Art. 1. 1. Il decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408 , recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 aprile 1996, n. 190, e 3 giugno 1996, n. 311 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 aprile 1996, n. 190, e 3 giugno 1996, n. 311 .