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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Il presente provvedimento è stato inserito in coda di deposito alla data di udienza, a fronte di numerosi malfunzionamenti del sistema telematico.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 5864/2018
Oggi 03/04/2025, alle ore 11:52, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
avv.to Vignapiano, anche per delega dell'avv. Fiorentino;
avv.to Guglielmo Mauri;
avv.to Toscano Giovanni;
avv.to Ambrosio Maria Elvira, per delega dell'avv. Avino;
è presente per la pratica forense il dott. ; Persona_1
Il Giudice, dott. Stefano Riccio, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5864/2018 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: divisione ereditaria
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi Parte_1
Vignapiano e Fiorentino Maria Rosaria, presso il cui studio sito in Angri, via Alveo S. Alfonso
n. 14 bis, elettivamente domicilia;
PARTE ATTRICE
E
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi, dall'avv. Guglielmo Mauri, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Angri, alla via De Pascale n. 11;
PARTE CONVENUTA
, rappresentato e difeso, dall'avv. Toscano Giovanni, giusta procura Controparte_4
in atti, elettivamente domiciliato in Angri, Piazza Annunziata, n. 4;
PARTE CONVENUTA
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, rappresentato e difeso, dall'avv. Michele Avino, giusta procura in Controparte_5 atti, elettivamente domiciliato in Sant' Egidio del Monte Albino, via Ugo Foscolo, n. 11;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice domandava disporsi la divisione ereditaria del bene immobile indicato in citazione;
tuttavia, preso atto dell'assenza del relativo titolo di proprietà in capo al de cuius, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, alla luce del condivisibile orientamento secondo il quale
“la prova della titolarità dei beni in capo al de cuius deve essere comunque fornita, atteso che la mancanza del titolo si risolve nel difetto di prova di un fatto costitutivo della domanda di divisione e cioè della titolarità del bene in capo al defunto e dunque della sua appartenenza all'asse ereditario” (Corte d'Appello di Salerno, n. 744 del 2023, la quale aggiunge, inoltre, che “La carenza così riscontrata non può poi essere superata con la consulenza tecnica di ufficio depositata telematicamente nel giudizio di primo grado, in assenza di allegazione ad essa dei titoli di proprietà e non essendo sufficienti ai fini di interesse le visure catastali acquisite”).
Nello stesso senso “sarebbe stato indispensabile produrre, ai fini della prova della proprietà del diritto, il titolo di provenienza del bene in favore del de cuius poiché soltanto attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del de cuius e, dunque, delle parti al momento dell'instaurazione del giudizio di scioglimento di comunione ereditaria (cfr. Appello Napoli SEZ VIII 08.06.2011, Appello Roma 2480/2011).
Dunque, in mancanza della documentazione sopra indicata, nessuna divisione può essere disposta”; “risulta non sufficiente, per quanto già detto, ai fini della domanda di divisione la documentazione acquisita dal C.T.U. in sede di redazione dell'elaborato peritale, ed in particolare la visura ipotecaria dallo stesso effettuata e l'ispezione ipotecaria allegata” (Trib.
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Nocera Inferiore, sent. n. 780 del 2024; si veda anche Trib. Lecce, n. 760 del 2020, “la domanda di divisione non può essere accolta quando le parti non abbiano prodotto in giudizio
i titoli di provenienza degli immobili, al fine di verificare l'effettiva titolarità della proprietà indivisa degli stessi”; “nelle cause aventi ad oggetto la divisione ereditaria è onere della parte indicare i beni di cui è composta la massa, ricadendo sulla stessa l'onere di produrre sia l'atto di provenienza che le visure ipo-catastali”, Trib. Ascoli Piceno, n. 400 del 2020); con l'ulteriore precisazione che la pronuncia ha per oggetto i beni compresi nell'asse ereditario, a fronte del principio della universalità della divisione ereditaria.
Per quanto attiene alle spese di lite, tenuto conto della causa della pronuncia di inammissibilità della domanda, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott.
Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 5864/2018 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. compensa le spese di giudizio;
Così deciso in Nocera Inferiore, il 03 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
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