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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/11/2025, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4148/2023 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rita Marchitiello e Parte_1
NI SC,
ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Controparte_1
Vittorio Sepe;
CONVENUTA
E CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio Controparte_2
CONVENUTA
Contro
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attrice: “dichiarare nulla ed illegittima la cartella di pagamento n. 10020210028065966/001, e, per effetto, annullare la predetta cartella
e tutti i crediti presupposti;
B) condannare l , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”. per l' : “in via principale: affinché Voglia il Giudice di Pace, CP_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda promossa dalla sig. Pt_1
in quanto interamente inammissibile per i motivi di cui in narrativa del presente
[...] atto e, comunque, infondatain fatto ed in diritto;
in via subordinata: nella denegata ma non temuta ipotesi di ricorrenza dei presupposti di diritto della domanda di opposizione, accertare e dichiarare la legittimità del procedimento di riscossione intrapreso dall' nella qualità di Agente della riscossione e, Controparte_3 per l'effetto, condannare l'Ente Impositore a manlevare e tenere indenne l
[...]
, dalle conseguenze pregiudizievoli dell'accoglimento della Controparte_3 domanda del sig. ; in ogni caso: con condanna alla rifusione di spese Parte_2
e competenze di giudizio.”.
Per : “rigettare integralmente la domanda proposta da Controparte_2 controparte salvo quanto riportato relativamente alle spese di € 86,00 per le quali è stato richiesto lo sgravio. - dichiarare legittimo l'operato dello scrivente per quanto di propria competenza.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
l , al Controparte_4 fine di ottenere l'annullamento della cartella n. 10020210028065966001, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 2.788,11 relativa all'omesso pagamento di spese processuali, stante l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si costituivano le convenute, le quali contrastavano la domanda attorea, della quale chiedevano il rigetto, essendo la stessa infondata in fatto ed in diritto;
mentre l
[...]
eccepiva anche la propria carenza di legittimazione passiva. Controparte_1 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da . Sul punto deve, innanzitutto, Controparte_5 premettersi che il rapporto processuale tra agente di riscossione ed ente impositore, non è ontologicamente inscindibile, ben potendo, in astratto configurarsi un annullamento della cartella esattoriale, anche per vizi attinenti alla attività di riscossione, solo nei confronti dell'ente impositore;
o, per converso, una pronuncia di annullamento della cartella per inesistenza del credito, conseguente a vizi imputabili all'ente impositore, emessa unicamente nei confronti dell'agente di riscossione. La potenziale connessione tra il giudizio di opposizione a cartella esattoriale e quello avente ad oggetto il credito dalla stessa portato, anziché da una inesistente inscindibilità dei rapporti sottostanti, scaturisce dalla singolarità dell'esecuzione esattoriale, nella quale l'attività esecutiva è posta in essere, in virtù di un rapporto complesso, inquadrabile nello schema del mandato con rappresentanza, da un soggetto diverso dal creditore, e pur tuttavia autonomo rispetto allo stesso, il che dà ragione della oggettiva autonomia tra i due giudizi connessi. Tuttavia, l'affermata mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario tra Agente e ente impositore non fa venire meno la loro autonoma legittimazione passiva in tali giudizi, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia fondata su vizi attinenti all'attività esattoriale o, invece, su presunti vizi ascrivibili direttamente all'ente impositore. Invero, nei rapporti di tali soggetti con il destinatario della cartella, tali vicende sono del tutto irrilevanti, dato che l'attività esattoriale e processuale dell'Agente incide direttamente nella sfera giuridica dei suoi destinatari, che sono terzi rispetto a detto rapporto di mandato. Ciò impone che l'Agente sia chiamato direttamente rispondere, nei confronti dei terzi, di tale attività, a prescindere dall'indagine sull'imputabilità dei possibili errori nei rapporti con l'ente destinatario della riscossione. Altrimenti opinando si arriverebbe ad addossare al destinatario della cartella esattoriale l'onere ed il rischio di individuare chi sia, nei rapporti interni tra ente ed agente, il vero responsabile dell'erroneità della richiesta di pagamento. Tale esigenza attiene al diritto di difesa di soggetti comunque esposti a incisivi poteri di autotutela esecutiva, anche in ambito non tributario, per cui il diritto del destinatario di una cartella esattoriale di citare sempre e comunque il soggetto che gli abbia recapitato tale atto di precetto non può essere contestato, se non si voglia compromettere o indebolire il suo diritto di difesa. Per tali ragioni, in più occasioni la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi propri della cartella di pagamento proveniente dall'Agente della Riscossione, la legittimazione passiva spetta a quest'ultimo, con onere dello stesso, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio l'ente impositore se non voglia rispondere delle conseguenze della lite
(Cassazione civile Sez. VI, 18/2/2020, n. 3955). Il principio, affermato con riferimento al processo tributario, ben può essere applicato anche quando il procedimento di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 venga seguito per la riscossione di entrate di natura non tributaria. Anche in tale eventualità «quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti che si assumono viziati per vizi formali intrinseci agli atti medesimi, come nel caso di impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri, l'atto va impugnato chiamando in causa l'Agente della Riscossione, dal quale
l'atto oggetto di impugnativa è stato predisposto. Questo principio consente al destinatario dell'atto di rivolgere la sua contestazione nei confronti di colui che, avendo emanato l'atto, appare anche come autore dei vizi intrinseci dell'atto stesso, senza che il destinatario si debba fare carico dell'imputabilità di questi a soggetti diversi dall'autore dell'atto» (Cassazione civile, Sez. III, 25/2/2016, n. 3707). Sicché per un verso sussiste la legittimazione passiva del concessionario, per l'altro questi, per non rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente impositore, chiedendo, se del caso, di essere manlevato dalle conseguenze di un'eventuale soccombenza.
Venendo al merito della controversia, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata. Com'è noto, l'irrogazione di una multa o di una ammenda, conseguentemente al passaggio in giudicato, ovvero all'acquisto del carattere della definitività del provvedimento di condanna, determina la nascita a carico del destinatario della sanzione di una obbligazione di carattere patrimoniale, sub specie pecuniaria, verso lo Stato con termine di prescrizione decennale. Ciò posto nel caso in esame si rileva che la sentenza di condanna emessa a carico dell'opponente è divenuta irrevocabile in data 10.04.2009 (di passaggio in giudicato del provvedimento), mentre la cartella di pagamento n. 10020210028065966/001, è stata notificata in data
09.06.2023, ragion per cui, non essendovi prova di atti interruttivi, deve dichiararsi maturato il termine prescrizionale.
Non può, infine, statuirsi sulla richiesta risarcitoria operata dall' Controparte_1 nei confronti dell'Ente impositore, per danno emergente e lucro cessante in quanto conseguente all'accoglimento della presente opposizione, in quanto non rientrante nel thema decidendum della stessa, riguardante unicamente l'an ed il quantum del credito intimato
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, annulla per l'effetto, annulla la cartella n°
10020210028065966001, condannando , in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t.e , in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t., in solido, a pagare in favore dell'avv. Rita Marchitiello, dichiaratosi procuratore antistatario dell'opponente, la somma di € 98,00 per spese ed €
1.278,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
20.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4148/2023 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rita Marchitiello e Parte_1
NI SC,
ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Controparte_1
Vittorio Sepe;
CONVENUTA
E CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio Controparte_2
CONVENUTA
Contro
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attrice: “dichiarare nulla ed illegittima la cartella di pagamento n. 10020210028065966/001, e, per effetto, annullare la predetta cartella
e tutti i crediti presupposti;
B) condannare l , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., e , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”. per l' : “in via principale: affinché Voglia il Giudice di Pace, CP_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda promossa dalla sig. Pt_1
in quanto interamente inammissibile per i motivi di cui in narrativa del presente
[...] atto e, comunque, infondatain fatto ed in diritto;
in via subordinata: nella denegata ma non temuta ipotesi di ricorrenza dei presupposti di diritto della domanda di opposizione, accertare e dichiarare la legittimità del procedimento di riscossione intrapreso dall' nella qualità di Agente della riscossione e, Controparte_3 per l'effetto, condannare l'Ente Impositore a manlevare e tenere indenne l
[...]
, dalle conseguenze pregiudizievoli dell'accoglimento della Controparte_3 domanda del sig. ; in ogni caso: con condanna alla rifusione di spese Parte_2
e competenze di giudizio.”.
Per : “rigettare integralmente la domanda proposta da Controparte_2 controparte salvo quanto riportato relativamente alle spese di € 86,00 per le quali è stato richiesto lo sgravio. - dichiarare legittimo l'operato dello scrivente per quanto di propria competenza.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
l , al Controparte_4 fine di ottenere l'annullamento della cartella n. 10020210028065966001, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 2.788,11 relativa all'omesso pagamento di spese processuali, stante l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si costituivano le convenute, le quali contrastavano la domanda attorea, della quale chiedevano il rigetto, essendo la stessa infondata in fatto ed in diritto;
mentre l
[...]
eccepiva anche la propria carenza di legittimazione passiva. Controparte_1 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da . Sul punto deve, innanzitutto, Controparte_5 premettersi che il rapporto processuale tra agente di riscossione ed ente impositore, non è ontologicamente inscindibile, ben potendo, in astratto configurarsi un annullamento della cartella esattoriale, anche per vizi attinenti alla attività di riscossione, solo nei confronti dell'ente impositore;
o, per converso, una pronuncia di annullamento della cartella per inesistenza del credito, conseguente a vizi imputabili all'ente impositore, emessa unicamente nei confronti dell'agente di riscossione. La potenziale connessione tra il giudizio di opposizione a cartella esattoriale e quello avente ad oggetto il credito dalla stessa portato, anziché da una inesistente inscindibilità dei rapporti sottostanti, scaturisce dalla singolarità dell'esecuzione esattoriale, nella quale l'attività esecutiva è posta in essere, in virtù di un rapporto complesso, inquadrabile nello schema del mandato con rappresentanza, da un soggetto diverso dal creditore, e pur tuttavia autonomo rispetto allo stesso, il che dà ragione della oggettiva autonomia tra i due giudizi connessi. Tuttavia, l'affermata mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario tra Agente e ente impositore non fa venire meno la loro autonoma legittimazione passiva in tali giudizi, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia fondata su vizi attinenti all'attività esattoriale o, invece, su presunti vizi ascrivibili direttamente all'ente impositore. Invero, nei rapporti di tali soggetti con il destinatario della cartella, tali vicende sono del tutto irrilevanti, dato che l'attività esattoriale e processuale dell'Agente incide direttamente nella sfera giuridica dei suoi destinatari, che sono terzi rispetto a detto rapporto di mandato. Ciò impone che l'Agente sia chiamato direttamente rispondere, nei confronti dei terzi, di tale attività, a prescindere dall'indagine sull'imputabilità dei possibili errori nei rapporti con l'ente destinatario della riscossione. Altrimenti opinando si arriverebbe ad addossare al destinatario della cartella esattoriale l'onere ed il rischio di individuare chi sia, nei rapporti interni tra ente ed agente, il vero responsabile dell'erroneità della richiesta di pagamento. Tale esigenza attiene al diritto di difesa di soggetti comunque esposti a incisivi poteri di autotutela esecutiva, anche in ambito non tributario, per cui il diritto del destinatario di una cartella esattoriale di citare sempre e comunque il soggetto che gli abbia recapitato tale atto di precetto non può essere contestato, se non si voglia compromettere o indebolire il suo diritto di difesa. Per tali ragioni, in più occasioni la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi propri della cartella di pagamento proveniente dall'Agente della Riscossione, la legittimazione passiva spetta a quest'ultimo, con onere dello stesso, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio l'ente impositore se non voglia rispondere delle conseguenze della lite
(Cassazione civile Sez. VI, 18/2/2020, n. 3955). Il principio, affermato con riferimento al processo tributario, ben può essere applicato anche quando il procedimento di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 venga seguito per la riscossione di entrate di natura non tributaria. Anche in tale eventualità «quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti che si assumono viziati per vizi formali intrinseci agli atti medesimi, come nel caso di impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri, l'atto va impugnato chiamando in causa l'Agente della Riscossione, dal quale
l'atto oggetto di impugnativa è stato predisposto. Questo principio consente al destinatario dell'atto di rivolgere la sua contestazione nei confronti di colui che, avendo emanato l'atto, appare anche come autore dei vizi intrinseci dell'atto stesso, senza che il destinatario si debba fare carico dell'imputabilità di questi a soggetti diversi dall'autore dell'atto» (Cassazione civile, Sez. III, 25/2/2016, n. 3707). Sicché per un verso sussiste la legittimazione passiva del concessionario, per l'altro questi, per non rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente impositore, chiedendo, se del caso, di essere manlevato dalle conseguenze di un'eventuale soccombenza.
Venendo al merito della controversia, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata. Com'è noto, l'irrogazione di una multa o di una ammenda, conseguentemente al passaggio in giudicato, ovvero all'acquisto del carattere della definitività del provvedimento di condanna, determina la nascita a carico del destinatario della sanzione di una obbligazione di carattere patrimoniale, sub specie pecuniaria, verso lo Stato con termine di prescrizione decennale. Ciò posto nel caso in esame si rileva che la sentenza di condanna emessa a carico dell'opponente è divenuta irrevocabile in data 10.04.2009 (di passaggio in giudicato del provvedimento), mentre la cartella di pagamento n. 10020210028065966/001, è stata notificata in data
09.06.2023, ragion per cui, non essendovi prova di atti interruttivi, deve dichiararsi maturato il termine prescrizionale.
Non può, infine, statuirsi sulla richiesta risarcitoria operata dall' Controparte_1 nei confronti dell'Ente impositore, per danno emergente e lucro cessante in quanto conseguente all'accoglimento della presente opposizione, in quanto non rientrante nel thema decidendum della stessa, riguardante unicamente l'an ed il quantum del credito intimato
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, annulla per l'effetto, annulla la cartella n°
10020210028065966001, condannando , in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t.e , in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t., in solido, a pagare in favore dell'avv. Rita Marchitiello, dichiaratosi procuratore antistatario dell'opponente, la somma di € 98,00 per spese ed €
1.278,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
20.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi