Articolo 1 della Legge 1 agosto 2003, n. 200
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3 agosto 2003
Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 , recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il termine di dodici mesi, di cui all' articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166 , pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti generali, e' prorogato per altri dodici mesi.
3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n. 166 , dopo le parole: "da parte delle banche" sono inserite le seguenti: "ovvero di altri soggetti finanziatori".
4. All' articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14 , le parole: "entro il 13 agosto 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003".
5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi".
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45 .
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 3 agosto 2003
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