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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9608/2015
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9608 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro MELIS (C.F. ), elettivamente domiciliata in via CodiceFiscale_1
Carbonia n. 10, Cagliari, presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA CP_1 P.IVA_2
(C.F. ) e dell'avv. Giovanni MACCIOTTA (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), con studio in Viale Armando Diaz, 29 09125 Cagliari;
elettivamente C.F._3
domiciliata presso i difensori;
parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso telematico depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 14/07/2015,
ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico di CP_1 [...]
dell'importo di 39.177,44 euro, a titolo di Parte_1 corrispettivo per la somministrazione dell'acqua in suo favore, nell'utenza per uso non domestico n. 6562633, sita in Villacidro, via Marinotti 20, contratto n. 2010C2486, con riguardo alle partite indicate nelle seguenti fatture, menzionate nel ricorso e con esso prodotte:
pagina 1 di 14 numero data periodo giorni metri cubi importo matricola contatore scadenza fattura emissione consumi consumati euro
201202913692 24.03.2012 01/01/2010 288 4.555 13.773,03 31105132949/08/010569 27/06/2012
15/10/2010
201202969480 06.08.2012 16/10/2010 530 5.456 17.751,03 31105132949/08/010569 10/12/2012
28/03/2012
2012029118290 31.10.2012 28/03/2012 152 1.667 5.924,77 31105132949/08/010569 06/12/2012
27/08/2012
201302914754 11.02.2013 31/08/2012 91 937 3.249,82 31105132949/08/010569 19/03/2013
30/11/2012
201302962511 06.06.2013 30/11/2012 90 0 17,47 31105132949/08/010569 12/07/2013
28/02/2013
1.1 Nel ricorso ha anche chiesto gli “interessi di mora a far data dalla CP_1 scadenza dei termini indicati nelle fatture fino al saldo, nella misura stabilita all'art.
B22 del Regolamento del SII e dall'allegato D allo stesso”.
1.2 Col ricorso ha prodotto documenti così descritti: CP_1
1. estratto conto del 09.06.2015;
2. copia fattura n. 201202913692 del 24.03.2012;
3. copia fattura n. 201202969480 del 06.08.2012;
4. copia fattura n. 2012029118290 del 31.10.2012;
5. copia fattura n. 201302914754 del 11.02.2013;
6. copia fattura 201302962511 del 06.06.2013;
7. copia sollecito a.r. del 07.11.2012; CP_1
8. copia sollecito a.r. del 17.01.2013; CP_1
9. copia sollecito a.r. del 27.02.2013; CP_1
10. copia sollecito del 10.07.2013; Parte_2
11. visura camerale del 04.06.2015.
2. La domanda è stata accolta in sede monitoria, con decreto ingiuntivo n. 1964/2015, del
23/07/2015, reso nel procedimento n. 6608/2015 RAC, dell'importo di 39.177,44 €,
“oltre interessi come da domanda”, e spese processuali liquidate in “€ 1.795,75, di cui
1.305,00 per competenze professionali, comprese le spese generali, oltre iva e cpa e oltre a successive occorrende”.
3. Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'ingiunta il 03/09/2015.
4. ha fatto tempestiva opposizione, tramite atto di Parte_1
citazione notificato il 13/10/2015, per l'udienza del 5/07/2016, nel quale:
4.1 ha esposto e sostenuto quanto segue:
- il 09/08/2012 pervenne a una nota di Parte_1
pagina 2 di 14 dicente: “le segnaliamo che, a seguito di analisi dello storico dei suoi CP_1
consumi di verifiche tecniche eseguite presso l'utenza in oggetto a lei intestata, abbiamo riscontrato dei consumi piuttosto elevati. In particolare, sul contatore con matricola 0 8 010569 sono state rilevate le seguenti letture: data lettura (15/10/2015) lettura in mc 4590 data lettura 28/03/2012 consumo mc 5456
GG consumo 530 consumo medio giornaliero in mc 10,29”
- con la stessa missiva invitava l'utente, ai sensi degli articoli B.32, B 33 CP_1
e B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato “ad effettuare con urgenza un controllo dell'impianto, anche al fine di escludere eventuali perdite idriche occulte”;
- con lettera raccomandata del 12/10/2012, Parte_1
rispose:
o informando che i controlli eseguiti avevano escluso la presenza CP_1
di perdite idriche;
o invitandola ad eseguire le dovute verifiche sul sistema di rilevazione dei consumi al fine di accertare la presenza di eventuali guasti e/o anomalie di lettura e registrazione;
o manifestando la sua disponibilità a versare le somme dovute, breve a rideterminazione dei consumi idrici sulla base della media di quelli effettivi registrati su un contatore di nuova installazione;
- ignorò detta richiesta ed inviò a CP_1 Parte_1
i solleciti di pagamento, con preavviso di sospensione della fornitura,
[...]
preannunciata con telegramma del 18/04/2013 ed eseguita il 22/04/2013;
- le fatture e l'estratto delle scritture contabili sottoscritto dal Direttore Generale di non provavano il credito, essendo atti di parte;
CP_1
- con riguardo alle fatture n. 201202913692 del 24/03/2012 e n. 201202969480 del
06/08/2012, non aveva osservato l'obbligo di eseguire almeno due CP_1
letture all'anno del contatore e di inviare le fatture con la periodicità prevista dall'articolo B.16 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dall'art. 6 della
Carta del Servizio Idrico;
pagina 3 di 14 - i consumi indicati in dette fatture erano abnormi;
- non aveva eseguito controlli sul corretto funzionamento del contatore, CP_1 nonostante fosse stata a ciò sollecitata con lettera del 01/07/2013 dell'avv. MELIS
(doc. 4);
- AS NA & C. SAS – alla quale l'opponente aveva affittato un ramo d'azienda esercitato nell'immobile servito dall'utenza idrica in questione – a causa della sospensione del servizio idrico comunicò la disdetta, causando grave danno a la quale, senz'acqua, era Parte_1
impossibilitata a trovare nuovi conduttori;
4.2 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia all'ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento alla presente opposizione:
- previo accertamento della infondatezza delle pretese creditorie avanzate da
, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo per posto, emesso ad CP_1
istanza di in data 23 luglio 2015 in quanto emesso in mancanza dei CP_1
requisiti necessari di cui agli artt. 633,634 e 635 cpc ed, in ogni caso, in quanto ingiusto ed illegittimo per i motivi dedotti in espositiva;
- accertare e dichiarare che il comportamento tenuto da è contrario ai CP_1
principi di buona fede e correttezza ed in violazione dell'art. 1375 c.c. ed alle previsioni di cui alla carta del servizio idrico ed al regolamento idrico integrato e, per l'effetto, condannare la società opposta al pagamento del risarcimento del danno in favore della società nella misura che Parte_1
risulterà in corso di causa o di quella che il Giudice riterrà congrua e di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, dichiarando in ogni caso illegittima la richiesta di pagamento dei corrispettivi di cui alle fatture oggetto di ingiunzione;
- condannare la società opposta al risarcimento del danno in favore della società
[...]
a titolo di mancato guadagno occorso alla a causa della Parte_1
interruzione della somministrazione idrica, nella misura che risulterà in corso di causa o in quella che il giudice riterrà congrua e di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre quota spese generali al 15%, Iva
e CPA come per legge”.
pagina 4 di 14 4.3 ha prodotto documenti così descritti:
1) copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo e provvedimento del giudice;
2) comunicazione / del 09/08/2012; CP_1 Parte_1
3) comunicazione del 12/10/2012; Parte_1 CP_1
4) comunicazione Studio Follese /Abbanoa sspa del 01/07/2013;
5) telegramma del 18/04/2013;
6) regolamento del servizio idrico integrato;
7) carta del servizio idrico integrato.
5. Con decreto del 06/07/2016, la prima udienza del 27/07/2016 è stata differita d'ufficio al
21/09/2016.
6. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata il 21/09/2016, CP_1
“per contestare integralmente in fatto e in diritto il contenuto delle avverse domande, deduzioni e conclusioni nonché delle produzioni documentali allegate ed eccepire in fatto ed in diritto le seguenti difese, nulla dando per ammesso e riconosciuto se non per espressa ammissione virgola e per rassegnare le seguenti conclusioni
Voglia l'Ecce.mo Tribunale, contrari i reiectis:
In via preliminare:
- accertata l'infondatezza delle argomentazioni proposte, concedere ai sensi dell'art.
648 cpc, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non fondata su prova scritta.
In via principale:
- in forza delle considerazioni di fatto e di diritto di cui alla superiore parte espositiva, rigettare per quanto di ragione tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per
l'effetto, mandare assolta da ogni avversa pretesa;
CP_1
Comunque
- con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che dichiarano di averle interamente anticipate.”.
7. In prima udienza le parti si sono riportate alle rispettive difese ed il giudice ha rinviato all'udienza del 12/01/2017 per consentire alla parte opponente di esaminare la comparsa dell'opposta.
pagina 5 di 14 8. Nell'udienza del 12/01/2017 le parti si sono riportate ai rispettivi atti ed hanno chiesto l'assegnazione dei termini previsti dall'articolo 183 comma sesto cpc, concessi dal giudice il quale ha rinviato per i provvedimenti istruttori all'udienza del 20/03/2019.
9. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 13/02/2017,
: CP_1
9.1 ha esposto e sostento quanto segue:
- in ossequio alle disposizioni regolamentari (art. B.35 – doc. 12), CP_1
comunicò a come elevati rispetto allo storico i Parte_3
consumi oggetto delle due fatture contestate;
- sebbene avesse detto di avere effettuato i Parte_3 controlli sia in merito all'esistenza di perdite occulte che al funzionamento del proprio impianto, e sebbene asserisse di avere ciò comunicato con la missiva prodotta, mai aveva “formalmente provveduto richiedere la messa in prova del contatore per la verifica dell'effettivo e regolare funzionamento”;
- in virtù di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni regolamentari, CP_1
aveva quindi avviato la procedura di sospensione della fornitura, conclusasi con
[...]
l'asportazione del misuratore in data 22/042013 (doc. 15);
- contrariamente a quanto asserito dall'opponente, l'estratto conto autenticato dal
Direttore Generale, prodotto in sede monitoria, aveva efficacia certificativa, in quanto, come gestore “house providing” del servizio idrico su tutto il territorio della
Sardegna, era soggetta ai principi ed alle regole dettate per le CP_1
Pubbliche Amministrazioni in materia di contabilità, oltre che alla vigilanza della
Corte dei Conti ed alle norme in materia;
- le doglianze relative alla periodicità delle letture e della fatturazione erano infondate;
9.2 ha prodotto documenti così denominati:
“
1. estratto conto del 09.06.2015;
2. copia fattura n. 201202913692 del 24.03.2012;
3. copia fattura n. 201202969480 del 06.08.2012;
4. copia fattura n. 2012029118290 del 31.10.2012;
5. copia fattura n. 201302914754 del 11.02.2013;
6. copia fattura 201302962511 del 06.06.2013;
7. copia sollecito a.r. del 07.11.2012; CP_1
8. copia sollecito a.r. del 17.01.2013; CP_1
pagina 6 di 14
9. copia sollecito a.r. del 27.02.2013; CP_1
10. copia sollecito del 10.07.2013; Parte_2
11. visura camerale del 04.06.2015;
12. estratto Regolamento SII – artt. B.16 e B.35;
13. estratto Carta del Sistema Idrico Integrato – art. 6.2;
14. copia commessa messa in prova contatore del 28.03.2012;
15. copia commessa chiusura utenza del 22.04.2013.”.
9.3 ha rassegnato le stesse conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
10. L'opponente non ha depositato la prima memoria.
11. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 15/03/2017,
l'opponente:
11.1 ha eccepito che in comparsa non aveva svolto specifiche contestazioni CP_1 con riguardo alla ricostruzione fattuale contenuta nell'atto di citazione e che, pertanto:
- si era verificata la non contestazione prevista dall'art. 115 cpc;
- l'oggetto del giudizio era ormai definito;
- il giudice doveva porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti ed i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
11.2 ha eccepito la “nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti necessari di cui agli artt. 633, 634 e 635 c.p.c.” in ragione della mancanza di efficacia probatoria delle scritture contabili nel giudizio di opposizione;
11.3 ha ribadito l'eccezione di “grave inadempimento contrattuale ascrivibile ad
, per avere violato il diritto dell'utente, sancito dall'art.
6.2 della Carta CP_1 del servizio idrico e dall'art. B.16 del Regolamento del servizio idrico integrato:
- a che il Gestore “invii fatture che siano il riscontro di attenti e precisi accertamenti del consumo idrico realmente effettuato”;
- “a che le fatturazioni dei consumi, sia in acconto, sia a saldo, siano periodiche, emesse ogni due mesi, secondo le scadenze espressamente previste dalla Carta dei
Servizi, e non invece secondo modalità arbitrarie ed irregolari, come nel caso in esame, causative di disagi per l'utente in termini economici e di adempimento contrattuale”; ciò perché la fattura numero 201202913692, emessa il 24/03/2012, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 13.773,03, riguardava il saldo consumi dal
01/01//2010 al 15/10/2010 e la fattura numero 201202969480 emessa il 06/08/2012, con pagina 7 di 14 la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 17.751,03, afferiva al saldo consumi dal 16/10/ 2010 al 28/03/2012.
11.4 ha sostenuto:
- che “se è vero pertanto che la mancata sistematica lettura del contatore contestata al Gestore idrico non esonera l'utente dall'obbligo di pagare il quantitativo d'acqua effettivamente erogata dal Gestore, non può non essere evidenziato che l'importo richiesto da sia lievitato da un lato ad una o più mancate letture del CP_1
contatore e dall'altro lato alla negligenza del gestore, in spregio al principio di buona fede che deve improntare la condotta delle parti anche nella fase di esecuzione del contratto, nel non comunicare tempestivamente all'utente l'anomalia dei consumi. La morosità che oggi si attribuisce all'opponente non è altro che la conseguenza del reiterato inadempimento e condotta, contraria ai principi di correttezza e buona fede che presiedono il rapporto contrattuale, tenuto da CP_1 durante tutto il rapporto contrattuale.”
[...]
