Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 15.5.2025, promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. C.
Sciannamblo
Ricorrente
CONTRO
,rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 3.5.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore [...]
Per 1 ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha evidenziato come le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti, attestante al contrario di quanto sostenuto
-
dall'ausiliare d'ufficio - un quadro patologico grave tale da determinare il riconoscimento del predetto requisito sanitario.
L'CP_1, costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'ausiliare nominato ha diagnosticato a carico del periziando "Disturbo del linguaggio espressivo. Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche", concludendo che “il minore [...]
Per 1, allo stato attuale, è da considerare minore invalido con difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni della propria età con diritto, pertanto, al riconoscimento dell'indennità di frequenza (L. 289/90). Considerata la sostanziale stazionarietà del quadro clinico nel corso degli ultimi anni e la conseguente presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età l'indennità di frequenza
è da riconoscere fin dalla data della domanda amministrativa (22/12/2022)”.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, prive di vizi logici e metodologici, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo del periziando, stante altresì
l'assenza di contestazioni delle parti idonee ad infirmarne la valenza.
Il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite- liquidate tenuto conto della decorrenza dell'accertato requisito sanitario (risalente alla data della domanda)- segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 nei confronti dell' CP_1, così provvede: accerta e dichiara che Per_2 è minore invalido con difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni della propria età dalla data della domanda, come da CTU depositata in data 13.4.2025;
condanna CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in €2600,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo;
pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, già liquidate con separati decreti.
Brindisi, 15.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere