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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. AR DD, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8347/2022 di R.G. promossa da:
, , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 05.01.1948, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via San Lucifero al civico 95, presso lo studio dell'Avv. Marco Cogoni, , C.F._2 che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 03.04.2025,
ATTORE,
CONTRO
T'LE (CA), Controparte_1
C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Cagliari nella Via Maddalena al civico 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea Angioni, , che lo rappresenta e difende C.F._3 per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO.
§
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Precisate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18.07.2025, mediante richiamo a quelle rassegnate, come di seguito, nella relativa memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
1 Nel merito.
1) accertare e dichiarare la nullità, e/o nulla, ovvero l'annullabilità e/o annullare, - dichiararle invalide ed inefficaci, - anche ai sensi dell'art. 1137 c.c., delle deliberazioni dell'assemblea condominiale in data 18 novembre 2022 impugnate del S. Elena, in persona Parte_2 dell'amministratore in Controparte_2 persona dei legali rappresentanti ed amministratori, in particolare sui punti 2-4 dell'ordine del giorno, anche per la nomina del nuovo amministratore, e di quanto altro deliberato (2. Richiesta e valutazione preventivi per la nomina di un nuovo amministratore;
4. Varie ed eventuali. Integrazione punto: “Conferimento mandato a legale di fiducia per azione di responsabilità contro l'amministratore dimissionario. Mozione di un'azione legale verso OM. , per le ragioni CP_3 meglio indicate nei motivi dell'atto di citazione;
2) Accertare e/o dichiarare la nullità, e/o nulli, ovvero l'annullabilità e/o annullare, dichiarare l'inefficacia, di tutti gli atti presupposti, connessi o comunque conseguenti alle delibere assembleari in data 18.11.2022.
3) Si chiede il rigetto: della domanda e/o eccezione pregiudiziale del
convenuto di dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale CP_1 attorea per difetto di competenza per valore, perché infondata in fatto ed in diritto;
della domanda principale del convenuto, di accertare e CP_1 dichiarare che le delibere assunte dall'assemblea siano state ratificate, poiché le medesime sono carenti di regolare ratifica e/o dei presupposti di legge, con conseguente inapplicabilità della cessazione della materia del contendere;
della domanda in via subordinata del convenuto. Con condanna del CP_1
convenuto ex art. 96 c.p.c. CP_1
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso delle spese vive e dei compensi per la mediazione presso ABC Mediazione di Cagliari.”
Occorre evidenziare che, in comparsa conclusionale, il procuratore attoreo ha integrato dette conclusioni con la richiesta di distrazione di cui all'art. 93 c.p.c., da ritenersi ammissibile anche se effettuata per la prima volta in tal sede, atteso che, per tale domanda, da ritenersi autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non
2 sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 412 del 12 gennaio 2006).
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
Come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, considerata la rinuncia, formulata nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18.07.2025, all'eccezione preliminare di incompetenza per valore, sollevata nella suddetta comparsa.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cagliari in persona del G.U. contrariis rejectis, in via pregiudiziale di rito:
- In via principale accertare e dichiarare che le delibere assunte dall'Assemblea sono state ratificate e per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere;
- In via subordinata accertare e dichiarare infondata la domanda attorea in quanto priva di rilevanza giuridica in fatto ed in diritto in quanto le delibere sono state assunte legittimamente dall'Assemblea e per i tutti motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre spese generali e accessori di legge. Con condanna dell'opponente per lite temeraria anche ai sensi dell'art.
96 c.p.c.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Il presente procedimento scaturisce dall'impugnazione attorea della delibera assunta dall'assemblea del condominio convenuto in data 18 novembre 2022.
L'attore ha dedotto plurime irregolarità, tra cui l'omessa indicazione dell'orario di inizio e di chiusura della riunione, delle uscite e dei rientri dei partecipanti, del dettaglio dei voti favorevoli, contrari e astenuti con i relativi millesimi, in violazione dell'art. 1136 c.c., circostanze che impedirebbero la verifica dei quorum costitutivi e deliberativi.
In assunto attoreo, inoltre, non sarebbe stata effettuata la votazione sull'inversione dell'ordine del giorno e sulle dimissioni dell'amministratore, mentre la votazione sul conferimento del mandato al neoamministratore sarebbe
3 stata riportata in modo incompleto e non corrispondente alla realtà, omettendo l'indicazione dei millesimi e dei voti astenuti. L'attore contesta altresì
l'esclusione del preventivo presentato dal precedente amministratore, nonostante il sostegno di numerosi condomini, e la successiva nomina della S.n.c.
[...]
” quale nuovo amministratore, che sarebbe Controparte_2 avvenuta senza il rispetto dei quorum di legge, con errori nel calcolo dei millesimi e nella gestione delle deleghe. Viene inoltre dedotta la violazione delle norme sulla comunione, in quanto le unità immobiliari in comunione, facenti parte dell'edificio condominiale, non sarebbero state rappresentate da un unico delegato.
Secondo l'attore, quanto sopra determinerebbe la nullità o, quantomeno,
l'annullabilità ex art. 1137 c.c. della delibera impugnata.
§
Il convenuto, ritualmente costituitosi, ha preliminarmente sollevato CP_1 eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, ut supra rinunciata.
Nel merito, il convenuto ha:
a) contestato la fondatezza delle domande attoree, deducendo la regolarità dell'assemblea del 18 novembre 2022, in quanto convocata e svolta nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, con verbale completo dei dati essenziali e dei millesimi;
b) sostenuto la legittimità dell'accettazione delle dimissioni dell'amministratore uscente, qualificandole come recesso unilaterale dal mandato, nonché la correttezza delle deleghe conferite per l'assemblea in parola e, più in generale, l'insussistenza di violazioni di legge o del regolamento condominiale suscettibili di determinare, ex art. 1137 c.c.,
l'annullamento della delibera ex adverso impugnata, né la declaratoria di nullità della stessa.
In ogni caso, il ha eccepito l'intervenuta cessazione della materia del CP_1 contendere, in quanto la nomina del nuovo amministratore è stata ratificata, con effetto dal 18.11.2022, dall'assemblea del 26.01.2023.
4 In merito a tale ultimo profilo, all'evidenza assorbente, l'attore ha eccepito che la delibera del 26 gennaio 2023 non avrebbe sanato i vizi della precedente delibera del 18 novembre 2022.
In particolare, l'attore ha:
dedotto che la ratifica si è limitata a confermare quanto già deliberato, senza procedere a un nuovo esame delle questioni né a una votazione correttiva, configurando un eccesso di potere e violazione dell'art. 1137 c.c.;
evidenziato che l'ordine del giorno dell'assemblea del 26.01.2023 era diverso e non prevedeva la rivalutazione dei preventivi, in particolare quello del Rag.
escluso illegittimamente nella prima riunione;
CP_4
richiamato arresti giurisprudenziali secondo cui non è possibile ratificare delibere radicalmente nulle e che la mera conferma non produce effetti sananti né retroattivi, negando la cessazione della materia del contendere e ribadendo l'interesse alla decisione e alla rifusione delle spese di lite.
E' stato espletato, con esito negativo, il tentativo di conciliazione ex art. 185 bis
c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter, comma III, c.p.c. la causa è stata tenuta a decisione.
In comparsa conclusionale l'attore ha ulteriormente rimarcato i propri assunti, mentre il convenuto non ha effettuato alcun deposito ai sensi CP_1 dell'art. 190 c.p.c.
Sussiste la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, essendo pacifico tra le parti che il relativo procedimento sia stato esperito dall'attore.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
“Perchè possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè
5 provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto
l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997,
n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n.
3069)” (Cass. Civ., Sez. VI, 08.06.2020, n. 10847).
Alla stregua di tali condivisibili principi, l'attore ben avrebbe potuto (ed anzi dovuto, atteso che ut supra non la condivide) impugnare la delibera assunta dall'assemblea del condominio convenuto in data 26.01.2023, con la quale è stata ratificata la nomina del neoamministratore, con effetto dal 18.11.2022.
Sennonché, detta delibera non è stata impugnata ed il fatto è pacifico, avendo l'attore argomentato che “per motivi economici e di blocco dei Tribunali, non è possibile impugnare tutte le delibere viziate che l'assemblea condominiale assume, circa una volta al mese, sulla questione, mediante una semplice atto di ratifica.” (note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 26.05.2023).
