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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10547 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42550/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv.to PIZZI FEDERICA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv.to CRUCIANI STEFANO, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.06.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.10.2024 , ha chiesto al Controparte_1
Tribunale la pronuncia della separazione dal coniuge Controparte_2
con la quale aveva contratto matrimonio in Roma il 12.03.2011
[...] precisando che dalla detta unione non erano nati figli.
Si costituiva tempestivamente la quale dichiarava che le parti Controparte_2 avevano raggiunto, frattanto, un accordo.
1 All'udienza presidenziale del 04.06.2025 le parti hanno ribadito di aver raggiunto un accordo e, pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
§§§
La domanda di separazione personale proposta da deve Controparte_1 essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni deve darsi atto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio i propri rapporti onde dare definitivo assetto ai rapporti economici tra i coniugi come segue:
a) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) La casa coniugale di via Corrado Mantoni n. 24 – di proprietà esclusiva del Sig.
– resterà assegnata alla Sig.ra sino al 31.12.2025, data entro cui CP_1 CP_2 si impegna a riconsegnare l'immobile al asportando i propri effetti CP_1 personali;
c) La Sig.ra si prenderà cura dell'immobile mantenendola con diligenza CP_2 mentre resteranno a carico del Sig. tutte le spese ordinarie sino ad un CP_1 tetto massimo di € 300,00 mensili condominio compreso ed esclusi conguagli che rimarranno a carico del Sig. ) e straordinarie relative all'immobile. La CP_1 somma in eccedenza sarà a carico della Sig.ra CP_2
d) La Sig.ra si prenderà cura, sino a dicembre 2025 dei due gatti razza Maine CP_2
ON e del pappagallo di proprietà del Sig. mentre quest'ultimo CP_1 continuerà a prendersene cura degli animali sia somministrando le scorte necessarie di cibo, lettiere sia occupandosi delle spese veterinarie necessarie a suo carico al
100%;
e) Il Sig. verserà, alla Sig.ra alla sottoscrizione del verbale di CP_1 CP_2 accordo la somma di € 7.000,00 a titolo di rimborso spese il mobilio acquistato in passato dalla stessa;
f) Il Sig. verserà a partire dal 05 maggio 2025 l'importo mensile di € CP_1
350,00 a titolo di assegno di mantenimento sulla postepay evolution n. IBAN
[...] intestata alla Sig.ra sino alla sottoscrizione CP_2 dell'accordo di divorzio consensuale che le parti si impegnano sin da ora a firmare entro il 31.12.2025;
g) Spese di lite compensate.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, dovendosi intendere quanto alla casa familiare che essa resta in godimento alla essendo CP_2 il regime di assegnazione legato, invece, esclusivamente alla presenza di figli minori e/o che non hanno raggiunto l'indipendenza economica.
2 Deve darsi atto del fatto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio anche ulteriori aspetti di natura economico-patrimoniale, onde dare definitivo assetto ai reciproci rapporti come dinnanzi riportato.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra , e Controparte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il CP_2
12.03.2011;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 00057, parte I, serie 09);
3. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
17/06/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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