Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/06/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 317/2024 R.G., avente per oggetto:
“somministrazione”
promossa da
(già ) (P.I. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del Dott. in forza di procura con autentica 21/04/23 a Parte_3
Ministero Notaio Dott. REP n. 28460, RACC Persona_1
n. 12421, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(PI ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso, dall'avv. Salvatore La Rosa, giusta procura in atti;
APPELLATO
All'udienza di discussione del 20.5.2025, la causa veniva posta in decisione.
1
Con sentenza n. 3211/2023 del 25.7.2023 (resa nel procedimento iscritto al n.
2301/2020 R.G.), il Tribunale di Catania (adito da poi Parte_4
, quale cessionaria di crediti di e di nei Parte_1 CP_3 Controparte_4
confronti del per fornitura di energia elettrica e gas naturale) Controparte_1 rigettava la domanda di pagamento della somma di € 17.533,15 (erroneamente indicata in sentenza come 84.848.64) per sorte capitale, oltre interessi, e della somma di € 8.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando Parte_1 quattro motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio il e ha chiesto dichiararsi Controparte_1
l'appello inammissibile e comunque rigettarlo nel merito.
All'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva posta in decisione.
***
Il Tribunale, nel rigettare integralmente la domanda di pagamento dei crediti oggetto di cessione, ha affermato che, pur a fronte della sottoscrizione dei contratti per l'erogazione dell'energia da parte del funzionario del non sussiste – né CP_1
è mai stato provato – l'esistenza di un valido impegno di spesa, con relativa delibera che autorizzasse la sottoscrizione dei contratti in questione, e ciò ai sensi e per gli effetti della generale disciplina prevista dall'ordinamento contabile degli enti locali.
^^^
Con il primo motivo di gravame, l'odierna appellante deduce che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere inesistente un valido rapporto tra il somministrante,
, e il stante il comportamento confessorio tenuto in giudizio CP_4 CP_1
Parte dal che ha eccepito il difetto di legittimazione di alla riscossione dei CP_1
crediti per omessa accettazione della cessione, sul presupposto che, al momento delle cessioni, il contratto tra il ed fosse in corso. CP_1 CP_4
Col secondo motivo di appello, la parte critica la decisione impugnata per: Parte a) aver omesso di considerare le produzioni documentali di idonee a 2 dimostrare l'esistenza di un valido rapporto tra le società fornitrici e il
CP_1
b) aver escluso l'esistenza di un valido contratto sul presupposto dell'assenza della copertura finanziaria ex art. 191 TUEL.
Segnatamente deduce:
a) quanto al primo profilo, di aver prodotto le fatture emesse in forza di contratto sottoscritto dal comprovanti l'esistenza del contratto tra e il CP_1 CP_4
e che dette fatture riportavano il CIG, ossia il Codice Identificativo Gara, CP_1
ulteriormente comprovante il contratto tra e il CP_4 CP_1
b) quanto al secondo profilo, che le fatture di Enel Energia e di Estra Energie sono state emesse negli anni 2016, 2017 e 2018; che, trattandosi di spese per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, la costituzione dell'impegno di spesa è avvenuta con l'approvazione dei bilanci – per l'esercizio 2017 e per l'esercizio 2018, con delibere richiamate nell'atto di appello - senza necessità di ulteriori atti, ai sensi degli artt. 181 e 183, comma 2, TUEL (stante il tenore di quest'ultima norma che così dispone: “…2) Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: …c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale
l'informazione è disponibile.”).
Con il terzo motivo di gravame, censura la sentenza per avere ritenuto Pt_1
inesistente un valido rapporto contrattuale tra e il nonostante CP_4 CP_1 il Comune, avvalendosi delle forniture senza contestazioni, avesse ratificato detto contratto per facta concludentia.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione logica-giuridica, sono inammissibili e infondati.
Inammissibili sono, in particolare, sia il primo motivo che il primo profilo del secondo motivo;
essi sono infatti imperniati su considerazioni prive di rilevanza,
3 che non tengono conto che già il primo giudice ha riconosciuto l'astratta configurabilità dei crediti oggetto di cessione, sulla scorta della produzione delle fatture cedute e dei contratti di riferimento per l'erogazione di energia, sottoscritti dal funzionario del CP_1
Il secondo profilo del secondo motivo censura invece l'effettiva ragione su cui si fonda la decisione del Tribunale, che ha sostanzialmente accolto l'eccezione di nullità dei contratti, ex artt. 182, 183, 191 del T.U.E.L., sollevata dal per CP_1 mancanza di un impegno di spesa e della conseguente attestazione della copertura finanziaria.
Osserva la Corte che è condivisibile l'apprezzamento del primo giudice.
L'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez.
1, 09/05/2019, n. 6919; Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1,
24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale), e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66
(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo
IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005, n. 12195; Cass., sez.
4 U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.).
Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410, e, recentemente, Cass.
21.6.2024, n. 17197) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303;
Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880).
Tutto ciò premesso, anche il motivo in esame (il secondo), più che infondato, appare inammissibile poiché si fonda su documentazione – delibere di approvazione di bilanci- che il Tribunale ha dichiarato inammissibile per tardività (perché prodotta solo con la comparsa conclusionale), e non si confronta in alcun modo con tale statuizione del giudice.
Il terzo motivo è infondato.
Invero, non è ammissibile l'eventuale ratifica da parte del contraente di un contratto affetto da nullità ex lege.
Si osserva, infine, che non ricorrono i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, art. 191 TUEL, come sollecitato dall'appellante, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
In particolare, non si ravvisa il requisito della non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità della norma in questione – già ritenuta costituzionalmente legittima sia pure con riferimento all'articolo vigente ratione temporis, n. 23 del
D.L. 66/1989- tenuto conto del contenuto e della finalità della normativa in esame, la quale, secondo la giurisprudenza della Cassazione (v. ex multis, Cass., 21 settembre 2015, n. 18567, Cass., 30 gennaio 2013, n. 24478; Cass., 27 marzo 2008,
n. 7966), ha previsto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività
5 contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica (che rispondono al principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.).
In definitiva, il proposto appello va rigettato, con conferma della sentenza impugnata anche in punto di spese processuali (con ciò disattendosi il quarto, e ultimo, motivo di gravame), avendo il giudice di primo grado, che ha rigettato la domanda, fatto buon governo del principio di soccombenza in ordine al carico delle spese.
Anche le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), nella misura media tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €
5.200,01 a 26.000,00), e dell'attività difensiva svolta, ad esclusione della fase di trattazione per cui si reputa congrua la misura minima.
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Catania, Sezione Quinta Civile, n. 3211/2023, condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese Controparte_1
del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €4.888,00 per compensi, di cui
€1134,00 per fase studio, €921,00 per fase introduttiva, €922,00 per fase istruttoria/trattazione, e €
1911,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del
15%, del compenso totale per la prestazione;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1
6 quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte d'Appello in data 19.6.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
7