Le censure sollevate dall'attore con riferimento a pretesi vizi della delibera del
26.01.2023, quand'anche le si ritenesse fondate, non sono dunque scrutinabili nel presente giudizio.
§
Ciò premesso, è noto che "L'assemblea del condominio ha il potere di nominare
e di revocare in ogni tempo l'amministratore, anche modificando o interpretando una o precedenti delibere, stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione – il cui sindacato è precluso al giudice -degli apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera (arg. da Cass. n. 2636 del 2021). Così come resta rimesso all'assemblea il potere di ratificare ex tunc l'operato di chi abbia agito quale amministratore del , rimuovendo la carenza o sopperendo CP_1 ai limiti del potere rappresentativo di questo." (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n.
8577/2024).
6 Giova altresì evidenziare che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini (Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 12932 del 22 aprile 2022).
Quanto al caso di specie, è indubitabile che la non impugnata ratifica della delibera del 18.11.2022, successiva all'instaurazione del presente giudizio, determini cessazione della materia contendere, in quanto l'interesse ad agire (da intendersi necessariamente finalizzato ad una pronuncia idonea ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice) deve sussistere sia al momento della proposizione dell'azione, sia al momento della relativa decisione (Cass. Civ., Sez. VI, 08.06.2020, n. 10847).
Ai sensi dell'art. 2377, comma VIII, c.c., “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.”
È pacifico in giurisprudenza che detta norma, benché dettata con riferimento alle società per azioni, abbia carattere generale e sia, perciò, applicabile anche alle assemblee condominiali, cosicché deve essere dichiarata cessata la materia del contendere quando risulti che l'assemblea dei condomini abbia deliberato, senza che detta delibera sia stata a sua volta impugnata, come nella specie, sugli stessi argomenti oggetto della delibera contro cui è stata proposta l'originaria impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 06/12/2016, n. 24957; Cass. Civ., Sez. II,
10/02/2010, n. 2999; Cass. Civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961).
In ragione della predetta ratifica, la delibera del 18.11.2022 non è dunque annullabile, né si rinviene a carico della stessa alcun elemento che possa determinarne la nullità, secondo i criteri limpidamente statuiti dalla Suprema
Corte (Sezioni Unite Civili, sentenza n. 9839/2021), come di seguito:
7 a) difetto degli elementi costituitivi essenziali (volontà della maggioranza, oggetto, causa e forma);
b) impossibilità dell'oggetto, sia in senso materiale, relativa cioè alla concreta possibilità di dare attuazione al deliberato, sia in senso giuridico, per superamento dei poteri dell'assemblea condominiale, considerato che quest'ultima è "abilitata ad adottare qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio (avendo le attribuzioni indicate dall'art. 1135 cod. civ. carattere meramente esemplificativo), purché destinato alla gestione delle cose e dei servizi comuni.";
c) contrarietà del decisum a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Sulle spese del giudizio.
Occorre premettere che, per consolidato principio di diritto, espresso dalla
Suprema Corte, “la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo […]”
(Cass. Civ, Sez. III, ordinanza n. 13145/2025).
Secondo parte attrice, il valore della causa “non è superiore ad € 26.000,00” (v. atto di citazione), mentre secondo parte convenuta detto valore “è pari a €
2.800,00” (v. comparsa di costituzione e risposta).
Premesso quanto precede, deve altresì darsi conto del consolidato principio di diritto per cui l'art. 12, comma I, c.p.c., a mente del quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione, “subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (cfr. Cass., n. 9068/2022, Cass.,
n. 19250/2021);” (Cass. Civ, Sez. VI - 2, ordinanza n. 1711/2023).
8 Nel caso di specie, restando ut supra non vincolanti le dichiarazioni dei procuratori delle parti, il valore della domanda deve ritenersi indeterminabile, atteso che la causa verte in merito alla giuridica validità del rapporto di mandato in favore dell'amministratore nominato con l'impugnata delibera del 18.11.2022,
e non ai relativi oneri economici.
