Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 11/06/2025, n. 11411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11411 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11411/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05837/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5837 del 2025, proposto da
Società Agricola PI di PI IA & C. Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Federico, Daniele De Perto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto (Prot. M_IT PR_RMSUI 00050690 dell’11.3.2025) relativo al nulla osta e alla domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro stagionale presentata da PI IA in favore di SI IN
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la ricorrente impugna il provvedimento emesso in data 11.3.2025 dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, con il quale è stata rigettata la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata dalla società Agricola PI di PI IA & c. Società Semplice in favore di SI IN e contestualmente anche rigettata la domanda di autorizzazione all’ingresso del lavoratore straniero;
- tali provvedimento negativo è dipeso dal fatto che l’impresa richiedente è stata ritenuta esercitare un’attività di carattere “non stagionale”;
- dalla visura camerale prodotta in atti la ricorrente risulta svolgere l’attività di “allevamento di bovini e caprini”;
- tra i settori produttivi non stagionali, ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. n. 286/1998, rientrano quello “ agricolo e turistico-alberghiero ”; inoltre, come specificato dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24.10.2024, “ nel settore occupazionale agricolo rientrano anche le istanze relative all’ingresso di … personale addetto all’allevamento di animali ”, ergo, come sostenuto nel ricorso, pure l’attività svolta dalla società ricorrente;
- per quanto esposto, tenuto conto anche della predetta Circolare, l’atto impugnato è illegittimo e, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
- le spese di fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna le parti resistenti al pagamento di euro 1.000,00 di spese di lite in favore del ricorrente, oltre alle spese legali al 15%, IVA e CPA, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO