Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/06/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.3778/2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3778/2023 R.G. riservata in decisione in data 4.4.2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUGANO Parte_1 C.F._1
MARCELLO e con domicilio eletto in Voghera, P.tta Plana n.1
RICORRENTE
E
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Disattesa e rigettata ogni contraria eccezione, domanda, conclusione
- in riforma, parziale revoca, o modificazione delle statuizioni ad oggi in vigore,
pagina 1 di 6
2) disporre che il figlio minore mantenga la residenza primaria e privilegiata presso l'abitazione della madre;
3) disporre, se del caso, che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio secondo modalità che il CP_1
Tribunale vorrà prudentemente determinare, sempre in spazio neutro e in ambito protetto;
4) disporre che il sig. , a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio, in considerazione CP_1 delle esigenze dello stesso, del reddito dell'obbligato come comprovato dalla documentazione prodotta dai competenti uffici pubblici, e dell'impegno genitoriale prestato dalla sig.na versi Pt_1 mensilmente alla ricorrente la somma di € 800,00 da rivalutarsi automaticamente su base annuale secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 5° giorno del mese, se del caso disponendo erogazione diretta da parte del datore di lavoro;
5) disporre che l'assegno unico e universale per il figlio minore sia percepito in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
6) porre le spese straordinarie inerenti in minore, secondo Protocollo del Tribunale di Pavia, a carico dei genitori in misura paritaria del 50% ciascuno, con obbligo di rimborso al genitore che le abbia ad anticipare.
7) non autorizzarsi l' all'ottenimento di documenti validi all'espatrio. CP_1
Ai fini di legge la scrivente difesa dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande diverse, inammissibili o tardive promosse da controparte.
Vinte le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.9.2023 la ricorrente ha domandato, a parziale modifica del Decreto del
Tribunale per i minorenni di Milano del 22.6.2021 con cui, tra l'altro, il figlio minore (nato il Per_1
9.5.2013), veniva affidato all'Ente (Comune di Voghera) e collocato in Comunità (v. doc. n.3), di disporre l'affido esclusivo a sé del minore considerato il completo disinteresse morale e materiale manifestato dal padre sin dalla nascita dello stesso e di porre a carico del resistente un contributo per il suo mantenimento nella misura di euro 800,00 oltre al 50% delle spese extra assegno. pagina 2 di 6 Il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica e la piena conoscenza da parte sua della pendenza del presente giudizio, come confermato dalle relazioni di aggiornamento trasmesse dai
Servizi sociali (v. relazioni agli atti).
Ebbene, in merito alla domanda di affidamento esclusivo del figlio proposta dalla ricorrente si osserva che l'art. 337 ter c.c. – codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa ed impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, avendo questi il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro;
pertanto, l'affidamento condiviso è previsto come regola e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che un genitore sia inidoneo a educare il figlio e, quindi, che l'affidamento ad entrambi sarebbe pregiudizievole per il minore.
In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo può essere ravvisata nel disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento del contributo di mantenimento e nel mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli di mantenere rapporti continuativi anche con il genitore non prevalentemente collocatario.
Applicando i principi esposti al caso in esame, il Collegio ritiene di dover confermare l'affido super esclusivo del minore alla madre, già disposto dal Giudice delegato con ordinanza del 17.7.2024, stante l'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei suoi confronti.
Invero, premesso che non risulta sia mai stata instaurata una relazione padre-figlio, avendo il padre interrotto le frequentazioni con il minore quando lo stesso era in tenerissima età, le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi sociali evidenziano, da un lato, il buon legame madre-figlio e i positivi risultati raggiunti da quest'ultimo sul piano dello sviluppo dell'autonomia durante il periodo di collocamento comunitario, e dall'altro, confermano l'intenzione del resistente, dallo stesso ribadita anche in occasione dell'ultimo colloquio con gli operatori avvenuta a gennaio 2024, di non coltivare la relazione con il figlio, con il quale i rapporti sono del tutto cessati dall'anno 2021, ma di continuare a contribuire esclusivamente al suo mantenimento (v. relazioni del 19.3.2024). Da ultimo, le Relazioni del 10.4.2025, confermano che “a seguito dei confronti con il padre del minore lo stesso ha ribadito la sua volontà di non avere contatti con suo figlio nonostante l'espresso desiderio del minore di avere notizie del padre. Il signor ha sostenuto di non fidarsi degli operatori scriventi e di non essere CP_1 disposto ad incontrare il figlio in spazio neutro. Non ha acconsentito a svolgere nemmeno un colloquio in presenza presso il servizio tutela.” (v. relazioni trasmesse in data 10.4.2025).
Ebbene, il disinteresse mostrato dal padre verso il figlio unitamente al comportamento processuale del sig. , che ha confermato il proprio disinteresse per il minore decidendo di non costituirsi in CP_1
pagina 3 di 6 giudizio, rendono necessario confermare l'affido esclusivo del minore alla madre, la quale potrà adottare, tutte le decisioni, anche quelle più rilevanti che riguardano l'educazione, l'istruzione e la salute dello stesso (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Va, altresì, previsto, considerata l'assenza di rapporti padre-figlio da oltre otto anni e il fatto che tra loro non si sia mai instaurata una relazione, avendo il padre interrotto le frequentazioni con il minore quando lo stesso era in tenerissima età, che l'eventuale ripresa degli incontri tra loro avvenga in forma protetta, presso uno spazio neutro secondo quanto sarà previsto dai Servizi Sociali del Comune di residenza del minore, laddove il padre dovesse manifestare il desiderio di rivederlo;
incontri che potranno essere liberalizzati solo all'esito di un compiuto percorso che porti il resistente ad un atteggiamento più responsabile verso il figlio.
Va, in ogni caso, disposta la prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi sociali, in funzione di supporto al nucleo, e va previsto che il minore prosegua il percorso presso il Centro diurno erogato dalla cooperativa Epico di Voghera, attualmente frequentato.
In merito agli aspetti economici, va senz'altro riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della prole, pertanto, la madre, convivendo con il figlio, vi provvederà direttamente mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento del minore, rilevano i seguenti elementi.
La ricorrente ha precisato di lavorare come OS presso l'ospedale di Lecco e di percepire una retribuzione netta mensile di 1.500,00 euro, oltre all'ulteriore importo mensile di 140,00 euro a titolo di assegno unico per;
la stessa, inoltre, corrisponde un canone mensile per l'immobile condotto in Per_1 locazione a Voghera di 300,00 euro oltre all'importo mensile versato dal resistente a titolo di mantenimento del figlio di 250,00 euro (v. verbale di udienza del 23.1.2024).
Quanto, invece, alla condizione economico-reddituale del resistente, dall'estratto conto previdenziale depositato dall' all'esito della richiesta di informazioni disposta dal Giudice delegato, lo stesso CP_2 risulta lavorare con continuità sin dall'anno 2022, con contratto a tempo indeterminato, quale dipendente di retribuzione annuale ai fini pensionistici pari a euro 24.783,00 (v. Parte_2 estratto contributivo ); del pari, dall'ultima CU trasmessa dall'Agenzia delle Entrate all'esito della CP_2 richiesta di informazioni emerge un reddito netto pari a euro 19.955,45 per l'anno 2023 (v. Cu 2024).
Ad ogni modo, anche l'eventuale condizione di disoccupazione o precarietà lavorativa non farebbe venire meno l'obbligo del padre di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente, infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto pagina 4 di 6 dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica” (ex multis, Cassazione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007,
n. 17403).
Nel caso di specie, il resistente, può dirsi comunque certamente dotato di capacità lavorativa,in quanto dalla documentazione depositata è emerso che lo stesso lavora stabilmente.
Ebbene, alla luce delle circostanze rappresentate, tenuto conto dell'età del minore e delle relative esigenze, considerato che la ricorrente si occupa in via esclusiva della gestione quotidiana del figlio vista l'assenza del padre, è corretto prevedere l'assegno di mantenimento per lui da porre a carico del resistente nella misura di € 500,00 mensili oltre a prevedere l'obbligo per il resistente di rimborsare il
50% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
Va, altresì, previsto che la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale.
Le spese del procedimento, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del resistente;
- dispone l'affido esclusivo del minore (nato il [...]) alla madre, prevedendo che la stessa Per_1 possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda il figlio, anche quelle più rilevanti che riguardano la sua educazione, istruzione e salute (c.d. “affidamento super esclusivo”);
- dispone che il minore sia collocato presso la madre;
- dispone che l'eventuale ripresa degli incontri padre-figlio avvenga in forma protetta, secondo le modalità indicate in parte motiva cui si rimanda;
- richiede ai servizi sociali di continuare a monitorare sul nucleo familiare e di attuare gli interventi indicati in motivazione e nelle ultime relazioni trasmesse;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente, un assegno mensile di € 500.00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
pagina 5 di 6 - pone a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre il 50% delle spese extra assegno secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale;
- dispone che l'assegno unico e universale per il figlio sia percepito in via esclusiva dalla madre;
- condanna a rifondere a le spese del procedimento, Controparte_1 Parte_1 che liquida in 3.600,00 € oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali come per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025
Si comunichi al Tribunale per i minorenni di Milano e ai servizi sociali competenti per il Comune di Voghera
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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