligo di valutare se le operazioni per cui è Pt_2 causa fossero adeguate agli obiettivi e alle capacità finanziarie degli investitori, bensì, esclusivamente, di verificare se i clienti possedessero il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi allo strumento finanziario.
Giova anzitutto premettere che costituisce accertamento coperto da giudicato interno quello relativo all'effettivo espletamento da parte di della valutazione di Pt_2 appropriatezza in relazione alle operazioni contestate. Il Tribunale, infatti, sulla base dell'estratto dell'archivio informativo prodotto in atti da , ha ritenuto provata l'avvenuta esecuzione della valutazione di Pt_2 appropriatezza, accertando l'inadempimento di sotto il diverso profilo della Pt_2 violazione dell'obbligo di comunicarne l'esito agli investitori.
Non avendo gli odierni appellati proposto appello incidentale sul punto, deve ritenersi definitivamente accertato che abbia adempiuto all'obbligo sulla medesima Pt_2 gravante di effettuare la dovuta valutazione di appropriatezza in ordine alle operazioni contestate.
La questione controversa attiene esclusivamente alla pretesa violazione, da parte di
, dell'obbligo di comunicazione ai clienti dell'esito della valutazione, obbligo la Pt_2 cui osservanza è stata esclusa dal giudice di prime cure, il quale ha conseguentemente accolto la domanda di risoluzione degli ordini di investimento proposta dagli attori. Sul punto, l'appellante lamenta, in primo luogo, un vizio di ultrapetizione, per avere il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., accertato l'inadempimento di Pt_2 all'obbligo di comunicare l'esito della valutazione di appropriatezza, ancorché gli investitori avessero lamentato, non già dell'omessa comunicazione, bensì, a monte, il mancato espletamento della valutazione.
Tale doglianza non è fondata e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. La contestazione relativa all'omessa comunicazione dell'esito della valutazione di appropriatezza è implicitamente racchiusa in quella relativa al suo mancato espletamento, atteso che, in tanto gli investitori hanno ragione di dolersi che Pt_2
pag. 13/18 non abbia dato corso alla valutazione di appropriatezza, in quanto non hanno avuto evidenza del relativo esito.
Tanto premesso, in ordine alla legittimità della scissione operata dal Tribunale tra prova dell'espletamento della valutazione di appropriatezza e prova della relativa comunicazione, la Corte ritiene di discostarsi nel merito dalle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
Il Tribunale ha ritenuto che non avesse adeguatamente allegato e dimostrato Pt_2
“come, in quale grado o fase della procedura di ordine on line e con che modalità sarebbe avvenuta la comunicazione della valutazione di appropriatezza” (cfr. sentenza pag. 8), senonché gli atti e i documenti di causa restituiscono plurimi elementi indiziari di senso contrario. In primo luogo, l'appellante ha prodotto in giudizio l'estratto del proprio archivio informatico, nel quale è riportato, accanto al codice ISIN delle operazioni contestate, l'esito – negativo - della valutazione di appropriatezza, espresso con la formula
“noapp” (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo primo grado ). Pt_2
Se, da un lato, tale emergenza documentale non è di per sé idonea a dimostrare che un tale esito sia stato poi effettivamente comunicato agli investitori, dall'altro lato, sarebbe del tutto illogico e irragionevole ritenere che , dopo aver espletato la Pt_2 valutazione di appropriatezza, abbia mantenuto il relativo esito nell'ambito del proprio foro interno, senza darne comunicazione ai clienti: sotto questo profilo, la valutazione di appropriatezza non avrebbe senso alcuno ove non avesse carattere recettizio.
Non si comprenderebbe, infatti, per quale ragione avesse effettuato la Pt_2 valutazione di appropriatezza, senza poi comunicarne l'esito agli investitori, atteso che tale valutazione risponde all'interesse degli investitori, che ne sono i diretti destinatari;
ciò sulla scorta della considerazione che l'obbligo di valutare l'appropriatezza delle operazioni è imposto dalla legge all'intermediario nell'esclusivo interesse dell'investitore.
Appare, dunque, verosimile che la valutazione di appropriatezza, registrata nei registri informatici di , sia stata effettuata dalla stessa e il relativo esito sia stato Pt_2 Pt_2 comunicato agli investitori. Nel senso dell'avvenuta comunicazione agli investitori dell'esito della valutazione di appropriatezza depone anche la simulazione di investimento prodotta in atti da Pt_2
(cfr. doc. 7 fascicolo primo grado ). Pt_2
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha specificatamente Pt_2 allegato, fin dal primo grado di giudizio, le modalità di segnalazione dell'esito della valutazione di appropriatezza, precisando che il relativo avvertimento viene visualizzato dall'investitore attraverso una finestra “pop up” che compare sullo schermo del dispositivo (pc, tablet, smartphone etc.) utilizzato dal cliente per dar corso all'operazione. A sostegno di tale allegazione, ha prodotto in atti una Pt_2 simulazione di investimento in un titolo analogo a quello oggetto di causa, dal quale emerge che l'investitore, prima di disporre la conferma definitiva dell'ordine, vede comparire sullo schermo del proprio dispositivo una finestra “pop up” contenente pag. 14/18 l'avvertimento che il titolo in questione integra un PRIIP (vale a dire, uno strumento il cui valore è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione a variabili di riferimento o al rendimento di una o più attività sottostanti); segue a tale finestra “pop up” la richiesta di conferma dell'intenzione di procedere ugualmente all'acquisto. Laddove l'investitore, pur reso edotto dalla volatilità e rischiosità del titolo, intenda comunque procede all'investimento, il sistema richiede l'inserimento del PIN segreto e la conferma definitiva dell'ordine.
Tale simulazione, pur assumendo valore probatorio pieno solo con riferimento al momento della sua effettuazione (ossia all'anno 2021), consente ragionevolmente di ritenere, in mancanza di elementi di segno contrario, che la procedura di inserimento degli ordini fosse analogamente congeniata anche al tempo dell'investimento controverso (ossia nell'anno 2016).
Tali elementi, complessivamente considerati, costituiscono, secondo la valutazione della Corte, indizi gravi, precisi e concordanti, idonei ai sensi dell'art. 2729 c.c. a ritenere presuntivamente dimostrata l'avvenuta comunicazione agli odierni appellati dell'esito della valutazione di appropriatezza in relazione agli investimenti per cui è causa. Tali considerazioni sono di per sé sufficienti a determinare l'accoglimento dell'appello, risultando assorbenti rispetto a tutte le ulteriori doglianze mosse dalla
CP_8 di completezza inducono, tuttavia, la Corte ad osservare ulteriormente quanto
[...] segue. La valutazione di appropriatezza viene effettuata dall'intermediario in un momento antecedente rispetto all'acquisto dei titoli: essa non attiene al momento funzionale (o esecutivo) del rapporto, bensì ad una fase preliminare. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di effettuare - e comunicare - la valutazione di appropriatezza dell'operazione non potrebbe, quand'anche accertata, condurre alla risoluzione del contratto.
La risoluzione, infatti, è un rimedio previsto per le anomalie nel funzionamento del sinallagma, quindi per cause che si verificano dopo la conclusione;
trattasi, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, di uno strumento che attiene alla fase esecutiva del rapporto (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 15068/2012; Cass. Civ., n. 8501/1995;
Cass. Civ., n. 2177/1993). L'inidoneità della violazione delle disposizioni in tema di appropriatezza ad assurgere a causa di risoluzione dei singoli contratti di acquisto degli strumenti finanziari è stata, d'altronde, costantemente ribadita anche dall'Arbitrio delle controversie finanziarie, il quale, con massima reiterata, afferma che “gli inadempimenti dell'intermediario agli obblighi di informazione del cliente, cosi come l'inadempimento all'obbligo di valutazione della coerenza delle operazioni di volta in volta eseguite con il suo profilo di rischio, sebbene condizionino la scelta di investimento del cliente si collocano, tuttavia, in un momento antecedente alle singole operazioni di acquisto, e dunque non possono operare come causa di risoluzione delle stesse ai sensi dell'art. 1453 c.c.,
pag. 15/18 tale rimedio presupponendo che l'inadempimento che vi da causa inerisca direttamente al rapporto contrattuale che si vorrebbe risolvere, e non a un rapporto diverso, ancorché a esso in un certo senso presupposto” (cfr. ex multis Decisione n.
1801 del 7.8.2019; Decisione n. 4102 del 4.8.2021). Sotto questo profilo, la violazione dell'obbligo di effettuare la valutazione di appropriatezza può, al più, condurre ad una responsabilità risarcitoria, laddove la condotta dell'intermediario si sia posta come antecedente causale del pregiudizio patito dagli investitori.
Nel caso di specie, tuttavia, difetta il nesso eziologico tra la violazione degli obblighi comportamentali da parte di e il danno lamentato dagli investitori e Pt_2 CP_1 CP_
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Premesso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità in materia di servizi di investimento, la sussistenza del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi informativi e il danno patito dall'investitore è oggetto di presunzione relativa (cfr.
Cass. Civ., n. 18293/2023), ritiene la Corte che, nel caso di specie, abbia Pt_2 fornito adeguata prova contraria dell'insussistenza di siffatta derivazione causale, producendo in giudizio la documentazione attestante l'operatività pregressa e successiva degli appellati. Invero risulta per tabulas che e , fin dall'anno 2006, CP_1 CP_2 hanno posto in essere un'intensa attività di investimento, realizzando migliaia di operazioni di compravendita di strumenti finanziari e, in particolare, che hanno continuato ad acquistare i medesimi titoli - o comunque titoli analoghi a quelli per cui
è causa - anche successivamente al periodo in contestazione.
In particolare, dalla documentazione versata in atti da emerge che e Pt_2 CP_1 CP_
hanno acquistato nuovamente il titolo ETC 3oil anche in data 20.3.2020 e, quindi, successivamente alla comunicazione al mercato del forte deprezzamento subito dal titolo e hanno continuato, anche successivamente, a negoziare strumenti derivati complessi, legati all'andamento del prezzo del petrolio (indicato nella nomenclatura del titolo con la dicitura OIL). Dalla documentazione di causa emerge, CP_ infatti, che i e hanno acquistato per tutto l'anno 2020 e fino al mese di CP_1 giugno 2021 i seguenti titoli: ETC OIL3L/SGI 36, ETC SGWTIOIL-3DLEVC RAG;
ETC SGWTIOIL-3DLEVC RAG;
e Controparte_9
62 3) (cfr. docc. 5 e 6 fasc. primo grado ). CP_10 Pt_2
Alla luce di tali documentate circostanze fattuali, ritiene la Corte che, quand'anche avesse effettivamente omesso di comunicare l'esito della valutazione di Pt_2 CP_ appropriatezza agli investitori e – circostanza, comunque, da escludersi CP_1 alla luce delle considerazioni sopra evidenziate – gli stessi non si sarebbero, in ogni caso, astenuti dall'acquistare i titoli contestati.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve escludersi la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi informativi e il danno patito dagli investitori, ove questi ultimi abbiano continuato ad acquistare titoli analoghi a quelli controversi, anche successivamente alle operazioni contestate. Si richiama, a mero pag. 16/18 titolo esemplificativo, la sentenza n. 2698/2022, secondo cui “è necessario dimostrare che l'operato dell'intermediario abbia rappresentato la causa del danno patito dal cliente, non potendosi reputare sussistente tale nesso di causalità quando l'investitore chieda il risarcimento della minusvalenza che ha maturato per effetto di un'operatività reiteratamente posta in essere in totale autonomia. In tali casi le minusvalenze appaiono frutto non già di comportamenti addebitabili all'intermediario, quanto, piuttosto, di una strategia operativa definita ed attuata dal cliente in totale consapevole autonomia” (Corte Appello Milano n. 2698/2022).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ritiene la Corte che Pt_2 non sia incorsa in alcuna violazione comportamentale, avendo debitamente dimostrato di avere effettuato e comunicato la doverosa valutazione di appropriatezza in relazione a ciascuna operazione oggetto di contestazione e, in ogni caso, che debba escludersi la sussistenza di un nesso eziologico fra l'asserita omissione di un'informativa in termini CP_ di non appropriatezza e il danno lamentato dagli investitori e CP_1
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto, con conseguente rigetto, in riforma dell'impugnata sentenza, delle domande svolte in primo grado da e nei confronti di . CP_1 CP_2 Pt_2
In accoglimento della domanda formulata dall'appellante, va disposta la restituzione da parte di e di quanto versato da in CP_1 CP_2 Parte_2 esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal pagamento al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico degli appellati e , per entrambi i gradi di giudizio e sono CP_1 CP_2 liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5569/2023 del
Tribunale di Milano, rigetta le domande proposte da e CP_1 CP_2 nei confronti di Parte_2
2) condanna e alla restituzione di quanto versato da CP_1 CP_2 in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre interessi legali ex art. Parte_2
1284 comma 1 c.c. dal pagamento al saldo;
3) condanna e alla rifusione in favore di CP_1 CP_2 Parte_2 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi Euro
[...]
47.704,00 (di cui Euro 29.193,00 per il primo grado di giudizio ed Euro 18.511,00 per il grado d'appello), oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
pag. 17/18 Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Marianna Galioto
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