Ciò premesso, le spese di lite devono essere poste a carico del CP_1 convenuto, in applicazione dei consolidati principi di soccombenza virtuale e causalità (Cass. Civ., Sez. III, 15.07.2008, n. 19456; Cass. Civ, sez. III,
20.02.2014, n. 4074), in quanto la ratifica delle deliberazioni assunte dall'assemblea del 18.11.2022 è pacificamente avvenuta all'esito ed in conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio.
Tenuto conto del predetto valore, le spese di causa per le espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, sono liquidate, come in dispositivo, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'antistatario procuratore dell'attore, ai valori minimi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 (e ss. mm. ii), considerata la non particolare complessità delle sottese questioni in fatto e diritto.
§
Quanto alle spese vive del procedimento di mediazione ex D. Lgs. 28/2010, le stesse devono considerarsi “assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato).”
(Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 32306 del 21.11.2023).
§
Non sussistono, invece, i presupposti per condannare parte convenuta ai sensi dell'art 96 c.p.c., come richiesto da parte attrice, in quanto dagli atti di causa non emerge che il condominio abbia resistito con mala fede o colpa grave.
9
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
dichiara che, per effetto della delibera adottata dall'assemblea del CP_1 convenuto in data 26.01.2023, non impugnata, è cessata, tra le parti, la materia del contendere relativa all'impugnazione della delibera adottata dall'assemblea del convenuto in data 18.11.2022; CP_1
condanna il convenuto (C.F. ), in persona CP_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., a rifondere all'attore, e per esso al procuratore antistatario Avv. Marco Cogoni ), le spese del presente C.F._2 procedimento, che liquida in Euro 3.809,00, oltre spese per iscrizione a ruolo
(contributo unificato e marca per anticipazioni forfettarie), spese generali (15%), accessori di legge e spese vive, pari ad Euro 48,80, del procedimento di mediazione ex D. Lgs. 28/2010.
Così deciso in Cagliari, addì 2 dicembre 2025
Il giudice
AR DD
10
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. AR DD, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8347/2022 di R.G. promossa da:
, , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 05.01.1948, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via San Lucifero al civico 95, presso lo studio dell'Avv. Marco Cogoni, , C.F._2 che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 03.04.2025,
ATTORE,
CONTRO
T'LE (CA), Controparte_1
C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Cagliari nella Via Maddalena al civico 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea Angioni, , che lo rappresenta e difende C.F._3 per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO.
§
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Precisate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18.07.2025, mediante richiamo a quelle rassegnate, come di seguito, nella relativa memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
1 Nel merito.
1) accertare e dichiarare la nullità, e/o nulla, ovvero l'annullabilità e/o annullare, - dichiararle invalide ed inefficaci, - anche ai sensi dell'art. 1137 c.c., delle deliberazioni dell'assemblea condominiale in data 18 novembre 2022 impugnate del S. Elena, in persona Parte_2 dell'amministratore in Controparte_2 persona dei legali rappresentanti ed amministratori, in particolare sui punti 2-4 dell'ordine del giorno, anche per la nomina del nuovo amministratore, e di quanto altro deliberato (2. Richiesta e valutazione preventivi per la nomina di un nuovo amministratore;
4. Varie ed eventuali. Integrazione punto: “Conferimento mandato a legale di fiducia per azione di responsabilità contro l'amministratore dimissionario. Mozione di un'azione legale verso OM. , per le ragioni CP_3 meglio indicate nei motivi dell'atto di citazione;
2) Accertare e/o dichiarare la nullità, e/o nulli, ovvero l'annullabilità e/o annullare, dichiarare l'inefficacia, di tutti gli atti presupposti, connessi o comunque conseguenti alle delibere assembleari in data 18.11.2022.
3) Si chiede il rigetto: della domanda e/o eccezione pregiudiziale del
convenuto di dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale CP_1 attorea per difetto di competenza per valore, perché infondata in fatto ed in diritto;
della domanda principale del convenuto, di accertare e CP_1 dichiarare che le delibere assunte dall'assemblea siano state ratificate, poiché le medesime sono carenti di regolare ratifica e/o dei presupposti di legge, con conseguente inapplicabilità della cessazione della materia del contendere;
della domanda in via subordinata del convenuto. Con condanna del CP_1
convenuto ex art. 96 c.p.c. CP_1
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso delle spese vive e dei compensi per la mediazione presso ABC Mediazione di Cagliari.”
Occorre evidenziare che, in comparsa conclusionale, il procuratore attoreo ha integrato dette conclusioni con la richiesta di distrazione di cui all'art. 93 c.p.c., da ritenersi ammissibile anche se effettuata per la prima volta in tal sede, atteso che, per tale domanda, da ritenersi autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non
2 sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 412 del 12 gennaio 2006).
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
Come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, considerata la rinuncia, formulata nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18.07.2025, all'eccezione preliminare di incompetenza per valore, sollevata nella suddetta comparsa.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cagliari in persona del G.U. contrariis rejectis, in via pregiudiziale di rito:
- In via principale accertare e dichiarare che le delibere assunte dall'Assemblea sono state ratificate e per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere;
- In via subordinata accertare e dichiarare infondata la domanda attorea in quanto priva di rilevanza giuridica in fatto ed in diritto in quanto le delibere sono state assunte legittimamente dall'Assemblea e per i tutti motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre spese generali e accessori di legge. Con condanna dell'opponente per lite temeraria anche ai sensi dell'art.
96 c.p.c.”
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Il presente procedimento scaturisce dall'impugnazione attorea della delibera assunta dall'assemblea del condominio convenuto in data 18 novembre 2022.
L'attore ha dedotto plurime irregolarità, tra cui l'omessa indicazione dell'orario di inizio e di chiusura della riunione, delle uscite e dei rientri dei partecipanti, del dettaglio dei voti favorevoli, contrari e astenuti con i relativi millesimi, in violazione dell'art. 1136 c.c., circostanze che impedirebbero la verifica dei quorum costitutivi e deliberativi.
In assunto attoreo, inoltre, non sarebbe stata effettuata la votazione sull'inversione dell'ordine del giorno e sulle dimissioni dell'amministratore, mentre la votazione sul conferimento del mandato al neoamministratore sarebbe
3 stata riportata in modo incompleto e non corrispondente alla realtà, omettendo l'indicazione dei millesimi e dei voti astenuti. L'attore contesta altresì
l'esclusione del preventivo presentato dal precedente amministratore, nonostante il sostegno di numerosi condomini, e la successiva nomina della S.n.c.
[...]
” quale nuovo amministratore, che sarebbe Controparte_2 avvenuta senza il rispetto dei quorum di legge, con errori nel calcolo dei millesimi e nella gestione delle deleghe. Viene inoltre dedotta la violazione delle norme sulla comunione, in quanto le unità immobiliari in comunione, facenti parte dell'edificio condominiale, non sarebbero state rappresentate da un unico delegato.
Secondo l'attore, quanto sopra determinerebbe la nullità o, quantomeno,
l'annullabilità ex art. 1137 c.c. della delibera impugnata.
§
Il convenuto, ritualmente costituitosi, ha preliminarmente sollevato CP_1 eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, ut supra rinunciata.
Nel merito, il convenuto ha:
a) contestato la fondatezza delle domande attoree, deducendo la regolarità dell'assemblea del 18 novembre 2022, in quanto convocata e svolta nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, con verbale completo dei dati essenziali e dei millesimi;
b) sostenuto la legittimità dell'accettazione delle dimissioni dell'amministratore uscente, qualificandole come recesso unilaterale dal mandato, nonché la correttezza delle deleghe conferite per l'assemblea in parola e, più in generale, l'insussistenza di violazioni di legge o del regolamento condominiale suscettibili di determinare, ex art. 1137 c.c.,
l'annullamento della delibera ex adverso impugnata, né la declaratoria di nullità della stessa.
In ogni caso, il ha eccepito l'intervenuta cessazione della materia del CP_1 contendere, in quanto la nomina del nuovo amministratore è stata ratificata, con effetto dal 18.11.2022, dall'assemblea del 26.01.2023.
4 In merito a tale ultimo profilo, all'evidenza assorbente, l'attore ha eccepito che la delibera del 26 gennaio 2023 non avrebbe sanato i vizi della precedente delibera del 18 novembre 2022.
In particolare, l'attore ha:
dedotto che la ratifica si è limitata a confermare quanto già deliberato, senza procedere a un nuovo esame delle questioni né a una votazione correttiva, configurando un eccesso di potere e violazione dell'art. 1137 c.c.;
evidenziato che l'ordine del giorno dell'assemblea del 26.01.2023 era diverso e non prevedeva la rivalutazione dei preventivi, in particolare quello del Rag.
escluso illegittimamente nella prima riunione;
CP_4
richiamato arresti giurisprudenziali secondo cui non è possibile ratificare delibere radicalmente nulle e che la mera conferma non produce effetti sananti né retroattivi, negando la cessazione della materia del contendere e ribadendo l'interesse alla decisione e alla rifusione delle spese di lite.
E' stato espletato, con esito negativo, il tentativo di conciliazione ex art. 185 bis
c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter, comma III, c.p.c. la causa è stata tenuta a decisione.
In comparsa conclusionale l'attore ha ulteriormente rimarcato i propri assunti, mentre il convenuto non ha effettuato alcun deposito ai sensi CP_1 dell'art. 190 c.p.c.
Sussiste la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, essendo pacifico tra le parti che il relativo procedimento sia stato esperito dall'attore.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
“Perchè possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè
5 provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto
l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997,
n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n.
3069)” (Cass. Civ., Sez. VI, 08.06.2020, n. 10847).
Alla stregua di tali condivisibili principi, l'attore ben avrebbe potuto (ed anzi dovuto, atteso che ut supra non la condivide) impugnare la delibera assunta dall'assemblea del condominio convenuto in data 26.01.2023, con la quale è stata ratificata la nomina del neoamministratore, con effetto dal 18.11.2022.
Sennonché, detta delibera non è stata impugnata ed il fatto è pacifico, avendo l'attore argomentato che “per motivi economici e di blocco dei Tribunali, non è possibile impugnare tutte le delibere viziate che l'assemblea condominiale assume, circa una volta al mese, sulla questione, mediante una semplice atto di ratifica.” (note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 26.05.2023).
Le censure sollevate dall'attore con riferimento a pretesi vizi della delibera del
26.01.2023, quand'anche le si ritenesse fondate, non sono dunque scrutinabili nel presente giudizio.
§
Ciò premesso, è noto che "L'assemblea del condominio ha il potere di nominare
e di revocare in ogni tempo l'amministratore, anche modificando o interpretando una o precedenti delibere, stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione – il cui sindacato è precluso al giudice -degli apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni ed alla buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condomini, ovvero ai terzi, soltanto per effetto ed in sede di esecuzione della precedente delibera (arg. da Cass. n. 2636 del 2021). Così come resta rimesso all'assemblea il potere di ratificare ex tunc l'operato di chi abbia agito quale amministratore del , rimuovendo la carenza o sopperendo CP_1 ai limiti del potere rappresentativo di questo." (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n.
8577/2024).
6 Giova altresì evidenziare che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini (Cass. Civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 12932 del 22 aprile 2022).
Quanto al caso di specie, è indubitabile che la non impugnata ratifica della delibera del 18.11.2022, successiva all'instaurazione del presente giudizio, determini cessazione della materia contendere, in quanto l'interesse ad agire (da intendersi necessariamente finalizzato ad una pronuncia idonea ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice) deve sussistere sia al momento della proposizione dell'azione, sia al momento della relativa decisione (Cass. Civ., Sez. VI, 08.06.2020, n. 10847).
Ai sensi dell'art. 2377, comma VIII, c.c., “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.”
È pacifico in giurisprudenza che detta norma, benché dettata con riferimento alle società per azioni, abbia carattere generale e sia, perciò, applicabile anche alle assemblee condominiali, cosicché deve essere dichiarata cessata la materia del contendere quando risulti che l'assemblea dei condomini abbia deliberato, senza che detta delibera sia stata a sua volta impugnata, come nella specie, sugli stessi argomenti oggetto della delibera contro cui è stata proposta l'originaria impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 06/12/2016, n. 24957; Cass. Civ., Sez. II,
10/02/2010, n. 2999; Cass. Civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961).
In ragione della predetta ratifica, la delibera del 18.11.2022 non è dunque annullabile, né si rinviene a carico della stessa alcun elemento che possa determinarne la nullità, secondo i criteri limpidamente statuiti dalla Suprema
Corte (Sezioni Unite Civili, sentenza n. 9839/2021), come di seguito:
7 a) difetto degli elementi costituitivi essenziali (volontà della maggioranza, oggetto, causa e forma);
b) impossibilità dell'oggetto, sia in senso materiale, relativa cioè alla concreta possibilità di dare attuazione al deliberato, sia in senso giuridico, per superamento dei poteri dell'assemblea condominiale, considerato che quest'ultima è "abilitata ad adottare qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio (avendo le attribuzioni indicate dall'art. 1135 cod. civ. carattere meramente esemplificativo), purché destinato alla gestione delle cose e dei servizi comuni.";
c) contrarietà del decisum a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Sulle spese del giudizio.
Occorre premettere che, per consolidato principio di diritto, espresso dalla
Suprema Corte, “la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo […]”
(Cass. Civ, Sez. III, ordinanza n. 13145/2025).
Secondo parte attrice, il valore della causa “non è superiore ad € 26.000,00” (v. atto di citazione), mentre secondo parte convenuta detto valore “è pari a €
2.800,00” (v. comparsa di costituzione e risposta).
Premesso quanto precede, deve altresì darsi conto del consolidato principio di diritto per cui l'art. 12, comma I, c.p.c., a mente del quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione, “subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (cfr. Cass., n. 9068/2022, Cass.,
n. 19250/2021);” (Cass. Civ, Sez. VI - 2, ordinanza n. 1711/2023).
8 Nel caso di specie, restando ut supra non vincolanti le dichiarazioni dei procuratori delle parti, il valore della domanda deve ritenersi indeterminabile, atteso che la causa verte in merito alla giuridica validità del rapporto di mandato in favore dell'amministratore nominato con l'impugnata delibera del 18.11.2022,
e non ai relativi oneri economici.
Ciò premesso, le spese di lite devono essere poste a carico del CP_1 convenuto, in applicazione dei consolidati principi di soccombenza virtuale e causalità (Cass. Civ., Sez. III, 15.07.2008, n. 19456; Cass. Civ, sez. III,
20.02.2014, n. 4074), in quanto la ratifica delle deliberazioni assunte dall'assemblea del 18.11.2022 è pacificamente avvenuta all'esito ed in conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio.
Tenuto conto del predetto valore, le spese di causa per le espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, sono liquidate, come in dispositivo, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'antistatario procuratore dell'attore, ai valori minimi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 (e ss. mm. ii), considerata la non particolare complessità delle sottese questioni in fatto e diritto.
§
Quanto alle spese vive del procedimento di mediazione ex D. Lgs. 28/2010, le stesse devono considerarsi “assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato).”
(Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 32306 del 21.11.2023).
§
Non sussistono, invece, i presupposti per condannare parte convenuta ai sensi dell'art 96 c.p.c., come richiesto da parte attrice, in quanto dagli atti di causa non emerge che il condominio abbia resistito con mala fede o colpa grave.
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P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
dichiara che, per effetto della delibera adottata dall'assemblea del CP_1 convenuto in data 26.01.2023, non impugnata, è cessata, tra le parti, la materia del contendere relativa all'impugnazione della delibera adottata dall'assemblea del convenuto in data 18.11.2022; CP_1
condanna il convenuto (C.F. ), in persona CP_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., a rifondere all'attore, e per esso al procuratore antistatario Avv. Marco Cogoni ), le spese del presente C.F._2 procedimento, che liquida in Euro 3.809,00, oltre spese per iscrizione a ruolo
(contributo unificato e marca per anticipazioni forfettarie), spese generali (15%), accessori di legge e spese vive, pari ad Euro 48,80, del procedimento di mediazione ex D. Lgs. 28/2010.
Così deciso in Cagliari, addì 2 dicembre 2025
Il giudice
AR DD
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