TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/12/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 3561/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
(CF. e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella qualità di eredi di (CF.: C.F._2 Persona_1
), nata a [...] il [...] e deceduta a Petralia C.F._3
TT (Pa) il 4 gennaio 2023, rappresentati e difesi dall'avvocato Gandolfo Blando ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Gangi, via Torino, 113;
- ricorrenti -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura distrettuale della sede, in via Laurana n.
59, con la dott.ssa Graziella funzionaria designata ai sensi del D.P.C.M. del CP_2
30/03/2007, che lo rappresenta e lo difende;
- resistente-
OGGETTO: accertamento diritto all'indennità di acompagnamento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe, in
1 qualità di eredi della defunta madre , esponevano: Persona_1
- che la loro dante causa era stata riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua per non essere in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a seguito di verbale del Centro medico legale di Palermo del
4/2/2019;
- che l' , con nota del 02.11.2021, aveva sospeso la relativa prestazione per CP_1
mancata presentazione alla visita di revisione, prevista per il mese di settembre 2021;
- che la sig.ra aveva richiesto che tutte le comunicazioni relative al Per_1
procedimento gli venissero recapitate presso la residenza della figlia, ove si trovava per essere assistita e non presso la sua residenza anagrafica, così come aveva comunicato l' con il verbale del 15/02/2019 – (cfr. alleg. doc. 1); CP_1
- che in data 20.11.21, la sig.ra aveva comunicato all' l'impossibilità Per_1 CP_1
di presentarsi a visita, producendo un certificato di malattia per essere sottoposta a visita domiciliare (cfr. alleg. 3 e 4);
- che nonostante la sig.ra avesse fornito una idonea giustificazione per la Per_1
mancata presentazione alla visita del 03.09.2021 e avesse sollecitato più volte l' , CP_1
l'istituto previdenziale non comunicava alcun riscontro.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione e concludevano chiedendo di: “accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dell'indennità di accompagnamento di cui era titolare la sig.ra Persona_1
disposta dall nel mese di settembre 2021; accertare e dichiarare che la
[...] CP_1
sig.ra avrebbe avuto diritto alla percezione dei ratei di indennità di Persona_1
accompagnamento maturati nel periodo di tempo decorrente dal mese di settembre
2021 e fino al mese di mese di gennaio 2023; condannare l al pagamento in CP_1
favore dei ricorrenti e nella qualità di figli ed redi legittimi Pt_1 Parte_2
della sig.ra dei ratei di indennità di accompagnamento maturati a Persona_1
favore di quest'ultima nel periodo di tempo decorrente dal mese di settembre 2021 e fino al mese di mese di gennaio 2023, nella misura di complessivi € 8.902,48, oltre gli accessori di legge maturati per il ritardo nel pagamento della prestazione Con vittoria
2 di spese ed onorari” ( cfr. conclusioni del ricorso).
L' si costituiva (tardivamente) in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25 novembre 2025 per il deposito di note.
I ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' al fine di veder Controparte_3
riconosciuto il diritto di loro dante causa, al pagamento dei ratei di Persona_1
indennità di accompagnamento che l' ha sospeso da settembre 2021, poiché la CP_1
pensionata non si è presentata alla visita di revisione fissata per il giorno stabilito, non ritenendo giustificata la sua assenza.
Il ricorso è fondato.
L'art. 80, comma 3, D.L. n° 112/08, conv. in L. n° 133/08, così dispone:
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' CP_1
dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo.
Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' CP_1
provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede
3 obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.
A sostegno di quanto richiesto, i ricorrenti hanno documentato in atti che la pensionata non ha ricevuto la lettera con cui l' la convocava a visita medica di CP_1
revisione per il giorno 03.09.2021, in quanto si trovava domiciliata presso l'indirizzo della figlia, già comunicato all' , e che la stessa aveva trasmesso all'Istituto i CP_1
relativi certificati medici attestanti la sua impossibilità a presentarsi a tale visita, con richiesta di visita domiciliare (cfr. doc. 3 e 4 del ricorso).
Nel caso in esame, l' che ne aveva l'onere, a fronte della contestazione di CP_1
parte ricorrente di non avere ricevuto la convocazione a visita presso il domicilio indicato, non ha provato l'avvenuta notifica della convocazione, che costituisce elemento indefettibile della fattispecie, la cui assenza inficia la validità della sospensione e, nonostante le richieste di visita domiciliare per la signora non Per_1
ha esplicato i motivi per cui ha ritenuto ingiustificata l'assenza della pensionata alla visita medica e non ha fissato una seconda convocazione, come invece avrebbe dovuto fare.
Ne segue l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, l deve essere CP_1
condannato alla corresponsione, in favore degli eredi, dei relativi ratei di indennità di accompagnamento dalla data di sospensione della prestazione fino al 04.01.2023, data di decesso della pensionata.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo CP_1
in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
PQM
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- dichiara dovuto in favore di e , in qualità di Parte_1 Parte_2
eredi della il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento Persona_1
dal 08.09.2021 (data di sospensione della prestazione) fino al 04.01.2023 (data di decesso di ); Persona_1
4 - condanna l' a corrispondere a e , in CP_1 Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di i ratei di indennità di accompagnamento dal Persona_1
08.09.2021 (data di sospensione della prestazione) fino al 04.01.2023 (data di decesso di ) con gli accessori di legge;
Persona_1
- condanna l' a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 1.900,00 oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Blando Gandolfo, quale procuratore antistatario.
Termini Imerese, 26.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Daniele Salvatore Abbate
.
5