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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 750/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 21/05/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 24.4.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal combinato disposto del vigente comma 3 della predetta disposizione e dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 164/2024, anche per le cause pendenti alla data del 28.2.2023), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 750/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 750 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019,
promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Claudio MARTINO (C.F.
) e Arcangelo GUZZO (C.F. ), elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliato a Roma, via Antonio GRAMSCI n. 9, presso lo studio dei difensori;
attore
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA (C.F. ), C.F._3
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 elettivamente domiciliata in Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio del difensore;
convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
9.4.2025):
“accertare e dichiarare l'indebita fornitura e vettoriamento di acqua grezza da parte del
in favore negli anni 2006 e 2007 per un Parte_1 CP_1 valore complessivo di € 266.447,21, quale accertato dal nominato C.T.U., dott.ssa Per_1
nella Relazione del 12 novembre 2024, condannando la stessa al
[...] CP_1 pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore del Parte_1
ragguagliato al suddetto valore, ovvero a quello maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Nell'interesse della parte convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
24.4.2025):
“Si confermano, dunque, le conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione del presente giudizio, così come ulteriormente precisate nei successivi scritti difensivi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato nella cancelleria di questo Tribunale il
24.6.2019, il ha Parte_2
esposto quanto segue:
a. in seguito all'istituzione del Servizio Idrico Integrato nella Regione – Pt_2
disciplina nazionale regolata dalla Legge n. 36/1994 (Legge Galli) ed attuata con
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 le Leggi Regionali n. 29/1997 e 15/1999 – in virtù della deliberazione A.A.T.O.
GN (oggi n. 25/2004 e con decorrenza dall'1.1.2006, la gestione di Pt_3
detto servizio era stata affidata alla dalla cui trasformazione e Controparte_2
contestuale fusione delle altre società consorziate il 22.12.2005 era nata la la quale era quindi subentrata in tutte le gestioni CP_1
precedentemente in capo ai Comuni ed ai loro Consorzi;
b. poiché ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006 al Gestore del SII erano affidate in concessione d'uso gratuito tutte le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali (art. 143 del predetto decreto), il 17.2.2006 (sempre con decorrenza dall'1.1.2006) il aveva trasferito alla tutti Controparte_3 CP_1
gli impianti idrici e fognari presenti sul territorio per lo svolgimento del Servizio;
c. tra l'1.1.2006 e il 31.12.2007 esso Parte_1
aveva erogato in favore della l'acqua grezza necessaria al CP_1
Comune di per i servizi potabile e fognario, prestazioni rese negli anni CP_3
precedenti in favore del predetto ente locale;
d. nonostante le interlocuzioni con la le numerose sollecitazioni CP_1
ricevute, quest'ultima si era sempre sottratta all'obbligo di stipulare una convenzione per l'erogazione del servizio di vettoriamento dell'acqua grezza, per il quale esso aveva proposto l'applicazione delle medesime Parte_1
condizioni oggetto delle precedenti convenzioni con il Comune di e, in CP_3
particolare, il prezzo di fornitura di 0,0600 al mc. (IVA esclusa);
e. il contegno tenuto dalla convenuta era rimasto tale anche in seguito alle note con
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 cui la medesima (il 21.3.2008) aveva chiesto conferma circa il quantitativo d'acqua grezza fornito da esso fino a quel momento, nonché Parte_1
(il24.4.2018) rappresentando come fosse in fase avanzata la verifica sulla proposta di convenzione e rendendosi disponibile ad un incontro per concordare un piano di pagamenti in acconto, alle quali non aveva fatto seguito alcun versamento;
f. esso aveva fornito acqua grezza alla per i Parte_1 CP_1
servizi idrico e fognario relativi al Comune di rispettivamente: CP_3
i. nell'anno 2006 il volume di 2.031.200 mc., per l'importo complessivo di
134.059,20 euro (comprensivo di 12.817,20 euro a titolo di IVA al 10%);
ii. nell'anno 2007 il volume di 2.005.879 mc., per l'importo complessivo di
132.388,05 euro (comprensivo di 12.035,28 euro a titolo di IVA al 10%);
g. i suddetti importi erano dovuti a esso ai sensi dell'art. 2041 c.c., Parte_1
essendosi la indebitamente arricchita di complessivi CP_1
266.447,25 euro per avere usufruito gratuitamente, nel periodo oggetto di causa,
del servizio di erogazione dell'acqua grezza (fatto peraltro già accertato dal
Tribunale di Tortolì con la sentenza n. 298/2019, in cui la domanda era stata rigettata, siccome fondata su un contratto mai stipulato);
h. nonostante le diffide ricevute, la non aveva provveduto al CP_1
pagamento del dovuto.
Il CONSORZIO attore ha quindi chiesto la condanna della convenuta a pagargli
266.447,25 euro (o la somma maggiore o minore accertata in corso di causa) a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 2. Con comparsa di risposta, depositata il 31.10.2019, la i è così difesa: CP_1
a. ha chiesto disporsi il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione,
ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.,
b. in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dal , Parte_1
sostenendo quanto segue:
i. nonostante nell'atto di trasferimento delle opere idriche del 17.2.2006 fosse stato stabilito l'obbligo in capo a essa convenuta di subentrare nella titolarità dei contratti di somministrazione di energia elettrica e acqua grezza entro il 31.3.2006, con il Parte_1
non era stata sottoscritta alcuna pattuizione e, pertanto,
[...]
quest'ultimo aveva continuato ad erogare il servizio al di CP_3 CP_3
ed a emettere le fatture relative alla fornitura di acqua grezza nei confronti di quest'ultimo, come ammesso dalla medesima parte attrice nelle missive datate 29.8.2007 e 26.3.2008;
ii. il soggetto passivo della pretesa avanzata dal era quindi il Parte_1
il quale, solo in seguito al pagamento avrebbe potuto Controparte_3
chiedere il rimborso a essa convenuta, obbligata sul punto proprio in virtù
del suddetto atto di trasferimento, fino al completamento di quest'ultimo;
iii. difettavano peraltro tutti i presupposti imprescindibili per l'accoglibilità
della domanda ex art. 2041 c.c., ossia:
o l'impoverimento, laddove in ogni caso, l'importo preteso di 0,06
euro al mc. era del tutto privo di fondamento, siccome basato su
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 rendiconti provenienti dal medesimo – contenenti Parte_1
generici riferimenti ai costi di produzione dell'acqua, privi di qualsivoglia specificazione sui criteri di calcolo impiegati (la tariffa non poteva peraltro basarsi sul solo costo per l'esecuzione del servizio, bensì anche sulla percentuale di guadagno che il fornitore intendeva conseguire – oltre che sui precedenti accordi raggiunti con il dovendosi eventualmente prendere in Controparte_3
considerazione il prezzo di costo ai sensi del R.D. 1775/1932;
o l'ingiustificato arricchimento tratto da essa convenuta;
o il riconoscimento dell'utilitas, mai effettuato dal suo legale rappresentante;
iv. in ogni caso, “soltanto dopo l'avvenuta riscossione da parte della società
sorge il diritto del di pretendere le somme per lo CP_1 Parte_1
svolgimento del relativo servizio ed esclusivamente entro i limiti di quanto
effettivamente riscosso da e comunque in misura non superiore ai CP_1
costi effettivamente sostenuti dal ”. Parte_1
3. Con ordinanza pronunciata il 20.1.2020 (a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 13.11.2019) il giudice ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
4. Nell'udienza cartolare del 30.9.2020 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
5. Con ordinanza pronunciata il 9.12.2021 (a scioglimento della riserva assunta alla prima
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 udienza del 2.11.2021) il giudice ha ammesso tutte le prove orali chieste dalle parti, fatta eccezione per il capitolo 3 formulato dalla convenuta nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
6. Nelle udienze tenute in data 7.4.2022, 14.10.2022 e 13.3.2023 il giudice onorario delegato ha assunto l'interrogatorio formale di (delegato dal legale CP_4
rappresentante della con procura speciale) e di CP_1 CP_5
Presidente del CONSORZIO attore, oltre ad esaminare due testimoni per parte attrice
( e ) e uno per parte convenuta Testimone_1 Testimone_2
( ). Testimone_3
7. In seguito al trasferimento ad altro Ufficio del giudice titolare medio tempore divenuto titolare del fascicolo, in virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal
Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
8. Con ordinanza pronunciata il 30.10.2023 (a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 26.10.2023) il giudice ha nominato CTU l'ing. , alla quale, con Persona_1
provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 24.11.2023, è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, effettuata ogni opportuna verifica, sentite le
parti e i loro consulenti, con autorizzazione ad acquisire presso gli Uffici pubblici
competenti l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, il CTU, ove possibile,
quantifichi la tariffa al m/c spettante al CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA in
considerazione dei costi e delle spese sostenute dalla parte attrice per la fornitura e il
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 vettoriamento dell'acqua grezza in favore del Comune di negli anni 2006 e 2007”; CP_3
9. In seguito alla sospensione delle operazioni peritali – dovuta all'avvio di trattative tra le parti, non andate a buon fine – ed alla ripresa di queste ultime (i cui termini sono stati prorogati con decreto reso il 6.9.2024), il 12.11.2024 l'ing. ha depositato Per_1
l'elaborato, in relazione al quale, con decreto reso il 16.1.2025 il giudice ha liquidato al
CTU complessivi 7.887,73 euro (oltre a oneri previdenziali) a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico delle parti in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
10. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 6.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 7.2.2025 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 24.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine fino al
4.4.2025 per il deposito di note conclusive, nonché disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
11. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
***
12. La domanda di ingiustificato arricchimento formulata dal Parte_1
deve essere respinta.
[...]
12.1 Ai sensi dell'art. 2041, comma 1, c.c., “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a
danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”, mentre nel successivo art. 2042 c.c. si legge che “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il
danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio
subito”.
Riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie de qua, è noto che “Requisiti
essenziali per il felice esito dell'azione generale di arricchimento contemplata dall'art.
2041 cod. civ. sono costituiti dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione
patrimoniale di un altro soggetto collegati da un nesso di causalità nonché dal difetto
di un titolo specifico (ovvero la mancanza di qualsiasi altra azione) in favore
dell'impoverito per ottenere la reintegrazione patrimoniale (ex plurimis, Cass., Sez. U,
05/12/2023, n. 33954)” (Cass. n. 11469/2025), reintegrazione del depauperato la quale comporta che l'indennizzo “va commisurato all'arricchimento, riconoscendo, in via
sostitutiva, al depauperato un quid monetario nei limiti dello stesso arricchimento
(perché, altrimenti, si verificherebbe un arricchimento nel senso inverso)” (Cass. n.
11337/2025).
Poiché la funzione dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento “è quella di
«compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di
giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione», esclusa ogni ipotesi di
guadagno (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20884 del 22/08/2018, Rv. 650432 - 02)”, il limite invalicabile dell'attribuzione compensativa è costituito infatti “dalla minor
somma fra diminuzione patrimoniale (depauperatio) e arricchimento (locupletatio)”,
con la precisazione che, essendo l'indennizzo astrattamente suscettibile di
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 riconoscimento limitato al solo danno emergente – non anche al lucro cessante e sempre nei limiti dell'arricchimento – “è principio generale che incomba al danneggiato
l'onere di fornire la prova della sussistenza e della consistenza di questo” (Cass. n.
8849/2024), documentando le spese sostenute ed i costi effettivamente affrontati.
Quanto all'ulteriore requisito dell'utilitas, ritenuto tradizionalmente indefettibile dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi in cui l'arricchito fosse una pubblica amministrazione, a partire dalla pronuncia delle SS.UU. n. 10798/2015 si è invero
“posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento
che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato
riconoscimento dello stesso” (così, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021, cit.)”, ciò
comportando che, “Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il
proprio depauperamento (e il contestuale arricchimento della Pubblica
Amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo
“limite del divieto di arricchimento imposto”, giacché “il diritto fondamentale di
azione del depauperato” deve “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto
fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa
pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o
l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (così, nuovamente, Cass. Sez. 1,
ord. n. 10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez. Un., n. 10798 del 2015, cit.; in
senso conforme pure Cass. Sez. 1, sent. 7 giugno 2017, n. 15937, Rv. 644667-02; Cass.
Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11209, Rv. 653710-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 5 novembre
2020, n. 24642, Rv. 659918-01)” e, pertanto, “A stretto rigore, poi, non solo
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 l'impoverito non deve provare alcuna utilità della P.A. in cui favore ha eseguito le sue
prestazioni, ma neppure ha l'onere di dimostrare la regolarità dell'esecuzione di
quelle, se non altro quando, come pare prospettato nella specie, quelle prestazioni
pacificamente siano state rese: pertanto, i risultati di queste vanno valutati nella loro
ontologica consistenza e, cioè, al fine di determinare l'entità concreta
dell'arricchimento (benché una loro eventuale scorretta esecuzione possa diminuire
tale entità); e sempre salvo il caso del cosiddetto arricchimento imposto, che non può
riconoscersi” (Cass. n. 27753/2024, n. 14735/2024).
In relazione al profilo della sussidiarietà, è stato recentemente chiarito che “la
domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via
subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione -
sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero
ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo,
restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza
del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante
dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine
pubblico” (Cass. n. 27008/2024, n. 6735/2024, SS.UU. n. 33954/2023).
12.2 Posto che nel caso in esame la domanda proposta dal Parte_1
è evidentemente ammissibile – essendo pacifica l'insussistenza a
[...]
monte di qualsivoglia contratto o convenzione con la avente ad CP_1
oggetto il vettoriamento dell'acqua grezza proveniente dall'invaso di NT CI
(Comune di Villagrande) per il potabilizzatore servente il centro abitato di – la CP_3
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 valutazione di infondatezza della pretesa si fonda sul mancato assolvimento da parte del attore dell'onere della prova in ordine al requisito dell'impoverimento Parte_1
subito, per le ragioni che seguono.
a. Nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ha allegato di avere erogato il Parte_1
servizio sopra menzionato nel biennio 2006-2007, quantificando l'indennizzo preteso in base alla tariffa (0,06 euro/mc.) oggetto della convenzione precedentemente stipulata con il nonché argomentando in Controparte_3
ordine alla sua congruità alla luce di consulenze tecniche d'ufficio disposte nell'ambito di procedimenti analoghi tra l'odierna convenuta ed altri consorzi di bonifica, cause definite con l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento formulata da questi ultimi.
b. Alla luce delle difese articolate dalla deve ritenersi provato il CP_1
volume di metri cubi d'acqua grezza allegato dalla parte attrice in relazione al periodo in esame (rispettivamente, 2.301.200 mc. nel 2006 e 2.005.879 mc. nel
2007), in quanto – in disparte le allegazioni secondo cui “il ha sempre Parte_1
continuato a fornire il servizio al e non direttamente alla Controparte_3
società esponente” e, pertanto, non potrebbe “esigere alcun importo nei confronti
di potendo pretendere il pagamento delle somme esclusivamente dal CP_1
il quale, a sua volta, potrà eventualmente richiedere il Controparte_3
rimborso alla società esponente” (comparsa di risposta, pagine 2-3), tesi radicalmente infondata, è l'attuale ad avere usufruito Parte_4
gratuitamente del servizio de quo, non potendo certo giovarsi della propria
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 inottemperanza all'obbligo di subentrare all'ente comunale nella titolarità del rapporto tra quest'ultimo e il – tale circostanza non è mai stata Parte_1
contestata dall'odierna convenuta.
c. La dimostrazione della quantità di acqua grezza vettoriata non è tuttavia sufficiente a dare conto della perdita patrimoniale effettivamente subita dall'impoverito, la quale, come condivisibilmente osservato dalla Corte d'Appello di Cagliari in una pronuncia avente ad oggetto una fattispecie analoga a quella oggetto di causa
(avente come parti la e il ), l'accertamento CP_1 Controparte_6
sugli oneri effettivamente sostenuti dal avrebbe “dovuto essere Parte_1
effettuato sulla scorta dei costi operativi risultanti dalla contabilità, indicati nel
rendiconto di gestione e non, come accaduto, sui dati di budget, contenuti nel
richiamato documento n. 44, che non possono trovare riscontro con spese
asseritamente sostenute ma non dimostrate” (sentenza n. 630/2020, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 4681/2023).
d. Sul punto, oltre a non avere fornito nell'atto introduttivo alcuna specificazione in ordine alle singole voci di costo di cui si componeva la pretesa avanzata, a corredo di quest'ultimo il non ha versato alcun documento contabile o Parte_1
gestionale attinente alle spese ed agli esborsi affrontati per l'erogazione del servizio oggetto di causa nel biennio 2006-2007, né le allegazioni e le produzioni sono state integrate nei suoi successivi scritti difensivi e, comunque, entro la maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie (rispettivamente, la prima e la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 e. All'esito delle operazioni peritali, l'ausiliare “ha quantificato la tariffa di 0.060
€/m3 spettante al in considerazione Parte_1
dei costi e delle spese stimate, sostenute dalla parte attrice per la fornitura e il
vettoriamento dell'acqua grezza in favore del negli anni 2006 e CP_3 CP_3
2007”, pari alla somma dei costi unitari di 0,045 €/m3 per la produzione e
fornitura d'acqua grezza dalla diga di NT CI e di 0,015 €/m3 per il
vettoriamento, fino all'utenza finale” (pag. 75);
f. La valutazione sopra riportata non è invero condivisibile (o, rectius, si appalesa inidonea a sopperire alle sopra evidenziate carenze assertiva e probatoria),
soprattutto se analizzata avendo riguardo al contenuto complessivo dell'elaborato,
poiché:
i. nella relazione tecnica, il CTU:
o ha indicato quali “macro voci” sarebbero state “necessarie alla
stima dei costi e spese sostenute dal nel periodo di Parte_5
contestazione” ossia: “
1. Elenco del personale con copia delle buste
paga relative al periodo 2006- 2007 2. Documentazione relativa
alla natura e consistenza delle attività di manutenzione ordinaria.
3. Fatture di acquisto relative dei materiali utilizzati per le attività
di manutenzione ordinaria 4. Fatture relative a prestazioni di terzi
eventualmente rese in riferimento alle attività di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria 5. Bollette per energia elettrica e
telefonia riferibili al servizio reso 6. Fatture di acquisto da Enas 7.
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 Costi di vettoriamento (personale, energia elettrica,
manutenzioni…) 8. Costi di produzione dell'acqua ante passaggio
all'Enas della competenza sulla gestione dei bacini” (pag. 63) –
nonché degli esborsi per beni e servizi, a titolo esemplificativo,
quelli di officina per tagliandi, automezzi, riparazioni ordinarie di attrezzature e macchinari e/o per la sostituzione di componenti,
l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autovetture, automezzi e attrezzature, spese telefoniche e per la somministrazione di energia elettrica etc;
o ha rilevato che “non è stato possibile ottenere informazioni
riguardo la contabilità del negli anni 2006-2007, Parte_5
neppure per macro settori, il CB come già riportato nella presente,
ha più volte risposto che tale ricerca è in un certo qual modo vana,
essendo passanti molti anni, cambiati i software di gestione, mutata
la configurazione impiantistica e infine il personale ridotto, in
procinto di elezioni per il rinnovo degli organi direttivi. Anche
nelle ctu suddette si sottolinea la mancanza di dati, di
rendicontazioni certe sui costi sostenuti dai consorzi di bonifica
coinvolti” (pagine 62 e 72);
o ha affermato che il ricalcolo era stato effettuato impiegando come fonti “le informazioni dedotte dal confronto con i ctp, le delibere
Par dell'ENAS, la ctu depositata dal relativa al procedimento n.
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 1779/09, redatta nel 2012, la bozza della ctu depositata da
relativa al procedimento n. 523/2011 della Corte CP_1
d'Appello di Cagliari, redatta nel 2014 e il contratto del 2008 fra
ENAS e le consulenze tecniche d'ufficio e le CP_1
sentenze prodotte in causa dal ”; Parte_1
o ha osservato, infine, che “I consorzi di bonifica in ogni
procedimento riportato faticano a reperire per varie ragioni la
documentazione relativa alla rendicontazione dei centri di costo e
il prezzo di costo per l'acqua grezza”, nonché come “È presente un
certo grado di incertezza anche nelle ctu che sono state redatte nel
2011 e nel 2014, con alta variabilità nei costi documentati e in
quelli stimati”;
ii. in questo quadro, non sono ravvisabili elementi che consentano di individuare qualsivoglia valore minimo e, a fortiori, di ritenere congrua la tariffa stimata dall'ing. considerate: Per_1
o la sopra menzionata “alta variabilità” dei costi inerenti al servizio di vettoriamento dell'acqua grezza, la cui ricostruzione, nel caso in esame, avrebbe richiesto particolari specificazioni, in quanto la diga di NT CI “veicola dei volumi destinati al sistema
multisettoriale (potabile, irriguo e industriale) ed è pertanto da
classificarsi tra le opere da ricomprendere nel sistema idrico
multisettoriale regionale”, da cui si dipartono condotte di
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 adduzione le quali non servono unicamente il centro abitato di
(pagina 20 relazione tecnica), con conseguente necessità di CP_3
isolare gli esborsi sostenuti per erogare il servizio in favore di quest'ultimo;
siffatta esigenza di analiticità è resa ancora più pregnante in ragione di quanto dichiarato dal consulente di parte attrice nel corso delle operazioni peritali, ossia che “da Enas, subentrata, l'acqua
grezza non veniva fornita direttamente dalla bocca di diga, ma
dopo un canale adduttore e un torrino, da dove veniva rilanciata,
proseguendo in un adduttore verso le utenze, fra cui il
potabilizzatore gestito da dunque vi erano i costi di CP_1
gestione per la rete di adduzione, che dopo sono stati eliminati, con
l'uso di un collettore diretto dall'uscita della diga di proprietà di
(pag. 6 elaborato); CP_1
o l'inevitabile limitatezza dell'indagine (chiaramente non ascrivibile al CTU), siccome sfociata in un accertamento presuntivo di congruità, basato sulle tariffe e sui costi del servizio menzionati nelle sentenze e relazioni tecniche prodotte in causa riguardanti differenti invasi ed enti consortili (a titolo esemplificativo, dighe
Par
, , e in Per_2 Persona_3 Per_4 Persona_5
relazione al Consorzio di Bonifica della Gallura), elaborati anch'essi a loro volta tendenzialmente basati su mere stime;
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 o la già rilevata assoluta carenza probatoria, non essendo stato versato in atti alcun documento contabile o comunque afferente alla gestione del servizio ed ai relativi costi effettivamente sostenuti (a titolo esemplificativo, non è neppure noto il numero di dipendenti impiegati dal ) – a differenza di alcuni tra gli altri Parte_1
giudizi menzionati dalla parte attrice, in cui l'ente consortile aveva quantomeno allegato le singole voci di costo, nonché depositato alcuni rendiconti (comunque, insufficienti) – deficit che preclude altresì qualsivoglia ragionamento inferenziale (in assenza di fatti noti da cui trarre quelli ignoti);
o quanto all'affermazione del consulente di parte attrice, secondo cui
“nel frattempo il è cambiato, non gestisce più la diga e la Parte_1
torretta e anche il software di gestione è cambiato, risulta per il
impossibile da consultare e, tanto meno, lo si può Parte_1
imporre, considerato che riguarda la contabilità ormai prescritta”
(pag. 3 relazione), è sufficiente osservare come, quand'anche fosse trascorso il periodo di legge durante il quale il era Parte_1
tenuto a conservare detta documentazione, trattasi di circostanza che non esime la parte onerata dall'onere di produrla in giudizio al fine di giustificare l'accoglimento della pretesa ivi avanzata.
g. Non possono trarsi, infine, elementi utili dall'istruttoria orale espletata, con particolare riferimento all'interrogatorio formale ed alla prova per testimoni
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 dedotti dal , laddove – in disparte l'inammissibilità Parte_1
dell'interrogatorio formale reso da , procuratore speciale del CP_4
legale rappresentante della società convenuta (Cass. n. 19718/2024), prova che, in ogni caso, recede di fronte alle carenze assertiva e probatoria di cui si è detto –
l'unico capitolo formulato riguardo ai costi oggetto di causa (n. 3, “Vero è che
per le prestazioni rese il ha sostenuto negli Parte_1
anni 2006 e 2007 i costi indicati nella nota di cui al capitolo che precede che si
rammostra al teste”) verteva peraltro sulla mera conferma del documento riepilogativo riportante unicamente i metri cubi vettoriati e le somme pretese, non già gli specifici (e mai allegati, neppure per categorie omogenee) esborsi affrontati per l'erogazione del servizio, privi di qualsivoglia riscontro.
12.3 Il mancato assolvimento dell'onere probatorio riguardante l'impoverimento subito comporta quindi il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, per il cui accoglimento il predetto elemento costituisce requisito indefettibile, non potendosi procedere alla liquidazione equitativa dell'importo, che la parte attrice avrebbe potuto agevolmente provare mediante la produzione della documentazione contabile sopra indicata.
13. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a interamente a carico del
[...]
, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_1
compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento formulata dalla parte attrice.
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra euro 260.000,01 euro e
520.000,00 euro – ossia sulla somma pretesa di 266.447,25 euro, richiamato l'insegnamento secondo cui “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento
di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione
degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla
somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum,
senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è
quello corrispondente alla somma domandata dall'attore›› (Cass., 26/04/2021, n. 10984;
Cass., 07/11/2018, n. 28417; Cass., 30/11/2011, n. 25553; Cass., 11/03/2006, n. 5381;
Cass., 15/07/2004, n. 13113)” (Cass. n. 30384/2024) – in particolare:
a. con riduzione del 30% per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello non elevato di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase istruttoria, caratterizzata dall'assunzione delle prove orali e dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che nella sua memoria conclusiva (depositata il 4.4.2025) la convenuta si è limitata a richiamare le osservazioni del proprio consulente e i suoi precedenti scritti difensivi.
14. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 16.1.2025
in complessivi 7.887,73 euro (oltre a oneri previdenziali) a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare – debbono essere
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 poste interamente a carico del attore, sul rilievo che, nonostante la Parte_1
valutazione di congruità dei costi effettuata dal CTU, la domanda deve essere comunque respinta, per le ragioni esposte nel punto 12 che precede.
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta la domanda di ingiustificato arricchimento formulata dal
[...]
; Parte_1
b. condanna il a rimborsare alla Parte_1
e spese processuali, così liquidate: CP_1
€ 2.480,80 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.636,60 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 10.411,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 3.082,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 17.610,40 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 16.1.2025 in complessivi 7.887,73 euro (oltre a oneri previdenziali)
a titolo di onorari – siano poste interamente a carico del
[...]
. Parte_1
Nuoro, 22.5.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 21/05/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 24.4.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal combinato disposto del vigente comma 3 della predetta disposizione e dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 164/2024, anche per le cause pendenti alla data del 28.2.2023), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 750/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 750 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019,
promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Claudio MARTINO (C.F.
) e Arcangelo GUZZO (C.F. ), elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliato a Roma, via Antonio GRAMSCI n. 9, presso lo studio dei difensori;
attore
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA (C.F. ), C.F._3
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 elettivamente domiciliata in Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio del difensore;
convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
9.4.2025):
“accertare e dichiarare l'indebita fornitura e vettoriamento di acqua grezza da parte del
in favore negli anni 2006 e 2007 per un Parte_1 CP_1 valore complessivo di € 266.447,21, quale accertato dal nominato C.T.U., dott.ssa Per_1
nella Relazione del 12 novembre 2024, condannando la stessa al
[...] CP_1 pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore del Parte_1
ragguagliato al suddetto valore, ovvero a quello maggiore o minore che dovesse essere ritenuto di giustizia, a titolo di ingiustificato arricchimento.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Nell'interesse della parte convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
24.4.2025):
“Si confermano, dunque, le conclusioni già rassegnate nell'atto di costituzione del presente giudizio, così come ulteriormente precisate nei successivi scritti difensivi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato nella cancelleria di questo Tribunale il
24.6.2019, il ha Parte_2
esposto quanto segue:
a. in seguito all'istituzione del Servizio Idrico Integrato nella Regione – Pt_2
disciplina nazionale regolata dalla Legge n. 36/1994 (Legge Galli) ed attuata con
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 le Leggi Regionali n. 29/1997 e 15/1999 – in virtù della deliberazione A.A.T.O.
GN (oggi n. 25/2004 e con decorrenza dall'1.1.2006, la gestione di Pt_3
detto servizio era stata affidata alla dalla cui trasformazione e Controparte_2
contestuale fusione delle altre società consorziate il 22.12.2005 era nata la la quale era quindi subentrata in tutte le gestioni CP_1
precedentemente in capo ai Comuni ed ai loro Consorzi;
b. poiché ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006 al Gestore del SII erano affidate in concessione d'uso gratuito tutte le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali (art. 143 del predetto decreto), il 17.2.2006 (sempre con decorrenza dall'1.1.2006) il aveva trasferito alla tutti Controparte_3 CP_1
gli impianti idrici e fognari presenti sul territorio per lo svolgimento del Servizio;
c. tra l'1.1.2006 e il 31.12.2007 esso Parte_1
aveva erogato in favore della l'acqua grezza necessaria al CP_1
Comune di per i servizi potabile e fognario, prestazioni rese negli anni CP_3
precedenti in favore del predetto ente locale;
d. nonostante le interlocuzioni con la le numerose sollecitazioni CP_1
ricevute, quest'ultima si era sempre sottratta all'obbligo di stipulare una convenzione per l'erogazione del servizio di vettoriamento dell'acqua grezza, per il quale esso aveva proposto l'applicazione delle medesime Parte_1
condizioni oggetto delle precedenti convenzioni con il Comune di e, in CP_3
particolare, il prezzo di fornitura di 0,0600 al mc. (IVA esclusa);
e. il contegno tenuto dalla convenuta era rimasto tale anche in seguito alle note con
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 cui la medesima (il 21.3.2008) aveva chiesto conferma circa il quantitativo d'acqua grezza fornito da esso fino a quel momento, nonché Parte_1
(il24.4.2018) rappresentando come fosse in fase avanzata la verifica sulla proposta di convenzione e rendendosi disponibile ad un incontro per concordare un piano di pagamenti in acconto, alle quali non aveva fatto seguito alcun versamento;
f. esso aveva fornito acqua grezza alla per i Parte_1 CP_1
servizi idrico e fognario relativi al Comune di rispettivamente: CP_3
i. nell'anno 2006 il volume di 2.031.200 mc., per l'importo complessivo di
134.059,20 euro (comprensivo di 12.817,20 euro a titolo di IVA al 10%);
ii. nell'anno 2007 il volume di 2.005.879 mc., per l'importo complessivo di
132.388,05 euro (comprensivo di 12.035,28 euro a titolo di IVA al 10%);
g. i suddetti importi erano dovuti a esso ai sensi dell'art. 2041 c.c., Parte_1
essendosi la indebitamente arricchita di complessivi CP_1
266.447,25 euro per avere usufruito gratuitamente, nel periodo oggetto di causa,
del servizio di erogazione dell'acqua grezza (fatto peraltro già accertato dal
Tribunale di Tortolì con la sentenza n. 298/2019, in cui la domanda era stata rigettata, siccome fondata su un contratto mai stipulato);
h. nonostante le diffide ricevute, la non aveva provveduto al CP_1
pagamento del dovuto.
Il CONSORZIO attore ha quindi chiesto la condanna della convenuta a pagargli
266.447,25 euro (o la somma maggiore o minore accertata in corso di causa) a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 2. Con comparsa di risposta, depositata il 31.10.2019, la i è così difesa: CP_1
a. ha chiesto disporsi il mutamento del rito da sommario in ordinario di cognizione,
ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.,
b. in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dal , Parte_1
sostenendo quanto segue:
i. nonostante nell'atto di trasferimento delle opere idriche del 17.2.2006 fosse stato stabilito l'obbligo in capo a essa convenuta di subentrare nella titolarità dei contratti di somministrazione di energia elettrica e acqua grezza entro il 31.3.2006, con il Parte_1
non era stata sottoscritta alcuna pattuizione e, pertanto,
[...]
quest'ultimo aveva continuato ad erogare il servizio al di CP_3 CP_3
ed a emettere le fatture relative alla fornitura di acqua grezza nei confronti di quest'ultimo, come ammesso dalla medesima parte attrice nelle missive datate 29.8.2007 e 26.3.2008;
ii. il soggetto passivo della pretesa avanzata dal era quindi il Parte_1
il quale, solo in seguito al pagamento avrebbe potuto Controparte_3
chiedere il rimborso a essa convenuta, obbligata sul punto proprio in virtù
del suddetto atto di trasferimento, fino al completamento di quest'ultimo;
iii. difettavano peraltro tutti i presupposti imprescindibili per l'accoglibilità
della domanda ex art. 2041 c.c., ossia:
o l'impoverimento, laddove in ogni caso, l'importo preteso di 0,06
euro al mc. era del tutto privo di fondamento, siccome basato su
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 rendiconti provenienti dal medesimo – contenenti Parte_1
generici riferimenti ai costi di produzione dell'acqua, privi di qualsivoglia specificazione sui criteri di calcolo impiegati (la tariffa non poteva peraltro basarsi sul solo costo per l'esecuzione del servizio, bensì anche sulla percentuale di guadagno che il fornitore intendeva conseguire – oltre che sui precedenti accordi raggiunti con il dovendosi eventualmente prendere in Controparte_3
considerazione il prezzo di costo ai sensi del R.D. 1775/1932;
o l'ingiustificato arricchimento tratto da essa convenuta;
o il riconoscimento dell'utilitas, mai effettuato dal suo legale rappresentante;
iv. in ogni caso, “soltanto dopo l'avvenuta riscossione da parte della società
sorge il diritto del di pretendere le somme per lo CP_1 Parte_1
svolgimento del relativo servizio ed esclusivamente entro i limiti di quanto
effettivamente riscosso da e comunque in misura non superiore ai CP_1
costi effettivamente sostenuti dal ”. Parte_1
3. Con ordinanza pronunciata il 20.1.2020 (a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 13.11.2019) il giudice ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
4. Nell'udienza cartolare del 30.9.2020 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
5. Con ordinanza pronunciata il 9.12.2021 (a scioglimento della riserva assunta alla prima
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 udienza del 2.11.2021) il giudice ha ammesso tutte le prove orali chieste dalle parti, fatta eccezione per il capitolo 3 formulato dalla convenuta nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
6. Nelle udienze tenute in data 7.4.2022, 14.10.2022 e 13.3.2023 il giudice onorario delegato ha assunto l'interrogatorio formale di (delegato dal legale CP_4
rappresentante della con procura speciale) e di CP_1 CP_5
Presidente del CONSORZIO attore, oltre ad esaminare due testimoni per parte attrice
( e ) e uno per parte convenuta Testimone_1 Testimone_2
( ). Testimone_3
7. In seguito al trasferimento ad altro Ufficio del giudice titolare medio tempore divenuto titolare del fascicolo, in virtù del provvedimento tabellare urgente reso il 25.7.2023 dal
Presidente Vicario di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
8. Con ordinanza pronunciata il 30.10.2023 (a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 26.10.2023) il giudice ha nominato CTU l'ing. , alla quale, con Persona_1
provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 24.11.2023, è stato conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, effettuata ogni opportuna verifica, sentite le
parti e i loro consulenti, con autorizzazione ad acquisire presso gli Uffici pubblici
competenti l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria, il CTU, ove possibile,
quantifichi la tariffa al m/c spettante al CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA in
considerazione dei costi e delle spese sostenute dalla parte attrice per la fornitura e il
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 vettoriamento dell'acqua grezza in favore del Comune di negli anni 2006 e 2007”; CP_3
9. In seguito alla sospensione delle operazioni peritali – dovuta all'avvio di trattative tra le parti, non andate a buon fine – ed alla ripresa di queste ultime (i cui termini sono stati prorogati con decreto reso il 6.9.2024), il 12.11.2024 l'ing. ha depositato Per_1
l'elaborato, in relazione al quale, con decreto reso il 16.1.2025 il giudice ha liquidato al
CTU complessivi 7.887,73 euro (oltre a oneri previdenziali) a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico delle parti in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare.
10. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 6.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 7.2.2025 ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 24.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine fino al
4.4.2025 per il deposito di note conclusive, nonché disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
11. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
***
12. La domanda di ingiustificato arricchimento formulata dal Parte_1
deve essere respinta.
[...]
12.1 Ai sensi dell'art. 2041, comma 1, c.c., “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a
danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”, mentre nel successivo art. 2042 c.c. si legge che “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il
danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio
subito”.
Riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie de qua, è noto che “Requisiti
essenziali per il felice esito dell'azione generale di arricchimento contemplata dall'art.
2041 cod. civ. sono costituiti dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione
patrimoniale di un altro soggetto collegati da un nesso di causalità nonché dal difetto
di un titolo specifico (ovvero la mancanza di qualsiasi altra azione) in favore
dell'impoverito per ottenere la reintegrazione patrimoniale (ex plurimis, Cass., Sez. U,
05/12/2023, n. 33954)” (Cass. n. 11469/2025), reintegrazione del depauperato la quale comporta che l'indennizzo “va commisurato all'arricchimento, riconoscendo, in via
sostitutiva, al depauperato un quid monetario nei limiti dello stesso arricchimento
(perché, altrimenti, si verificherebbe un arricchimento nel senso inverso)” (Cass. n.
11337/2025).
Poiché la funzione dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento “è quella di
«compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di
giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione», esclusa ogni ipotesi di
guadagno (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20884 del 22/08/2018, Rv. 650432 - 02)”, il limite invalicabile dell'attribuzione compensativa è costituito infatti “dalla minor
somma fra diminuzione patrimoniale (depauperatio) e arricchimento (locupletatio)”,
con la precisazione che, essendo l'indennizzo astrattamente suscettibile di
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 riconoscimento limitato al solo danno emergente – non anche al lucro cessante e sempre nei limiti dell'arricchimento – “è principio generale che incomba al danneggiato
l'onere di fornire la prova della sussistenza e della consistenza di questo” (Cass. n.
8849/2024), documentando le spese sostenute ed i costi effettivamente affrontati.
Quanto all'ulteriore requisito dell'utilitas, ritenuto tradizionalmente indefettibile dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi in cui l'arricchito fosse una pubblica amministrazione, a partire dalla pronuncia delle SS.UU. n. 10798/2015 si è invero
“posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento
che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato
riconoscimento dello stesso” (così, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021, cit.)”, ciò
comportando che, “Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il
proprio depauperamento (e il contestuale arricchimento della Pubblica
Amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo
“limite del divieto di arricchimento imposto”, giacché “il diritto fondamentale di
azione del depauperato” deve “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto
fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa
pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o
l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (così, nuovamente, Cass. Sez. 1,
ord. n. 10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez. Un., n. 10798 del 2015, cit.; in
senso conforme pure Cass. Sez. 1, sent. 7 giugno 2017, n. 15937, Rv. 644667-02; Cass.
Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11209, Rv. 653710-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 5 novembre
2020, n. 24642, Rv. 659918-01)” e, pertanto, “A stretto rigore, poi, non solo
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 l'impoverito non deve provare alcuna utilità della P.A. in cui favore ha eseguito le sue
prestazioni, ma neppure ha l'onere di dimostrare la regolarità dell'esecuzione di
quelle, se non altro quando, come pare prospettato nella specie, quelle prestazioni
pacificamente siano state rese: pertanto, i risultati di queste vanno valutati nella loro
ontologica consistenza e, cioè, al fine di determinare l'entità concreta
dell'arricchimento (benché una loro eventuale scorretta esecuzione possa diminuire
tale entità); e sempre salvo il caso del cosiddetto arricchimento imposto, che non può
riconoscersi” (Cass. n. 27753/2024, n. 14735/2024).
In relazione al profilo della sussidiarietà, è stato recentemente chiarito che “la
domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via
subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione -
sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero
ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo,
restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza
del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante
dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine
pubblico” (Cass. n. 27008/2024, n. 6735/2024, SS.UU. n. 33954/2023).
12.2 Posto che nel caso in esame la domanda proposta dal Parte_1
è evidentemente ammissibile – essendo pacifica l'insussistenza a
[...]
monte di qualsivoglia contratto o convenzione con la avente ad CP_1
oggetto il vettoriamento dell'acqua grezza proveniente dall'invaso di NT CI
(Comune di Villagrande) per il potabilizzatore servente il centro abitato di – la CP_3
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 valutazione di infondatezza della pretesa si fonda sul mancato assolvimento da parte del attore dell'onere della prova in ordine al requisito dell'impoverimento Parte_1
subito, per le ragioni che seguono.
a. Nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ha allegato di avere erogato il Parte_1
servizio sopra menzionato nel biennio 2006-2007, quantificando l'indennizzo preteso in base alla tariffa (0,06 euro/mc.) oggetto della convenzione precedentemente stipulata con il nonché argomentando in Controparte_3
ordine alla sua congruità alla luce di consulenze tecniche d'ufficio disposte nell'ambito di procedimenti analoghi tra l'odierna convenuta ed altri consorzi di bonifica, cause definite con l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento formulata da questi ultimi.
b. Alla luce delle difese articolate dalla deve ritenersi provato il CP_1
volume di metri cubi d'acqua grezza allegato dalla parte attrice in relazione al periodo in esame (rispettivamente, 2.301.200 mc. nel 2006 e 2.005.879 mc. nel
2007), in quanto – in disparte le allegazioni secondo cui “il ha sempre Parte_1
continuato a fornire il servizio al e non direttamente alla Controparte_3
società esponente” e, pertanto, non potrebbe “esigere alcun importo nei confronti
di potendo pretendere il pagamento delle somme esclusivamente dal CP_1
il quale, a sua volta, potrà eventualmente richiedere il Controparte_3
rimborso alla società esponente” (comparsa di risposta, pagine 2-3), tesi radicalmente infondata, è l'attuale ad avere usufruito Parte_4
gratuitamente del servizio de quo, non potendo certo giovarsi della propria
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 inottemperanza all'obbligo di subentrare all'ente comunale nella titolarità del rapporto tra quest'ultimo e il – tale circostanza non è mai stata Parte_1
contestata dall'odierna convenuta.
c. La dimostrazione della quantità di acqua grezza vettoriata non è tuttavia sufficiente a dare conto della perdita patrimoniale effettivamente subita dall'impoverito, la quale, come condivisibilmente osservato dalla Corte d'Appello di Cagliari in una pronuncia avente ad oggetto una fattispecie analoga a quella oggetto di causa
(avente come parti la e il ), l'accertamento CP_1 Controparte_6
sugli oneri effettivamente sostenuti dal avrebbe “dovuto essere Parte_1
effettuato sulla scorta dei costi operativi risultanti dalla contabilità, indicati nel
rendiconto di gestione e non, come accaduto, sui dati di budget, contenuti nel
richiamato documento n. 44, che non possono trovare riscontro con spese
asseritamente sostenute ma non dimostrate” (sentenza n. 630/2020, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 4681/2023).
d. Sul punto, oltre a non avere fornito nell'atto introduttivo alcuna specificazione in ordine alle singole voci di costo di cui si componeva la pretesa avanzata, a corredo di quest'ultimo il non ha versato alcun documento contabile o Parte_1
gestionale attinente alle spese ed agli esborsi affrontati per l'erogazione del servizio oggetto di causa nel biennio 2006-2007, né le allegazioni e le produzioni sono state integrate nei suoi successivi scritti difensivi e, comunque, entro la maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie (rispettivamente, la prima e la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 e. All'esito delle operazioni peritali, l'ausiliare “ha quantificato la tariffa di 0.060
€/m3 spettante al in considerazione Parte_1
dei costi e delle spese stimate, sostenute dalla parte attrice per la fornitura e il
vettoriamento dell'acqua grezza in favore del negli anni 2006 e CP_3 CP_3
2007”, pari alla somma dei costi unitari di 0,045 €/m3 per la produzione e
fornitura d'acqua grezza dalla diga di NT CI e di 0,015 €/m3 per il
vettoriamento, fino all'utenza finale” (pag. 75);
f. La valutazione sopra riportata non è invero condivisibile (o, rectius, si appalesa inidonea a sopperire alle sopra evidenziate carenze assertiva e probatoria),
soprattutto se analizzata avendo riguardo al contenuto complessivo dell'elaborato,
poiché:
i. nella relazione tecnica, il CTU:
o ha indicato quali “macro voci” sarebbero state “necessarie alla
stima dei costi e spese sostenute dal nel periodo di Parte_5
contestazione” ossia: “
1. Elenco del personale con copia delle buste
paga relative al periodo 2006- 2007 2. Documentazione relativa
alla natura e consistenza delle attività di manutenzione ordinaria.
3. Fatture di acquisto relative dei materiali utilizzati per le attività
di manutenzione ordinaria 4. Fatture relative a prestazioni di terzi
eventualmente rese in riferimento alle attività di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria 5. Bollette per energia elettrica e
telefonia riferibili al servizio reso 6. Fatture di acquisto da Enas 7.
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 Costi di vettoriamento (personale, energia elettrica,
manutenzioni…) 8. Costi di produzione dell'acqua ante passaggio
all'Enas della competenza sulla gestione dei bacini” (pag. 63) –
nonché degli esborsi per beni e servizi, a titolo esemplificativo,
quelli di officina per tagliandi, automezzi, riparazioni ordinarie di attrezzature e macchinari e/o per la sostituzione di componenti,
l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autovetture, automezzi e attrezzature, spese telefoniche e per la somministrazione di energia elettrica etc;
o ha rilevato che “non è stato possibile ottenere informazioni
riguardo la contabilità del negli anni 2006-2007, Parte_5
neppure per macro settori, il CB come già riportato nella presente,
ha più volte risposto che tale ricerca è in un certo qual modo vana,
essendo passanti molti anni, cambiati i software di gestione, mutata
la configurazione impiantistica e infine il personale ridotto, in
procinto di elezioni per il rinnovo degli organi direttivi. Anche
nelle ctu suddette si sottolinea la mancanza di dati, di
rendicontazioni certe sui costi sostenuti dai consorzi di bonifica
coinvolti” (pagine 62 e 72);
o ha affermato che il ricalcolo era stato effettuato impiegando come fonti “le informazioni dedotte dal confronto con i ctp, le delibere
Par dell'ENAS, la ctu depositata dal relativa al procedimento n.
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 1779/09, redatta nel 2012, la bozza della ctu depositata da
relativa al procedimento n. 523/2011 della Corte CP_1
d'Appello di Cagliari, redatta nel 2014 e il contratto del 2008 fra
ENAS e le consulenze tecniche d'ufficio e le CP_1
sentenze prodotte in causa dal ”; Parte_1
o ha osservato, infine, che “I consorzi di bonifica in ogni
procedimento riportato faticano a reperire per varie ragioni la
documentazione relativa alla rendicontazione dei centri di costo e
il prezzo di costo per l'acqua grezza”, nonché come “È presente un
certo grado di incertezza anche nelle ctu che sono state redatte nel
2011 e nel 2014, con alta variabilità nei costi documentati e in
quelli stimati”;
ii. in questo quadro, non sono ravvisabili elementi che consentano di individuare qualsivoglia valore minimo e, a fortiori, di ritenere congrua la tariffa stimata dall'ing. considerate: Per_1
o la sopra menzionata “alta variabilità” dei costi inerenti al servizio di vettoriamento dell'acqua grezza, la cui ricostruzione, nel caso in esame, avrebbe richiesto particolari specificazioni, in quanto la diga di NT CI “veicola dei volumi destinati al sistema
multisettoriale (potabile, irriguo e industriale) ed è pertanto da
classificarsi tra le opere da ricomprendere nel sistema idrico
multisettoriale regionale”, da cui si dipartono condotte di
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 adduzione le quali non servono unicamente il centro abitato di
(pagina 20 relazione tecnica), con conseguente necessità di CP_3
isolare gli esborsi sostenuti per erogare il servizio in favore di quest'ultimo;
siffatta esigenza di analiticità è resa ancora più pregnante in ragione di quanto dichiarato dal consulente di parte attrice nel corso delle operazioni peritali, ossia che “da Enas, subentrata, l'acqua
grezza non veniva fornita direttamente dalla bocca di diga, ma
dopo un canale adduttore e un torrino, da dove veniva rilanciata,
proseguendo in un adduttore verso le utenze, fra cui il
potabilizzatore gestito da dunque vi erano i costi di CP_1
gestione per la rete di adduzione, che dopo sono stati eliminati, con
l'uso di un collettore diretto dall'uscita della diga di proprietà di
(pag. 6 elaborato); CP_1
o l'inevitabile limitatezza dell'indagine (chiaramente non ascrivibile al CTU), siccome sfociata in un accertamento presuntivo di congruità, basato sulle tariffe e sui costi del servizio menzionati nelle sentenze e relazioni tecniche prodotte in causa riguardanti differenti invasi ed enti consortili (a titolo esemplificativo, dighe
Par
, , e in Per_2 Persona_3 Per_4 Persona_5
relazione al Consorzio di Bonifica della Gallura), elaborati anch'essi a loro volta tendenzialmente basati su mere stime;
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 o la già rilevata assoluta carenza probatoria, non essendo stato versato in atti alcun documento contabile o comunque afferente alla gestione del servizio ed ai relativi costi effettivamente sostenuti (a titolo esemplificativo, non è neppure noto il numero di dipendenti impiegati dal ) – a differenza di alcuni tra gli altri Parte_1
giudizi menzionati dalla parte attrice, in cui l'ente consortile aveva quantomeno allegato le singole voci di costo, nonché depositato alcuni rendiconti (comunque, insufficienti) – deficit che preclude altresì qualsivoglia ragionamento inferenziale (in assenza di fatti noti da cui trarre quelli ignoti);
o quanto all'affermazione del consulente di parte attrice, secondo cui
“nel frattempo il è cambiato, non gestisce più la diga e la Parte_1
torretta e anche il software di gestione è cambiato, risulta per il
impossibile da consultare e, tanto meno, lo si può Parte_1
imporre, considerato che riguarda la contabilità ormai prescritta”
(pag. 3 relazione), è sufficiente osservare come, quand'anche fosse trascorso il periodo di legge durante il quale il era Parte_1
tenuto a conservare detta documentazione, trattasi di circostanza che non esime la parte onerata dall'onere di produrla in giudizio al fine di giustificare l'accoglimento della pretesa ivi avanzata.
g. Non possono trarsi, infine, elementi utili dall'istruttoria orale espletata, con particolare riferimento all'interrogatorio formale ed alla prova per testimoni
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 dedotti dal , laddove – in disparte l'inammissibilità Parte_1
dell'interrogatorio formale reso da , procuratore speciale del CP_4
legale rappresentante della società convenuta (Cass. n. 19718/2024), prova che, in ogni caso, recede di fronte alle carenze assertiva e probatoria di cui si è detto –
l'unico capitolo formulato riguardo ai costi oggetto di causa (n. 3, “Vero è che
per le prestazioni rese il ha sostenuto negli Parte_1
anni 2006 e 2007 i costi indicati nella nota di cui al capitolo che precede che si
rammostra al teste”) verteva peraltro sulla mera conferma del documento riepilogativo riportante unicamente i metri cubi vettoriati e le somme pretese, non già gli specifici (e mai allegati, neppure per categorie omogenee) esborsi affrontati per l'erogazione del servizio, privi di qualsivoglia riscontro.
12.3 Il mancato assolvimento dell'onere probatorio riguardante l'impoverimento subito comporta quindi il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, per il cui accoglimento il predetto elemento costituisce requisito indefettibile, non potendosi procedere alla liquidazione equitativa dell'importo, che la parte attrice avrebbe potuto agevolmente provare mediante la produzione della documentazione contabile sopra indicata.
13. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a interamente a carico del
[...]
, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_1
compensazione neppure parziale tra le parti, stante l'infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento formulata dalla parte attrice.
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra euro 260.000,01 euro e
520.000,00 euro – ossia sulla somma pretesa di 266.447,25 euro, richiamato l'insegnamento secondo cui “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento
di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione
degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla
somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum,
senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è
quello corrispondente alla somma domandata dall'attore›› (Cass., 26/04/2021, n. 10984;
Cass., 07/11/2018, n. 28417; Cass., 30/11/2011, n. 25553; Cass., 11/03/2006, n. 5381;
Cass., 15/07/2004, n. 13113)” (Cass. n. 30384/2024) – in particolare:
a. con riduzione del 30% per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello non elevato di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase istruttoria, caratterizzata dall'assunzione delle prove orali e dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che nella sua memoria conclusiva (depositata il 4.4.2025) la convenuta si è limitata a richiamare le osservazioni del proprio consulente e i suoi precedenti scritti difensivi.
14. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 16.1.2025
in complessivi 7.887,73 euro (oltre a oneri previdenziali) a titolo di onorari, ponendo tale importo a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con l'ausiliare – debbono essere
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 poste interamente a carico del attore, sul rilievo che, nonostante la Parte_1
valutazione di congruità dei costi effettuata dal CTU, la domanda deve essere comunque respinta, per le ragioni esposte nel punto 12 che precede.
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta la domanda di ingiustificato arricchimento formulata dal
[...]
; Parte_1
b. condanna il a rimborsare alla Parte_1
e spese processuali, così liquidate: CP_1
€ 2.480,80 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.636,60 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 10.411,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 3.082,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 17.610,40 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 16.1.2025 in complessivi 7.887,73 euro (oltre a oneri previdenziali)
a titolo di onorari – siano poste interamente a carico del
[...]
. Parte_1
Nuoro, 22.5.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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Proc. n. 750/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22