TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7213
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 23 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
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TAR
Sentenza 22 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la disciplina del payback conforme ai principi costituzionali e europei, qualificandola come misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria, con un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di garantire la dotazione di dispositivi medici in un contesto economico critico. È stata esclusa la violazione della riserva di legge ex art. 23 Cost. e dei principi di irretroattività e legittimo affidamento, dato che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (circolari, accordi, decreti)

    Le censure sono infondate. Il sistema del payback era noto fin dall'entrata in vigore del D.L. n. 78/2015. Le imprese erano consapevoli dell'esistenza di un tetto di spesa nazionale (4,4% del fabbisogno sanitario standard) e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento. L'accordo Stato-Regioni del 2019 ha confermato il tetto regionale al 4,4%. Pertanto, le imprese avrebbero dovuto considerare tale rischio ex ante. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015. Le procedure di gara non sono state alterate, poiché il payback opera esternamente alla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non incide sui contratti stipulati.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Gli atti regionali e provinciali hanno carattere meramente attuativo-esecutivo e non sono espressione di potere autoritativo discrezionale. Essi si limitano a verificare la documentazione contabile, definire l'elenco delle aziende e quantificare gli importi dovuti sulla base di criteri già stabiliti a livello statale. Si instaura un rapporto obbligatorio con contenuto meramente patrimoniale, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7213
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7213
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo