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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1501/2023 R.G. vertente
fra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Bonomia ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Potenza, alla via del Gallitello 116/B,
giusta mandato in atti;
RICORRENTE
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Potenza, alla via Vincenzo Verrastro
n. 4, giusta mandato in atti;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 29.5.2023 e ritualmente notificato telematicamente, Parte_1
quale ex Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” -
CROB di Rionero in Vulture, con contratto d'opera intellettuale in data 02.09.2020 all'art. 5 pattuivano che “per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto il corrispettivo onnicomprensivo da riconoscere al Direttore generale è attualmente pari a quello stabilito dalla
DGR n. 861 del 28 agosto 2018(i cui valori sono stati successivamente aumentati con D.G.R. del
2021), salvo diverse determinazioni in esito alle verifiche in corso di svolgimento, i cui oneri sono a carico del bilancio dell' medesima. L'importo è determinato al lordo d'oneri e ritenute di CP_2 legge”; oltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni istituzionali e alle integrazioni previste per la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento;
al comma 6 dello stesso articolo prevedevano un incremento retributivo entro la percentuale del 20% da corrispondere a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Ente di cui alla DGR n.190 del 09.03.2018 e smi ed alla DGR n.129 del 02.03.2020 (a titolo esemplificativo obiettivi di “prevenzione primaria”, “promozione stili di vita sani”, “screening oncologici”).
Evidenziava di aver ricevuto sempre la sola retribuzione e non gli incrementi retributivi relativi al conseguimento degli obiettivi gestionali, nonostante la produzione all'Ente della documentazione attestante il possesso delle certificazioni professionali acquisite nel frattempo.
Per difficoltà insorte nella governance dell'IRCCSCROB, il ricorrente decideva di dimettersi dall'incarico con effetto dal 31.12.2022, indicato quale ultimo giorno di permanenza nel ruolo di
Direttore Generale. Tuttavia, la con delibera n. 202200678 del 18.10.2022 prendeva atto CP_1 della remissione dell'incarico e per l'effetto, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 187 del 19.10.2022 riteneva risolto per dimissioni il contratto di prestazione d'opera intellettuale, senza tenere conto del termine di decorrenza fissato dal ricorrente, motivando la scelta “l'urgenza di assicurare una governance pienamente operativa all'IRCSS - CROB”, e senza corrispondere le mensilità di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2022 oltre alla quota di compenso variabile relativa agli anni 2020, 2021 e 2022. Ritenendo sussistente la violazione degli artt. 4, 36 Cost., e
1326, 1322, 1324, 1334 cc, nonché gli artt. 1175, 1375 c.c. e l'art. 2 D.lgs. 171/2016, adiva il giudice del lavoro per accertare e dichiarare il diritto del dott. ad ottenere il riconoscimento della Parte_1
somma complessiva di euro 121.199,53 a titolo di retribuzione relativa alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2022 e dell'indennità di partecipazione alle iniziative formative relative all'anno 2022 (euro 48.471,10), e il risarcimento del danno da perdita di chance per l'omessa corresponsione della quota di compenso variabile relativa agli anni 2020, 2021 e 2022, (euro
72.728,43) o nella diversa, maggiore o minore, somma che risultreà in corso di causa, con condanna della al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso con vittoria CP_1
di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario.
Non si costituiva la che alla prima udienza di trattazione veniva dichiarata Controparte_1
contumace. La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e prova per testi e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Premessi i fatti di causa come sopra, la prima questione da affrontare è quella del mancato rispetto del termine di decorrenza degli effetti fissato dal ricorrente nelle dimissioni comunicate all'Ente in data 04.07.2022; dimissioni chiaramente determinate da una serie di vicende che hanno finito per incrinare decisamente il rapporto fiduciario tra le parti.
Su tali basi la Giunta Regionale adottava la delibera 202200678 nel corpo della quale, nel prendere atto della remissione dall'incarico del dottor , stigmatizzava la perdurante assenza del Parte_1
dottor anche in occasione di incontri urgenti, contestava le argomentazioni poste dal Parte_1 dottor alla base delle dimissioni, definendole denigratorie, e “finalizzate esclusivamente Parte_1
alla prosecuzione del rapporto di lavoro, alle condizioni temporali ivi indicate, non contemplate dal contratto di lavoro sottoscritto e dalle relative norme del codice civile e comunque poste a prescindere dalla qualità della prestazione di lavoro fornita”. La G. R. prende atto del venir meno del rapporto fiduciario e quindi la sopravvenuta condizione di risoluzione del contratto, e delle ricadute gestionali delle assenze perduranti del dottor , sul pino delle prestazioni sanitarie Parte_1
erogate dall'Istituto, per cui la decorrenza delle dimissioni veniva fissata alla data di notifica all'interessato del decreto del Presidente della Regione.
Al riguardo si osserva che in generale l'estinzione del rapporto di pubblico impiego per dimissioni volontarie si verifica in virtù del provvedimento con cui la pubblica amministrazione le accetta (Consiglio di Stato , sez. III , 24/03/2023 , n. 3076), e che in tema di dimissioni del lavoratore, la procedura di convalida di cui all'art. 4, commi da 16 a 22, della l. n. 92 del 2012 , in assenza dei provvedimenti attuativi per l'armonizzazione del lavoro privato a quello nelle pubbliche amministrazioni previsti dall'art. 1, comma 8, della stessa legge, non trova applicazione al pubblico impiego contrattualizzato, trattandosi di disciplina modulata sulle dinamiche del lavoro privato, fermo restando l'obbligo per il datore lavoro pubblico di conformarsi ai principi costituzionali di legalità e imparzialità (Cassazione civile , sez. lav. , 09/08/2019 , n. 21297); A seguito dell'entrata in vigore del d.lg. n. 29 del 1993, essendo il cd. rapporto di pubblico impiego privatizzato regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della p.a. ( Cassazione civile , sez. lav. , 05/03/2013 , n. 5413);
Le dimissioni volontarie del pubblico dipendente si perfezionano con l'accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione di appartenenza e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell'accettazione medesima e la circostanza che il provvedimento di accettazione delle dimissioni, rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto, ha carattere costitutivo con effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione (Consiglio di Stato , sez. V , 27/09/2011 , n.
5384).
Ciò posto, non sussiste alcun diritto del dipendente dimissionario di stabilire unilateralmente la data di decorrenza delle dimissioni, in quanto, in applicazione dei principi suddetti, venuto meno il rapporto fiduciario posto alla base dell'incarico attribuito al ricorrente con il contratto sottoscritto in data 2 settembre 2020, la scelta discrezionale dell'amministrazione non è sindacabile dal giudice, scelta peraltro connessa ad esigenze organizzative gestionali di un rilevante servizio pubblico laddove non risultano elementi probatori di segno contrario, neppure dall'esame dei testi di parte ricorrente, e peraltro espressamente previsto dall'art. 9 punto 3 del contratto. Né rileva la questione del mancato rispetto del periodo di preavviso in quanto in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo peraltro escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all' art. 1173 c.c. Cassazione civile , sez. lav. , 13/10/2021 , n.
27934). In ogni caso, le dimissioni recano la data del 4 luglio 2022, il decreto del Presidente della
Giunta Regionale di presa atto delle dimissioni è dell'ottobre del 2022, risulta pertanto decorso un congruo termine che di fatto ha pure coperto il preavviso, sicché anche sotto questo aspetto il motivo
è infondato.
Di conseguenza, non è fondata la richiesta di retribuzioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre in quanto il rapporto di lavoro era legittimamente cessato per dimissioni volontarie alla data del 19 ottobre 2022. Ad analoghe conclusioni si ritiene di dover pervenire in merito alla richiesta di riconoscimento del diritto agli incrementi retributivi:
L'art. 5 comma 6 del contratto di prestazione d'opera intellettuale prevede che “la Giunta regionale stabilisce la percentuale di incremento del compenso entro il limite massimo del 20% previsto dall'art. 1, comma 5 del DPCM n. 502/1995 e smi, che l'Ente può corrispondere a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi gestionali e di carattere sanitario ed economico-finanziario di cui all'art. 6, stabiliti annualmente dalla Giunta regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione. A tale scopo la Giunta Regionale potrà definire, con apposito successivo atto, eventuali nuovi indicatori e avvalersi del supporto della
Commissione costituita con D.G.R. 12 marzo 2001 n. 484 e smi, o di apposita altra Commissione da costituirsi”. Deduce il ricorrente che l'Amministrazione non ha mai provveduto alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di gestione impedendogli così di ricevere incrementi retributivi;
in specie, la Commissione predisposta alla verifica di tali obiettivi, come previsto dall'art. 6 del contratto de quo, non si è mai pronunciata in merito, per cui l'omessa valutazione delle performance gestionali ed il negato riconoscimento della retribuzione di risultato darebbero diritto al dirigente ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance in quanto è responsabilità esclusiva del datore di lavoro pubblico provvedere a gestire correttamente il ciclo della performance.
Secondo il ricorrente il risarcimento della perdita di chance si configura ex se dal momento in cui si verifica la lesione del diritto ad ottenere una valutazione che, se positiva, consentirebbe di percepire l'emolumento retributivo.
Di tutta evidenza che si verte in un campo di mere ipotesi e non di concreta lesione di diritti acquisiti o in fieri. Risulta invero evidente la genericità delle allegazioni inerenti alla possibilità di conseguire premi incentivanti in relazione agli obiettivi conseguiti e agli incrementi patrimoniali che il ricorrente avrebbe potuto conseguire verosimilmente nel futuro sviluppo di carriera a seguito della valutazione positiva della apposita Commissione. Le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio invero non connotano il requisito della specificità, essendo limitato il ricorrente a descrivere il sistema incentivante strutturato dalla Regione, né a tali fini apportano utili elementi le dichiarazioni dei testi circa il fatto che il ricorrente aveva sempre lavorato ottenendo i massimi risultati, fornendo i dati presuntivi idonei a definire in termini probabilistici, il pregiudizio subito con riguardo allo sviluppo economico della propria posizione. Il giudice non può che rilevare la carenza di allegazione di concrete circostanze fattuali atte a definire la sussistenza di ragionevoli possibilità di ottenere un risultato favorevole. Come noto, a fronte di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, il giudice del merito è chiamato ad elaborare una valutazione che si svolge su due diversi piani, in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi, si può procedere alla valutazione equitativa del danno, da determinare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. sez. lav. 08/10/2018, n.24762, Cass. 10/11/2017 n. 26694 e Cass. 14/3/2017 n.
6488).
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia in considerazione della mancata costituzione in giudizio della , giustificano la compensazione integrale delle spese Controparte_1
di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 29.5.2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza lì 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla