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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 4335/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatore dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 4335/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 23.03.2023 da:
(c.f. ; Codice CUI: ; ID: VE0007967), con Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
l'avv. DEI ROSSI KAREN, ricorrente, contro
Controparte_1
(c.f. ), con il funzionario delegato dott.ssa
[...] P.IVA_2
, Controparte_2
resistente,
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, interveniente, ha pronunciato il seguente
DECRETO
pagina 1 di 17 Il ricorrente, nato a [...], provincia di Gujranwala (Punjab, Pakistan) il 15.04.1990, ha impugnato il provvedimento del 09.02.2023, notificato il 27.02.2023, reso dal
[...]
di che ha rigettato la sua domanda Controparte_3 CP_1
di protezione internazionale e, sotto altro profilo, non ha ravvisato i presupposti per il riconoscimento di altre forme di protezione ai sensi della normativa vigente.
Egli, in audizione amministrativa, ha riferito di aver lavorato come addetto alla sicurezza in una sala da matrimonio, ove nel novembre 2015 alcuni invitati sparavano colpi d'arma da fuoco in segno di giubilo e, nel tentativo di bloccare i suddetti colpi, vietati dal regolamento della struttura, l'istante colpiva accidentalmente il figlio di un influente uomo della zona, cagionandone la morte.
Il ricorrente si allontanava immediatamente dal luogo, recandosi nella città di Multan, apprendendo di essere ricercato dall'influente uomo che, non trovando l'istante presso la sua abitazione nel villaggio natale, uccideva il EL del richiedente per rappresaglia.
Nell'impossibilità di ottenere protezione dalle autorità locali, l'istante decideva di lasciare il Paese a dicembre
2016 su consiglio della madre e, in seguito ad un periodo trascorso in Iran, Turchia e Grecia, giungeva infine in Italia a febbraio 2022.
In caso di rimpatrio, il ricorrente teme di essere ucciso.
Con il provvedimento impugnato la domanda svolta veniva rigettata in quanto la vicenda narrata dal ricorrente era apparsa generica, contraddittoria e poco credibile sotto diversi profili.
Il ricorrente lamenta che la non avrebbe adeguatamente valutato la sua vicenda personale, CP_1
anche alla luce della situazione generale del Paese di provenienza, caratterizzato dalla presenza di organizzazioni terroristiche, instabilità politica nonché violenti conflitti politici e religiosi che non garantiscono sicurezza interna e protezione dei diritti individuali (si veda, in merito, pp.
6-8 del ricorso introduttivo).
Insiste affinché sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento diritto della protezione sussidiaria di cui al D. Lgs. n. 251/2007 ovvero, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
In punto di diritto, occorre premettere che il D. Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di pagina 2 di 17 persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla
Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di
New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.
L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella vis persecutoria posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla vis persecutoria mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.
La protezione sussidiaria viene riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:
a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
L'art. 5 del D. Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere pagina 3 di 17 esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 del D. Lgs. n. 251/2007); a fronte di istanza motivata e “per quanto possibile” documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007
(verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi;
non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese;
presentazione tempestiva della domanda;
attendibilità intrinseca) (ex plurimis, Cass. n.
16202/2012 e Cass. n. 28153/2017).
Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).
L'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarietà.
L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha ulteriormente modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020.
L'inequivoca e onnicomprensiva formulazione letterale della norma induce a ritenere che le modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 si applichino a tutte le domande di protezione internazionale, anche a quelle presentate anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
pagina 4 di 17 Ne consegue che le domande di protezione umanitaria, di protezione speciale e di riconoscimento in un permesso di soggiorno per uno dei casi speciali introdotti dal d.l. n. 113/2018 proposte dal ricorrente dovranno essere valutate alla luce della normativa sopravvenuta.
In sede di conversione del d.l. n. 130/2020, ponendo rimedio ad un difetto di coordinamento, il legislatore ha espressamente chiarito che il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale può essere rilasciato anche in quelle ipotesi di sussistenza di obblighi internazionali e costituzionali – locuzione nella quale evidentemente rientra anche l'art. 10, terzo comma, Cost. – che impediscano il rigetto o la revoca del permesso di soggiorno.
Delineato il quadro normativo, deve anzitutto osservarsi che le doglianze di carattere formale sollevate dal ricorrente sono irrilevanti, dal momento che l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del diniego impugnato, ma l'esistenza del diritto del ricorrente all'ottenimento di una delle forme di protezione previste dall'ordinamento, sia essa internazionale, speciale o per gli altri casi contemplati dal D. Lgs. n.
286/1998 che sopra si sono passati in rassegna.
Ne consegue che non si tratta di un “giudizio sull'atto” ma di un “giudizio sul rapporto”, e che l'eventuale accoglimento delle doglianze di ordine formale non esonererebbe questo giudice dal dovere di esaminare la situazione concreta al fine di verificare se all'interessato possa essere riconosciuta una delle forme di protezione previste dal D. Lgs. n. 251/2007 o dal D. Lgs. n. 286/1998.
Nel merito, i dubbi manifestati dalla sulla credibilità dell'interessato appaiono condivisibili, CP_1
tenuto conto che le dichiarazioni rese dal ricorrente risultano non credibili sotto diversi profili, anche alla luce dell'udienza dinanzi al Giudice del 13.05.2025.
Innanzitutto, incoerente si presenta il narrato del richiedente tra l'audizione in sede amministrativa e l'udienza in sede giurisdizionale poiché intriso da contraddizioni inconciliabili.
In particolare, le dichiarazioni rese dall'istante sulla persona colpita durante la celebrazione del matrimonio risultano discordanti, posto che egli inizialmente riporta di aver ferito mortalmente un invitato (“erano così arrabbiati perché il bambino che è stato sparato era il figlio di quest'uomo e poi è morto”, cfr. p. 9 del verbale amministrativo), rettificando tuttavia detto fatto, allorquando egli, dinanzi al Giudice, si limitava a riportare di aver unicamente ferito una persona (“…Uno dei colpi dell'arma da fuoco ha ferito una dei partecipanti. La persona
pagina 5 di 17 ferita era stata subito accompagnata all'Ospedale”, cfr. p. 2 del verbale d'udienza), senza quindi cagionarne la morte, non avendo aggiunto altro in merito.
Sul punto, si evidenzia altresì che la vicenda riferita dall'istante risale al periodo di ottobre e novembre 2015, mentre il ricorrente dichiara di lasciare il Paese solamente a dicembre 2016 e, dunque, dopo più di un anno dal fatto in questione, benché egli abbia anche asserito di essere espatriato immediatamente dopo la morte del EL, creando quindi sovrapposizioni temporali: “D: dopo la morte di tuo EL, se ho capito bene tuo padre ha avuto un attacco cardiaco e ha perso la vita, da parte tua come ti sei comportato nell'immediatezza di quei fatti? R: ho lasciato subito il paese. Ero a Multan quando ho saputo che erano morti sia mio EL che mio padre. Non potevo tornare e mia madre ha detto che dovevo andarmene” (cfr. p. 9 del verbale amministrativo).
Al riguardo si sottolinea altresì che l'istante non riferisce di alcuna minaccia durante l'anno trascorso nel
Paese d'origine e, ciò nonostante, egli decideva comunque di lasciare il Paese a fine dell'anno 2016, ponendo pertanto in dubbio l'effettiva motivazione dell'espatrio e facendo quindi venire meno le ragioni del presunto agente persecutore poste a fondamento della fuga dal Paese d'origine.
Va, peraltro, osservato che l'istante non riporta nulla sugli sviluppi successivi dinanzi al Giudice, nonostante egli abbia contatti con la madre e dunque sia in condizione di procurarsi le informazioni necessarie (“Con mia madre sono in contatto, ogni tanto mi sento”, cfr. p. 2 del verbale d'udienza), elemento che non può non essere valorizzato per ritenere del tutto inattuali i timori paventati dal ricorrente.
Né possono essere utilmente invocati i poteri officiosi di cooperazione istruttoria tipici del giudizio di protezione internazionale, dal momento che la ratio di essi è colmare lacune probatorie che siano incolpevoli e che il ricorrente non sia in grado di soddisfare con un ragionevole sforzo;
tale non è quella di cui si sta discutendo, giacché il ricorrente, come si è detto, può procurarseli con un ragionevole sforzo.
Sulla base delle incongruenze e contraddizioni rilevate, può affermarsi che il ricorrente non ha adeguatamente circostanziato la domanda, poiché non ha fornito informazioni pertinenti e plausibili sulla vicenda che l'avrebbe visto protagonista, incorrendo invece in contraddizioni che, in esito ad una valutazione globale, hanno minato la credibilità del narrato. In questo senso, non può affermarsi che il richiedente abbia proficuamente cooperato con le autorità preposte all'esame della domanda.
Infine, pur avendo l'istante allegato circostanze astrattamente rilevanti, consistente nel riferire condotte minacciose da parte del presunto agente persecutore, il quale avrebbe peraltro anche ucciso il EL, egli pagina 6 di 17 stesso ha precisato di non essersi rivolto alle autorità locali per denunciare l'accaduto per la mancanza di tempo e per la forte influenza detenuta dall'uomo nel luogo d'origine (“Non ho fatto alcuna denuncia, non ho avuto il tempo e poi ho saputo che la famiglia era molto potente e quindi sarebbe stato inutile”, cfr. p. 2 del verbale d'udienza), senza tuttavia meglio circostanziare il suddetto potere. Pertanto, non sono emersi elementi dai quali si desuma l'impossibilità per il ricorrente di avvalersi, ex art. 6 del D. Lgs. n. 251/2007, della protezione delle autorità competenti.
La mancanza di credibilità dell'interessato e la natura delle ragioni di fuga dedotte impediscono di ravvisare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Innanzitutto, non ricorrono i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 del D. Lgs. n. 251/2007, sia perché il ricorrente non ha prospettato il rischio di subire la condanna a morte o l'esecuzione della medesima sia perché, ad ogni buon conto, egli/il ricorrente non è credibile per le ragioni che si sono esposte sopra, e, in difetto di credibilità, non può nemmeno ritenersi dimostrato il rischio di sottoposizione a pena di morte o a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
La “tortura” può essere definita come “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito”, con la precisazione che “tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate” (art. 1 della Convezione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, conclusa a New York il 10.12.1984, ratificata dall'Italia con legge n. 498/1988).
Rientrano, invece, nel concetto di trattamenti inumani o degradanti quelle condotte che vanno oltre ciò che
è inevitabilmente connesso ad una pena o ad un trattamento illegittimi (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
11 luglio 2006, c. Germania, § 68), e la cui gravità deve essere valutata in concreto, tenendo conto di Per_1
una serie di elementi, come la durata, la serietà delle conseguenze fisiche o mentali, l'età, il sesso, lo stato di salute della vittima (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 5 aprile 2001, c. Italia). Per_2
pagina 7 di 17 Nello specifico, il trattamento è “inumano” se cagiona deliberatamente una grave sofferenza fisica o mentale ed è “degradante” quando, indipendentemente dall'intenzione di chi agisce, umilia gravemente la persona nei confronti di altri o di se stessa o la spinge ad agire contro la sua volontà e coscienza (Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, 28 settembre 2015, Bouyid c. Belgio, §§ 81-90, 100-113) e che quindi instilla nella vittima sentimenti di paura, angoscia e di inferiorità atti ad umiliarla e ad avvilirla (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 26 ottobre 2000, c. Polonia). Per_3
Entrambe le fattispecie che si sono prese in esame presuppongono, dunque, che la violenza o la minaccia abbia raggiunto una certa soglia di gravità, e siano tali da incidere nella volontà del soggetto, arrivando ad annullarla o a coartarla in tutto o in parte.
Quanto al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio 2008, l CP_4
(Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.
In quest'ottica, sempre secondo l'UNCHR, il “valore aggiunto” di questa ipotesi consiste nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché “anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria … dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone”.
Nondimeno, la Corte di Giustizia ha precisato che l'operatività della ipotesi di cui alla lettera c) non sempre
è subordinata alla condizione che l'interessato fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Volendo riassumere, la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251/2007 può essere concessa o quando vi è una situazione di conflitto armato che espone personalmente il soggetto al rischio per la propria vita e per la sua incolumità in ragione della sua situazione individuale (regola) oppure quanto pagina 8 di 17 il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporre la persona a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, a prescindere dalla sua situazione individuale (eccezione).
La fattispecie in esame, peraltro, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, e pertanto si deve ritenere, da un lato, che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave
(Considerando 26 della Direttiva 2004/83/CE e Considerando 35 della Direttiva 2011/95/UE) e, dall'altro, che una mera situazione di instabilità politica non può essere assimilabile all'ipotesi del conflitto armato interno (cfr. Cass. 14006/2018).
Essa non può dirsi sussistente nel caso di specie, non ravvisandosi nella regione del Punjab (Pakistan) la presenza di un conflitto armato interno da cui possa conseguire violenza indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati.
In ottemperanza dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, il Tribunale ha dunque acquisito informazioni aggiornate sulla regione di provenienza
(Punjab, Pakistan), tra cui: of Pakistan (Author): State of Human Rights in 2023, 2024, Controparte_5
https://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2020/09/2024-State-of-human-rights-in-2023-
EN.pdf ;
CrisisWatch, agosto 2024, Controparte_6
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=40&crisis_state=&created=&from
_month=1&from_year=2023&to_month=1&to_year=2024 ;
CRSS Annual Report 2023, 1 January 2024, Controparte_7 CP_7
https://crss.pk/wp-content/uploads/2024/02/CRSS-Annual-Security-Report-2023_Full-Version_MM-
V5_SAP.pdf ;
BTI 2024 Country Report Pakistan, 19 March 2024, Controparte_8
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Pakistan [ , 31 March 2023, C.F._2
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https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf ;
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Pakistan 2023, 24 April 2024, Controparte_10
https://www.ecoi.net/en/document/2107974.html ;
Law: Civic Freedom Monitor: Pakistan, 26 February 2024, Controparte_11
https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/pakistan ;
How Will Rising Middle East Tensions Impact Afghanistan Controparte_12
and Pakistan?, 1 August 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2113319.html ;
-- In Name -- Enter Controparte_13 CP_14
Pakistan's Militant Scene, 25 July 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2112909.html ;
pagina 10 di 17 European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Pakistan;
Security Situation, October 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_Security_situation. pdf;
UK Home Office: Country Policy and Information Note: Pakistan: Internal relocation [Version 2.0], July
2024, https://assets.publishing.service.gov. Email_1
ation.pdf ;
Country Policy and Information Note Pakistan: Actors of protection [Version 4.0], July CP_15
2024, https://assets.publishing.service.gov. Email_2
tection__2_.pdf ;
(Belgium), COI Controparte_16
unit: Pakistan: Security situation, 25 June 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2111403/coi_focus_pakistan_security_situation_20240625_1.pdf ;
USDOS - US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Pakistan, 23 April
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107764.html.
Il contenuto delle fonti di informazione citate è stato inoltre aggiornato alla luce degli aggiornamenti sulla situazione della sicurezza emanati da organizzazioni quali AC (Armed Conflict Location & Event Data, https://acleddata.com/explorer/), CG ( Controparte_6
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan), DP (Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se/country/770), VE Security VI CO (OSAC https://www.osac.gov/Content/Search?contentTypes=Announcement,News,Report,Multimedia&search
Text=PAKISTAN) e CFR (CO on Foreign Relations, Global Conflict Tracker, https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/islamist-militancy-pakistan).
Per quanto riguarda il Punjab si è registrato un leggero incremento di attacchi terroristici nel corso del 2023 con sei attacchi terroristici che hanno causato 16 vittime e ne hanno ferite altre otto, rispetto ai cinque Cont dell'anno precedente. Quattro di questi attacchi sono stati perpetrati dal e dal , Controparte_18
pagina 11 di 17 tra cui tre a e uno a che hanno preso di mira le forze dell'ordine e i funzionari Per_4 Per_5
dell'intelligence mentre, un gruppo di ribelli del ha rivendicato un'esplosione Controparte_19
di IED che ha preso di mira il vicino a Chichawatni, nel distretto di Sahiwal, uccidendo una CP_20
donna e ferendone altre sette.
Circa il 93 percento del totale degli attacchi terroristici registrati in Pakistan nel 2023 si è dunque concentrato nelle province della Khyber Pakhtunkhwa e del Balochistan.
Come nell'anno precedente, la Khyber Pakhtunkhwa ha affrontato il numero più alto di attacchi rispetto al resto del paese. Numerosi osservatori riconducono questo continuo peggioramento della situazione della sicurezza nella provincia ad un rinnovato attivismo dei talebani Pakistani. La nuova strategia del TTP sarebbe finalizzata a "costringere" il governo pakistano a ripristinare il processo di dialogo interrotto dallo stesso e dimostrerebbe altresì l'incapacità o l'assenza di volontà delle autorità (talebane) afghane di controllare il TTP
e le sue operazioni transfrontaliere all'interno del Pakistan.
Dopo l'attacco sucida ad una base militare a NU (KP) il 15 luglio 2024, rivendicato dal gruppo CP_21
è ulteriormente aumentata la tensione tra il governo pakistano e quello afgano in cui i militari hanno
[...]
Cont accusato l'Afghanistan di aver permesso a di operare all'interno dei suoi confini.
Il conseguente peggioramento delle relazioni bilaterali tra Pakistan e Afghanistan viene inoltre esacerbato dalle politiche di deportazione da parte del Pakistan di rifugiati afghani e si continuano così a registrare tensioni tra le forze sicurezza afghane e pakistane alla frontiera, con coinvolgimento della popolazione civile
(si veda da ultimo https://www.reuters.com/world/asia-pacific/three-killed-pakistan-afghanistan-border- clash-kabul-says-2024-08-13 ).
Il Balochistan è stata la seconda provincia più colpita dal terrorismo nel 2023, con i gruppi di ribelli balochi e i gruppi militanti di ispirazione religiosa che hanno perpetrato un totale di 110 attacchi nella provincia, rispetto ai 79 dell'anno precedente. Anche in questa regione si registrano tensioni ai confini, con Pakistan e
Iran che nel gennaio 2024 hanno effettuato attacchi transfrontalieri nel tentativo di colpire gruppi terroristici balochi che troverebbero rifugio nel paese vicino (https://www.bbc.com/news/world-asia-67999465 e https://www.france24.com/en/asia-pacific/20240118-pakistan-carries-out-retaliatory-strikes-on-militant- targets-in-iran ).
pagina 12 di 17 Tali tensioni con i vicini Afghanistan e Iran destano la preoccupazione della comunità internazionale in un contesto esasperato dalle conseguenze del conflitto israelo – palestinese in corso
(https://www.rferl.org/a/middleeast-iran-pakistan-afghanistan-hamas/33059370.html ).
Sono in aumento anche gli episodi di violenza settaria non legati ad attacchi terroristici, che hanno preso di mira persone di vari background religiosi. Nonostante KP e Balochistan si confermino le province più colpite da questa forma di violenza, dove il bilancio delle vittime è stato particolarmente grave, nel corso del 2023 si
è registrato un aumento significativo della violenza non mortale contro i non musulmani e i loro luoghi religiosi nelle province del Punjab e del Sindh, che hanno registrato il numero più elevato di incidenti contro le comunità minoritarie.
Nonostante la presenza di insorgenti belochi e militanti legati al TTP, che si nascondono prevalentemente nel sud del Punjab, vicino alla provincia sudoccidentale del Balochistan, e nelle aree della provincia del
Punjab, che confinano con la provincia della Khyber Pakhtunkhwa, la provincia del Punjab risulta relativamente sicura da violenza legata al fenomeno terrorista.
Inoltre, nel Punjab risiedono gruppi terroristici tra cui e i Persona_6 Persona_7
quali sono attivi però principalmente sul fronte del Kashmir in funzione anti indiana. Tali gruppi continuano a contare su una rete capillare di reclutamento in madrase e moschee ma il recente atteggiamento del governo e le conseguenti operazioni delle forze di sicurezza pakistane hanno contribuito a ridurne le capacità operative. L'attività dei gruppi armati militanti nella provincia è notevolmente diminuita dal 2017 e dalle fonti consultate emerge un netto calo di attacchi terroristici e numero di vittime (morti e feriti) rispetto agli anni precedenti.
Per quanto anche le tensioni tra India e Pakistan continuino a rappresentare uno dei maggiori rischi per la pace della regione (rispetto alle prossime elezioni per l'assemblea legislativa nel Jammu Kashmir indiano che dovrebbero tenersi ad ottobre 2024, si veda https://www.hindustantimes.com/india-news/wont-hesitate- to-teach-a-lesson-pm-modi-on-j-k-terror-attacks-101718892995574.html), il confine internazionale tra
Punjab e India è rimasto negli ultimi tre anni in gran parte pacifico, pur con sporadici attacchi transfrontalieri lungo la Linea di Controllo che separa il kashmir pakistano e quello indiano.
Infatti, nel 2021 è stato raggiunto un cessate il fuoco tra i due paesi che ha portato ad un calo drastico delle violenze e degli scontri transfrontalieri lungo il confine in esame tra le due potenze.
pagina 13 di 17 In particolare il , da cui proviene il ricorrente, gode di un maggior controllo da parte Persona_8
delle forze dell'ordine, anche grazie alla presenza del quartier generale militare della provincia e la dislocazione nella zona della maggior parte delle forze militari dell'intero Punjab (sulle differenze economiche, sociali e culturali tra il Punjab settentrionale e quello meridionale, dove si concentrano aree di estrema povertà e persiste un sistema sociale di tipo feudale, e sulle proposte di dividere la provincia in due aree maggiormente omogenee si veda: The McGill International Review, South Punjab – Neglected and Politicized, 4 April 2019, https://www.mironline.ca/south-punjab-neglected-and-politicized/).
AC ha poi registrato un picco di violenza nel paese nel periodo immediatamente precedente alle elezioni generali che si sono tenute nel febbraio 2024 (https://acleddata.com/2024/02/14/acled-insight-election- related-violence-in-pakistan/) mentre continua il periodo di instabilità politica iniziato con la sfiducia votata contro l'ex primo ministro nell'aprile 2022. Il 5 agosto 2023, la polizia ha arrestato l'ex primo Per_9
ministro dopo alcuni tentativi in tal senso che avevano portato a un'ondata di proteste a livello Per_9
nazionale, alcune delle quali sfociate in violenza. Mentre proseguivano le vicende giudiziarie dell'ex primo ministro che si trova tutt'ora in carcere (si vedano rispetto agli ultimi sviluppi: https://apnews.com/article/pakistan-appeals-courts-upheld-imran-khan-conviction- bb545123ac115075b4ac26b4fe90d5b8), la Commissione Elettorale del Pakistan (ECP) l'8 agosto 2023 ha proibito a di partecipare alle elezioni per cinque anni e, nelle elezioni parlamentari del febbraio 2024, Per_9
più volte rimandate, i candidati sostenuti dal partito di si sono dovuti Persona_10 Per_9
presentare come indipendenti, con simboli diversi da quello ufficiale del partito che, a ridosso delle elezioni, era stato reso illegale da una sentenza della Corte Suprema del Pakistan, con strascichi istituzionali e di proteste in tutto il paese. I candidati del PTI presentatisi da indipendenti hanno però sorpreso gli osservatori vincendo la maggioranza dell'Assemblea Nazionale con 93 seggi. Dopo il rifiuto di di unirsi a uno Per_9
qualsiasi dei suoi rivali, il (PMLN) e il (PPP) hanno Controparte_22 Controparte_23
concordato di formare un governo di coalizione con altri partiti più piccoli. Per_1 La Corte Suprema ha conferito un'importante vittoria legale al partito dell'ex Persona_10
Primo MI , dichiarandolo idoneo a una quota nella ridistribuzione di seggi riservati nelle Per_9
assemblee nazionali e provinciali (cfr. https://www.aljazeera.com/news/2024/7/12/imran-khans-pti- scores-major-win-in-pakistan-battle-for-reserved-seats). Mentre l'equilibrio numerico nelle assemblee pagina 14 di 17 nazionali e provinciali potrebbe non cambiare in modo significativo, la decisione della Corte avrà un impatto sul processo legislativo poiché il governo non avrà più una maggioranza dei due terzi nell'assemblea, necessari per approvare emendamenti costituzionali. A luglio 2024 esponenti di governo hanno annunciato però Pers l'intenzione di mettere al bando il partito sollevando le critiche da parte della Commissione per i diritti umani del Pakistan (https://hrcp-web.org/hrcpweb/decision-to-ban-pti-unconstitutional-must-be- withdrawn-immediately/).
Anche i dati aggregati da AC relativi agli incidenti di sicurezza nei primi otto mesi del 2024 sembrano confermare quanto fin qui esposto, con la violenza concentrata prevalentemente nelle province del
Balochistan e della Khyber Pakhtunkhwa ed un relativamente basso numero di incidenti di sicurezza nella provincia del Punjab (v. Armed Conflict Location & Event Data, https://acleddata.com/explorer/). Per il periodo dal 01/01/24 al 22/08/24, AC ha riportato un totale di 5813 incidenti di sicurezza, per un totale di 1492 morti, di cui:
-4219 proteste di cui 2416 nel Sindh, 909 in Punjab, 372 in Khyber Pakhtunkhwa e 283 in Balochistan che hanno causato complessivamente 5 morti, 2 in Balochistan, 2 in Khyber Pakhtunkhwa e 1 in Punjab;
-505 battaglie di cui 247 in Khyber Pakhtunkhwa, 221 in Balochistan e 16 nel Punjab, che hanno causato complessivamente 898 morti, 510 dei quali in Khyber Pakhtunkhwa, 339 in Balochistan e 25 in Punjab;
-343 esplosioni/violenza remota di cui 234 in Balochistan e 101 in Khyber Pakhtunkhwa e nessuna di queste in Punjab che hanno causato complessivamente 211 morti;
-368 violenze contro i civili di cui 164 in Khyber Pakhtunkhwa, 117 in Balochistan e 32 in Punjab, che hanno causato complessivamente 322 morti, dei quali 163 in Khyber Pakhtunkhwa, 104 in Balochistan e 13 in
Punjab;
-213 rivolte di cui 110 nel Sindh, 45 in Punjab che hanno causato complessivamente 52 morti di cui 4 nel
Punjab;
-165 sviluppi strategici di cui 70 in Balochistan, 43 in Khyber Pakhtunkhwa e 23 nel Punjab che hanno causato complessivamente 4 morti, tutti concentrati in Khyber Pakhtunkhwa.
Alla luce della situazione così ricostruita, si dà atto che nella provincia del Punjab continua a riscontrarsi la presenza di gruppi militanti estremisti con collegamenti locali, regionali e transnazionali, radicati prevalentemente nel Punjab meridionale, e che permangano nella provincia episodi di violenza settaria;
pagina 15 di 17 tuttavia, le fonti consultate escludono che nella provincia sussista una condizione di violenza indiscriminata nel contesto di un conflitto armato interno o internazionale. La provincia del Punjab invero può ritenersi in gran parte pacifica, nonché una delle zone più industrializzate dell'intero Stato, contribuendo ad oltre il 60% del prodotto interno lordo con un tasso di alfabetizzazione anch'esso molto alto. Come riportato da EASO, infatti, il Punjab è la provincia considerata come il cuore delle attività politiche ed economiche del Pakistan, essendo la provincia con le più forti capacità di sviluppo e un buon sistema di infrastrutture.
Questo Tribunale ritiene pertanto che in Punjab, e nello specifico distretto di provenienza del ricorrente, non vi sia una situazione assimilabile alla nozione di “conflitto armato”, così come specificata dall'autorevole giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né che possa ritenersi sussistere una situazione di violenza indiscriminata che esponga la popolazione civile della provincia ad una “minaccia grave e individuale” ai sensi dell'art. 14, lett. c) d.lgs. 251/2007; né, sotto altro profilo, il richiedente appare possedere caratteristiche personali specifiche tali da esporlo a differenziato e qualificato rischio.
Alla luce delle considerazioni che precedono non si ravvisa una minaccia individualizzata a danno del ricorrente nella situazione sussistente nel Paese di origine.
Quanto infine alle domande di protezione umanitaria, di protezione speciale e di riconoscimento di uno dei permessi di soggiorno per casi speciali introdotti dal d.l. n. 113/2018, ribadito quanto sopra in merito all'applicabilità retroattiva del d.l. n. 130/2020, va osservato che l'esistenza di un fondato timore di persecuzione o di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti non può essere desunta dalla specifica vicenda personale narrata, in ragione della scarsa credibilità del ricorrente.
Anche con riferimento alla protezione speciale, invero, mutatis mutandis, può trovare applicazione l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi con riferimento alla protezione umanitaria, secondo cui “la non credibilità e genericità del racconto del ricorrente … costituiscono … motivi sufficienti anche per negare la protezione di cui trattasi, che deve ovviamente poggiare su specifiche e plausibili ragioni di fatto” (Cass. n. 27438/2016).
Nondimeno, va osservato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale, come emerge dalla relativa documentazione prodotta in giudizio.
In particolare, il ricorrente ha lavorato con contratto a tempo determinato e parziale nella mansione di addetto all'autolavaggio per conto di “Essa Autolavaggio di TA AM di Mirano (VE) dal
01.09.2022 al 31.12.2022, inizialmente prorogato più volte, trasformato successivamente a tempo pagina 16 di 17 indeterminato con decorrenza dal 01.01.2024 e convertito, infine, in attività a tempo pieno in data 01.12.2024, garantendo così all'istante una retribuzione media mensile di euro 1.551,00.
Svolgendo il giudizio richiesto dall'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, deve ritenersi che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che verrebbe interrotto il positivo percorso di integrazione sociale intrapreso senza alcuna garanzia di reperire nel Paese d'origine un'attività lavorativa che gli consenta di percepire una retribuzione analoga e quindi di soddisfare i propri bisogni essenziali di vita quotidiana.
Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, dell'accoglimento soltanto della domanda formulata in via subordinata dal ricorrente e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
Si riserva a separato provvedimento la pronuncia sulla richiesta di liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso presentato da , e, per l'effetto, accerta il diritto dello stesso alla Parte_1
concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, trasmettendo gli atti al Questore per le determinazioni di competenza;
compensa le spese di lite;
riserva a separato provvedimento la pronuncia sulla domanda di liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato.
Si comunichi al ricorrente, alla Controparte_1
di nonché al .
[...] CP_1 Controparte_24
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente dott.ssa Alice Zorzi
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