Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/2001, n. 9803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9803 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
ITTI DA REPUBBLICA ITALIANA 9803 01 ARE FINAN IN NOME DEL POPOLO ITALIAN CORTE SUPRE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE LEGATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente- R.G.N. 8891/99 Cron. 22406 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Rep. 3316 - Dott. LO CIOFFI -Consigliere Ud.20/04/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 per diritti L. il19 LUG. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CO LO, CO ER IG, elettivamente domiciliati in ROMA L.GO ANGELO FOCHETTI 28, presso lo studio dell'avvocato PIETROSANTI FABRIZIO, che li CANCELLERIA difende unitamente agļi avvocati ALBANESE ALDO, CAPIROSSI MASSIMO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AI PA CO, CO RI LU, elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copia legale domiciliati in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, us pressuisione dal Sig. IRDSENT per diritti L. 12.000 + 3 presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVI MARIO, che li #2.5 SET 2001 2001 difende unitamente IL CANCELLIERE all'avvocato - CANIGGIA GIOVANNI, giusta delega in atti;
L controricorrenti avverso la sentenza n. 310/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 17/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. h -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 24 aprile 1995 AO AI e MA LU CI convenivano davanti al Tribunale di Alessandria PI UI CI e LO CI ed esponevano: -che con testamento olografo in data 15 aprile 1994 NI CI aveva disposto in loro favore un prelegato avente ad oggetto il denaro liquido di sua proprietà; -che nel denaro liquido dovevano considerarsi comprese le somme presenti in data 9 maggio 1994 sul libretto di Risparmio nominativo acceso presso la Cassa di Risparmio di Alessandria ed intestato ad NI CI;
sulla base di tali premesse le attrici chiedevano la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di lire 59.102.480. I convenuti, costituitisi, deducevano che le somme in questione non rientravano nel denaro liquido oggetto del prelegato in favore delle attrici. In via riconvenzionale chiedevano il rimborso delle pubblicazione del spese sostenute per la testamento. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza in data 2 ottobre 1996, accoglieva la domanda principale e 3 rigettava la domanda riconvenzionale. PI UI CI e LO CI proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Torino con sentenza in data 17 marzo 1998, in base alla seguente motivazione: A) Con l'espressione: "Prelego a mia OT MA LU CI, nonché a mia OT acquisita AO CI per l'aiuto datomi, il denaro liquido di mia proprietà, diviso in parti eguali esclusi i titoli e i buoni postali..", che figura nel testamento olografo in data 15.4.94, CI NI non ha inteso escludere dal prelegato le somme depositate "Libretto di risparmio nominativo" sul n. 01/03/33573/92 acceso presso la C.R. di Alessandria spa ed a lei intestato. La Corte esprime tale convincimento, considerando che il libretto nominativo per deposito a risparmio non può logicamente essere compreso tra i titoli”. Invero, non può non rilevarsi che correntemente il libretto di risparmio non viene indicato con il 1, termine di "titolo" e che il denaro ivi depositato viene generalmente considerato come denaro liquido (attesa la facilità con cui il titolare del libretto può effettuare i relativi prelievi); inoltre non va sottaciuto che il libretto in questione non si connota come un titolo di credito, ma solo come un documento di legittimazione (utile per identificare l'avente diritto alla prestazione e non destinato, come i titoli di credito, alla circolazione); infine, va considerato che CA NI, quando con un testamento anteriore (in data 25.5.90) aveva voluto disporre a favore di altro OT (avv. CI Giuseppe) del denaro all'epoca risultante depositato sul medesimo libretto di risparmio, si era espressa nei seguenti termini: "..lascio trenta milioni depositati in un libretto.." con ciò evidentemente lasciando intendere che oggetto della disposizione era il denaro depositato e non il libretto che legittimava la prestazione della banca. Conseguentemente deve ritenrsi che la de cuius, prelegando a favore delle NI M.LU e AO il denaro liquido di sua proprietà, con esclusione dei titoli (pure esistenti nella massa ereditaria, come risulta dalla documentazione bancaria prodotta dalle appellanti) e dei buoni postali, aveva inteso che "denaro liquido" fosse anche il denaro depositato sul libretto di risparmio in questione. B) E' infondato anche il motivo di appello rivolto ad ottenere il rimborso delle spese per la 5 pubblicazione dei testamenti, in cui CI MA LU e AI AO in CI figurano legatarie. Le spese in questione gravano sulla massa ereditaria (che è costituita di rapporti attivi e passivi) e quindi devono essere sostenute dagli eredi, i quali subentrano sia nell'attivo che nel passivo dell'eredità; i medesimi possono tener conto di tali spese per valutare la propria convenienza ad accettare l'eredità. In tale ottica non appare prospettabile il diritto dell'erede ad ottenere la parziale rifusione da parte dei legatari delle spese in questione. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con 21 motivi, PI UI CI e PA CI. Resistono con controricorso AO AI e MA LU CI. Motivi della decisione Ritiene il collegio di procedere per primo all'esame del quindicesimo motivo del ricorso, con il quale, in sostanza, i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza impugnata abbia confermato che le spese di pubblicazione del testamento andavano sopportate dagli eredi, pur contenendo il testamento unicamente delle disposizioni a titolo particolare. La doglianza è infondata. Se, infatti, le spese relative alla pubblicazione del testamento sono spese che gravano sull'eredità (il che non viene contestato dai ricorrenti), il fatto che il testamento, nella specie, contenesse solo dei legati non giustifica la pretesa di accollare ai beneficiari di tali disposizioni a titolo particolare le spese in questione, che comunque costituivano debiti dell'eredità. Con gli altri motivi del ricorso che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, PI UI CI e LO CI contestano l'esattezza del ragionamento in base al quale la sentenza impugnata ha ritenuto che le somme depositate sul libretto a risparmio all'origine della controversia andavano comprese nel prelegato avente ad oggetto il "denaro liquido". Ad avviso del collegio il ricorso, sia pure れ infarcito di ripetizioni quasi ossessive, censure non dirette contro la motivazione della sentenza impugnata, argomentazioni di non facile comprensione, tuttavia individua quelli che sono i punti deboli del ragionamento in base al quale la 7 Corte di appello di Torino ha aderito alla tesi delle originarie attrici e che si possono così riassumere (e condividere): a) del tutto apoditticamente i giudici di merito hanno affermato che nel linguaggio comune il libretto di risparmio non viene incluso tra "titoli" e viene considerato come denaro liquido;
(ed a tal fine è irrilevante il fatto che il risparmio sia un documento di libretto di legittimazione e non un titolo di credito destinato alla circolazione); b) poiché non risulta che NI CI abbia disposto con i suoi vari testamenti di altri "titoli", diversi dai buoni postali e dal libretto per cui è causa, non si comprende il senso della espressa esclusione dal legato dei titoli diversi dai buoni postali, se l'unico altro titolo preso da equiparare al danaroin considerazione era liquido oggetto di una disposizione ad hoc;
c) poiché è pacifico che il libretto a risparmio era stato lasciato (sia pure gravato da un prelegato) agli eredi con un precedente testamento, non viene spiegato da quali elementi, desumibili dal testamento in data 15 aprile 1994, risultava una volontà di revoca di tale precedente 8 disposizione e di inserimento del libretto a risparmio nell'oggetto del prelegato disposto in tale testamento. Si può aggiungere che è di difficile percezione la differenza di formulazione tra ilrilevanza della testamento in data 15 aprile 1994 e quello in data 109T 250.000 25 maggio 1990. 456T 60000 In definitiva, quindi, va rigettato il TOT. 310000 quindicesimo motivo del ricorso, che, invece, va accolto, per quanto di ragione, nel resto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio 2 di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il quindicesimo motivo del ricorso;
accoglie nel resto, per quanto di ragione, il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Roma, 20 aprile 2001. PA Talen بلدم 2 0 0 DEPOSITATO IN CANDELLSTA IL CANCELLIERE C1 Roma 19 LUG. 2001 Dott.ssa Donatella D'Anna 19LUG, IL CANCELLIERE C1