Articolo 2 della Legge 12 aprile 1965, n. 456
Articolo 1
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6 giugno 1965
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1961.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 6 giugno 1965