Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2024, n. 29537
CASS
Sentenza 6 giugno 2024

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Massime2

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.

In tema di reati concernenti le armi, commette il delitto di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 il soggetto che detenga un'arma dopo che il prefetto, ai sensi dell'art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, gli abbia fatto divieto di possederne, mentre commette il delitto di cui all'art. 3 della stessa legge il soggetto che non ottemperi al decreto con il quale il prefetto gli abbia imposto, ai sensi dell'art. 40 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, di consegnare all'autorità di pubblica sicurezza armi, munizioni e materie esplodenti da lui detenute, indicando nel dettaglio termini, luogo e modalità della consegna.

Commentario1

  • 1La particolare tenuità dopo la riforma Cartabia: motivazione dei giudici di merito e controllo in CassazioneAccesso limitato
    Ciro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2024, n. 29537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29537
Data del deposito : 6 giugno 2024

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