Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/12/2025, n. 8381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8381 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08381/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05457/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5457 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Cantelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Caserta, in persona del Questore, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
per l’annullamento, previa sospensione
- del provvedimento del Questore di Caserta, prot. n. 61/2022- Cat. 6F/PASI del 22 agosto 2022 con cui gli è stata revocata la licenza di porto di armi per uso caccia n. 074872-0 rilasciata in data 3 giugno 2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 2183 del 15 dicembre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa IA NI AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 28 ottobre 2022 e depositato il successivo 18 novembre, il ricorrente – premesso di essere titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia da oltre cinque anni – impugnava il provvedimento, in epigrafe meglio specificato, con cui, successivamente al ritiro delle armi regolarmente detenute a seguito di una denuncia/querela sporta nei confronti del padre convivente nonché all’adozione, da parte della Prefettura di Caserta, del divieto di detenere armi e munizioni (provvedimento Area I bis prot. n. 0033781 del 15.03.2022 (Fasc. 8506/2021/6d/Area I bis ), il Questore di Caserta aveva infine adottato nei suoi confronti la revoca della licenza di porto di armi per uso caccia n. 074871-0 rilasciata in data 3 giugno 2017. A sostegno del ricorso, il ricorrente articolava un unico motivo di censura con cui, in sintesi, lamentava l’assenza dei presupposti per la revoca nonché l’assoluta carenza istruttoria e motivazionale, anche alla luce dell’intervenuta remissione della denuncia querela dianzi specificata.
2. – Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’interno (22 novembre 2022) con memoria di mero stile chiedendo il rigetto del ricorso.
3. - Con ordinanza n. 2183 del 15 dicembre 2022, previo rilievo ex art. 73 comma 3 c.p.a. di possibili profili di inammissibilità del ricorso (“legati alla mancata impugnazione del presupposto provvedimento prefettizio - recante il più generale divieto di detenzione di armi e munizioni, oramai stabilizzatosi nei suoi effetti - su cui la revoca gravata si basa”), l’istanza cautelare era respinta.
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
5. – Oggetto dell’odierno contendere è la revoca (di cui al Decreto del Questore di Caserta prot. n. 61/2022- Cat. 6F/PASI del 22 agosto 2022) della licenza di porto di armi per uso caccia n. 074872-0 rilasciata al ricorrente in data 3 giugno 2017 (all. 1 al ricorso); provvedimento, a quanto consta, basato sulla precedente adozione, sempre nei confronti del ricorrente, del divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti (prot. 33774 del 15 marzo 2022) e del ritiro, in data 8 novembre 2021, delle armi sino ad allora regolarmente detenute. Il tutto scaturito, a quanto consta, da una denuncia querela sporta nei confronti del padre convivente e così in motivazione compendiato: “Rilevato che nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- è stato emesso dalla Prefettura di Caserta il Decreto di Divieto Detenzione Armi Munizioni e Materie Esplodenti Prot. 0033774 del 15/03/2022 in virtù della proposta avanzata dal Comando Stazione Carabinieri di Lisciano (CE) poiché il predetto è stato ritenuto sprovvisto dei requisiti prescritti in materia di armi; Considerato che l’organo di polizia […] procedeva, in data 8/11/2021 al ritiro delle armi legalmente detenute a seguito di denuncia presentata nei confronti del padre convivente per il reato di minaccia grave […]; atteso che tale provvedimento inibitorio alla detenzione di armi e munizioni costituisce elemento di assoluta incompatibilità [con l’autorizzazione di Polizia di Porto d’Armi]”.
5.1. – In questi termini sinteticamente ricostruito l’oggetto del contendere, osserva il Collegio che, effettivamente, la pregressa adozione nei confronti del ricorrente del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, di cui al decreto della Prefettura di Caserta prot. 33774 del 15 marzo 2022 (a quanto consta, non impugnato), non poteva che comportare, a valle, anche la revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia, la cui detenzione si poneva in termini di palese ed assoluta incompatibilità con il provvedimento inibitorio. Laddove rinvia al decreto della Prefettura di Caserta prot. 33774 del 15 marzo 2022 (nonché al ritiro delle armi legalmente detenute, avvenuto l’8 novembre 2021), il contestato provvedimento è pertanto esaustivamente istruito e motivato, ponendosi il divieto prefettizio come condizione irrimediabilmente ostativa alla titolarità dell’autorizzazione di Polizia; ed anzi la revoca in questa sede contestata va senz’altro ritenuta attività vincolata, priva di discrezionalità, legata proprio alla perdurante efficacia dell’atto presupposto, mai contestato in sede giurisdizionale. In disparte quindi i pur evidenti profili di inammissibilità del ricorso evidenziati ex art. 73 comma 3 c.p.a. nell’ordinanza cautelare n. 2183 del 15 dicembre 2022 (legati alla mancata contestazione del presupposto atto prefettizio), il ricorso è infondato e non può essere accolto. Non portano a conclusione diversa gli elementi evidenziati dal ricorrente (in particolare, la rimessione della denuncia querela nei confronti del padre, riferita, come visto, quale elemento all’origine della vicenda procedimentale), trattandosi di dati che avrebbero dovuto essere fatti valere, al più, in sede di contestazione del Decreto Prefettizio e che, comunque, in questa sede, omessa l’impugnazione di tale provvedimento e consolidati i suoi effetti, non sono in grado di superarne la vincolatività.
5.2. – Alla luce delle considerazioni sin qui esposte e conclusivamente, il ricorso va respinto.
5.3. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della Questura di Caserta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
OL IN, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
IA NI AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NI AM | OL IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.