Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2025, n. 11469
CASS
Sentenza 7 marzo 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, realizzato sub specie di occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti fiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, sicché la sua consumazione postula la conclusione e non il mero inizio di tale accertamento, indipendentemente da eventuali condotte collaborative del contribuente sottoposto a verifica.

Commentario1

  • 1Occultamento di scritture contabili: reato permanente fino alla chiusura del controllo fiscale (Cass. Pen. n. 33644/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 ottobre 2025

    La massima Integra il reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) anche la prolungata indisponibilità delle scritture agli organi verificatori, pur senza loro distruzione materiale, poiché l'obbligo di esibizione perdura fino alla conclusione del controllo fiscale. La condotta ha natura permanente e la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento. In caso di estinzione per prescrizione del reato più grave, il giudice d'appello può rideterminare la pena per il reato residuo, purché non superi la pena base già determinata in primo grado (art. 597 c.p.p.). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 25/09/2025, (ud. 25/09/2025, dep. 13/10/2025), …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2025, n. 11469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11469
Data del deposito : 7 marzo 2025

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