Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 16/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 6322/2024 congiuntamente promosso da (C.F. ), con l'Avv. Bonomi Roberta, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio ha eletto domicilio,
e da (C.F. ), con l'Avv. Colombo Ornella, presso il Parte_2 C.F._2
cui studio ha eletto domicilio, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.01.2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e la figlia, come da accordi al- legati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale:
letto il ricorso depositato congiuntamente in data 19/09/2024 dai Sigg.ri e Parte_1
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimen- Parte_2
to della figlia nata a [...] il [...] dal loro rapporto sentimentale;
Per_1
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“a) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1
residenza anagrafica presso la madre in Buscate (MI) – via Carducci n. 11;
menica, dalle ore 09.00 alle ore 20.00. Il padre trascorrerà altresì un pomeriggio infrasettimanale con la figlia, che sarà recuperata da esso o dai nonni paterni presso l'abitazione della madre al rientro dall'asilo nido e, successivamente, direttamente all'uscita dalla scuola materna. Per_1
sarà riaccompagnata dalla Sig.ra per le ore 20.00; Parte_1
c) potrà pernottare presso la casa del padre a partire da settembre 2025. Da tale momen- Per_1
to il oltre al già indicato giorno infrasettimanale, potrà tenere con sé la figlia a fine set- Parte_2
timana alterni dal sabato mattina ad ore 9:00 sino alla domenica sera alle 20:30;
d) i ricorrenti si impegnano ad accordarsi circa eventuali modifiche del calendario di visita in rela- zione alle esigenze e alla crescita di . Parimenti si impegnano a consultarsi per ogni deci- Per_1 sione significativa relativa all'educazione, alla salute ed al benessere della figlia;
e) il genitore che, occasionalmente, per un oggettivo impedimento, fosse impossibilitato ad occu- parsi della figlia nei giorni di sua spettanza, ne darà comunicazione con congruo preavviso all'altro cui chiederà, prima che ad altre persone, la disponibilità ad accudire , segnalan- Per_1
do nel contempo il giorno di recupero.
f) eventuali nuovi partner delle parti potranno essere inseriti gradualmente nella vita della figlia e solamente nel caso si tratti di frequentazione equilibrata, stabile e duratura che non costituisca pregiudizio per la minore;
g) il Sig. a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia, verserà alla Sig.ra Parte_2
, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di Euro 350,00 (Euro trecentocinquan- Parte_1
ta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordina- rie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, che le parti dichiarano di conoscere;
h) l'assegno unico e il bonus nido sarà ripartito nella misura del 50% tra entrambi i genitori, con la precisazione che la domanda per il bonus nido sarà presentata direttamente dalla Sig.ra _1
, la quale s'impegna a documentare al OR quanto a tale titolo ricevuto;
[...] Parte_2
i) quest'ultima s'impegna a cedere al OR , che si impegna ad accettare la quota Parte_2 indivisa pari al 40% dell'intera proprietà dell'immobile sito in Buscate (Mi), via delle Robinie n.
2,identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 5, mappali:
- 333 sub. 6, piano T-S1, categoria A/2, classe 2, vani 6,5, rendita € 503,55;
- 333 sub. 30, piano S1, categoria C/6, classe U, superficie mq. 14, rendita euro 36,15; consistenti in un appartamento al piano terra con annessi due portici e pertinenziali aree cortilizie, nonché pertinenziali cantina e box ad uso autorimessa privata al piano seminterrato. Il tutto come da atto di compravendita del 27/04/2022 - Repertorio 4527 Raccolta 3665 a firma Dott.ssa notaio in Inveruno, trascritto Persona_2 presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 1 il 04/05/2022 al n.
35548 serie 1T;
j) i ricorrenti convengono di attribuire a detta quota il valore di € 27.000,00= che sarà versata dal alla Quaglia contestualmente all'afferente atto notarile mediante bonifico bancario;
Parte_2
k) i ricorrenti dichiarano che il trasferimento della quota di comproprietà pari al 40% sull'unità immobiliare suindicata, viene effettuato al fine di regolamentare la crisi familiare anche con ri- guardo ai rapporti patrimoniali così da evitare l'insorgere di ogni contenzioso. Le parti, pertanto, nella consapevolezza di quanto indicato da Agenzia Entrate nella risposta all'interpello n. 244 del
4/05/2022, chiedono, in caso di eventuali futuri cambiamenti, l'applicazione delle agevolazioni fi- scali di cui all'art. 19 legge n. 74/1987 (esenzione dalle imposte di bollo, registro e ogni altra tas- sa, ipotecaria e catastale incluse).
l) i ricorrenti s'impegnano a formalizzare la predetta cessione di quota d'immobile avanti al No- taio, che verrà a tal fine designato dal OR entro il termine di due mesi dal deposito Parte_2 del presente ricorso. Spese e imposte dell'atto notarile nonché d'accollo (liberatorio) del mutuo ri- marranno a carico del OR Parte_2
m) il Sig. a fronte del trasferimento della quota di proprietà meglio indicato al Parte_2 punto che precede, s'impegna ad accollarsi l'intero mutuo ancora in essere presso il Banco BPM;
n) qualora il Banco BPM Spa non dovesse concedere l'accollo liberatorio del mutuo (già indicato ai punti l-m), il Sig. si impegna espressamente, fin da ora, a manlevare la Sig.ra Parte_2 [...]
da ogni conseguenza derivante da qualsivoglia obbligazione relativa al contratto di Parte_3
mutuo, successiva al rilascio della casa familiare (vedasi successivo punto p) ;
o) con il rispetto di quanto indicato ai precedenti punti i - j - l, il OR diverrà Parte_2
pieno proprietario dell'intera casa familiare. Esso ne potrà, quindi, disporre con tutto quanto l'arreda e correda che diverrà di sua esclusiva proprietà;
p) si da atto che la Sig.ra ha già provveduto ad asportare dalla casa familiare i Parte_1
propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà, nonché tutto ciò che concerne Per_1
con la quale in data 23/09/2024 si è trasferita a vivere presso l'abitazione dei propri genitori in
Buscate (MI) – via Carducci n. 11;
q) dal momento in cui la Sig.ra si è trasferita dai genitori con la figlia , le Parte_1 Per_1
rate maturate del mutuo e ogni altro corrispettivo ad esso attinente, così come le spese condominia- li, le utenze e ogni qualsivoglia costo inerente l'immobile sito in Buscate (MI) – via delle Robinie n.
2 A, è rimasto e sarà a carico esclusivo del Sig. il quale si impegna, per il futuro, a Parte_2
manlevare la Sig.ra da tali costi;
Parte_1 r) i ricorrenti dichiarano che con il puntuale adempimento di quanto previsto ai precedenti punti i -
j – l - m - n - q non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per quanto ivi dedotto;
s) i ricorrenti prestano fin da ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto della figlia minore”;
rilevato che in data 08/01/2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale integrativa loro richiesta dal giudice in data 20/01/2024 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.;
rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della figlia
[...]
e che le spese di lite vanno compensate per intero per la natura della controversia;
Per_3
visto il parere del P.M.;
visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida la minore (C.F. ) ad entrambi i genitori con collo- Persona_4 C.F._3
camento prevalente presso la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito