Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 6/3/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 2/7/2024, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 5/3/2025 da parte attrice;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5514 Cont. dell'anno 2021
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in via Roma n. 152 - Terracina (LT) presso lo studio degli avv.ti
Massimiliano Cesare FORNARI, ed Enrico MELLIDI, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione per il primo, e come da atto di costituzione di nuovo avvocato per il secondo;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in via Roma n.
7 - Terracina (LT) presso lo studio dell'avv. Oliviero
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 5/3/2025): “1) In via principale: I) accertare la falsità della sottoscrizione della polizza assicurativa dell'autovettura SMART, targato DX751DV, stipulata asseritamente dall'attrice con la società IA Assicuratrice Amissima, con conseguente dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o inefficacia di tale polizza;
II) accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto in ordine al concorso ex art. 110 c.p. nei reati di cui agli artt. 494 e 640 c.p., per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento a favore dell'attrice del risarcimento di tutti i danni scaturiti dai reati dianzi mentovati, e segnatamente del danno patrimoniale (sanzioni amministrative applicate e danno relativo al mancato utilizzo dell'autovettura) e/o non patrimoniale ex art. 2043 c.c. e
2059 c.c., ossia del danno morale, nonché biologico e/o danno di relazione e/o esistenziale e/o da perdita di chances, da quantificarsi in Euro 26.000,00 (Euro
Ventiseimila/00) ovvero da quantificarsi equitativamente ex art. 1126 c.c.;
2) In via subordinata: I) accertare la falsità della sottoscrizione della polizza assicurativa dell'autovettura SMART, targato DX751DV, stipulata asseritamente dall'attrice con la società IA , con querela di falso Parte_2 nell'eventualità in cui l'Ill. Giudice adito ritenga che detta contestazione debba sollevarsi nelle forme di cui agli artt. 221 e 211 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o inefficacia di tale polizza;
II) accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto in ordine al concorso ex art. 110 c.p. nei reati di cui agli artt. 494 e 640 c.p., per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento a favore dell'attrice del risarcimento di tutti i danni scaturiti dai reati dianzi mentovati, e segnatamente del danno patrimoniale (sanzioni amministrative applicate e danno relativo al mancato utilizzo dell'autovettura) e/o non patrimoniale ex art. 2043 c.c. e
2059 c.c., ossia del danno morale, d'immagine nonché biologico e/o da anno di relazione e/o esistenziale e/o da perdita di chances, da quantificarsi comunque nei limiti di quanto ritenuto provato nel presente giudizio;
3) In via ancora più subordinata: I) accertare la falsità della sottoscrizione della polizza assicurativa dell'autovettura SMART, targato DX751DV, stipulata asseritamente dall'attrice con la società , con Parte_3
querela di falso nell'eventualità in cui l'Ill. Giudice adito ritenga che detta contestazione debba sollevarsi nelle forme di cui agli artt. 221 e 211 c.p.c., con conseguente dichiarazione di inesistenza e/o nullità e/o inefficacia di tale polizza;
II) accertata la responsabilità contrattuale per inadempimento ex artt. 1218 e/o 1453
c.c. ovvero ex artt. 2033 e segg. per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento a favore dell'attrice del risarcimento di tutti i danni scaturiti dai reati dianzi mentovati,
e segnatamente del danno patrimoniale nella forma del danno emergente (sanzioni amministrative applicate e danno relativo al mancato utilizzo dell'autovettura) e/o del lucro cessante non patrimoniale ex artt. 1223 e 2059 c.c., nonché del conseguente danno morale, d'immagine nonché biologico e/o da anno di relazione e/o esistenziale
e/o da perdita di chances, da quantificarsi comunque nei limiti di quanto ritenuto provato nel presente giudizio;
4) condannare comunque il convenuto alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., con clausola di attribuzione ex art. 93
c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario”; per parte convenuta (comparsa di costituzione): “Voglia L'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - In via principale e nel merito. A) Rigettare ogni domanda formulata dalla Sig.ra nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio al fine di sentir dichiarare l'accertamento Controparte_1
della falsità della sottoscrizione della polizza assicurativa stipulata a nome della convenuta con la compagnia assicurativa , in relazione all'autovettura Smart Pt_2
tg. DN751DV e la contestuale condanna del convenuto al risarcimento dei danni, quantificati in € 26.000,00 o da liquidarsi in via equitativa, patiti in conseguenza della integrazione delle fattispecie di reato commesse dal convenuto a titolo di concorso nei reati di cui agli artt. 494 e 640 c.p..
L'attrice ha altresì chiesto, in subordine, di accertare la falsità della sottoscrizione tramite querela di falso, qualora il giudice adito ritenga che detta contestazione debba sollevarsi ai sensi degli artt. 221 e 211 c.p., nonché, in ulteriore subordine, l'accertamento della responsabilità contrattuale del convenuto con contestuale condanna al risarcimento dei relativi danni.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto che in data
11/5/2017, alle ore 19:00, nei pressi del Lungomare Matteotti in Terracina (LT), a seguito di controllo di routine eseguito dalla Polizia Stradale di Latina, stante il mancato rinnovo della polizza assicurativa relativa all'autovettura Smart, tg.
DN751DV, è stata contestata all'attrice la violazione dell'art. 193, co. 2, del codice della strada con emissione del verbale n. 7000014027887 e con la previsione di sanzione pecuniaria pari ad € 594,00 e contestuale sequestro amministrativo del mezzo.
Avverso il verbale l'attrice ha proposto ricorso al Prefetto di Latina.
Con ordinanza prefettizia del 22/11/2017, a seguito del rigetto del ricorso, la ha condannato l'attrice al pagamento di € 1.705,70. CP_2
L'attrice ha poi impugnato l'ordinanza presso il Giudice di Pace di Terracina che si è espresso con il rigetto della stessa.
Ha sostenuto la sig.ra che l'autovettura, di sua proprietà, fosse di Parte_1 fatto nella disponibilità dell'allora coniuge . Controparte_3
Solo a seguito di una verifica successiva l'attrice, che aveva stipulato polizza assicurativa con la compagnia , è venuta a conoscenza del fatto che tale CP_4
polizza sarebbe stata disdettata a sua insaputa a fronte dell'attivazione di altra polizza assicurativa a suo nome presso diversa compagnia assicurativa, ossia la Amissima
Ass.ni di convenuto nel presente giudizio. Controparte_1
Da quanto rilevato l'attrice fa discendere la presunzione che l'allora coniuge,
, abbia stipulato una polizza assicurativa a suo nome, ma a sua Controparte_3
insaputa, e ciò essendo stata, l'autovettura, sempre nel possesso del CP_3
In relazione ai fatti dedotti, ha introdotto il presente Parte_1 giudizio rilevando il concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. del convenuto CP_1 , nei reati integrati da , che individua nelle fattispecie di cui
[...] Controparte_3 all'art. 640 c.p. (truffa) e l'art. 494 c.p. (sostituzione di persona).
L'attrice ha altresì ravvisato, nella condotta dell'agente assicurativo, una violazione dei doveri di diligenza.
Pertanto ha concluso chiedendo, accertata la falsità della sottoscrizione della polizza assicurativa, di dichiarare la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. del convenuto e, per l'effetto, di condannare quest'ultimo al risarcimento del danno quantificato in € 26.000,00 e, in via subordinata, prospettando la possibilità di proporre querela di falso ai sensi degli art. 221 e 211 c.p.c. e, in via ulteriormente subordinata, di accertare la responsabilità del convenuto per inadempimento contrattuale con condanna al risarcimento dei danni conseguenti.
1.1 Con comparsa depositata il 15/2/2022 si è costituito in giudizio CP_1
contestando l'infondatezza della domanda in assenza di prove in grado di
[...]
confermare gli assunti dedotti da parte attrice.
Ha rilevato di non aver mai ricevuto richiesta da parte della di Parte_1 esibizione di copia della polizza nell'arco di oltre quattro anni dalla stipula della stessa.
Il convenuto ha sostenuto, inoltre, che l'attrice non abbia nei fatti contestato l'esistenza della polizza, anche rilevando come lei stessa abbia ammesso che del mezzo di sarebbe sempre occupato il coniuge, ma abbia invece sollevato la questione del concorso dell'assicuratore nel reato di truffa e sostituzione di persona solo a seguito di contestazione del verbale da parte della polizia in esito al controllo effettuato, non attenendosi ai parametri di diligenza di cui all'art. 1176, primo comma, c.c., che le avrebbero imposto di dover verificare la validità della copertura assicurativa dell'autovettura di cui era comunque proprietaria.
Per tali ragioni ha escluso la propria responsabilità in ordine al disposto di cui all'art. 2043 c.c. e altresì una eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 e 1453 c.c., essendo previsto che la compagnia assicuratrice non possa procedere al rinnovo della copertura assicurativa nel caso di mancato pagamento del premio assicurativo, che è onere imposto esclusivamente all'assicurato; ha chiesto quindi il rigetto integrale delle domande attoree.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 28/07/2023, il g.i. ha ammesso la prova per interpello e testi richiesta da parte attrice, limitatamente ai capitoli da 3 a 7 per l'interpello e da 2 a 6 per la prova per testi;
ha altresì ordinato al convenuto l'esibizione in giudizio della documentazione in originale del contratto di polizza del 31/01/2017, n. 511873483, relativo all'autovettura SMART, targata DX751DV, nonché dei documenti di
“sospensione” e di “cessazione del rischio” della medesima suddetta polizza a nome della attrice e, ritenute inammissibili le ulteriori istanze istruttorie, ha formulato proposta conciliativa fissando udienza per la verificazione dell'eventuale adesione delle parti.
All'esito dell'udienza del 2/7/2024, rilevata la mancata adesione delle parti alla proposta conciliativa ed escusso il teste introdotto da parte attrice, è stata fissata per la decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'udienza del 6/3/2025.
Con ordinanza del 7/3/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 7/3/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.. 2. Preliminare alla verifica sul merito della domanda introdotta è la valutazione relativa all'utilizzabilità delle conversazioni registrate tra l'attrice ed il convenuto e versate in atti.
L'attrice ha depositato, infatti, contestualmente alla seconda memoria istruttoria del 28/10/2022, anche due cd-rom contenenti la registrazione di conversazioni intrattenute con il convenuto in data 12/5/2017.
Il convenuto, ha contestato l'utilizzabilità delle Controparte_1
conversazioni riportate nei cd-rom depositati, in particolare formalmente disconoscendo “Il contenuto tutto dei c.d. riportanti registrazioni delle conversazioni avvenute tra i Sig.ri , e da controparte identificati CP_1 Parte_1 Parte_4 ai n.n. “20170512 091044” e “20170512 091817” per assenza di corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, essendo stati due files menzionati da controparte come prova in danno del convenuto estrapolati da una conversazione molto più ampia in un contesto preordinatamente teso a precostituire una prova in danno del
Sig. stesso”. CP_1
Parte convenuta ha altresì eccepito “l'ammissibilità e l'utilizzabilità delle già menzionate registrazioni occulte in quanto effettuate nell'ufficio privato del sig.
luogo non aperto al pubblico, chiuso da porta, materialmente Controparte_1 separato dall'agenzia assicurativa e quindi equiparabile a dimora privata, così come statuito dalla Sentenza della Suprema Corte n. 32544/2020, la quale ha invece ritenuto lecite ed ammissibili quelle realizzate in aree condominiali o di uso comune, sul presupposto che tali spazi non rientrino nella nozione di domicilio, trattandosi di aree per definizione aperte ad un numero indeterminato di soggetti, prive del carattere di esclusività data dalla facoltà del titolare del diritto di escludere quanti non condividano una analoga relazione con il medesimo bene (ad es. l'abitazione, un luogo privato come ufficio o studio professionale, una stanza d'albergo)”.
In via generale la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, poiché rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., costituisce una prova tipica del processo civile;
qualora sia svolta ad opera di un soggetto che partecipi ad un colloquio, essa rappresenta in quanto tale una prova documentale utilizzabile, trattandosi di registrazione operata da una persona protagonista della conversazione e legittimata a rendere testimonianza nel processo;
il tutto con la conseguenza che è, pertanto, al riguardo ravvisabile una deroga alla generale operatività del principio della necessità del consenso del titolare dei dati personali ai fini del loro trattamento nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio il diritto di difesa e che la relativa condotta deve intendersi scriminata nell'ordinamento per effetto dell'art. 51 c.p.
Chiarisce la Corte di legittimità in tema che “La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex articolo 2712 del
Cc, se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta. In particolare la efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche - relativa a documenti costituenti dei supporti illustrativi e confermativi di deduzioni o allegazioni della parte producente è subordinata (in ragione delle modalità della loro formazione al di fuori del processo e, quindi, senza le garanzie dello stesso) alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte e alla ammissione che siano realmente accaduti i fatti di cui si tendono a provare le effettive modalità e la rispondenza a quanto sostenuto dalla parte producente. Deriva da quanto precede, pertanto, che le registrazioni fonografiche possono assurgere a dignità di fonte di prova limitatamente all'ipotesi in cui la parte contro la quale sono prodotte non contesti che le conversazioni o le dichiarazioni, con il tenore che le suddette registrazioni tendono a comprovare, siano realmente accadute. L'eventuale contestazione preclude la verifica per mezzo di consulenza tecnica, a differenza di quanto accade per le scritture private.” (Cass. civ., sez. II,
09/01/2019, n. 313).
La contestazione operata dal convenuto, il quale ha dichiarato la non corrispondenza tra quanto realmente accaduto e quanto riportato nei nastri allegati, e dunque, per assenza di corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche in virtù dell'allegazione per cui il contesto dal quale risulta estrapolata la conversazione sarebbe risultato maggiormente ampio e la registrazione volta strumentalmente ad individuare una preordinata colpa in capo al convenuto, comportano il venir meno dell'efficacia probatoria delle stesse che pertanto non possono essere, nel caso di specie, considerate ai fini dell'accertamento dei fatti allegati e posti a sostegno della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c.. 2.1 Va ulteriormente rilevato che il quadro delle allegazioni in fatto, idonee a definire il thema decidendum, come delineato in atto di citazione e con la prima memoria istruttoria, non comprende le specifiche circostanze che si desumono dalle conversazioni registrate nei file audio allegati mediante il deposito dei predetti cd-rom e come si leggono nella trascrizione delle stesse conversazioni. In altri termini va osservato che il contenuto della registrazione che si intende porre a fondamento della domanda spiegata non è stato introdotto nel processo se non nei termini prospettati in citazione. Qui l'attrice - nel premettere che, in occasione di un controllo di polizia, era venuta a conoscenza della circostanza a lei ignota che la vecchia polizza di assicurazione da lei attivata sarebbe stata disdettata e sostituita con altra presso la compagnia Amissima Ass.ni di quale coagente - ha dedotto di non Controparte_1
aver mai stipulato alcun contratto con detta compagnia e con così Controparte_1
che si potesse presumere, non avendo essa attrice peraltro mai visionato la polizza attivata ex novo, che il contratto fosse stato concluso con false sottoscrizioni a suo nome, con molta probabilità apposte dal coniuge;
ha poi rilevato Controparte_3
che l'assicuratore avrebbe dovuto essere considerato responsabile per non aver verificato l'identità dell'assicurato e l'autenticità delle sottoscrizioni del relativo contratto.
Nulla viene dedotto e allegato dunque (in termini fattuali) sul concorso del convenuto nei reati imputato in ipotesi al Vanno, vale a dire le fattispecie di sostituzione di persona e truffa, per le quali si ipotizza un possibile concorso dell'assicuratore ma in termini del tutto generici;
mentre nulla viene dedotto sulla conversazione del 12/5/2017 registrata e depositata mediante supporti cd-rom e sul contenuto della stessa.
Lo da qui il concorso nei reati prospettati e ipoteticamente CP_1
imputati al Vanno, avrebbe dovuto vigilare sulla autenticità delle sottoscrizioni anche nei confronti della stessa compagnia assicuratrice di cui era subagente.
Occorre verificare se questa prospettazione ha un suo fondamento alla luce degli sviluppi processuali, posto che, nei termini così definiti, le domande di parte attrice risultano chiaramente del tutto infondate, laddove, al di là di possibili responsabilità nei confronti della compagnia, la negligenza del convenuto nel non aver verificato le firme poste in calce al contratto - in presenza di una polizza che, sia pure in termini non conosciuti dalla proprietaria del mezzo, ha avuto una sua, pur breve efficacia - non può condurre, per come prospettata in fatto, ad alcuna responsabilità extracontrattuale verso terzi ed in particolare verso la stessa beneficiaria della copertura assicurativa, che, in ogni caso, vi è stata in forza del contratto disconosciuto.
Anche le prove orali espletate vanno apprezzate in relazione alle allegazioni tempestivamente proposte da parte attrice. E vanno considerate dunque ultronee ove riferite a fatti non specificamente allegati nei termini delle preclusioni assertive.
3. La domanda di parte attrice relativa all'accertamento della falsità delle firme apposte in calce al contratto di assicurazione va valutata in ragione dell'esito degli accertamenti processuali svolti, non senza tener conto del fatto che la richiesta di accertamento della falsità delle sottoscrizioni è stata formulata in citazione senza fare alcun riferimento al contratto, che la stessa attrice dichiara di non aver mai visto.
La domanda, non assimilabile ad una querela di falso (per la quale il primo difensore non risulta avesse procura speciale), va riqualificata come domanda volta al disconoscimento della paternità del contratto di assicurazione e relativo al veicolo targato DX751DV.
Parte attrice ha rilevato di non aver mai stipulato con Controparte_5
la polizza individuata al n. 511873483, che risulta a lei intestata e firmata a suo nome in data 31/1/2017.
In particolare, si ribadisce, ha sostenuto l'attrice che al momento in cui il comando della Polizia Stradale di Latina ha effettuato un controllo di routine sul suo veicolo, individuando il mancato rinnovo della copertura assicurativa, la stessa sarebbe stata convinta di disporre di una polizza assicurativa attiva con la società
, avvedendosi solo successivamente del fatto che la macchina avesse una CP_4
copertura assicurativa offerta da ma che non fosse stata Controparte_5 correttamente rinnovata e pertanto l'attrice avrebbe circolato sprovvista della copertura assicurativa.
Essa ha chiesto l'accertamento della falsità delle firme apposte in calce alla polizza assicurativa predetta e ha provveduto al disconoscimento delle stesse con il deposito della seconda memoria di replica ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c..
Solo in questa circostanza, infatti, l'attrice ha potuto provvedere a disconoscere le firme apposte in calce ai documenti prodotti (Polizza datata Controparte_5
31/1/2017 e Appendice di sospensione e cessazione di rischio del 10/2/2017; quest'ultima invero mai citata negli atti soggetti alle preclusioni assertive).
Sostanzialmente l'attrice ha effettuato un c.d. disconoscimento preventivo di documenti che non vengono prodotti a sostegno della pretesa della controparte, come normalmente avviene, ma, rispetto ai quali, la stessa attrice intende evitare il riconoscimento tacito.
Si legge infatti nella giurisprudenza di legittimità che il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa (Cass. civ., sez. II, 11/03/2021, n.
6890). Qui risulta pacifico che già dall'atto di citazione, l'attrice abbia voluto disconoscere la polizza di assicurazione in questione.
Stabilisce l'art. 214 c.p.c., in materia di disconoscimento della scrittura privata, che “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto formalmente a negare la propria scrittura o la propria sottoscrizione”, in questo senso si rileva che per l'esercizio del disconoscimento non occorre il rispetto di formule sacramentali o speciali, essendo sufficiente che la contestazione in ordine all'autenticità del documento sia specifica e determinata, in modo che ne risulti con certezza una volontà espressa in tal senso.
Ancora la giurisprudenza di legittimità in materia chiarisce che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi
e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte”
(Cass. civ., Sez. V, ord., 17/6/2021, n. 17313). Il disconoscimento delle firme apposte su atto privato pone l'onere in capo alla controparte, che voglia avvalersi di quelle scritture per provare le ragione contrarie a quelle attoree, di proporre l'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216
c.p.c..
L'obiettivo della verificazione è quello di far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale che gli assegna l'art. 2702 del c.c., mediante attribuzione della dichiarazione a colui che risulta averla sottoscritta.
Per mezzo di essa si accerta, dunque, l'autenticità di scritture già disconosciute.
Nel caso di specie, a fronte del formale e inequivoco disconoscimento della sottoscrizione posto in essere dall'attrice, il convenuto non ha introdotto alcuna istanza di verificazione.
I documenti richiamati (polizza n. 511873483 del Controparte_5
31/1/2017 per l'assicurazione RCA del veicolo targato DX751DV e Appendice di sospensione e cessazione di rischio datata 10/2/2017) sono dunque efficacemente disconosciuti dall'attrice quale apparente sottoscrittore degli stessi. In tali termini può essere pronunciato l'accertamento richiesto.
4. Parte attrice ha domandato altresì la condanna del convenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. per concorso nel reato di truffa e sostituzione di persona con l'ex marito, presunto autore dei reati, , Controparte_3
quantificando il danno nella misura di € 26.000,00.
La norma citata regola la c.d. responsabilità extracontrattuale che sorge quando un soggetto subisce un danno dalla condotta di altri e tra di essi manca un rapporto obbligatorio, contrapponendosi alla responsabilità contrattuale, ove tale rapporto sussiste ma rimane inadempiuto.
Il fatto in grado di cagionare un danno ingiusto può individuarsi in qualsiasi azione umana, commissiva od omissiva, o un fatto materiale indipendente dalla condotta umana.
La norma richiede, inoltre, la sussistenza di un elemento soggettivo specifico, la cui definizione è mutuata dal diritto penale, ossia il dolo (art. 43 c.p.) consistente nella coscienza e volontà di realizzare una condotta dannosa o la colpa, che si sostanzia nella realizzazione di condotte negligenti, imprudenti o imperite ovvero nell'inosservanza di regole cautelari (leggi, regolamenti, ordini o discipline). Tra il fatto illecito e il danno ingiusto deve sussistere un nesso di causalità, il quale viene identificato con applicazione di un principio sempre tratto dal diritto penale (art. 40
c.p.) con riferimento alla teoria della causalità materiale in base alla quale una condotta è causa di un evento se e solo se essa ne è condicio sine qua non, ossia condizione senza la quale l'evento non si sarebbe prodotto.
Nella responsabilità extracontrattuale la colpa dell'autore dell'illecito deve essere sempre provata da chi pretende il risarcimento, secondo la regola generale per cui chi fa valere un diritto deve provarne tutti i fatti costitutivi della sua pretesa (art. 2697 c. c.).
Rimane a carico del danneggiato l'onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti e quindi anche la colpa dell'autore (art. 2043 c. c.).
Nella responsabilità aquiliana ciò implica la prova del fatto dannoso, del nesso di causalità e della colpa che costituisce, insieme, criterio di collegamento e di imputazione, strumento di individuazione del responsabile e di valutazione della sua condotta. Infatti, “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra
l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento” (Cass. civ., Sez VI, ord. 5/12/2017, n. 28995).
4.1 Nel caso in esame, non può dirsi raggiunta la prova richiesta ai fini dell'integrazione di una responsabilità dell'assicuratore.
Al di là, infatti, di una condotta negligente posta in essere dall'assicuratore
(aspetto che rileva sotto il profilo contrattuale, piuttosto che su quello extracontrattuale), il quale potrebbe aver concesso su richiesta di Controparte_3 una copertura assicurativa a nome dell'attrice, consentendo che questo firmasse a nome della moglie, la condotta in esame non determina di per sé un danno risarcibile in favore dell'attrice da parte dell'assicuratore.
La circostanza lamentata dalla , relativa al danno cagionato dal Parte_1 mancato rinnovo dell'assicurazione con il conseguente sequestro del mezzo è, per l'appunto, conseguenza del mancato pagamento del premio assicurativo da parte del coniuge (ove questi abbia assunto l'onere relativo); non deriva infatti dall'eventuale condotta dell'assicuratore che abbia stipulato un contratto di copertura assicurativa a nome di altra persona.
In altri termini, la stipula di un contratto di assicurazione a nome altrui e con utilizzazione della firma del beneficiario - contratto che, come sopra già accennato, ha esplicato la sua efficacia, evidentemente in conseguenza del pagamento del premio - di per sé non può determinare il danno lamentato, che deriva esclusivamente dalla circolazione del mezzo senza copertura assicurativa.
Né risulta imputabile all'assicuratore la condotta consistente nell'apposizione di firma apocrifa sul documento disconosciuto, dato che, dalle circostanze acquisite ed ammesse dall'attrice stessa, le firme contestate sarebbero state apposte materialmente da (già marito dell'attrice), nella cui disponibilità Controparte_3
era l'autovettura e che, da sempre, si interessava di tutti gli incombenti, compresa la stipula ed il rinnovo delle polizze assicurative (v. pag. 2 dell'atto di citazione). Dalla stessa prospettazione di parte attrice, dunque, emergerebbe che il abbia fatto CP_3
uso dell'auto di sua (dell'attrice) proprietà e si sarebbe fatto carico degli oneri di assicurazione del mezzo. Il fatto che a ciò non abbia più provveduto - determinando il sequestro del veicolo - non può comportare conseguenze in capo all'assicuratore, il quale è certamente responsabile di una condotta professionalmente non adeguata
(consistente nell'attivazione di polizze in nome e per conto altrui senza la verifica dei poteri di rappresentanza), ma nei confronti della compagnia di assicurazione.
Può essere fatto ulteriore riferimento a quanto emerge dagli atti allegati ed acquisiti anche mediante l'esecuzione dell'ordine di esibizione dato con ordinanza del
28/7/2023.
In particolare, sostiene che al momento in cui le è stato Parte_1
contestato il mancato pagamento del premio assicurativo, in data 11/5/2017, la stessa fosse assolutamente all'oscuro dell'apertura di una assicurazione presso l' CP_6
avendo essa in precedenza stipulato contratto assicurativo con la .
[...] CP_4
Tuttavia, a seguito dell'ordine di esibizione della documentazione relativa alla polizza assicurativa e dei documenti relativi alla sospensione/cessazione del rischio, rivolto alla compagnia assicurativa è stato depositato in Controparte_5
cancelleria copia del contratto stipulato nella data suindicata e documento relativo alla sospensione del contratto di assicurazione, datato il 10/2/2017. Tra gli atti depositati a seguito dell'ordine di esibizione, vi è un prospetto che costituisce l'esito dell'interrogazione delle banche dati dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), da cui emerge lo storico relativo alle coperture assicurative dell'autovettura Smart di proprietà dell'attrice, che a sua volta consente di rilevare che, dal 26/7/2016, la copertura assicurativa sarebbe stata fornita da VE
NI (prima ), con scadenza il 26/1/2017 e, dal 31/1/2017, CP_4
sarebbe stata invece fornita da HD IA S.p.A. (già fino Controparte_5
alla data del 10/2/2017 quando è stata interrotta con la causale 'copertura- sospensione'.
Risulta, poi, reintrodotta una copertura assicurativa presso HD IA S.p.A. dal 15/2/2017, interrotta il 16/2/2017 per 'cessione veicolo'.
Secondo quanto emerge dai documenti acquisiti, dunque, la copertura assicurativa cui fa riferimento l'attrice, stipulata con , ora VE CP_4
NI, avrebbe avuto validità fino al 26/1/2017, imponendo, dunque, oltre quella data, il pagamento del premio assicurativo, ovvero la stipula di nuovo contratto assicurativo presso altra compagnia di assicurazioni, altrimenti incorrendo l'assicurato, che avesse circolato con il mezzo non coperto, nella sanzione ai sensi dell'art. 193, comma 2, c.d.s., come in effetti avvenuto.
È emerso dunque che la scadenza della precedente copertura assicurativa
(quella , che l'attrice ritiene sia stata sostituita senza autorizzazione, così CP_4
da determinare le conseguenze lamentate) è avvenuta il 26/1/2017; cosicché la riattivazione della copertura effettuata con contratto recante firme apocrife del
31/1/2017 è avvenuta (verosimilmente su iniziativa del marito dell'attrice, cui la stessa dichiara di aver affidato la gestione del veicolo anche sotto questo aspetto) a seguito della scadenza della precedente polizza e non interrompendo l'efficacia della stessa, come sostenuto da parte attrice. Ciò viene sottolineato perché è evidente che alcun danno può derivare dalla riattivazione di una polizza ancorché essa sia avvenuta mediante l'apposizione di firme non riconosciute come proprie del contraente. Ed infatti la scadenza della precedente polizza imponeva il rinnovo, effettivamente avvenuto anche se con modalità anomale e per un tempo limitato. D'altra parte, è del tutto evidente che la circolazione del veicolo senza copertura assicurativa non può che implicare la responsabilità del proprietario del veicolo (qui l'attrice) e certamente in alcun modo quella dell'assicuratore.
Consegue da quanto sopra il rigetto della domanda risarcitoria promossa dall'attrice.
Va aggiunto per completezza che dagli atti emerge che il veicolo intestato all'attrice è stato sottoposto a fermo amministrativo già nel gennaio del 2016; sequestrato una prima volta nel maggio del 2017 e ancora nell'agosto del 2019. In questo caso, e solo in questo caso (v. verbale del 19/8/2019 allegato dalla stessa parte attrice), la contestazione dell'infrazione risulta avventa a carico direttamente dell'attrice, che avrebbe mantenuto l'autovettura priva della copertura assicurativa obbligatoria per un tempo superiore a due anni, anche dopo aver accertato che il marito non si occupava più della gestione del veicolo sotto il profilo assicurativo che qui rileva.
Come una tale condotta possa essere ascrivibile, sotto il profilo del risarcimento del danno, al pur disattento e superficiale assicuratore non è dato sapere.
5. Non può essere accolta la domanda subordinata di accertamento del danno contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. e 1453 c.c. in quanto afferente a rapporti diversi da quello dedotto in giudizio.
L'art. 1218 c.c. fa gravare sul debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta il risarcimento del danno, in assenza di prova che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile.
La previsione di cui all'art. 1453 c.c. invece disciplina la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti.
Nel caso di specie non si ravvisa alcun rapporto contrattuale inadempiuto (né in realtà l'attrice deduce che con la compagnia vi sia stato un effettivo contratto da lei stipulato).
La condotta posta in essere dall'assicuratore si sarebbe sostanziata, nei fatti, nella stipula di un contratto di assicurazione, che prevede per il suo rinnovo, il pagamento del premio assicurativo. La circostanza per cui la parte onerata di procedere al rinnovo, pur diversa dal reale intestatario, non abbia poi effettivamente realizzato il pagamento, non comportando il contestuale rinnovo della polizza assicurativa, non è circostanza imputabile all'assicuratore a titolo di inadempimento contrattuale.
Non è infondata, in questo senso, la deduzione del convenuto secondo cui non si comprenderebbe la necessità (interesse ad agire) di introdurre una domanda ai sensi dell'art. 1453 c.c., quando di fatto il contratto risulta già precedentemente risolto, al momento di mancato pagamento del premio.
Di conseguenza, anche la domanda posta nei termini indicati, deve essere rigettata.
6. Stante il parziale accoglimento della domanda di accertamento ed il rigetto di tutte le domande risarcitorie, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- accerta che le sottoscrizioni apposte in calce alla polizza
[...]
n. 511873483 del 31/1/2017 per l'assicurazione RCA del veicolo CP_5
targato DX751DV e la firma in calce all'Appendice di sospensione e cessazione di rischio datata 10/2/2017, apparentemente riconducibili alla contraente Parte_1
sono state dalla stessa efficacemente disconosciute;
[...]
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da
; Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, lì 7/3/2025
Il giudice
Luca Venditto