Sentenza 29 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/02/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01498/2025REG.PROV.COLL.
N. 04487/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4487 del 2024, proposto da
Fe.Ma. s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Orazio Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 18552/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Orazio Castellana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società FE.MA s.r.l. (di seguito, per brevità: la società) è titolare di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande regolarmente autorizzato ed adibito a bar e ristorazione in Roma, Viale Vaticano, con accessi e vetrine ai civici n. 100, 100a, 100b, 100c e 100d.
Essa ha esposto di essere stata titolare per svariati anni di accessoria occupazione del suolo pubblico con tavolini e sedie per mq 16,74, posta a ridosso del muro del fabbricato ove è situato l’esercizio in questione, con il parere favorevole di tutti gli enti ed uffici amministrativi interessati, più volte rinnovata sino al 2012, allorquando, mutando il proprio orientamento, il Municipio XVII di Roma Capitale – U.O.A. Sportello Attività Produttive, ha espresso il diniego al rinnovo.
Dopo l’inoltro di alcune richieste di nuova concessione poi rigettate, la FE.MA S.r.l. in data 29 marzo 2018 ha presentato una nuova domanda di concessione di occupazione suolo pubblico permanente per il collocamento di tavoli e sedi nel medesimo sito, ma sulla base di nuovi presupposti, riducendo fra l’area richiesta. In particolare, è stata richiesta la concessione di OSP per mq 7,84, con l’interruzione al civ 100/A per consentire il libero accesso all’attività nel rispetto delle norme sulla sorvegliabilità, e con l’installazione di arredi conformi al catalogo dell’arredo urbano di cui alla Delibera G.C. n.193/15, in maniera tale che rappresentino per forme di arredo e per tradizione, elementi ed espressioni tipici e caratteristici dell’ambiente romano e della via cittadina.
Anche verso tale nuova domanda è stato espresso diniego, motivato sostanzialmente sulla base di due considerazioni, ovverosia: a) che l’OSP richiesta ricadrebbe entro la fascia di rispetto di 50 metri dalle Mura Aureliane, Serviane, Pontificie, del Corridore o Passetto di Borgo, porte urbane e dagli acquedotti romani, entro le quali non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico mediante installazione di strutture ed attrezzature destinate ad attività commerciali, che non rappresentino per
forme di arredo o per tradizione elementi ed espressioni tipici e caratteristici dell’ambiente romano e della vita cittadina (come disposto dal D.M. del MiBACT del 28 ottobre 2011); b) che al momento del controllo da parte della Polizia Locale un vano sarebbe risultato ostruito da un banco frigo, in contrasto con il D.M. 564/1992.
Avverso detto diniego, la società ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, deducendo, in sintesi, la violazione dei Patti Lateranensi, nonché del successivo Accordo del 1984 tra l’Italia e la Santa Sede, stante l’insussistenza di atti delle autorità pontificie, di autorizzazione all’apposizione di vincoli di tutela in favore di tali beni ricadenti nella giurisdizione sovrana del Vaticano.
In termini correlati, la società ha dedotto che la facoltà del Ministero di imporre vincoli di tutela
indiretta a beni culturali non possa valere fino ad estendere la tutela a beni non facenti parte del territorio italiano.
Per tali ragioni, la società ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’ottenimento di nuova OSP a far data dal 6.7.2020. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 18552/23 il TAR Lazio ha rigettato, nel merito, il proposto ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione del Trattato fra la Santa Sede e
l’Italia dell’11 febbraio 1929, c.d. Patti Lateranensi, nonché dell’Accordo con protocollo
addizionale del 18 febbraio 1984, violazione degli artt. 9 e 45 d. lgs. n. 42/04; violazione del d.m. 28.10.2011; 2) error in iudicando ; violazione della L.R. n. 21/06, nonché della DGC n. 193/15; eccesso di potere; 3) omessa pronuncia; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle sperse di lite.
Roma Capitale non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 13.2.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce “ l’illegittimità non del vincolo in generale, bensì la sua inapplicabilità alla fattispecie in esame e quindi alla inidoneità del richiamato DM 28/10/2011 a fungere da presupposto del diniego impugnato, dovendosi ritenere che questo non possa riguardare le Mura Leonine del tratto Viale Vaticano, perché esse sono di proprietà di altro Stato, su cui l’amministrazione del MIBACT non ha potere ” (cfr. atto di appello, p. 6).
Inoltre, nel senso dell’inapplicabilità del vincolo sul tratto di strada in esame militerebbe la circostanza che “ il D.M. 28/10/2011 non fa altro che riprodurre sostanzialmente la disciplina posta dal D.M. vigente dal 1986 (c.d. Decreto Galasso), che già istituiva la fascia protetta di 50 mt. E’ pacifico – non contestato e riconosciuto dalla stessa controparte – che la FE.MA abbia goduto negli anni (precedenti all’emissione del DM del 2011) di concessioni attribuitele dall’Amministrazione capitolina: se dunque il vincolo fosse effettivamente esistito in quel tratto di strada non si vede come la società avrebbe potuto legittimamente godere per tutti questi anni della concessione di o.s.p. ” (atto di appello, pp. 9-10).
Le censure sono infondate.
4. Ai sensi dell’art. 10 co. 4 lett. g) d. lgs. n. 42/04 sono beni culturali: “ le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico ”.
In conformità a tale previsione normativa, l’Amministrazione ha apposto un vincolo indiretto dapprima con decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 3 giugno 1986 (c.d. decreto Galasso), e successivamente con d.m. 28.10.2011.
In entrambi i provvedimenti, al punto 3 e nell’art. 1, viene considerato “ il rilevante interesse artistico… delle Mura pontificie ”, è stata ravvisata “ la necessità di garantire alle aree ed ai beni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, condizioni ambientali e di uso conformi alle esigenze di decoro, integrità e visibilità ... ” ed è stato stabilito che “ in una fascia di cinquanta metri nelle aree prospicienti le mura medesime … sono vietate le occupazioni di suolo pubblico mediante l’installazione di strutture ed attrezzature, anche temporanee e precarie, destinate all’esercizio delle attività commerciali .. .”.
5. Prescindendo dalla normativa primaria di riferimento, che nel “decreto Galasso” era costituita dalla legge n. 1089 del 1939, mentre nel successivo decreto ministeriale è rappresentata dal d. lgs. n. 42 del 2004, il decreto ministeriale del 1986 è stato per intero confermato dalle disposizioni del decreto del 2011.
Ne consegue che il divieto di occupare il suolo pubblico con strutture ed attrezzature anche temporanee e precarie, comprese quelle ambulanti, destinate all’esercizio di attività commerciali nella fascia di 50 metri dalle mura pontificie è vigente ed efficace sin dal decreto ministeriale del 3 giugno 1986, che individuava e disciplinava i luoghi oggetto della tutela indiretta, rispetto al quale il decreto del 2011 ha reiterato le misure di tutela.
6. Le valutazioni in ordine all’esistenza di un interesse culturale particolarmente importante di un immobile, tali da giustificare l’apposizione del relativo vincolo diretto sul bene e indiretto sui beni circostanti con il conseguente regime, costituiscono espressione di un potere di apprezzamento essenzialmente tecnico, espressione di una prerogativa propria dell’amministrazione dei beni culturali nell’esercizio della funzione di tutela del patrimonio e che può essere sindacata solamente per incongruenza e illogicità di rilievo tale da far emergere l’inattendibilità o l’irrazionalità della valutazione.
Queste situazioni non ricorrono nel caso in esame, essendosi inteso tutelare – in armonia con la normativa primaria di cui al citato art. 10 co. 4 lett. g) d. lgs. n. 42/04 – il decoro di vie e piazze prospicienti le Mura pontificie. Ciò in considerazione della testimonianza di eccezionale valore storico, culturale e artistico delle Mura medesime, tenuto conto che sin dal 1980 il centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e la Basilica di San Paolo fuori le Mura sono stati inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco, e nel 1990 vi è stata l’estensione ai beni compresi entro le mura di Urbano VIII, coincidente con la città storica.
7. Per tali ragioni, l’impugnato diniego, in quanto fondato sulla sussistenza dei predetti vincoli, deve senz’altro ritenersi legittimo. Tali conclusioni non mutano in ragione del fatto che l’appellante “ abbia goduto negli anni precedenti all’emissione del DM del 2011 di concessioni attribuitele dall’Amministrazione capitolina ” (cfr. atto di appello, pp. 9-10). Trattasi, all’evidenza, di rilievo del tutto inconferente, posto che l’eventuale irregolarità e/o illegittimità di una pregressa occupazione di suolo pubblico non solo non impedisce, ma anzi impone il suo tempestivo rientro nel circuito della legalità, tanto più nel caso di specie, in qui il bene pubblico tutelato dalla norma attributiva del potere è rappresentato dalla salvaguardia di testimonianze di eccezionale valore storico-culturale.
8. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di gravame, globalmente inteso, è infondato, e va dunque disatteso.
9. Con il secondo e terzo motivo di appello, la società lamenta sia che non si sia tenuto conto del fatto che, in conformità alle previsioni del citato d.m. 28.10.2011, l’occupazione di suolo pubblico sarebbe possibile in presenza di arredi compatibili con le disposizioni di legge e di regolamento, e sia della temporaneità di sussistenza di un banco frigo, giustificato ostativo al rilascio della concessione.
Le censure, complessivamente intese, sono infondate.
È ben vero che il D.M. 28/10/2011 consente l’installazione di arredi che risultino conformi all’ambiente e alla tradizione romana anche entro i 50 mt. dalle Mura vaticane.
Nondimeno, il fatto che – come risulta dalla relazione della PM del 26.4.2018 – “ il locale presenta al civ. 100, angolo Via Tunisi, un vano aperto, al momento del controllo orizzontalmente ostruito da un banco frigo per gelati ”, evidenza la contrarietà di tali strutture alle forme di arredo tipiche dell’ “ ambiente e tradizione romana ”, e giustificano pertanto ex se il disposto diniego.
Nessun rilievo assume poi la circostanza che si tratterebbe di una “ ostruzione assolutamente momentanea, trattandosi di banco mobile e rimovibile ” (atto di appello, p. 14), atteso che la precarietà non è idonea a rendere legittima una struttura che – per come è posizionata – non rispetta la tradizione romana. Inoltre, il fatto che il banco gelati sia in astratto rimuovibile non consente in alcun modo di affermare che l’appellante lo avesse ivi posizionato in chiave soltanto momentanea, non emergendo tale circostanza da alcun elemento in atti. Anzi, può affermarsi che, avuto riguardo all’alto afflusso di turisti nell’area in esame, e alle condizioni climatiche della città di Roma, notoriamente miti per gran parte dell’anno, la presenza di un banco gelati sia tutt’altro che temporanea, operando piuttosto come “richiamo” ai turisti, attratti dalla possibilità di trovare un immediato refrigerio in loco .
10. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO