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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 215 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nato in [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lavinia Benigno, presso il cui studio a Palermo,
Viale delle Alpi n. 113, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cigna, presso il cui studio a Palermo, via
Giovanni Bonanno n. 67, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 16/01/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a LE (PA) il 10/12/2013 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3678/2024 emessa da questo
Tribunale in data 13-25/06/2024, passata in giudicato (cf. certificazione della cancelleria del 07/08/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 16/01/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) Le parti continueranno a vivere separati, con il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza;
2) I due figli resteranno affidati a entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la dimora materna;
3) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla sig.ra la Pt_1 CP_1 somma di € 300,00 mensili, in ragione di € 150,00 per ciascun figlio, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Il sig. ede definitivamente la propria quota pari al 50% del c.d. “Assegno unico e Pt_1 universale”, cosicché resterà per intero alla sig.ra CP_1
Ciascun genitore sarà obbligato a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo le definizioni e le modalità sancite nel
Protocollo su spese extra-assegno per il mantenimento dei figli siglato il 2.7.2019 all'esito dell'Osservatorio per la Giustizia Civile, sottogruppo Famiglia, del distretto di
Palermo;
4) Le parti rinunciano a richiedere in proprio favore l'assegno divorzile.
5) Il sig. ha fissato il proprio domicilio nell'abitazione sita in Parma Parte_1
nella Via Po n. 6 , cosi come attestato dalla documentazione rilasciata dalla Questura di
Parma in data 01/06/2023 e tenuto conto di tale attuale circostanza, lo stesso potrà tenere con sé i due figli minori sempre alla presenza della madre quando sarà possibile per lo stesso recarsi a Palermo e compatibilmente con le proprie esigenze di vita, previo accordo con l'altro genitore con giorni e orari da concordarsi fra gli stessi;
Durante le principali festività civili e religiose, per quel che concerne i tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, verrà seguito un criterio di alternanza e rotazione;
il sig. i impegna a trascorrere le festività con i figli a Palermo sempre Pt_1
2 alla presenza della madre quando sarà possibile per lo stesso sia compatibilmente con le proprie esigenze di vita sia con quelle di vita e di studio dei minori previo accordo con
l'altro genitore con giorni e orari da concordarsi fra gli stessi;
.
Per le vacanze estive i figli minori potranno trascorrere 15 giorni anche non continuativi con pernottamento con il padre, tra i mesi di Giugno, Luglio e Agosto.
La scelta del periodo sarà determinata dai genitori, da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche del figli;
Ciascun genitore, in caso di viaggi o spostamenti, dovrà comunicare all'altro il luogo di dimora dei figli. Dovrà essere consentito, in ogni caso, con cadenza quotidiana, almeno il contatto telefonico con l'altro genitore.
Le parti potranno liberamente apportare, previo accordo e senza formalità, qualunque variazione al regime di incontri sopra trascritto.
Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a LE (PA) il
10/12/2013 da nato in [...] il [...] Parte_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
16/01/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di LE al n. 36, parte I dell'anno 2013).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 215 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nato in [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lavinia Benigno, presso il cui studio a Palermo,
Viale delle Alpi n. 113, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cigna, presso il cui studio a Palermo, via
Giovanni Bonanno n. 67, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 16/01/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a LE (PA) il 10/12/2013 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3678/2024 emessa da questo
Tribunale in data 13-25/06/2024, passata in giudicato (cf. certificazione della cancelleria del 07/08/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 16/01/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) Le parti continueranno a vivere separati, con il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza;
2) I due figli resteranno affidati a entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la dimora materna;
3) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla sig.ra la Pt_1 CP_1 somma di € 300,00 mensili, in ragione di € 150,00 per ciascun figlio, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Il sig. ede definitivamente la propria quota pari al 50% del c.d. “Assegno unico e Pt_1 universale”, cosicché resterà per intero alla sig.ra CP_1
Ciascun genitore sarà obbligato a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo le definizioni e le modalità sancite nel
Protocollo su spese extra-assegno per il mantenimento dei figli siglato il 2.7.2019 all'esito dell'Osservatorio per la Giustizia Civile, sottogruppo Famiglia, del distretto di
Palermo;
4) Le parti rinunciano a richiedere in proprio favore l'assegno divorzile.
5) Il sig. ha fissato il proprio domicilio nell'abitazione sita in Parma Parte_1
nella Via Po n. 6 , cosi come attestato dalla documentazione rilasciata dalla Questura di
Parma in data 01/06/2023 e tenuto conto di tale attuale circostanza, lo stesso potrà tenere con sé i due figli minori sempre alla presenza della madre quando sarà possibile per lo stesso recarsi a Palermo e compatibilmente con le proprie esigenze di vita, previo accordo con l'altro genitore con giorni e orari da concordarsi fra gli stessi;
Durante le principali festività civili e religiose, per quel che concerne i tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, verrà seguito un criterio di alternanza e rotazione;
il sig. i impegna a trascorrere le festività con i figli a Palermo sempre Pt_1
2 alla presenza della madre quando sarà possibile per lo stesso sia compatibilmente con le proprie esigenze di vita sia con quelle di vita e di studio dei minori previo accordo con
l'altro genitore con giorni e orari da concordarsi fra gli stessi;
.
Per le vacanze estive i figli minori potranno trascorrere 15 giorni anche non continuativi con pernottamento con il padre, tra i mesi di Giugno, Luglio e Agosto.
La scelta del periodo sarà determinata dai genitori, da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche del figli;
Ciascun genitore, in caso di viaggi o spostamenti, dovrà comunicare all'altro il luogo di dimora dei figli. Dovrà essere consentito, in ogni caso, con cadenza quotidiana, almeno il contatto telefonico con l'altro genitore.
Le parti potranno liberamente apportare, previo accordo e senza formalità, qualunque variazione al regime di incontri sopra trascritto.
Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a LE (PA) il
10/12/2013 da nato in [...] il [...] Parte_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
16/01/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di LE al n. 36, parte I dell'anno 2013).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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