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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2131/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230074954451000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2079/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente contesta la cartella esattoriale n. 29620230074954451 notificata il 01/02/2024 per imposta sostitutiva 2020 pari a € 1.934,40. Sostiene che la cartella non avrebbe considerato il versamento effettuato tramite F24 in data 21/08/2021 (compensazione), come da cassetto fiscale. Chiede annullamento della cartella e vittoria di spese.
L'agenzia con proprie controdeduzioni conferma che il contribuente non ha versato l'imposta sostitutiva indicata nel quadro LM (€ 1.274,00). Nessun F24 del 21/08/2021 risulta in Anagrafe Tributaria. Inoltre la cartella è legittima: deriva da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973. Chiede rigetto del ricorso e condanna alle spese. Produce comunicazione 36-bis ritualmente pervenuta alla parte ricorrente che evidenzia irregolarità nella dichiarazione 2021: imposta sostitutiva dovuta € 1.274,00 oltre sanzioni e interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio emerge che l'imposta sostitutiva indicata dal contribuente nel quadro LM del Modello Unico 2020 (€ 1.274,00) non risulta versata, né in data 21/08/2021 né in altre date.
L'asserito pagamento non trova riscontro nell'Anagrafe Tributaria.
La cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, ed
è conforme alla normativa vigente.
Non sussistono i presupposti per l'annullamento dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Palermo che liquida in € 300,00 (trecento/00) Palermo 16.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo IT
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2131/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230074954451000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2079/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente contesta la cartella esattoriale n. 29620230074954451 notificata il 01/02/2024 per imposta sostitutiva 2020 pari a € 1.934,40. Sostiene che la cartella non avrebbe considerato il versamento effettuato tramite F24 in data 21/08/2021 (compensazione), come da cassetto fiscale. Chiede annullamento della cartella e vittoria di spese.
L'agenzia con proprie controdeduzioni conferma che il contribuente non ha versato l'imposta sostitutiva indicata nel quadro LM (€ 1.274,00). Nessun F24 del 21/08/2021 risulta in Anagrafe Tributaria. Inoltre la cartella è legittima: deriva da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973. Chiede rigetto del ricorso e condanna alle spese. Produce comunicazione 36-bis ritualmente pervenuta alla parte ricorrente che evidenzia irregolarità nella dichiarazione 2021: imposta sostitutiva dovuta € 1.274,00 oltre sanzioni e interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio emerge che l'imposta sostitutiva indicata dal contribuente nel quadro LM del Modello Unico 2020 (€ 1.274,00) non risulta versata, né in data 21/08/2021 né in altre date.
L'asserito pagamento non trova riscontro nell'Anagrafe Tributaria.
La cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, ed
è conforme alla normativa vigente.
Non sussistono i presupposti per l'annullamento dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate di Palermo che liquida in € 300,00 (trecento/00) Palermo 16.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo IT