Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent. N………………….R.G.
N………………….cron. N…………………...rep. OGGETTO……………....
………………………….
…………………………. NOTIF. SENTENZA
…………………………. NOTIF. APPELLO
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14126/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE, pendente
TRA
, nata a [...], il [...], residente in [...]
S.S. 91 per Eboli n. 359, C.F. , elett.te dom.ta in VIA LUIGI C.F._1
CACCIATORE N. 57, in SALERNO, presso lo studio dell'Avv. DE MARTINO ANGELA (C.F.
, che la rapp. e dif. giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._2
e la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche presso l'indirizzo
PEC .salerno. o al numero di FAX n. Email_1 CP_1
0899431949;
ATTRICE
E
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...], CP_2
n. 9, C.F. elett.te dom.to in CORSO VITTORIO EMANUELE N. 193 C.F._3
- GALLERIA CAPITOL, in SALERNO, presso lo studio dell'Avv. FAILLACE ORIANA (C.F.
), che lo rapp. e dif. giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo e la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC oppure al numero Email_3
di fax 089234657; CONVENUTO
pagina 1 di 28
. IVA e C.F. quale società incorporante la Controparte_3 P.IVA_1 [...]
ed interamente controllata da in Controparte_4 Controparte_5
persona del l.r.p.t., dott.ssa , rapp. e dif., giusta procura speciale Controparte_6
allegata alla comparsa di costituzione e di risposta contenente istanza di chiamata in garanzia e differimento della prima udienza, dall'Avv. STELLATO GIUSEPPE (C.F.
) e dall'Avv. SGAMBATO FRANCESCO (C.F. , C.F._5 C.F._6
con i quali è elett.te dom.ta presso lo studio del primo in CORSO GARIBALDI N. 8, in
SANTA MARIA CAPUA VETERE. L'Avv. Sgambato dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di FAX 0823809777 ovvero all'indirizzo di posta elettronica;
Email_4
CONVENUTA
E
ASSICURATRICE C.F. , con sede in San Cesario (MO), Controparte_7 P.IVA_2
Corso Libertà n. 53, in persona del suo Presidente l.r.p.t., Avv. Pierluigi Mancuso, rapp.
e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale, dall'Avv. SQUILLACE
FRANCESCA (C.F. PEC C.F._7
FAX 0592057350) e dall'Avv. DE SIMONE Email_5
MARCELLA (C.F. PEC C.F._8
FAX 081264512), con le quali è Email_6
elett.te dom.ta presso lo studio dell'ultima in VIA R. BRACCO N. 15, in NAPOLI.;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI All'udienza del 02.12.2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art.
pagina 2 di 28 58, comma 2, l. cit.
Con atto notificato ritualmente conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, il dott. e la (quale società incorporante la CP_2 Controparte_3
ed interamente controllata da Controparte_4 Controparte_5
, in persona del l.r.p.t.
[...]
L'attrice deduceva che:
a seguito di una dieta alimentare che le aveva comportato un'importante perdita di peso, nel mese di marzo 2017, a causa dell'abbassamento delle mammelle, consultava il dott. , chirurgo estetico, con studio in CP_2
Napoli alla via Posillipo n. 9, per chiedere un consulto sulle possibili alternative per l'eliminazione del problema. Il chirurgo le proponeva un intervento di mastopessi e di mastoplastica additiva con impianto di due protesi mammarie in silicone;
in data 03.05.2017, la sig.ra si ricoverava presso la Pt_1 Controparte_4
di Napoli, sita alla via Bernardo Cavallino n. 102, per essere
[...]
sottoposta, nella stessa giornata, all'intervento proposto dal dott. . CP_2
Alla paziente venivano impiantate due protesi mammarie in silicone, dell'azienda inglese NAGOR LTD, garantite a vita, giusta certificato di garanzia fornito dal medico chirurgo;
alla prima visita di controllo la paziente veniva rassicurata dal dottor CP_2
sul buon esito dell'intervento e sul normale decorso post-operatorio. A distanza di circa un mese, però, iniziavano i primi problemi con comparsa di dolore alle mammelle (soprattutto sul lato destro) ed aree di arrossamento localizzate in corrispondenza delle cicatrici chirurgiche a livello del solco mammario inferiore;
in data 11.06.2017, la paziente contattava il medico lamentando dolore e arrossamenti, soprattutto alla mammella destra, trasmettendo tramite messaggi Whatsapp, delle foto per documentare quanto stava accadendo e pagina 3 di 28 ricevendo delle rassicurazioni dal dottore. Nonostante le numerose richieste, la paziente veniva continuamente rassicurata dal medico sino al 22/23 giugno;
in data 26.06.2017, il dott. Ascione, previa incisione della cicatrice inferiore della mammella destra, eseguiva un drenaggio per eliminare il liquido formatosi, riferendo alla paziente che tale intervento avrebbe risolto il problema. Subito dopo, però, in corrispondenza di tale zona, compariva una tumefazione violacea, per cui il giorno successivo si rendeva necessaria una nuova incisione a triangolo per rimuovere l'ematoma ed il liquido. Nonostante tali pratiche, però, il dolore aumentava tanto che, attraverso la ferita, si intravedeva il polo inferiore della protesi. Contemporaneamente la medesima situazione iniziava a presentarsi al seno sinistro con comparsa di tumefazione a livello della cicatrice;
visto il peggioramento della situazione e visto che il dott. non riusciva CP_2
a risolvere il problema, peggiorando la situazione con interventi parziali e del tutto inutili, la sig.ra decideva di sottoporsi a visita presso il servizio di Pt_1
Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda
Università degli studi di Napoli, ove in data 05.07.2017, d'urgenza, le veniva praticato un intervento chirurgico per la rimozione di entrambe le protesi mammarie;
in relazione a tutto ciò, veniva dapprima inoltrata una missiva di costituzione in mora al dott. ed alla clinica e, in seguito, veniva esperito un CP_2
tentativo di mediazione, con esito negativo. In data 21.03.2018, infatti, presso l'Organismo di conciliazione del Foro di Napoli si teneva un incontro per la mediazione obbligatoria al quale le parti invitate non si presentavano, con conseguente esito negativo;
Tutto ciò premesso si chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Si costituiva il dott. chiedendo al Giudice, in via preliminare di rito, di CP_2
differire la prima udienza allo scopo di consentirgli di citare in giudizio, ai sensi degli pagina 4 di 28 artt. 106 e 269, co. 1, c.p.c., l' nel rispetto dei termini di Parte_2
cui all'art. 163-bis c.p.c., obbligata a manlevare e tenere integralmente indenne il convenuto da qualsivoglia pretesa pecuniaria avanzata da parte attrice, in ragione della polizza assicurativa professionale stipulata. Nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea in quanto infondata, in fatto e in diritto, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, di dichiarare il terzo,
tenuto a manlevarlo e, per l'effetto, condannare la Parte_2
società di assicurazioni al risarcimento del danno conseguenza per l'intero.
Si costituiva la (quale società incorporante la Controparte_3 Controparte_4
ed interamente controllata da , in persona del
[...] Controparte_5
l.r.p.t, richiedendo al Giudice, in via pregiudiziale, di differirsi, ex art. 269 c.p.c., la prima udienza per consentirle di poter chiamare in causa e garanzia il Dottor CP_2
. Sempre in via pregiudiziale, chiedeva di dichiarare l'assoluta inammissibilità,
[...]
improcedibilità e, comunque, la nullità dell'avversa citazione. Gradatamente, nel merito, chiedeva al Giudice di rigettare l'avversa domanda poiché infondata sia in fatto che in diritto. Sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente, previo accertamento della quota di responsabilità effettivamente ascrivibile al medico convenuto, richiedeva di condannare quest'ultimo a manlevare la di tutti gli importi che quest'ultima CP_8
fosse eventualmente condannata a corrispondere agli istanti. In via subordinata, e con riserva di gravame per il rigetto della domanda di manleva proposta verso il sanitario, chiedeva al Giudice di affermare e dichiarare il diritto della casa di cura di procedere alla rivalsa verso il medico convenuto per le quota di responsabilità che risulterà ad esso ascrivibile in relazione al suo inadempimento.
Il Giudice, dott. Di Vaio Ernesto, in data 17/09/2018, letta l'istanza di differimento della prima udienza, ritualmente e tempestivamente formulata da parte del convenuto , ai sensi dell'art. 269 c.p.c., disponeva lo spostamento della CP_2
prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c.,
pagina 5 di 28 per consentire alla predetta parte di chiamare in causa il terzo indicato nella comparsa di costituzione e risposta, l' Parte_2
Il Giudice, inoltre, riteneva, invece, inammissibile l'istanza formulata dall'altra convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, in quanto il dott. era già CP_2
parte del giudizio e l'accertamento di ogni eventuale responsabilità coinvolgeva ambedue le parti convenute.
Si costituiva l' chiedendo al Giudice di: Parte_2
“1 – in via principale, rigettare l'azione risarcitoria promossa dalla SI nei Pt_1
confronti del dott. in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_2
2 – In via di primo subordine, per la denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'azione risarcitoria promossa dalla SI , dichiarata la responsabilità Pt_1
risarcitoria esclusiva della per quanto occorso alla stessa SI , CP_4 Pt_1
rigettare sia le domande di accertamento e condanna proposte dalla medesima SI nei confronti del dott. che la domanda di rivalsa proposta dalla Pt_1 CP_2
verso lo stesso dott. . CP_4 CP_2
3 – In via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità risarcitoria anche del dott. , rigettare la domanda di garanzia proposta dallo CP_2
stesso dott. verso per la non operatività, in relazione CP_2 Parte_2
a questa, della copertura assicurativa prestata con la Polizza ai sensi dell'art. 16, 3° comma, nn. 2), 3) e 4), delle condizioni generali, sia con riferimento all'azione risarcitoria della SI che con riguardo alla domanda di rivalsa della Pt_1 CP_4
, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte al par. 3 della comparsa di costituzione
[...]
e risposta.
4 – In via di ulteriore subordine, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott.
nei confronti di per la non operatività della copertura CP_2 Parte_2
assicurativa prestata con la Polizza per la dolosa violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di salvataggio ai sensi e per gli effetti degli artt. 1914, 1° comma, e 1915,
1° comma, c.c. e la conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo.
pagina 6 di 28 5 – In via di estremo subordine:
- 5a – da un lato, con riferimento ai danni risarcibili all'attore, previo accertamento del danno direttamente e immediatamente riconducibile alla condotta illecita del dott. , condannare lo stesso dott. a pagare, in solido con gli altri CP_2 CP_2
convenuti corresponsabili, la somma così determinata a titolo di risarcimento del danno;
- 5b – dall'altro lato, con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal dott.
verso , accertare essere la Compagnia tenuta ad CP_2 Parte_2
indennizzare l'assicurato nei seguenti limiti:
5b1 – con esclusione dei danni risarcibili eventualmente riconosciuti per invalidità del consenso informato scritto addebitabile all'assicurato;
5b2 – con esclusione dei compensi che il dott. sia obbligato a restituire alla CP_2
paziente in ragione dell'accertato inadempimento o che avrebbe dovuto percepire e non ha ancora ricevuto
5b3 – per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
5b4 - in via espressamente subordinata all'eccezione opposta al precedente punto 3, con ripartizione proporzionale ex art. 1910 c.c. con la polizza stipulata dalla CP_4
;
[...]
5b5 – in via espressamente subordinata all'eccezione opposta al precedente punto 4, per il caso l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere che l'inadempimento dell'assicurato all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914, 1° comma, c.c. sia da imputare a colpa, e non a dolo, con riduzione dell'indennizzo dovuto ex art. 1915, 2° comma, c.c. in ragione del pregiudizio sofferto
5b6 – in ogni caso, con franchigia del 10% con il massimo assoluto di Euro 30.000,00”.
In data 22.05.2021 il Giudice, dott. Rosaria Gatti, formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. a cui le stesse non aderivano.
pagina 7 di 28 Concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, disposta ed espletata la CTU, all'udienza del
02.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
In quanto all' an, deve premettersi, sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la seguente regola generale idonea a fissare il fondamentale criterio decisionale delle cause di danno basate sulla responsabilità professionale del medico: l'obbligazione assunta dal medico nei confronti del paziente ha natura contrattuale, sicché incombe sul debitore provare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
più specificamente, dimostrato dal paziente danneggiato il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, e allegato l'inadempimento del professionista astrattamente idoneo a provocare quelle conseguenze dannose, compete a quest'ultimo dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o che esso, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante. Dal che discende che, in definitiva, spetta al medico provare l'inesistenza del nesso causale, e non al paziente l'esistenza dello stesso (tra le altre, Cass., sez. un., n.
577/2008; Cass., sez. III, n. 1538/2010).
Nella specie, non appare contestata l'esistenza del rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale, come sopra sinteticamente ricostruito, tra l'attrice, in qualità di paziente, da un lato, e il medico convenuto dall'altro. Occorre pertanto verificare sia l'esatto adempimento o meno della prestazione medica da parte del convenuto, sia il rapporto causale tra l'eventuale inadempimento e i pregiudizi che siano effettivamente accertati in capo al paziente. In punto di diritto occorre osservare che, con particolare riferimento alla chirurgia estetica, "a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione in esame come di mezzi o di risultato
pagina 8 di 28 (cfr. sul punto Cass. 10014/1994 che propende per la qualificazione come obbligazione di risultato e Cass. 12253/1997 che qualifica l'obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi), è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, dunque, per ri
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni del convenuto e l'evento lesivo;
b) se la condotta dello stesso è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell' “homo eiusdem generis et condicionis”. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od om muovere un difetto, e per raggiungere un determinato risultato, e non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura" (Tribunale di Milano 24 luglio 2017 n. 8243). omiissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni lamentate dall'attore siano eziologicamente collegabili alla condotta del professionista medico, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi "causa" dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt.
40 e 41 cod. pen., ossia nel criterio della “conditio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dal
Supremo Organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere pagina 9 di 28 accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della "conditio sine qua non", a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio "ex ante" (di cosiddetta "prognosi postuma") , da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso,
Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581). Come chiarito dalle Sezioni
Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. III, civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatasi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità,
pagina 10 di 28 ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma
(tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice possono ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, a firma della Prof. Dott.ssa depositata in Cancelleria in data Persona_1
13.01.2021 (ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta) e che ha individuato la responsabilità del dott. e di nella CP_2 Controparte_3
produzione del danno iatrogeno.
Sul punto la CTU ha ricostruito la vicenda che ci occupa, osservando in merito alla vicenda clinica che “è indubbio rilevare che l'intervento di mastopessi con protesi eseguito dal dott. non ha sortito gli effetti desiderati e questo fatto può CP_2
ritenersi inequivocabile tenuto conto che la ricorrente a causa dell'insorgenza di una deiscenza della ferita chirurgica nel solco sottomammario e della esposizione della protesi soprattutto alla mammella destra è stata costretta a subire un reintervento chirurgico nel corso del quale le sono state rimosse le protesi, ritornando in un certo senso al quadro clinico preoperatorio ma con l'aggiunta degli esiti cicatriziali alle mammelle (in sede periareolare e a cosiddetta T capovolta: verticale dal CAC al solco mammario e lungo il solco mammario) riconducibili ai due interventi chirurgici cui è stata sottoposta. D'altronde le foto delle condizioni del seno dopo l'intervento effettuato dal dott. non lasciano adito a diverse interpretazioni e mostrano CP_2
chiaramente la fase iniziale di “arrossamento” delle ferite chirurgiche, la deiscenza delle stesse (in particolare a livello di quella nel solco mammario dx) e l'esposizione
pagina 11 di 28 della protesi mammaria a dx (descritta integra alla rimozione ) ed una minima esposizione della protesi a sinistra (apparsa lacerata alla rimozione seppure senza fuoriuscita di silicone)”.
La CTU precisava, altresì, che “Con queste premesse è evidente che si ravvisano profili di responsabilità professionale a carico del dott. il quale, nel sottoporre la CP_2
paziente all'intervento di mastopessi e mastoplastica additiva con protesi, intervento da considerare indicato nel caso in esame e che non presentava particolari difficoltà,
è incorso, purtroppo, in un errore tecnico che può essere rappresentato o da una maggiore asportazione di tessuto cutaneo che ha provocato una tensione dei lembi cicatriziali con la conseguente deiscenza della ferita e esposizione della protesi o da una mancata accurata chiusura di qualche piccolo vaso che ha causato un lieve gemizio ematico favorendo uno stato infiammatorio locale e l'ematoma che, nonostante l'incisione chirurgica praticata dal dott. per lo svuotamento dello CP_2
stesso ha poi causato la deiscenza della ferita e l'esposizione della protesi”.
Pertanto, la relazione tecnica redatta dall'ausiliario concludeva affermando che “In definitiva, quindi, si può ribadire che la scelta del tipo di intervento effettuato dal dott.
poteva ritenersi idonea e adeguata alle caratteristiche morfostrutturali del CP_2
seno della paziente, tuttavia, per un probabile errore tecnico, sopra individuato, si è manifestata una complicanza consistente nella deiscenza della ferita chirurgica del solco mammario con conseguente esposizione della protesi (soprattutto al seno destro) che ha costretto la giovane donna ad un reintervento chirurgico per la rimozione delle protesi mammarie”.
Trattasi di conclusioni cui la CTU arriva dopo una analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni degli ausiliari del Giudice. Da detta
Consulenza Tecnica d'Ufficio i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è stata quindi accertata l'esistenza del nesso di causalità della condotta del dott. CP_2
e della convenuta struttura nei termini sopra descritti ed il danno di cui chiede
[...]
il ristoro, paventato come iatrogeno.
pagina 12 di 28 Le conclusioni della nominata CTU appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la CTU precisa in relazione al danno e alla sua misura che: “Esaurite quindi le riflessioni in ordine alle ipotesi di cattiva pratica medica del convenuto si può passare a discutere sugli aspetti valutativi della questione. A tal proposito, è opportuno subito sottolineare che la sig.ra Pt_1
attualmente ha rimosso le protesi mammarie, precedentemente applicate dal dott.
e ha preferito non sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico di CP_2
mastoplastica additiva. Allo stato, come si può anche ben apprezzare dai rilievi fotografici eseguiti nel corso della nostra visita, l'aspetto dei seni della ricorrente è sovrapponibile sostanzialmente a quello preintervento, con l'aggiunta, però, degli esiti cicatriziali chirurgici, indubbiamente poco visibili e ben contenuti (in regione periareolare e a T rovesciata su entrambe le mammelle) ma, comunque, presenti e da valutare considerato che la , in definitiva, ha subito un intervento chirurgico Pt_1
inutile. Volendo, entrare nel merito della valutazione dei postumi permanenti riconducibili ad una errata condotta da parte del dott. che ha eseguito CP_2
l'intervento di mastopessi con protesi mammarie presso la Controparte_4
in data 3 maggio 2017 ed in buona parte emendati dall'intervento di rimozione delle protesi eseguito presso l' anvitelli”, che ha nettamente migliorato il quadro CP_9
locale, si possono prospettare cinque punti di permanente danno biologico, comprensivi sia degli esiti cicatriziali chirurgici aggiuntivi evidenziati all'esame clinico
( fortunatamente per la ricorrente di minimo impatto estetico) sia di un lieve disturbo dell'adattamento oggi residuato caratterizzato da una modesta polarizzazione ideativa sul vissuto traumatico”.
In merito all'inabilità temporanea la CTU precisa che “Per quanto riguarda la durata di malattia, invece, in questo caso vi è stato un indubbio prolungamento della stessa:
pagina 13 di 28 infatti, è da considerare tutto il periodo intercorso da dopo l'intervento del dott.
fino a quello eseguito presso l'AOU “Vanvitelli” per la rimozione delle protesi CP_2
che è stato caratterizzato dalla deiscenza delle ferite chirurgiche, arrossamenti e dolori locali, fuoriuscita della protesi a destra e, indubbiamente, un accreditabile disagio psicologico, nonché, ovviamente, i (brevi) ricoveri presso la citata azienda ospedaliera.
Pertanto, si possono riconoscere, in via equitativa, venti giorni di ITT e quaranta giorni di ITP al 50% necessari e sufficienti per le cure e la risoluzione della complicanza iatrogena manifestatasi dopo l'intervento di mastopessi e mastoplastica additiva”.
Non risultavano, inoltre, documentate spese mediche (che tuttavia, secondo la CTU dovrebbero aggirarsi intorno ai 6-8 mila euro) e di assistenza e non erano prevedibili analoghe spese da doversi sostenere in futuro.
In buona sostanza, quindi il danno anatomico e funzionale allo stato riconoscibile, può essere adeguatamente quantificato nella misura del 5%.
Passando alla quantificazione dei danni, si intendono integralmente richiamate, in quanto pienamente condivisibili, le considerazioni di natura medico-legale afferenti alla quantificazione del danno iatrogeno.
Quanto al criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, il Tribunale ritiene di aderire a quell'orientamento che prende le mosse dalle disposizioni normative che fanno capo al D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. con modificazione nella L. 8 novembre 2012,
n. 189 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (cd. legge Balduzzi) ed alla L. 8 marzo 2017, n.
24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" (cd. legge Gelli-Bianco).
A tal fine - per quanto interessa la presenta controversia - il D.L. n. 158 del 2012, con disposizione rimasta immodificata nella legge di conversione, ha ritenuto di utilizzare anche nel settore sanitario il criterio di liquidazione del danno "biologico" secondo il pagina 14 di 28 sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e definito nel D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138
e 139 (Codice delle assicurazioni private) che, come espressamente previsto dall'art. 138, comma 2, risponde "ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità" secondo i principi esplicitati nel medesimo comma 2, lett. da a) ad f).
La norma della legge "Balduzzi" è stata nuovamente riprodotta nella L. 8 marzo 2017,
n. 24, art. 7, comma 4, - Legge "Gelli Bianco" - con variazioni od integrazioni lessicali che non comportano significative modifiche sul piano prescrizionale ("4. Il danno (la legge Balduzzi specificava: "biologico") conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria
(la legge Balduzzi si riferiva alla: "attività dell'esercente della professione sanitaria") è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo").
La trasposizione del criterio tabellare previsto dal C.A.P. al settore della responsabilità sanitaria trova fondamento nelle analoghe esigenze sottese alle controversie risarcitorie che interessano le due materie, esigenze evidenziate direttamente dal
Legislatore nella stessa norma ("Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori...": art. 138, comma 1, CAP) e che debbono rinvenirsi nell'estensione del regime assicurativo obbligatorio alle strutture aziendali pubbliche e private ed ai professionisti sanitari, e nell'azione diretta attribuita al paziente danneggiato nei confronti della impresa assicurativa: esigenze la cui composizione in un equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto ha superato il vaglio della verifica di costituzionalità (Corte Cost.
pagina 15 di 28 sentenza 16 ottobre 2014 n. 235 - con riferimento all'art. 139 CAP) rapporta il cosiddetto valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Ciò posto, considerato che in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata, e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età
(dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona si reputa idoneo applicare alla fattispecie il secondo comma dell'art.139 cod. ass. il quale dispone che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un 'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Precisa, poi, il successivo terzo comma che “l'ammontare del danno biologico liquidato può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micropermanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art.139, co.1, lett. b) del D.L.vo n.209/2005 e dall'ultimo
Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità delle persona.
Circa il “quantum” per i danni in oggetto a titolo di danno biologico – pari a 5 punti percentuali – alla stregua della tabella allegata al predetto decreto ministeriale,
pagina 16 di 28 tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'evento dannoso (27 anni), si ritiene di determinare il "quantum debeatur", all'attualità, per il danno iatrogeno residuato alla sig.ra in € 6.500,85. Parte_1
Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle va dunque riconosciuta a
, a titolo di risarcimento danni la somma di € 6.500,85, considerando Parte_1
la percentuale di invalidità nella misura del 5%, ed in considerazione dell'età della danneggiata all'epoca dell'intervento (27 anni).
La somma dovuta a titolo di invalidità temporanea considerando, quale base di calcolo, il punto “base” pari ad € 55,24 si liquida in:
1) danno da ITT per 20 giorni pari ad € 1.104,80;
2) danno da ITP al 50% per 40 giorni pari ad € 1.104,80;
Il totale dovuto è pari, pertanto, alla somma totale di € 8.710,45 già determinata all'attualità, per cui non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Oltre al rimborso delle spese sostenute per l'intervento contestato e per il successivo intervento riparatore, che in assenza di adeguata documentazione possono equitativamente liquidarsi, sulla scorta della media dei tariffari in € 8.000,00(Euro
Ottomila/00) e così per un totale di € 16.710,45 (Euro Sedicimilasettecentodieci/45)
a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice.
In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate discende l'accoglimento della domanda e l'accertamento della responsabilità solidale dei convenuti.
I convenuti, per contro, non hanno fornito la prova liberatoria loro richiesta, consistente, come già chiarito, nella dimostrazione della diligente esecuzione della prestazione medica, sia nella fase di studio e di diagnosi antecedente alla scelta terapeutica, sia in quella strettamente afferente il trattamento sanitario, ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi di cui si è detto ad un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. Sez. Un. 11/ 11/08 n. 26972 e succ. conformi;
Sez. Un.
24/3/06 n. 6572; Sez. Un. 1/7/02 n. 9556).
pagina 17 di 28 Ciò in quanto relativamente all'intero danno individuato dai C.T.U. sussiste il nesso di causalità con l'inadempimento dei convenuti e vanno applicati i principi che regolano la solidarietà passiva.
Va ricordato in merito che, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse in termini, fra tante, Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 15537 del 14/07/2011).
In presenza di concorso di cause, dunque, va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
13954 del 19/06/2014. Sez. 3 -, Ordinanza n. 18753 del 28/07/2017, Sez. 3, Sentenza
n. 2360 del 02/02/2010).
Quanto alla sussistenza della solidarietà passiva tra coloro che, attraverso l'inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, hanno concorso alla determinazione del danno, va ricordato che, secondo la Suprema Corte:” Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, alfine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo pagina 18 di 28 risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Cass. sez. 3, Sentenza n. 23918 del
09/11/2006).
Alle medesime conclusioni, invero, si giungerebbe applicando l'art. 2055 c.c., infatti:
l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicchè ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico,
l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. Deve infatti escludersi, a norma dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no. (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 6041 del 12/03/2010, Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014).
Deve, dunque, concludersi che, nei rapporti con la gli odierni Parte_1
convenuti devono rispondere dell'intero danno come individuato dal consulente.
pagina 19 di 28 Al pagamento di tali somme andranno condannati in solido il medico Dott. CP_2
e la struttura sanitaria infatti in base alla giurisprudenza
[...] Controparte_3
maggioritaria che questo Tribunale condivide , “la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario, giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art.1228 c.c. “.
Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la “libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio
d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse”.
In merito alla posizione di garanzia della convenuta Assicuratrice , tenuta Parte_3
a garantire e manlevare il convenuto Dott. , la stessa ha eccepito CP_2
l'inoperatività della copertura assicurativa. Tali clausole, poste nell'esclusivo interesse della compagnia assicuratrice, nella sostanza possono privare di concreta tutela l'assicurato. Nel caso di più soggetti obbligati in solido al risarcimento ex art. 2055 c.c.
(per l'unicità del fatto dannoso) ovvero in quanto coobbligati in solido in forza della medesima obbligazione di natura contrattuale (quale il contratto di spedalità) ciascun coobbligato è responsabile per l'intero verso il danneggiato.
L'assicuratore di uno dei coobbligati è tenuto a manlevare il proprio assicurato per l'intero della obbligazione risarcitoria sullo stesso ricadente che costituisce la misura dell'esposizione dell'assicurato nei confronti del danneggiato. Quanto l'assicurato pagina 20 di 28 deve corrispondere al danneggiato rappresenta la diminuzione patrimoniale che il contratto di assicurazione è finalizzato ad indennizzare. Escludere la copertura assicurativa inficia la stessa causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile, la cui funzione economico-sociale consiste nel tenere indenne il patrimonio dell'assicurato dalle conseguenze che derivano dall'esperimento in suo danno dell'azione risarcitoria. La Suprema Corte nel 2012 nelle sentenze NN. 8686 e 20322 ha affrontato la questione e reso il seguente principio di diritto “In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità”. Il caso all'esame della Corte di legittimità era un infortunio sul lavoro e la responsabilità era stata ripartita in percentuali diverse fra datore di lavoro e committente. La Corte d'Appello aveva riconosciuto all'impresa il diritto alla garanzia assicurativa non per l'intero importo ma solo relativamente alla quota di responsabilità a lei attribuita. Nella motivazione ha dato rilievo al fatto che l'assicurata avrebbe comunque il diritto di rivalersi nei confronti dell'altro responsabile. La Corte di Cassazione ha ritenuto la pronunzia di merito violasse l'art.1917 c.c., secondo cui nell'assicurazione della responsabilità civile “l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto” senza porre alcuna distinzione limitativa. Ha inoltre sottolineato come la diversa interpretazione censurata priverebbe di concreta tutela l'assicurato nel caso in cui il corresponsabile fosse insolvibile o di difficile solvibilità. Ha richiamato l'art.1916 c.c.
pagina 21 di 28 che consente alla società assicuratrice di rivalersi sul corresponsabile non assicurato esercitando diritto di regresso ex artt.1299 o 2055 c.c. In senso conforme, la sentenza resa dalla Corte di legittimità nel medesimo anno, n.20322/2012 nella quale ha ribadito il medesimo principio motivandolo più approfonditamente e chiarendo che si estende anche alle spese legali che l'assicurato abbia corrisposto al danneggiato vittorioso, in quanto accessorie all'obbligazione risarcitoria. L'obbligazione indennitaria dell'assicurazione ha la medesima estensione e natura dell'obbligazione principale e deve venire conformata sull'obbligazione dell'assicurato. Nella motivazione della sentenza n.20322/2012 si ritiene che “l'estensione dell'obbligo indennitario dell'assicuratore all'intero importo dell'obbligazione solidale dell'assicurato derivi direttamente dalla funzione del contratto di assicurazione, come oggettivata nella lettera dell'art. 1917 cod. civ”. La Corte ha collegato esplicitamente tale principio, con estesa motivazione, alla causa del contratto vale a dire alla funzione del contratto di assicurazione, come oggettivata nella lettera dell'art. 1917 cod. civ.:
“Il contratto di assicurazione della responsabilità civile, nell'ambito delle assicurazioni contro il danno al patrimonio, svolge la funzione di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento;
con la conseguenza che
l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere, quale responsabile ai sensi di legge, al terzo per i danni arrecati. Per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può non essere conformata dall'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale (art. 2055, primo comma cod. civ.).” La copertura assicurativa non può che riferirsi alla obbligazione assicurata, venendo meno, altrimenti, la stessa causa del contratto di assicurazione, restando l'assicurato privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, cui è tenuto per legge, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolvibile o di difficile solvibilità. Infatti, la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di pagina 22 di 28 liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento. Nel caso in esame alla Corte, la compagnia assicuratrice aveva sostenuto che la ricomprensione per intero dell'obbligazione solidale nella copertura assicurativa sarebbe qualificabile come un “ampliamento della copertura assicurativa”, possibile solo in presenza di espressa previsione contrattuale, in quanto comporterebbe una alterazione del rischio dedotto in contratto. La Corte sul punto ha formulato una importante considerazione che qui si condivide: non sussiste alcun ampliamento della copertura assicurativa, al contrario, l'ipotesi “normale” di rischio è proprio quella di responsabilità dell'assicurato per l'intero danno e l'ipotesi di una corresponsabilità altrui può unicamente “giocare preventivamente nella direzione della riduzione del rischio”. Diversamente opinando, la tutela dell'assicurato verrebbe a dipendere dalla scelta dell'attore: nei casi in cui l'attore ha citato in giudizio solo uno dei corresponsabili, può chiedere a questi l'intero danno e un accertamento di corresponsabilità di terzi è necessariamente escluso, in assenza di contraddittorio, per cui la domanda di manleva proposta dall'assicurato potrebbe venire accolta sull'intera somma (salve diverse eccezioni).
D'altro canto, nei casi in cui l'attore ha scelto di chiamare in causa anche uno o più altri soggetti e questi vengano ritenuti in sentenza corresponsabili, la medesima domanda di manleva sarebbe accolta solo in parte, defalcando la percentuale attribuita ai corresponsabili non assicurati.
Il contratto assicurativo fra il dott. e la è CP_2 Controparte_10
stato concluso secondo clausole unilateralmente determinate dalla compagnia assicuratrice e nel caso in esame non risulta che l'assicurato abbia espresso un consenso effettivo e informato alla limitazione di responsabilità derivante dalla solidarietà. Perché di limitazione della responsabilità si tratta e non di individuazione del rischio assicurato, come sopra motivato, il condebitore solidale è responsabile al
100% e l'esclusione di integrale copertura per il caso venga riconosciuto altro corresponsabile è una limitazione della “normale” responsabilità dell'assicuratore,
pagina 23 di 28 che come tale va chiarita ed accettata. Infine, non è offerta al contraente alcuna scelta di optare per una copertura anche per il caso in cui vi siano altri corresponsabili, a fronte di un diverso premio. Le clausole richiamate dalla difesa della Compagnia
Assicuratrice per tutte le considerazioni che precedono non sono efficaci e deve conseguentemente venire accolta la domanda di manleva proposta dal dott. CP_2
salvo il diritto dell'Assicuratore di ripetere nei confronti dell'assicurato quanto
[...]
previsto a titolo di scoperto.
Dovendo tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario, devono essere riconosciuti all'attrice gli interessi compensativi che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, possono essere determinati al tasso legale codicistico e che vanno computati con decorrenza dalla data dell'evento dannoso sulla somma devalutata, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del sinistro - quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).Nella
pagina 24 di 28 liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass.
SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796). Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. Civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore
(cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto pagina 25 di 28 ricorrente è l'affermazione in base alla quale "La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario
"petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi"
(Cass. Civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. Civ., sez. II, 30 marzo 2012, n.
5144).
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano, come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014 e successive modificazioni e relativi scaglioni di riferimento ( € 5.201 a € 26.000), pari ad € 919,00 per la fase di studio della controversia, ad € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, ad € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ad € 1.701,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 5.077,00 oltre rimborso forfettario come per legge oltre IVA e CPA se dovute , si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase d'instaurazione della lite con attribuzione al procuratore anticipatario avv. De Martino
Angela stante la dichiarazione fatta ex art. 93 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra il Dott. CP_2
e la terza chiamata in causa assicuratrice la
[...] Parte_2
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti dott. CP_2
Co e Controparte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 14126/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra
[...]
, , quale società incorporante la Parte_1 CP_2 Controparte_3
ed interamente controllata da Controparte_4 Controparte_5
in persona del l.r.p.t. e in persona del l.r.p.t., ogni Parte_2
contraria istanza disattesa così provvede:
pagina 26 di 28 1.Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda risarcitoria proposta dall' attrice e per l'effetto condanna in solido i convenuti e Parte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t., alla corresponsione in favore dell'attrice Controparte_3
della somma complessiva di € 16.710,45 (Euro Sedicimilasettecentodieci/45) oltre interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso
(03.05.2017) sulle somme indicate che devono essere devalutate, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, alla suddetta data del (03.05.2017) - quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (03.05.2017) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
2. condanna in solido i convenuti e in persona CP_2 Controparte_3
del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per onorari, oltre contributo forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
Avv. De Martino Angela.
3. Accoglie la domanda di manleva avanzata dal Dott. nei confronti della CP_2
in persona del l.r.p.t. e per l'effetto condanna la Parte_2
stessa a garantire e tenere indenne il proprio assicurato di quanto effettivamente corrisposto in forza della presente sentenza
4. Compensa le spese di giudizio tra il convenuto Dott. e la terza CP_2
chiamata in causa Parte_2
5. Pone definitivamente a carico di e in persona CP_2 Controparte_3
del l.r.p.t., in solido, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
6. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, il 03.04.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
pagina 27 di 28 L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n.
44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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