- “che dovrà offrire seria e rigorosa prova dei consumi ascritti CP_1 all'opponente per i quali viene preteso il pagamento, mediante dimostrazione di avere effettuato la lettura del contatore dell'utente, e quindi la corrispondenza tra quanto emerso dalla lettura e quello richiesto in fattura”:
- che “nel caso in esame non ha fornito alcuna prova, né di avere CP_1 effettuato regolare lettura del contatore in uso all'opponente, alle scadenze periodiche indicate nella Carta dei Servizi, come era in suo onere, né, tanto meno, ha dimostrato la regolare corrispondenza tra quanto richiesto e quanto consumato”;
- che, “contrariamente a quanto avversamente affermato, il Gestore si è reso totalmente inadempiente all'obbligo in questione dal momento che, nonostante richiesto e sollecitato, anche per il tramite del difensore intervenuto con missiva del
1 luglio 2013 (doc. 4), non si è in alcun modo attivata per provvedere alla CP_1 verifica in contraddittorio con l'Utente, della funzionalità del contatore”, essendo rimasti “del tutto inutili i tentativi inoltrati dall'utente, diretti a verificare, in contraddittorio con la stessa, la effettiva debenza delle somme pretese in pagamento, con ciò evidenziando come la ricostruzione dei consumi effettuata dal gestore idrico sia avvenuta nella più assoluta arbitrarietà e nel mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale”;
pagina 8 di 14 - che “l'Utente è impossibilitato ad eseguire qualsivoglia verifica in ordine alla veridicità e correttezza dell'attribuito consumo giacché in data 22 aprile 2013 ha disattivato il servizio mediante lo slaccio ed asporto del CP_1 contatore”;
11.5 ha eccepito la “omessa tempestiva segnalazione dei consumi anomali”, fatta nell'agosto 2012, con la lettera avente ad oggetto “segnalazione anomalia consumi e invito al controllo dell'impianto interno utenza n. 6562633” (doc.
2 - atto di citazione in opposizione), da cui emergeva come avesse fatto una prima lettura CP_1
in data 15/10/2010, rilevando il consumo di 4.590 metri cubi, e una seconda lettura, a distanza di 16 mesi, in data 28/03/2012, rilevando l'elevatissimo consumo di 10.046 metri cubi nei 530 giorni intercorsi tra le due letture, con una media giornaliera di 10,29 metri cubi;
pertanto, nonostante fosse a conoscenza già dal marzo 2012 che vi era una anomalia nei consumi, ammesso che gli stessi fossero stati regolarmente registrati, informò l'utente dopo svariati mesi, con la missiva del 09/08/2012;
11.6 con riguardo alla domanda riconvenzionale risarcitoria, ha precisato:
- che le violazioni contrattuali del le avevano cagionato un grave CP_2 pregiudizio patrimoniale in quanto, “a seguito dell'illegittimo ed arbitrario distacco della fornitura idrica avvenuto il giorno 22 aprile 2013, l'utente - il quale in forza del contratto di affitto del ramo di azienda del 15 novembre 2011, a rogito del
Notaio (raccolta 10.504), ebbe a locare in favore della Persona_1 [...]
l'immobile servito dall'utenza idrica per cui è causa (doc. 10), Parte_4 per il canone mensile di € 1.000,00 oltre iva - ha ricevuto la disdetta del contratto di locazione.”;
- che in detta missiva, “il conduttore infatti, nel prendere atto della impossibilità di godere a pieno dell'immobile locato – svolgendo un'attività commerciale di affittacamere – in quanto del tutto sprovvisto di un bene di natura essenziale e primaria, come l'acqua potabile ed essendo eccessivamente oneroso
l'approvvigionamento idrico con sistemi alternativi, ha comunicato la propria inderogabile volontà di recedere dal contratto di locazione, con ciò arrecando un grave danno patrimoniale alla ; Parte_1
- che il danno da “mancato guadagno occorso all'opponente a causa della interruzione della somministrazione idrica” poteva ammontava a “€ 25.000,00 oltre iva, pari cioè al corrispettivo di 25 mensilità del canone di locazione di cui al
pagina 9 di 14 contratto così risolto non percepiti dalla società opponente, ovvero nella diversa misura che risulterà provata in corso di causa o di quella ulteriore che il Giudice riterrà congrua e di giustizia, da liquidarsi eventualmente liquidata anche in via equitativa.
11.7 ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
“
1 - Vero che la OS di , eseguiva i lavori di ristrutturazione Controparte_3 dell'immobile sito in Villacidro, al numero 12 della Via Marinotti, di proprietà della
[...]
, come da contratto che Le viene rammostrato (produzione 9) e Parte_1 nell'eseguire le opere commissionate accertava la funzionalità dell'impianto idrico e
l'assenza di alcuna perdita idrica o anomalia?” (teste titolare Controparte_3
della impresa individuale OS, corrente in Villacidro., via Piga. 8)
“2 - Conferma il contenuto e la sottoscrizione della lettera di disdetta del 1 settembre
2014, che Le viene esibita (produzione 11)?” (teste la signora , Parte_4
titolare della residente in [...]
Marinotti, 13);
11.8 ha prodotto i documenti così descritti:
“8) Atto di compravendita del 22.06.2004 a rogito del Notaio (raccolta Persona_1
5.193);
9) contratto / OS di del 1.04.2007; Parte_1 Controparte_3
10) contratto di affitto del ramo di azienda Gs Villacidrese Service srl/ AS
NA e C. s.a.s. a rogito del Notaio (raccolta 10.504); Persona_1
11) disdetta di contratto d'affitto del ramo d'azienda del 1.09.2014;
12) lettera di diffida del 22.12.2014 Gs Controparte_4
[...]
12. non ha depositato la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 CP_1
cpc
13. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 04/04/2017,
CP_1
13.1 ha sostenuto essere “del tutto evidente che l'attività processuale posta in essere attraverso le prime memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c., sia stata perfettamente rispondente al dettato normativo per avere, appunto, chiaramente specificato l'oggetto della domanda attraverso la contestazione, corredata dalle necessarie argomentazioni, alle eccezioni formulate dall'opponente nel proprio
pagina 10 di 14 atto introduttivo. Quanto sopra, si aggiunga, senza che sia, nella maniera più assoluta, rinvenibile né un mutamento della causa petendi e/o del petitum, tanto meno una modifica delle conclusioni formulate;
neanche attraverso una semplice emendatio libelli, che possa avere anche modificato soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto”.
13.2 ha aggiunto che “se anche ciò fosse avvenuto non sarebbe stato in alcun modo scandaloso per essere le esplicazioni difensive dell'altra parte ben tutelate dal n. 2 dell'art. 183, comma 6, c.p.c. che legittima la possibile replica “… … alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
… …”;
13.3 ha sostenuto che “contrariamente a quanto dichiarato, anche contraddittoriamente, dall'opponente, l'invio da parte dell'Ente Gestore della comunicazione sull'anomalia dei consumi (09.08.2012) non è avvenuto a distanza di due anni dalla lettura, avvenuta nel marzo 2012; si aggiunga e conferma che il misuratore posto al servizio dell'utenza in discussione, in occasione della verifica tecnica alla quale è stato sottoposto, anche alla presenza dell'utente, non ha dato alcun segno di malfunzionamento (doc. 14 - mem. art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), utile a poter giustificare letture errate o anomale
e, tanto meno, una sua cattiva manutenzione.
È del tutto evidente, anche per il richiamo formulato nelle seconde memorie istruttorie dall'odierna opponente, che, nonostante quanto contrariamente asserito nella capitolazione della prova, della quale si contesta la rilevanza e si chiede sin da ora il rigetto dell'istanza di ammissione, la variazione eccessiva dei consumi rilevati dalla stessa società non può che essere stata dovuta ad una cattiva CP_1 manutenzione dell'impianto idrico di proprietà e, quindi, di competenza dell'utente o, verosimilmente, ad una perdita occulta da quest'ultimo non rilevata e, pertanto, mai giustificata all'Ente Gestore, ai sensi dell'art. B.35.2 del Regolamento SII ai fini delle riduzioni concesse per canoni di depurazione e fognatura.”;
13.4 ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria, “non solo per la pochezza delle argomentazioni poste a sostegno, ma, come già rilevato, per l'evidente poco interesse allo stesso dato l'importante lasso di tempo trascorso dagli accadimenti che hanno determinato lo slaccio dell'utenza, tra l'altro, mai precedentemente formalizzata dall'opponente attraverso alcun atto ad esso riconosciuto per la tutela dei suoi
pagina 11 di 14 interessi”.
14. Con ordinanza del 25/3/2019, il giudice cui la causa era assegnata ha respinto l'istanza di autorizzazione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha ammesso la prova testimoniale chiesta dall'opponente.
15. Nell'udienza del 14/01/2021 i testi non sono comparsi.
16. Nell'udienza del 17/06/2021 è stata sentita la testimone e Parte_4
nell'udienza del 16/09/2021 la testimone Testimone_1
17. Nell'udienza del 23/02/2022 il giudice rinviato all'udienza del 18/01/2023 per la precisazione delle conclusioni “riservandosi di fissare in quella sede la successiva udienza di decorrenza dei termini”.
18. Nell'udienza di 18/01/2023 le parti si sono riportate alle difese e conclusioni in atti e il giudice ha fissato l'udienza del 02/10/2024 “per la decorrenza dei termini.
19. Con provvedimento presidenziale del 24/07/2023 la causa è stata assegnata al giudice scrivente, il quale ha fissato l'udienza del 12/02/2025 per gli incombenti previsti dall'articolo 281-sexies cpc, poi di differita al 05/06/2025.
20. ha depositato la sua memoria conclusiva scritta il 10/01/2025 e CP_1
il 10/02/2025. Parte_1
21. Nell'udienza del 05/06/2025, le parti hanno confermato le rispettive conclusioni e difese ed il giudice si è riservato di depositare la sentenza, ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice civile, nel termine di 30 giorni.
****
22. È incontestato che non dette seguito alla richiesta di sottoporre a CP_1
prova di funzionamento il contatore matricola n. 31105132949/08/010569, formulata dall'avvocato Alessandro MELIS nell'interesse di Parte_1
con lettera del 01/07/2013 (doc. 4 atto di citazione in opposizione).
Tuttavia, ha provato che, prima ancora che l'avvocato MELIS CP_1
avesse formulato detta richiesta, in accoglimento di una precedente richiesta formulata dall'utente il 22/03/2013 (data indicata nel verbale di seguito richiamato), aveva già sottoposto a verifica il contatore, con esito positivo, in data 28/03/2012, alla presenza del delegato dell'attore, come è provato dal verbale di messa in prova del 28/03/2012, prodotto da quale documento numero 14 con la prima memoria ex CP_1
articolo 183 comma 6 cpc, firmato sia dai tecnici incaricati da , sia dal CP_1 delegato dell'utente.
pagina 12 di 14 Contrariamente a quanto sostiene , su detta voi Parte_1
circostanza non si è formata alcuna mancata contestazione, in quanto non esposta nell'atto introduttivo del giudizio e nella prima udienza, né evincibile da alcun documento.
La messa in prova in esame consente di ritenere provato (e forse financo pacifico) il corretto funzionamento del contatore, di cui, infatti, l'opponente si è ben guardata di chiedere una nuova verifica tramite CTU.
23. non ha tempestivamente contestato le letture Parte_1
indicate nelle fatture e nell'estratto conto prodotti in sede monitoria ed ha mosso detta contestazione tardivamente con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc, cosicché
l'esecuzione delle letture deve ritenersi fatto non contestato ai sensi dell'articolo 115 cpc.
Peraltro, la lettura del 28/03/2012, di 10.046 metri cubi – riportata come lettura finale nella fattura n. 201202969480 del 06/08/2012 e come lettura iniziale nella fattura n. 2012029118290 del 31/10/2012 – è anche provata dal verbale di messa in prova (doc.
14 cit.), dove è appunto indicata come lettura rilevata prima dell'inizio della prova.
24. Il fatto che non abbia osservato l'obbligo di emettere e inviare CP_1 all'utente le prime due fatture (n. 201202913692 del 24/03/2012 e n. 201202969480 del
06/08/2012) con la periodicità (ogni due mesi), prevista dall'articolo B.16 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, non giustifica:
24.1 né pretesa dell'opponente pagare per le partite temporali indicate nelle fatture oggetto di causa consumi pari a quelli medi da registrarsi attraverso l'installazione di un nuovo contatore, perché l'articolo B 35 del regolamento del servizio idrico integrato consente di ricorrere a su criteri suppletivi per la ricostruzione dei consumi soltanto nell'ipotesi in cui il contatore non funzioni correttamente, situazione che non ricorre nel caso in esame;
24.2 né la pretesa di ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza dell'interruzione della fornitura idrica in seguito al mancato pagamento delle fatture, in quanto legittima in ragione della morosità maturata dall'utente; la domanda risarcitoria è peraltro infondata anche perché difetta il nesso di causa tra la violazione dell'obbligo contrattuale da parte del Gestore del sevizio idrico ed i consumi elevati registrati nelle due fatture rispetto alle quali l'opponente ha sollevato l'eccezione di inadempimento in esame, considerato che non sembrano consumi incompatibili con la destinazione dell'immobile ad affittacamere e che sono infatti proseguiti anche dopo pagina 13 di 14 la lettera di del 09/08/2012, come emerge dalla tabella che segue, in cui, CP_1
rispetto a quella di cui al punto 1 della sentenza, è stato aggiunto il consumo medio giornaliero: numero data periodo giorni metri cubi consumo importo matricola contatore scadenza fattura emissione consumi consumati medio al euro giorno
201202913692 24.03.2012 01/01/2010 288 4.555 15,81 13.773,03 31105132949/08/010569 27/06/2012
15/10/2010
201202969480 06.08.2012 16/10/2010 530 5.456 10,29 17.751,03 31105132949/08/010569 10/12/2012
28/03/2012
2012029118290 31.10.2012 28/03/2012 152 1.667 10,98 5.924,77 31105132949/08/010569 06/12/2012
27/08/2012
201302914754 11.02.2013 31/08/2012 91 937 10,30 3.249,82 31105132949/08/010569 19/03/2013
30/11/2012
201302962511 06.06.2013 30/11/2012 90 0 0 17,47 31105132949/08/010569 12/07/2013
28/02/2013
25. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti cpc, e quindi poste a carico di dell'opponente, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti
26. Alla liquidazione dei compensi spettanti ai difensori dell'opposta, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal
Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, per cause di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro, senza aumenti né riduzioni, stante il livello medio di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
27. Poiché i difensori di si sono dichiarati antistatari, il pagamento va CP_1
disposto in loro favore.
PER QUESTI MOTIVI
28. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa:
a. rigetta l'opposizione;
b. condanna a pagare ai difensori di Parte_1
le spese processuali, così liquidate: CP_1
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.616,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Cagliari, 09/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Piana pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9608 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro MELIS (C.F. ), elettivamente domiciliata in via CodiceFiscale_1
Carbonia n. 10, Cagliari, presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA CP_1 P.IVA_2
(C.F. ) e dell'avv. Giovanni MACCIOTTA (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), con studio in Viale Armando Diaz, 29 09125 Cagliari;
elettivamente C.F._3
domiciliata presso i difensori;
parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso telematico depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 14/07/2015,
ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico di CP_1 [...]
dell'importo di 39.177,44 euro, a titolo di Parte_1 corrispettivo per la somministrazione dell'acqua in suo favore, nell'utenza per uso non domestico n. 6562633, sita in Villacidro, via Marinotti 20, contratto n. 2010C2486, con riguardo alle partite indicate nelle seguenti fatture, menzionate nel ricorso e con esso prodotte:
pagina 1 di 14 numero data periodo giorni metri cubi importo matricola contatore scadenza fattura emissione consumi consumati euro
201202913692 24.03.2012 01/01/2010 288 4.555 13.773,03 31105132949/08/010569 27/06/2012
15/10/2010
201202969480 06.08.2012 16/10/2010 530 5.456 17.751,03 31105132949/08/010569 10/12/2012
28/03/2012
2012029118290 31.10.2012 28/03/2012 152 1.667 5.924,77 31105132949/08/010569 06/12/2012
27/08/2012
201302914754 11.02.2013 31/08/2012 91 937 3.249,82 31105132949/08/010569 19/03/2013
30/11/2012
201302962511 06.06.2013 30/11/2012 90 0 17,47 31105132949/08/010569 12/07/2013
28/02/2013
1.1 Nel ricorso ha anche chiesto gli “interessi di mora a far data dalla CP_1 scadenza dei termini indicati nelle fatture fino al saldo, nella misura stabilita all'art.
B22 del Regolamento del SII e dall'allegato D allo stesso”.
1.2 Col ricorso ha prodotto documenti così descritti: CP_1
1. estratto conto del 09.06.2015;
2. copia fattura n. 201202913692 del 24.03.2012;
3. copia fattura n. 201202969480 del 06.08.2012;
4. copia fattura n. 2012029118290 del 31.10.2012;
5. copia fattura n. 201302914754 del 11.02.2013;
6. copia fattura 201302962511 del 06.06.2013;
7. copia sollecito a.r. del 07.11.2012; CP_1
8. copia sollecito a.r. del 17.01.2013; CP_1
9. copia sollecito a.r. del 27.02.2013; CP_1
10. copia sollecito del 10.07.2013; Parte_2
11. visura camerale del 04.06.2015.
2. La domanda è stata accolta in sede monitoria, con decreto ingiuntivo n. 1964/2015, del
23/07/2015, reso nel procedimento n. 6608/2015 RAC, dell'importo di 39.177,44 €,
“oltre interessi come da domanda”, e spese processuali liquidate in “€ 1.795,75, di cui
1.305,00 per competenze professionali, comprese le spese generali, oltre iva e cpa e oltre a successive occorrende”.
3. Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'ingiunta il 03/09/2015.
4. ha fatto tempestiva opposizione, tramite atto di Parte_1
citazione notificato il 13/10/2015, per l'udienza del 5/07/2016, nel quale:
4.1 ha esposto e sostenuto quanto segue:
- il 09/08/2012 pervenne a una nota di Parte_1
pagina 2 di 14 dicente: “le segnaliamo che, a seguito di analisi dello storico dei suoi CP_1
consumi di verifiche tecniche eseguite presso l'utenza in oggetto a lei intestata, abbiamo riscontrato dei consumi piuttosto elevati. In particolare, sul contatore con matricola 0 8 010569 sono state rilevate le seguenti letture: data lettura (15/10/2015) lettura in mc 4590 data lettura 28/03/2012 consumo mc 5456
GG consumo 530 consumo medio giornaliero in mc 10,29”
- con la stessa missiva invitava l'utente, ai sensi degli articoli B.32, B 33 CP_1
e B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato “ad effettuare con urgenza un controllo dell'impianto, anche al fine di escludere eventuali perdite idriche occulte”;
- con lettera raccomandata del 12/10/2012, Parte_1
rispose:
o informando che i controlli eseguiti avevano escluso la presenza CP_1
di perdite idriche;
o invitandola ad eseguire le dovute verifiche sul sistema di rilevazione dei consumi al fine di accertare la presenza di eventuali guasti e/o anomalie di lettura e registrazione;
o manifestando la sua disponibilità a versare le somme dovute, breve a rideterminazione dei consumi idrici sulla base della media di quelli effettivi registrati su un contatore di nuova installazione;
- ignorò detta richiesta ed inviò a CP_1 Parte_1
i solleciti di pagamento, con preavviso di sospensione della fornitura,
[...]
preannunciata con telegramma del 18/04/2013 ed eseguita il 22/04/2013;
- le fatture e l'estratto delle scritture contabili sottoscritto dal Direttore Generale di non provavano il credito, essendo atti di parte;
CP_1
- con riguardo alle fatture n. 201202913692 del 24/03/2012 e n. 201202969480 del
06/08/2012, non aveva osservato l'obbligo di eseguire almeno due CP_1
letture all'anno del contatore e di inviare le fatture con la periodicità prevista dall'articolo B.16 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dall'art. 6 della
Carta del Servizio Idrico;
pagina 3 di 14 - i consumi indicati in dette fatture erano abnormi;
- non aveva eseguito controlli sul corretto funzionamento del contatore, CP_1 nonostante fosse stata a ciò sollecitata con lettera del 01/07/2013 dell'avv. MELIS
(doc. 4);
- AS NA & C. SAS – alla quale l'opponente aveva affittato un ramo d'azienda esercitato nell'immobile servito dall'utenza idrica in questione – a causa della sospensione del servizio idrico comunicò la disdetta, causando grave danno a la quale, senz'acqua, era Parte_1
impossibilitata a trovare nuovi conduttori;
4.2 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“piaccia all'ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento alla presente opposizione:
- previo accertamento della infondatezza delle pretese creditorie avanzate da
, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo per posto, emesso ad CP_1
istanza di in data 23 luglio 2015 in quanto emesso in mancanza dei CP_1
requisiti necessari di cui agli artt. 633,634 e 635 cpc ed, in ogni caso, in quanto ingiusto ed illegittimo per i motivi dedotti in espositiva;
- accertare e dichiarare che il comportamento tenuto da è contrario ai CP_1
principi di buona fede e correttezza ed in violazione dell'art. 1375 c.c. ed alle previsioni di cui alla carta del servizio idrico ed al regolamento idrico integrato e, per l'effetto, condannare la società opposta al pagamento del risarcimento del danno in favore della società nella misura che Parte_1
risulterà in corso di causa o di quella che il Giudice riterrà congrua e di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, dichiarando in ogni caso illegittima la richiesta di pagamento dei corrispettivi di cui alle fatture oggetto di ingiunzione;
- condannare la società opposta al risarcimento del danno in favore della società
[...]
a titolo di mancato guadagno occorso alla a causa della Parte_1
interruzione della somministrazione idrica, nella misura che risulterà in corso di causa o in quella che il giudice riterrà congrua e di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre quota spese generali al 15%, Iva
e CPA come per legge”.
pagina 4 di 14 4.3 ha prodotto documenti così descritti:
1) copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo e provvedimento del giudice;
2) comunicazione / del 09/08/2012; CP_1 Parte_1
3) comunicazione del 12/10/2012; Parte_1 CP_1
4) comunicazione Studio Follese /Abbanoa sspa del 01/07/2013;
5) telegramma del 18/04/2013;
6) regolamento del servizio idrico integrato;
7) carta del servizio idrico integrato.
5. Con decreto del 06/07/2016, la prima udienza del 27/07/2016 è stata differita d'ufficio al
21/09/2016.
6. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata il 21/09/2016, CP_1
“per contestare integralmente in fatto e in diritto il contenuto delle avverse domande, deduzioni e conclusioni nonché delle produzioni documentali allegate ed eccepire in fatto ed in diritto le seguenti difese, nulla dando per ammesso e riconosciuto se non per espressa ammissione virgola e per rassegnare le seguenti conclusioni
Voglia l'Ecce.mo Tribunale, contrari i reiectis:
In via preliminare:
- accertata l'infondatezza delle argomentazioni proposte, concedere ai sensi dell'art.
648 cpc, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non fondata su prova scritta.
In via principale:
- in forza delle considerazioni di fatto e di diritto di cui alla superiore parte espositiva, rigettare per quanto di ragione tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per
l'effetto, mandare assolta da ogni avversa pretesa;
CP_1
Comunque
- con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che dichiarano di averle interamente anticipate.”.
7. In prima udienza le parti si sono riportate alle rispettive difese ed il giudice ha rinviato all'udienza del 12/01/2017 per consentire alla parte opponente di esaminare la comparsa dell'opposta.
pagina 5 di 14 8. Nell'udienza del 12/01/2017 le parti si sono riportate ai rispettivi atti ed hanno chiesto l'assegnazione dei termini previsti dall'articolo 183 comma sesto cpc, concessi dal giudice il quale ha rinviato per i provvedimenti istruttori all'udienza del 20/03/2019.
9. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 13/02/2017,
: CP_1
9.1 ha esposto e sostento quanto segue:
- in ossequio alle disposizioni regolamentari (art. B.35 – doc. 12), CP_1
comunicò a come elevati rispetto allo storico i Parte_3
consumi oggetto delle due fatture contestate;
- sebbene avesse detto di avere effettuato i Parte_3 controlli sia in merito all'esistenza di perdite occulte che al funzionamento del proprio impianto, e sebbene asserisse di avere ciò comunicato con la missiva prodotta, mai aveva “formalmente provveduto richiedere la messa in prova del contatore per la verifica dell'effettivo e regolare funzionamento”;
- in virtù di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni regolamentari, CP_1
aveva quindi avviato la procedura di sospensione della fornitura, conclusasi con
[...]
l'asportazione del misuratore in data 22/042013 (doc. 15);
- contrariamente a quanto asserito dall'opponente, l'estratto conto autenticato dal
Direttore Generale, prodotto in sede monitoria, aveva efficacia certificativa, in quanto, come gestore “house providing” del servizio idrico su tutto il territorio della
Sardegna, era soggetta ai principi ed alle regole dettate per le CP_1
Pubbliche Amministrazioni in materia di contabilità, oltre che alla vigilanza della
Corte dei Conti ed alle norme in materia;
- le doglianze relative alla periodicità delle letture e della fatturazione erano infondate;
9.2 ha prodotto documenti così denominati:
“
1. estratto conto del 09.06.2015;
2. copia fattura n. 201202913692 del 24.03.2012;
3. copia fattura n. 201202969480 del 06.08.2012;
4. copia fattura n. 2012029118290 del 31.10.2012;
5. copia fattura n. 201302914754 del 11.02.2013;
6. copia fattura 201302962511 del 06.06.2013;
7. copia sollecito a.r. del 07.11.2012; CP_1
8. copia sollecito a.r. del 17.01.2013; CP_1
pagina 6 di 14
9. copia sollecito a.r. del 27.02.2013; CP_1
10. copia sollecito del 10.07.2013; Parte_2
11. visura camerale del 04.06.2015;
12. estratto Regolamento SII – artt. B.16 e B.35;
13. estratto Carta del Sistema Idrico Integrato – art. 6.2;
14. copia commessa messa in prova contatore del 28.03.2012;
15. copia commessa chiusura utenza del 22.04.2013.”.
9.3 ha rassegnato le stesse conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
10. L'opponente non ha depositato la prima memoria.
11. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 15/03/2017,
l'opponente:
11.1 ha eccepito che in comparsa non aveva svolto specifiche contestazioni CP_1 con riguardo alla ricostruzione fattuale contenuta nell'atto di citazione e che, pertanto:
- si era verificata la non contestazione prevista dall'art. 115 cpc;
- l'oggetto del giudizio era ormai definito;
- il giudice doveva porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti ed i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
11.2 ha eccepito la “nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti necessari di cui agli artt. 633, 634 e 635 c.p.c.” in ragione della mancanza di efficacia probatoria delle scritture contabili nel giudizio di opposizione;
11.3 ha ribadito l'eccezione di “grave inadempimento contrattuale ascrivibile ad
, per avere violato il diritto dell'utente, sancito dall'art.
6.2 della Carta CP_1 del servizio idrico e dall'art. B.16 del Regolamento del servizio idrico integrato:
- a che il Gestore “invii fatture che siano il riscontro di attenti e precisi accertamenti del consumo idrico realmente effettuato”;
- “a che le fatturazioni dei consumi, sia in acconto, sia a saldo, siano periodiche, emesse ogni due mesi, secondo le scadenze espressamente previste dalla Carta dei
Servizi, e non invece secondo modalità arbitrarie ed irregolari, come nel caso in esame, causative di disagi per l'utente in termini economici e di adempimento contrattuale”; ciò perché la fattura numero 201202913692, emessa il 24/03/2012, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 13.773,03, riguardava il saldo consumi dal
01/01//2010 al 15/10/2010 e la fattura numero 201202969480 emessa il 06/08/2012, con pagina 7 di 14 la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 17.751,03, afferiva al saldo consumi dal 16/10/ 2010 al 28/03/2012.
11.4 ha sostenuto:
- che “se è vero pertanto che la mancata sistematica lettura del contatore contestata al Gestore idrico non esonera l'utente dall'obbligo di pagare il quantitativo d'acqua effettivamente erogata dal Gestore, non può non essere evidenziato che l'importo richiesto da sia lievitato da un lato ad una o più mancate letture del CP_1
contatore e dall'altro lato alla negligenza del gestore, in spregio al principio di buona fede che deve improntare la condotta delle parti anche nella fase di esecuzione del contratto, nel non comunicare tempestivamente all'utente l'anomalia dei consumi. La morosità che oggi si attribuisce all'opponente non è altro che la conseguenza del reiterato inadempimento e condotta, contraria ai principi di correttezza e buona fede che presiedono il rapporto contrattuale, tenuto da CP_1 durante tutto il rapporto contrattuale.”
[...]
- “che dovrà offrire seria e rigorosa prova dei consumi ascritti CP_1 all'opponente per i quali viene preteso il pagamento, mediante dimostrazione di avere effettuato la lettura del contatore dell'utente, e quindi la corrispondenza tra quanto emerso dalla lettura e quello richiesto in fattura”:
- che “nel caso in esame non ha fornito alcuna prova, né di avere CP_1 effettuato regolare lettura del contatore in uso all'opponente, alle scadenze periodiche indicate nella Carta dei Servizi, come era in suo onere, né, tanto meno, ha dimostrato la regolare corrispondenza tra quanto richiesto e quanto consumato”;
- che, “contrariamente a quanto avversamente affermato, il Gestore si è reso totalmente inadempiente all'obbligo in questione dal momento che, nonostante richiesto e sollecitato, anche per il tramite del difensore intervenuto con missiva del
1 luglio 2013 (doc. 4), non si è in alcun modo attivata per provvedere alla CP_1 verifica in contraddittorio con l'Utente, della funzionalità del contatore”, essendo rimasti “del tutto inutili i tentativi inoltrati dall'utente, diretti a verificare, in contraddittorio con la stessa, la effettiva debenza delle somme pretese in pagamento, con ciò evidenziando come la ricostruzione dei consumi effettuata dal gestore idrico sia avvenuta nella più assoluta arbitrarietà e nel mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale”;
pagina 8 di 14 - che “l'Utente è impossibilitato ad eseguire qualsivoglia verifica in ordine alla veridicità e correttezza dell'attribuito consumo giacché in data 22 aprile 2013 ha disattivato il servizio mediante lo slaccio ed asporto del CP_1 contatore”;
11.5 ha eccepito la “omessa tempestiva segnalazione dei consumi anomali”, fatta nell'agosto 2012, con la lettera avente ad oggetto “segnalazione anomalia consumi e invito al controllo dell'impianto interno utenza n. 6562633” (doc.
2 - atto di citazione in opposizione), da cui emergeva come avesse fatto una prima lettura CP_1
in data 15/10/2010, rilevando il consumo di 4.590 metri cubi, e una seconda lettura, a distanza di 16 mesi, in data 28/03/2012, rilevando l'elevatissimo consumo di 10.046 metri cubi nei 530 giorni intercorsi tra le due letture, con una media giornaliera di 10,29 metri cubi;
pertanto, nonostante fosse a conoscenza già dal marzo 2012 che vi era una anomalia nei consumi, ammesso che gli stessi fossero stati regolarmente registrati, informò l'utente dopo svariati mesi, con la missiva del 09/08/2012;
11.6 con riguardo alla domanda riconvenzionale risarcitoria, ha precisato:
- che le violazioni contrattuali del le avevano cagionato un grave CP_2 pregiudizio patrimoniale in quanto, “a seguito dell'illegittimo ed arbitrario distacco della fornitura idrica avvenuto il giorno 22 aprile 2013, l'utente - il quale in forza del contratto di affitto del ramo di azienda del 15 novembre 2011, a rogito del
Notaio (raccolta 10.504), ebbe a locare in favore della Persona_1 [...]
l'immobile servito dall'utenza idrica per cui è causa (doc. 10), Parte_4 per il canone mensile di € 1.000,00 oltre iva - ha ricevuto la disdetta del contratto di locazione.”;
- che in detta missiva, “il conduttore infatti, nel prendere atto della impossibilità di godere a pieno dell'immobile locato – svolgendo un'attività commerciale di affittacamere – in quanto del tutto sprovvisto di un bene di natura essenziale e primaria, come l'acqua potabile ed essendo eccessivamente oneroso
l'approvvigionamento idrico con sistemi alternativi, ha comunicato la propria inderogabile volontà di recedere dal contratto di locazione, con ciò arrecando un grave danno patrimoniale alla ; Parte_1
- che il danno da “mancato guadagno occorso all'opponente a causa della interruzione della somministrazione idrica” poteva ammontava a “€ 25.000,00 oltre iva, pari cioè al corrispettivo di 25 mensilità del canone di locazione di cui al
pagina 9 di 14 contratto così risolto non percepiti dalla società opponente, ovvero nella diversa misura che risulterà provata in corso di causa o di quella ulteriore che il Giudice riterrà congrua e di giustizia, da liquidarsi eventualmente liquidata anche in via equitativa.
11.7 ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
“
1 - Vero che la OS di , eseguiva i lavori di ristrutturazione Controparte_3 dell'immobile sito in Villacidro, al numero 12 della Via Marinotti, di proprietà della
[...]
, come da contratto che Le viene rammostrato (produzione 9) e Parte_1 nell'eseguire le opere commissionate accertava la funzionalità dell'impianto idrico e
l'assenza di alcuna perdita idrica o anomalia?” (teste titolare Controparte_3
della impresa individuale OS, corrente in Villacidro., via Piga. 8)
“2 - Conferma il contenuto e la sottoscrizione della lettera di disdetta del 1 settembre
2014, che Le viene esibita (produzione 11)?” (teste la signora , Parte_4
titolare della residente in [...]
Marinotti, 13);
11.8 ha prodotto i documenti così descritti:
“8) Atto di compravendita del 22.06.2004 a rogito del Notaio (raccolta Persona_1
5.193);
9) contratto / OS di del 1.04.2007; Parte_1 Controparte_3
10) contratto di affitto del ramo di azienda Gs Villacidrese Service srl/ AS
NA e C. s.a.s. a rogito del Notaio (raccolta 10.504); Persona_1
11) disdetta di contratto d'affitto del ramo d'azienda del 1.09.2014;
12) lettera di diffida del 22.12.2014 Gs Controparte_4
[...]
12. non ha depositato la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 CP_1
cpc
13. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 04/04/2017,
CP_1
13.1 ha sostenuto essere “del tutto evidente che l'attività processuale posta in essere attraverso le prime memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c., sia stata perfettamente rispondente al dettato normativo per avere, appunto, chiaramente specificato l'oggetto della domanda attraverso la contestazione, corredata dalle necessarie argomentazioni, alle eccezioni formulate dall'opponente nel proprio
pagina 10 di 14 atto introduttivo. Quanto sopra, si aggiunga, senza che sia, nella maniera più assoluta, rinvenibile né un mutamento della causa petendi e/o del petitum, tanto meno una modifica delle conclusioni formulate;
neanche attraverso una semplice emendatio libelli, che possa avere anche modificato soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto”.
13.2 ha aggiunto che “se anche ciò fosse avvenuto non sarebbe stato in alcun modo scandaloso per essere le esplicazioni difensive dell'altra parte ben tutelate dal n. 2 dell'art. 183, comma 6, c.p.c. che legittima la possibile replica “… … alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
… …”;
13.3 ha sostenuto che “contrariamente a quanto dichiarato, anche contraddittoriamente, dall'opponente, l'invio da parte dell'Ente Gestore della comunicazione sull'anomalia dei consumi (09.08.2012) non è avvenuto a distanza di due anni dalla lettura, avvenuta nel marzo 2012; si aggiunga e conferma che il misuratore posto al servizio dell'utenza in discussione, in occasione della verifica tecnica alla quale è stato sottoposto, anche alla presenza dell'utente, non ha dato alcun segno di malfunzionamento (doc. 14 - mem. art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), utile a poter giustificare letture errate o anomale
e, tanto meno, una sua cattiva manutenzione.
È del tutto evidente, anche per il richiamo formulato nelle seconde memorie istruttorie dall'odierna opponente, che, nonostante quanto contrariamente asserito nella capitolazione della prova, della quale si contesta la rilevanza e si chiede sin da ora il rigetto dell'istanza di ammissione, la variazione eccessiva dei consumi rilevati dalla stessa società non può che essere stata dovuta ad una cattiva CP_1 manutenzione dell'impianto idrico di proprietà e, quindi, di competenza dell'utente o, verosimilmente, ad una perdita occulta da quest'ultimo non rilevata e, pertanto, mai giustificata all'Ente Gestore, ai sensi dell'art. B.35.2 del Regolamento SII ai fini delle riduzioni concesse per canoni di depurazione e fognatura.”;
13.4 ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria, “non solo per la pochezza delle argomentazioni poste a sostegno, ma, come già rilevato, per l'evidente poco interesse allo stesso dato l'importante lasso di tempo trascorso dagli accadimenti che hanno determinato lo slaccio dell'utenza, tra l'altro, mai precedentemente formalizzata dall'opponente attraverso alcun atto ad esso riconosciuto per la tutela dei suoi
pagina 11 di 14 interessi”.
14. Con ordinanza del 25/3/2019, il giudice cui la causa era assegnata ha respinto l'istanza di autorizzazione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha ammesso la prova testimoniale chiesta dall'opponente.
15. Nell'udienza del 14/01/2021 i testi non sono comparsi.
16. Nell'udienza del 17/06/2021 è stata sentita la testimone e Parte_4
nell'udienza del 16/09/2021 la testimone Testimone_1
17. Nell'udienza del 23/02/2022 il giudice rinviato all'udienza del 18/01/2023 per la precisazione delle conclusioni “riservandosi di fissare in quella sede la successiva udienza di decorrenza dei termini”.
18. Nell'udienza di 18/01/2023 le parti si sono riportate alle difese e conclusioni in atti e il giudice ha fissato l'udienza del 02/10/2024 “per la decorrenza dei termini.
19. Con provvedimento presidenziale del 24/07/2023 la causa è stata assegnata al giudice scrivente, il quale ha fissato l'udienza del 12/02/2025 per gli incombenti previsti dall'articolo 281-sexies cpc, poi di differita al 05/06/2025.
20. ha depositato la sua memoria conclusiva scritta il 10/01/2025 e CP_1
il 10/02/2025. Parte_1
21. Nell'udienza del 05/06/2025, le parti hanno confermato le rispettive conclusioni e difese ed il giudice si è riservato di depositare la sentenza, ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice civile, nel termine di 30 giorni.
****
22. È incontestato che non dette seguito alla richiesta di sottoporre a CP_1
prova di funzionamento il contatore matricola n. 31105132949/08/010569, formulata dall'avvocato Alessandro MELIS nell'interesse di Parte_1
con lettera del 01/07/2013 (doc. 4 atto di citazione in opposizione).
Tuttavia, ha provato che, prima ancora che l'avvocato MELIS CP_1
avesse formulato detta richiesta, in accoglimento di una precedente richiesta formulata dall'utente il 22/03/2013 (data indicata nel verbale di seguito richiamato), aveva già sottoposto a verifica il contatore, con esito positivo, in data 28/03/2012, alla presenza del delegato dell'attore, come è provato dal verbale di messa in prova del 28/03/2012, prodotto da quale documento numero 14 con la prima memoria ex CP_1
articolo 183 comma 6 cpc, firmato sia dai tecnici incaricati da , sia dal CP_1 delegato dell'utente.
pagina 12 di 14 Contrariamente a quanto sostiene , su detta voi Parte_1
circostanza non si è formata alcuna mancata contestazione, in quanto non esposta nell'atto introduttivo del giudizio e nella prima udienza, né evincibile da alcun documento.
La messa in prova in esame consente di ritenere provato (e forse financo pacifico) il corretto funzionamento del contatore, di cui, infatti, l'opponente si è ben guardata di chiedere una nuova verifica tramite CTU.
23. non ha tempestivamente contestato le letture Parte_1
indicate nelle fatture e nell'estratto conto prodotti in sede monitoria ed ha mosso detta contestazione tardivamente con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc, cosicché
l'esecuzione delle letture deve ritenersi fatto non contestato ai sensi dell'articolo 115 cpc.
Peraltro, la lettura del 28/03/2012, di 10.046 metri cubi – riportata come lettura finale nella fattura n. 201202969480 del 06/08/2012 e come lettura iniziale nella fattura n. 2012029118290 del 31/10/2012 – è anche provata dal verbale di messa in prova (doc.
14 cit.), dove è appunto indicata come lettura rilevata prima dell'inizio della prova.
24. Il fatto che non abbia osservato l'obbligo di emettere e inviare CP_1 all'utente le prime due fatture (n. 201202913692 del 24/03/2012 e n. 201202969480 del
06/08/2012) con la periodicità (ogni due mesi), prevista dall'articolo B.16 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, non giustifica:
24.1 né pretesa dell'opponente pagare per le partite temporali indicate nelle fatture oggetto di causa consumi pari a quelli medi da registrarsi attraverso l'installazione di un nuovo contatore, perché l'articolo B 35 del regolamento del servizio idrico integrato consente di ricorrere a su criteri suppletivi per la ricostruzione dei consumi soltanto nell'ipotesi in cui il contatore non funzioni correttamente, situazione che non ricorre nel caso in esame;
24.2 né la pretesa di ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza dell'interruzione della fornitura idrica in seguito al mancato pagamento delle fatture, in quanto legittima in ragione della morosità maturata dall'utente; la domanda risarcitoria è peraltro infondata anche perché difetta il nesso di causa tra la violazione dell'obbligo contrattuale da parte del Gestore del sevizio idrico ed i consumi elevati registrati nelle due fatture rispetto alle quali l'opponente ha sollevato l'eccezione di inadempimento in esame, considerato che non sembrano consumi incompatibili con la destinazione dell'immobile ad affittacamere e che sono infatti proseguiti anche dopo pagina 13 di 14 la lettera di del 09/08/2012, come emerge dalla tabella che segue, in cui, CP_1
rispetto a quella di cui al punto 1 della sentenza, è stato aggiunto il consumo medio giornaliero: numero data periodo giorni metri cubi consumo importo matricola contatore scadenza fattura emissione consumi consumati medio al euro giorno
201202913692 24.03.2012 01/01/2010 288 4.555 15,81 13.773,03 31105132949/08/010569 27/06/2012
15/10/2010
201202969480 06.08.2012 16/10/2010 530 5.456 10,29 17.751,03 31105132949/08/010569 10/12/2012
28/03/2012
2012029118290 31.10.2012 28/03/2012 152 1.667 10,98 5.924,77 31105132949/08/010569 06/12/2012
27/08/2012
201302914754 11.02.2013 31/08/2012 91 937 10,30 3.249,82 31105132949/08/010569 19/03/2013
30/11/2012
201302962511 06.06.2013 30/11/2012 90 0 0 17,47 31105132949/08/010569 12/07/2013
28/02/2013
25. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti cpc, e quindi poste a carico di dell'opponente, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti
26. Alla liquidazione dei compensi spettanti ai difensori dell'opposta, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal
Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, per cause di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro, senza aumenti né riduzioni, stante il livello medio di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
27. Poiché i difensori di si sono dichiarati antistatari, il pagamento va CP_1
disposto in loro favore.
PER QUESTI MOTIVI
28. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa:
a. rigetta l'opposizione;
b. condanna a pagare ai difensori di Parte_1
le spese processuali, così liquidate: CP_1
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.616,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Cagliari, 09/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Piana pagina 14 di 14