Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2237/2023 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata nel Regno Unito il giorno 06/05/1970, c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv. Olga Tripodo e Antonino Zarcone;
appellante
CONTRO
con sede in Palermo, P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cannizzo;
appellato
In fatto e in diritto
1. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. Parte_1
4423/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva da lei proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo emesso nei giorni 19/12/2013-13/1/2014 dallo stesso
Tribunale su ricorso della Controparte_1
La società appellata, costituitasi, ha dedotto l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giorno 6.3.2025, scaduti i termini di deposito degli scritti conclusionali, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. L'appello è inammissibile, al pari dell'opposizione in primo grado, per difetto d'interesse.
Per la costante giurisprudenza di legittimità, l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo consentita dall'art. 650 c.p.c. in caso di irregolarità della sua notificazione, non può esaurirsi – com'è avvenuto nel presente giudizio – in una denuncia di tale irregolarità, dal momento che una siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, ossia non indirizzata all'apertura del giudizio di merito, non può condurre ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria (Cass. 620/1973, S.U.
14017/1991, 668/1997, 18791/2009, 21658/2016).
Posto, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà avvio a una fase di accertamento a cognizione piena della fondatezza della pretesa creditoria, l'atto dell'opponente non può essere finalizzato soltanto a denunciare la carenza delle originarie condizioni di emissione o il vizio di notificazione dell'ingiunzione, ma deve dedurre motivi riguardanti il merito della controversia, in assenza dei quali l'attore non ha alcun interesse a instaurare la fase a cognizione piena del giudizio né, quindi, a impugnare la sentenza che abbia dichiarato la tardività dell'opposizione.
3. È appena il caso di precisare che la carenza dell'interesse all'impugnazione, manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 3991/2020), salvo il caso – qui non ricorrente – di giudicato interno su una precedente espressa statuizione (cfr. Cass. 26119/2021).
4. Segue per legge la condanna dell'appellante alle spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Palermo del 10/10/2023, n. 4423; 3
condanna a rifondere alla le spese di appello, che Parte_1 Controparte_1
liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a.
e all'i.v.a.; dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 12 marzo 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo