TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 997/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in data 4 ottobre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti sottostanti alla domanda attorea principale sono pacifici tra le parti ed in particolare:
- e acquistavano l'immobile ubicato in Rivarossa Parte_1 Controparte_1
(TO), Via Ernesto Biava n. 5, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 12, part. 265 subb.
101 e 332, con atto notarile del 26.11.2009 (doc. 1 attrice), la prima acquisendone l'usufrutto vitalizio e la seconda la nuda proprietà;
- Tra le suddette parti veniva stipulata una transazione in data 20.9.22 (doc. 4 attrice) che poneva fine ad una controversia pendente tra le parti avanti al Giudice di Pace di Ivrea (R.G. 2531/21) con cui si impegnava al pagamento della somma di €.8.055,71 a titolo di Imu Parte_1
oggetto di un avviso di accertamento notificato a e relativo ad un Controparte_1 immobile in comproprietà tra le stesse in quote eguali, al pagamento della somma di €.4.592,26
pagina 1 di 4 ed €.702,68 relative ad ingiunzioni della sempre attinenti a tasse relative al medesimo CP_2 immobile, a versare le rate residue del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile stesso, nonché al versamento di un quota spese di lite del giudizio in corso, con rinuncia alla somma di
€.5.000,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di merito di cui sopra mentre la convenuta si impegnava a cedere la quota del 50% dell'immobile con spese notarili a carico della controparte.
Le parti controvertono, invece, sulla natura di donazione o meno della suddetta compravendita in quanto in tesi della parte convenuta essa costituisce una permuta per aver ella rinunciato al legato che le spettava su altro immobile quale lascito di un testamento olografo della nonna materna , Per_1 madre dell'odierna attrice, nonché sull'esistenza o meno di atti di ingratitudine che giustifichino la domanda attorea volta alla revoca della donazione.
Orbene la controversia va risolta facendosi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. (Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n.363; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018, n.11458; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002; Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936) ovvero respingendo la domanda attorea non sussistendo l'atto di ingratitudine lamentato da . In particolare, Parte_1 essa lamenta un doloso e grave pregiudizio ai sensi dell'art. 801 c.c. in forza della transazione intercorsa con la controparte e degli esborsi ivi indicati (comprensivi della rinuncia di €.5.000,00 di cui al decreto ingiuntivo) acquisendo contro la propria volontà la proprietà dell'immobile e l'accollo delle rate di mutuo. Tale tesi è erronea giuridicamente in quanto la volontà della parte attrice è stata univocamente espressa dalla sottoscrizione della transazione, di talchè ella ha voluto sottoscrivere tale transazione con conseguenti oneri e vantaggi. Nessun accertamento di convenienza economica di tale transazione può essere rivalutato nella presente sede in quanto esso è del tutto irrilevante risultando certo che anche ove da tale transazione l'attrice abbia subito un danno economico sottoscrivendo un accordo pattizio ad essa sfavorevole, sussiste il principio pacta sunt servanda ed essa non può duolersi con la controparte dell'errore valutativo in ordine alla non convenienza dell'accordo raggiunto. Per pagina 2 di 4 quanto rileva nella presente sede la transazione è totalmente inidonea a monte ad integrare un danno al patrimonio del donante che giustifichi la domanda di revoca per ingratitudine in quanto essa non integra un atto illecito quale “doloso pregiudizio grave” che il donatario abbia arrecato al donante bensì un accordo pattizio che scaturisce dalla volontà di due parti. D'altro canto se come rappresentato in atto di citazione essa aveva totalmente ragione nelle proprie pretese giudiziarie tanto che la rinuncia alla somma oggetto del monitorio per €.5.000,00 prima, e tutte le somme riconosciute a favore della controparte in seno alla scrittura privata poi, integrano un mero danno, abnorme è stato il comportamento della che ha proceduto, financo con l'assistenza di un legale a supporto Parte_1
giuridico delle proprie pretese, alla firma di un atto totalmente dannoso per ella, provocando così un danno che poteva essere eliminato dalla semplice prosecuzione del giudizio in cui sarebbe risultata vittoriosa. Ne consegue che o il danno la creato la stessa parte attrice sottoscrivendo un accordo pattizio del tutto economicamente svantaggioso per ella e solo ad ella è, quindi, riconducibile il danno derivatole per erronea valutazione dei propri interessi economici che ella a regolamentato con tale transazione oppure essa ha debitamente contemperato i rischi del giudizio sottoscrivendo un accordo pattizio anticipatorio del prevedibile esito del giudizio pendente, evitando peraltro, l'ulteriore maturazione di spese di lite in favore della controparte alla quale ha riconosciuto in sede transattiva un mero concorso spese, certo inferiore a quello liquidabile dal Giudice in esito al giudizio. Certo è che la transazione correttamente inquadrata sul piano giuridico integra una categoria pattizia in cui le parti liberamente valutano i propri interessi economici nella regolamentazione dei rapporti raggiungendo un accordo consensuale. Tale istituto nulla c'entra con l'atto illecito che è, invece, richiesto dalla norma in materia di revoca della donazione per ingratitudine quale atto doloso del donatario che aggredisca il patrimonio del donante con un comportamento contra ius. Ne consegue che la domanda principale avanzata da e volta alla revoca della donazione per ingratitudine va reietta. Parte_1
In via subordinata parte attrice domanda accertarsi e dichiararsi il diritto di proprietà che ella vanta sull'immobile sito in Rivarossa (TO), Via Ernesto Biava n. 5, identificato al Catasto Fabbricati al
Foglio 12, part. 265 subb. 101 e 332 avendo provveduto all'integrale pagamento del prezzo. La domanda è infondata in forza della stessa prospettazione dei fatti attorei. In particolare, Parte_1 erra nell'individuazione dei metodi di trasferimento della proprietà immobiliare, i quali non avvengono per effetto del pagamento del corrispettivo, né per effetto della traditio della res immobiliare. Il contratto di compravendita si perfeziona per effetto del consenso delle parti da effettuarsi, nell'ambito immobiliare, in forma vincolata ovvero in forma scritta a pena di nullità del contratto ex art. 1350 c.c..
pagina 3 di 4 La derivazione delle somme consegnate al venditore è del tutto irrilevante nella determinazione della proprietà in quanto ciò che rileva è il consenso delle parti che è espresso per iscritto nell'atto notarile che la stessa parte attrice produce sub. doc.
1. Ne consegue che è testuale come ella lungi dall'essere titolare del diritto di piena proprietà sulla res di che trattasi, sia mera usufruttaria mentre la nuda proprietà sia in capo a parte convenuta. Se ne deve concludere che anche la domanda avanzata in via subordinata da parte attrice e volta alla declaratoria di piena titolarità del diritto di proprietà va reietta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.26.001,00 - a €.52.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.43.050,00 quale valore della nuda proprietà di un immobile avente valore complessivo di €.123.000,00 a fronte dell'età dell'usufruttuaria determinata in anni 54 al momento della stipula della compravendita), in forza delle domande di parte attrice respinte (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la mediazione obbligatoria, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il valore minimo della fase di negoziazione, stante l'esito negativo al primo incontro. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.8.152,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande avanzate da (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1 C.F._1
giudizio in favore di (C.F. ) che liquida nella Controparte_1 C.F._2
somma di €.8.152,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 4 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in data 4 ottobre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti sottostanti alla domanda attorea principale sono pacifici tra le parti ed in particolare:
- e acquistavano l'immobile ubicato in Rivarossa Parte_1 Controparte_1
(TO), Via Ernesto Biava n. 5, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 12, part. 265 subb.
101 e 332, con atto notarile del 26.11.2009 (doc. 1 attrice), la prima acquisendone l'usufrutto vitalizio e la seconda la nuda proprietà;
- Tra le suddette parti veniva stipulata una transazione in data 20.9.22 (doc. 4 attrice) che poneva fine ad una controversia pendente tra le parti avanti al Giudice di Pace di Ivrea (R.G. 2531/21) con cui si impegnava al pagamento della somma di €.8.055,71 a titolo di Imu Parte_1
oggetto di un avviso di accertamento notificato a e relativo ad un Controparte_1 immobile in comproprietà tra le stesse in quote eguali, al pagamento della somma di €.4.592,26
pagina 1 di 4 ed €.702,68 relative ad ingiunzioni della sempre attinenti a tasse relative al medesimo CP_2 immobile, a versare le rate residue del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile stesso, nonché al versamento di un quota spese di lite del giudizio in corso, con rinuncia alla somma di
€.5.000,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di merito di cui sopra mentre la convenuta si impegnava a cedere la quota del 50% dell'immobile con spese notarili a carico della controparte.
Le parti controvertono, invece, sulla natura di donazione o meno della suddetta compravendita in quanto in tesi della parte convenuta essa costituisce una permuta per aver ella rinunciato al legato che le spettava su altro immobile quale lascito di un testamento olografo della nonna materna , Per_1 madre dell'odierna attrice, nonché sull'esistenza o meno di atti di ingratitudine che giustifichino la domanda attorea volta alla revoca della donazione.
Orbene la controversia va risolta facendosi applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. (Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n.363; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018, n.11458; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002; Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936) ovvero respingendo la domanda attorea non sussistendo l'atto di ingratitudine lamentato da . In particolare, Parte_1 essa lamenta un doloso e grave pregiudizio ai sensi dell'art. 801 c.c. in forza della transazione intercorsa con la controparte e degli esborsi ivi indicati (comprensivi della rinuncia di €.5.000,00 di cui al decreto ingiuntivo) acquisendo contro la propria volontà la proprietà dell'immobile e l'accollo delle rate di mutuo. Tale tesi è erronea giuridicamente in quanto la volontà della parte attrice è stata univocamente espressa dalla sottoscrizione della transazione, di talchè ella ha voluto sottoscrivere tale transazione con conseguenti oneri e vantaggi. Nessun accertamento di convenienza economica di tale transazione può essere rivalutato nella presente sede in quanto esso è del tutto irrilevante risultando certo che anche ove da tale transazione l'attrice abbia subito un danno economico sottoscrivendo un accordo pattizio ad essa sfavorevole, sussiste il principio pacta sunt servanda ed essa non può duolersi con la controparte dell'errore valutativo in ordine alla non convenienza dell'accordo raggiunto. Per pagina 2 di 4 quanto rileva nella presente sede la transazione è totalmente inidonea a monte ad integrare un danno al patrimonio del donante che giustifichi la domanda di revoca per ingratitudine in quanto essa non integra un atto illecito quale “doloso pregiudizio grave” che il donatario abbia arrecato al donante bensì un accordo pattizio che scaturisce dalla volontà di due parti. D'altro canto se come rappresentato in atto di citazione essa aveva totalmente ragione nelle proprie pretese giudiziarie tanto che la rinuncia alla somma oggetto del monitorio per €.5.000,00 prima, e tutte le somme riconosciute a favore della controparte in seno alla scrittura privata poi, integrano un mero danno, abnorme è stato il comportamento della che ha proceduto, financo con l'assistenza di un legale a supporto Parte_1
giuridico delle proprie pretese, alla firma di un atto totalmente dannoso per ella, provocando così un danno che poteva essere eliminato dalla semplice prosecuzione del giudizio in cui sarebbe risultata vittoriosa. Ne consegue che o il danno la creato la stessa parte attrice sottoscrivendo un accordo pattizio del tutto economicamente svantaggioso per ella e solo ad ella è, quindi, riconducibile il danno derivatole per erronea valutazione dei propri interessi economici che ella a regolamentato con tale transazione oppure essa ha debitamente contemperato i rischi del giudizio sottoscrivendo un accordo pattizio anticipatorio del prevedibile esito del giudizio pendente, evitando peraltro, l'ulteriore maturazione di spese di lite in favore della controparte alla quale ha riconosciuto in sede transattiva un mero concorso spese, certo inferiore a quello liquidabile dal Giudice in esito al giudizio. Certo è che la transazione correttamente inquadrata sul piano giuridico integra una categoria pattizia in cui le parti liberamente valutano i propri interessi economici nella regolamentazione dei rapporti raggiungendo un accordo consensuale. Tale istituto nulla c'entra con l'atto illecito che è, invece, richiesto dalla norma in materia di revoca della donazione per ingratitudine quale atto doloso del donatario che aggredisca il patrimonio del donante con un comportamento contra ius. Ne consegue che la domanda principale avanzata da e volta alla revoca della donazione per ingratitudine va reietta. Parte_1
In via subordinata parte attrice domanda accertarsi e dichiararsi il diritto di proprietà che ella vanta sull'immobile sito in Rivarossa (TO), Via Ernesto Biava n. 5, identificato al Catasto Fabbricati al
Foglio 12, part. 265 subb. 101 e 332 avendo provveduto all'integrale pagamento del prezzo. La domanda è infondata in forza della stessa prospettazione dei fatti attorei. In particolare, Parte_1 erra nell'individuazione dei metodi di trasferimento della proprietà immobiliare, i quali non avvengono per effetto del pagamento del corrispettivo, né per effetto della traditio della res immobiliare. Il contratto di compravendita si perfeziona per effetto del consenso delle parti da effettuarsi, nell'ambito immobiliare, in forma vincolata ovvero in forma scritta a pena di nullità del contratto ex art. 1350 c.c..
pagina 3 di 4 La derivazione delle somme consegnate al venditore è del tutto irrilevante nella determinazione della proprietà in quanto ciò che rileva è il consenso delle parti che è espresso per iscritto nell'atto notarile che la stessa parte attrice produce sub. doc.
1. Ne consegue che è testuale come ella lungi dall'essere titolare del diritto di piena proprietà sulla res di che trattasi, sia mera usufruttaria mentre la nuda proprietà sia in capo a parte convenuta. Se ne deve concludere che anche la domanda avanzata in via subordinata da parte attrice e volta alla declaratoria di piena titolarità del diritto di proprietà va reietta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.26.001,00 - a €.52.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.43.050,00 quale valore della nuda proprietà di un immobile avente valore complessivo di €.123.000,00 a fronte dell'età dell'usufruttuaria determinata in anni 54 al momento della stipula della compravendita), in forza delle domande di parte attrice respinte (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la mediazione obbligatoria, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il valore minimo della fase di negoziazione, stante l'esito negativo al primo incontro. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.8.152,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande avanzate da (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1 C.F._1
giudizio in favore di (C.F. ) che liquida nella Controparte_1 C.F._2
somma di €.8.152,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 4 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 4 di 4