CA
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 82/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) elettivamente domiciliata in Agrigento (AG), via Pietro Nenni n.34, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Gisella Spataro, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante – ammessa al P.S.S.
CONTRO
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.-t., elettivamente domiciliata in Agrigento (AG), Viale della Vittoria n.211, presso lo studio dell'Avv. Elia Zucchetto, che la rappresenta e difende per mandato in atti appellata
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n.1260/2021 pubblicata in data 07/12/2021 all'esito del giudizio n.r.g.1907/2017 tra e in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante p.-t., ha rigettato le domande avanzate dalla prima;
compensato interamente fra le parti le spese del giudizio;
posto definitivamente a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica di ufficio, già liquidate con separato decreto.
Avverso detta sentenza, ha interposto appello eccependone l'erroneità Parte_1 sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la struttura ospedaliera, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Scaduto il termine perentorio del 14/02/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con un unico articolato motivo di appello, l'appellante contesta la pronuncia, e in particolare le risultanze della CTU che il Decidente avrebbe accolto acriticamente. sostiene che i sanitari del P.S. dell' i quali il Pt_1 Controparte_3 giorno 11/05/2015 l'hanno presa in cura non avrebbero effettuato una corretta diagnosi e, anziché sottoporla ad un intervento di appendicectomia in laparoscopia, l'avrebbero erroneamente dimessa per sottoporla due giorni dopo (13/05/2015) ad un intervento in urgenza in laparotomia per peritonite diffusa da appendicite acuta.
Ritiene che la perizia sia errata e che sussisterebbe il nesso di causa tra la negligenza degli operatori, ovvero il ritardo nella diagnosi di appendicite acuta, e il danno, dalla stessa identificato nella cicatrice ombelico-pubica di 15 cm di lunghezza e nella sintomatologia dolorosa persistente all'addome.
Chiede la completa rinnovazione delle operazioni peritali.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello è infondato.
Le doglianze di non sono meritevoli di accoglimento. Parte_1
Questo Collegio ritiene di condividere le valutazioni e conclusioni del CTU, le quali appaiono logiche e coerenti alla luce della documentazione medica versata in atti.
Occorre premettere che:
- in data 11/05/2015, l'appellante, a causa di forti dolori addominali, si presentava presso il P.S. dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Di Dio;
in tale occasione, i sanitari la sottoponevano ad esami di laboratorio, nonché ad ecografia addome completo e rx diretta (addome), con esiti, in entrambi i casi, nella norma;
- il giorno stesso, stante il miglioramento clinico, la paziente veniva dimessa con prescrizione di terapia antispastica, antimeteorica ed antibiotica intestinale;
- in data 13/05/2015, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di appendicectomia e Pt_1 in data 21/05/2015 veniva dimessa con relazione di “Peritonite circoscritta da appendicite acuta flemmonosa” (esame istologico del 19/05/2015);
- in data 07/03/2016, si sottoponeva a colonscopia presso il medesimo Ospedale Pt_1 [...]
di Agrigento, con il seguente esito “Conclusioni diagnostiche: Emorroidi interne ed Controparte_3 esterne di 1° grado, inginocchiamento colon trasverso”;
- in data 05/01/2017 si sottoponeva ad una visita medico-legale, all'esito della quale lo specialista individuava in via principale e prevalente “Esiti di sindrome aderenziale a severa ripercussione funzionale (5%) con moderato pregiudizio estetico (6%) secondari allo sviluppo di una peritonite diffusa” e un danno alla salute nella misura dell'11% (undici percento) trattandosi di lesione singola monocrona.
Nel merito, la doglianza circa il mancato esame obiettivo in occasione del primo ricovero (11/05/2015) è infondata: il CTU ha rilevato che, nella richiesta inviata dal sanitario di turno all' del P.O. per l'effettuazione degli esami strumentali prescritti ed Controparte_4 assolutamente indicati in base alla sintomatologia presentata dalla ricorrente (dolore addominale)
- ecografia addome completo e rx diretta addome - viene riportato alla voce sospetto diagnostico:
“Colica addominale con iperdistensione meteorica del colon e reazione muscolare di difesa”, dati clinici obiettivi che possono essere apprezzati soltanto con la palpazione e la percussione dell'addome.
Dunque, dopo essere stata valutata all'ingresso del triage dall'infermiere di turno, è stata Pt_1 anche visitata dal sanitario che l'ha presa in carico.
Non è meritevole di accoglimento neppure la censura secondo cui i sanitari avrebbero dovuto sottoporre la paziente ad un intervento chirurgico tempestivo sin dal primo ricovero, stante, a suo dire, la sussistenza dei segni di appendicite acuta.
Il consulente d'ufficio ha rilevato che, all'ingresso del P.S., i sanitari - sulla base dei sintomi lamentati (dolori addominali), e all'esito di una prima visita di controllo - hanno diagnosticato una sospetta colica addominale, che ha reso necessari i successivi esami ai fini di un approfondimento diagnostico.
A tale ultimo proposito, gli esami strumentali cui è stata sottoposta l'11/05/2015 sono Pt_1 risultati nella norma: in particolare l'esito dell'ecografia addome completo riporta “Non apprezzabile versamento libero a carico dei recessi peritoneali esplorabili alla metodica” mentre l'rx diretta addome riporta “Assenza di significativi livelli idroaerei e di falci d'aria sottodiaframmatica”.
Quanto agli esami ematochimici, va condivisa la valutazione dell'esperto il quale ha rilevato che il dato relativo ai Globuli BI (16660) è risultato indicativo di una flogosi neutrofila, di entità non particolarmente significativa, non necessariamente correlabile ad una flogosi addominale, sia perché nei casi di appendicite acuta conclamata o evoluta in peritonite questo parametro risulta superiore a tale valore, oltre i 20000, sia perché il riscontro di leucocitosi è molto frequente e spesso legato alla presenza di uno stato infettivo in qualsiasi sede dell'organismo (infezioni urinarie, delle vie aeree, dentarie e del cavo orale, ecc…) o a malattie del sangue.
Le cause di leucociti alti sono infatti soprattutto stati di infiammazione secondari ad infezioni batteriche, fungine, virali o parassitarie, ma anche malattie del sistema ematopoietico come le leucemie e le sindromi linfoproliferative, o uno stato di disidratazione.
Nel caso di specie, a tale parametro alterato non è corrisposto un valore elevato della PCR (proteina C reattiva) indice di flogosi, ovvero della presenza di uno stato infiammatorio e per questo definita proteina di fase acuta, generalmente elevata in presenza di infezioni batteriche, fungine o virali, malattie reumatologiche, disturbi autoimmuni o ematologici e patologie neoplastiche, ed il cui valore normale è (0-5 mg/l).
La proteina C reattiva è elevata quando il suo valore è maggiore di 6 mg/l, ma esso risultava pari a 5.6 mg/l, e dunque non significativa.
Va precisato che l'appendicite in alcuni casi può essere difficile da diagnosticare, a meno che non si presenti con i sintomi tipici, cosa che accade in circa il 50% dei casi;
ciò perché l'appendice in alcuni soggetti può trovarsi spostata rispetto alla posizione abituale (fossa iliaca destra).
Se la valutazione iniziale del paziente è incerta o la storia clinica suggerisce un'altra diagnosi, possono essere di aiuto la determinazione delle amilasi e un'ecografia dell'addome. Se la diagnosi è incerta, può essere indicato un breve periodo di osservazione del paziente per permettere una migliore differenziazione tra l'appendicite ed altre possibili diagnosi. Durante l'osservazione il paziente viene mantenuto a digiuno e viene sostenuto con fluidi per via endovenosa;
un peggioramento dei sintomi e del quadro clinico generale è sicuramente un'indicazione alla chirurgia.
Grazie a questo approccio il paziente talora può mostrare una risoluzione spontanea dei sintomi e dei segni addominali, evitando così un'inutile laparotomia.
Alla luce del quadro clinico, dell'esito negativo degli esami strumentali, dei valori degli esami ematochimici, non particolarmente significativi, e del miglioramento delle condizioni di salute dell'appellante già nella serata dell'11/05/2015, appare corretto l'operato dei sanitari i quali:
- hanno somministrato alla paziente terapia farmacologica infusionale endovenosa (soluzione fisiologica medicata con Levopraid) e a base di Omeprazen e Toradol in soluzione fisiologica dopo l'episodio di vomito alimentare (avvenuto alle 19:02 dello stesso giorno);
- in sede di dimissioni avvenute alle 21:37 dell'11/05/2015 con diagnosi “Colica addominale in atto in fase di miglioramento clinico.”, hanno prescritto terapia antispastica, antimeteorica ed antibiotica intestinale.
Deve escludersi la negligenza dei sanitari anche con riguardo al secondo ricovero avvenuto il 13/05/2015, a distanza di nemmeno due giorni, e all'intervento chirurgico di appendicectomia in laparotomia eseguito in urgenza, con diagnosi in sede di dimissioni (21/05/2015) di “Peritonite circoscritta da appendicite acuta flemmonosa”.
Il CTU ha evidenziato che detto intervento chirurgico è stato eseguito secondo tecnica e che il decorso post-operatorio è stato regolare.
Quanto poi ai pregiudizi lamentati, l'esperto ha rilevato che le caratteristiche degli esiti cicatriziali obiettivati all'addome, a lieve pregiudizio estetico, rispecchiano, sia per sede che per dimensioni, la tecnica di intervento (laparotomia esplorativa) prevista per tale patologia, che si ribadisce essere corretta, ed ha precisato che l'effetto prodotto da tali esiti è semmai attribuibile ad un fisiologico cedimento della parete muscolare addominale, compatibile con l'età del soggetto.
In altre parole, gli esiti cicatriziali nella regione addominale non sono riconducibili ai trattamenti sanitari prestati e dunque ad una condotta erronea degli operatori, ma rappresentano la fisiologica conseguenza del trattamento chirurgico resosi necessario per la successiva evoluzione del quadro clinico iniziale.
In conclusione, l'intervento dei sanitari che hanno avuta in cura l'appellante sia l'11/05/2015 che il successivo 13/05/2015, è stato corretto, tempestivo e conforme alle linee-guida generalmente seguite nella trattazione di casi identici, o simili. Deve dunque escludersi la responsabilità degli operatori rispetto ai postumi accertati in capo alla deducente.
Per tali motivi, l'appello va rigettato e confermata la pronuncia di primo grado.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- Rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a pagare all' , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.-t., le spese di lite che liquida in € 6.000,00 oltre accessori di legge;
- dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10 Settembre 2025.
Palermo, 11/09/2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 82/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) elettivamente domiciliata in Agrigento (AG), via Pietro Nenni n.34, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Gisella Spataro, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante – ammessa al P.S.S.
CONTRO
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.-t., elettivamente domiciliata in Agrigento (AG), Viale della Vittoria n.211, presso lo studio dell'Avv. Elia Zucchetto, che la rappresenta e difende per mandato in atti appellata
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n.1260/2021 pubblicata in data 07/12/2021 all'esito del giudizio n.r.g.1907/2017 tra e in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante p.-t., ha rigettato le domande avanzate dalla prima;
compensato interamente fra le parti le spese del giudizio;
posto definitivamente a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica di ufficio, già liquidate con separato decreto.
Avverso detta sentenza, ha interposto appello eccependone l'erroneità Parte_1 sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la struttura ospedaliera, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Scaduto il termine perentorio del 14/02/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con un unico articolato motivo di appello, l'appellante contesta la pronuncia, e in particolare le risultanze della CTU che il Decidente avrebbe accolto acriticamente. sostiene che i sanitari del P.S. dell' i quali il Pt_1 Controparte_3 giorno 11/05/2015 l'hanno presa in cura non avrebbero effettuato una corretta diagnosi e, anziché sottoporla ad un intervento di appendicectomia in laparoscopia, l'avrebbero erroneamente dimessa per sottoporla due giorni dopo (13/05/2015) ad un intervento in urgenza in laparotomia per peritonite diffusa da appendicite acuta.
Ritiene che la perizia sia errata e che sussisterebbe il nesso di causa tra la negligenza degli operatori, ovvero il ritardo nella diagnosi di appendicite acuta, e il danno, dalla stessa identificato nella cicatrice ombelico-pubica di 15 cm di lunghezza e nella sintomatologia dolorosa persistente all'addome.
Chiede la completa rinnovazione delle operazioni peritali.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello è infondato.
Le doglianze di non sono meritevoli di accoglimento. Parte_1
Questo Collegio ritiene di condividere le valutazioni e conclusioni del CTU, le quali appaiono logiche e coerenti alla luce della documentazione medica versata in atti.
Occorre premettere che:
- in data 11/05/2015, l'appellante, a causa di forti dolori addominali, si presentava presso il P.S. dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Di Dio;
in tale occasione, i sanitari la sottoponevano ad esami di laboratorio, nonché ad ecografia addome completo e rx diretta (addome), con esiti, in entrambi i casi, nella norma;
- il giorno stesso, stante il miglioramento clinico, la paziente veniva dimessa con prescrizione di terapia antispastica, antimeteorica ed antibiotica intestinale;
- in data 13/05/2015, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di appendicectomia e Pt_1 in data 21/05/2015 veniva dimessa con relazione di “Peritonite circoscritta da appendicite acuta flemmonosa” (esame istologico del 19/05/2015);
- in data 07/03/2016, si sottoponeva a colonscopia presso il medesimo Ospedale Pt_1 [...]
di Agrigento, con il seguente esito “Conclusioni diagnostiche: Emorroidi interne ed Controparte_3 esterne di 1° grado, inginocchiamento colon trasverso”;
- in data 05/01/2017 si sottoponeva ad una visita medico-legale, all'esito della quale lo specialista individuava in via principale e prevalente “Esiti di sindrome aderenziale a severa ripercussione funzionale (5%) con moderato pregiudizio estetico (6%) secondari allo sviluppo di una peritonite diffusa” e un danno alla salute nella misura dell'11% (undici percento) trattandosi di lesione singola monocrona.
Nel merito, la doglianza circa il mancato esame obiettivo in occasione del primo ricovero (11/05/2015) è infondata: il CTU ha rilevato che, nella richiesta inviata dal sanitario di turno all' del P.O. per l'effettuazione degli esami strumentali prescritti ed Controparte_4 assolutamente indicati in base alla sintomatologia presentata dalla ricorrente (dolore addominale)
- ecografia addome completo e rx diretta addome - viene riportato alla voce sospetto diagnostico:
“Colica addominale con iperdistensione meteorica del colon e reazione muscolare di difesa”, dati clinici obiettivi che possono essere apprezzati soltanto con la palpazione e la percussione dell'addome.
Dunque, dopo essere stata valutata all'ingresso del triage dall'infermiere di turno, è stata Pt_1 anche visitata dal sanitario che l'ha presa in carico.
Non è meritevole di accoglimento neppure la censura secondo cui i sanitari avrebbero dovuto sottoporre la paziente ad un intervento chirurgico tempestivo sin dal primo ricovero, stante, a suo dire, la sussistenza dei segni di appendicite acuta.
Il consulente d'ufficio ha rilevato che, all'ingresso del P.S., i sanitari - sulla base dei sintomi lamentati (dolori addominali), e all'esito di una prima visita di controllo - hanno diagnosticato una sospetta colica addominale, che ha reso necessari i successivi esami ai fini di un approfondimento diagnostico.
A tale ultimo proposito, gli esami strumentali cui è stata sottoposta l'11/05/2015 sono Pt_1 risultati nella norma: in particolare l'esito dell'ecografia addome completo riporta “Non apprezzabile versamento libero a carico dei recessi peritoneali esplorabili alla metodica” mentre l'rx diretta addome riporta “Assenza di significativi livelli idroaerei e di falci d'aria sottodiaframmatica”.
Quanto agli esami ematochimici, va condivisa la valutazione dell'esperto il quale ha rilevato che il dato relativo ai Globuli BI (16660) è risultato indicativo di una flogosi neutrofila, di entità non particolarmente significativa, non necessariamente correlabile ad una flogosi addominale, sia perché nei casi di appendicite acuta conclamata o evoluta in peritonite questo parametro risulta superiore a tale valore, oltre i 20000, sia perché il riscontro di leucocitosi è molto frequente e spesso legato alla presenza di uno stato infettivo in qualsiasi sede dell'organismo (infezioni urinarie, delle vie aeree, dentarie e del cavo orale, ecc…) o a malattie del sangue.
Le cause di leucociti alti sono infatti soprattutto stati di infiammazione secondari ad infezioni batteriche, fungine, virali o parassitarie, ma anche malattie del sistema ematopoietico come le leucemie e le sindromi linfoproliferative, o uno stato di disidratazione.
Nel caso di specie, a tale parametro alterato non è corrisposto un valore elevato della PCR (proteina C reattiva) indice di flogosi, ovvero della presenza di uno stato infiammatorio e per questo definita proteina di fase acuta, generalmente elevata in presenza di infezioni batteriche, fungine o virali, malattie reumatologiche, disturbi autoimmuni o ematologici e patologie neoplastiche, ed il cui valore normale è (0-5 mg/l).
La proteina C reattiva è elevata quando il suo valore è maggiore di 6 mg/l, ma esso risultava pari a 5.6 mg/l, e dunque non significativa.
Va precisato che l'appendicite in alcuni casi può essere difficile da diagnosticare, a meno che non si presenti con i sintomi tipici, cosa che accade in circa il 50% dei casi;
ciò perché l'appendice in alcuni soggetti può trovarsi spostata rispetto alla posizione abituale (fossa iliaca destra).
Se la valutazione iniziale del paziente è incerta o la storia clinica suggerisce un'altra diagnosi, possono essere di aiuto la determinazione delle amilasi e un'ecografia dell'addome. Se la diagnosi è incerta, può essere indicato un breve periodo di osservazione del paziente per permettere una migliore differenziazione tra l'appendicite ed altre possibili diagnosi. Durante l'osservazione il paziente viene mantenuto a digiuno e viene sostenuto con fluidi per via endovenosa;
un peggioramento dei sintomi e del quadro clinico generale è sicuramente un'indicazione alla chirurgia.
Grazie a questo approccio il paziente talora può mostrare una risoluzione spontanea dei sintomi e dei segni addominali, evitando così un'inutile laparotomia.
Alla luce del quadro clinico, dell'esito negativo degli esami strumentali, dei valori degli esami ematochimici, non particolarmente significativi, e del miglioramento delle condizioni di salute dell'appellante già nella serata dell'11/05/2015, appare corretto l'operato dei sanitari i quali:
- hanno somministrato alla paziente terapia farmacologica infusionale endovenosa (soluzione fisiologica medicata con Levopraid) e a base di Omeprazen e Toradol in soluzione fisiologica dopo l'episodio di vomito alimentare (avvenuto alle 19:02 dello stesso giorno);
- in sede di dimissioni avvenute alle 21:37 dell'11/05/2015 con diagnosi “Colica addominale in atto in fase di miglioramento clinico.”, hanno prescritto terapia antispastica, antimeteorica ed antibiotica intestinale.
Deve escludersi la negligenza dei sanitari anche con riguardo al secondo ricovero avvenuto il 13/05/2015, a distanza di nemmeno due giorni, e all'intervento chirurgico di appendicectomia in laparotomia eseguito in urgenza, con diagnosi in sede di dimissioni (21/05/2015) di “Peritonite circoscritta da appendicite acuta flemmonosa”.
Il CTU ha evidenziato che detto intervento chirurgico è stato eseguito secondo tecnica e che il decorso post-operatorio è stato regolare.
Quanto poi ai pregiudizi lamentati, l'esperto ha rilevato che le caratteristiche degli esiti cicatriziali obiettivati all'addome, a lieve pregiudizio estetico, rispecchiano, sia per sede che per dimensioni, la tecnica di intervento (laparotomia esplorativa) prevista per tale patologia, che si ribadisce essere corretta, ed ha precisato che l'effetto prodotto da tali esiti è semmai attribuibile ad un fisiologico cedimento della parete muscolare addominale, compatibile con l'età del soggetto.
In altre parole, gli esiti cicatriziali nella regione addominale non sono riconducibili ai trattamenti sanitari prestati e dunque ad una condotta erronea degli operatori, ma rappresentano la fisiologica conseguenza del trattamento chirurgico resosi necessario per la successiva evoluzione del quadro clinico iniziale.
In conclusione, l'intervento dei sanitari che hanno avuta in cura l'appellante sia l'11/05/2015 che il successivo 13/05/2015, è stato corretto, tempestivo e conforme alle linee-guida generalmente seguite nella trattazione di casi identici, o simili. Deve dunque escludersi la responsabilità degli operatori rispetto ai postumi accertati in capo alla deducente.
Per tali motivi, l'appello va rigettato e confermata la pronuncia di primo grado.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- Rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a pagare all' , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.-t., le spese di lite che liquida in € 6.000,00 oltre accessori di legge;
- dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10 Settembre 2025.
Palermo, 11/09/2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo